Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1423/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(C.F. e P.IV , con sede in Lecce (LE), Via F. Gala, 6, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Dott. (C.F. ), elettivamente domiciliata in Gussago Parte_2 C.F._1
(BS), Viale Monsignor Bazzani n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Nicholas Biagioni (C.F.
) del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa C.F._2 telematicamente e depositata nel fascicolo informatico in copia sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, ult. cpv., c.p.c. – il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di p.e.c. e/o al n. di fax 030.2773770 Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(MI), via Mantova, n. 22, elettivamente domiciliato in Milano, Via Palermo, 1, presso lo studio dell'Avv.
Romeo Pineda (C.F. ) del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4 procura alle liti in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta certificata e/o al n. di fax 02.62027862 Email_2
E CONTRO
(C.F. e P.IV , con sede in Milano, Via G. B. Pergolesi, 11, in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante sig. (C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Monza, Via A. Fogazzaro, 1/B-C, presso lo studio C.F._5
pagina 1 di 14
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica Email_3
-CONVENUTI-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riconosciuta la propria competenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: in via principale e nel merito:
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., come illustrati in atti, dichiarare inefficace nei confronti di
(c.f. e p.iva l'atto di compravendita del 30.10.2023, a rogito del notaio Dott. Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
r.p. 57182 r.g. 76143, trascritto in data 02.11.2023, con il quale il Sig. ha ceduto alla società Controparte_1
Controparte_ la proprietà degli immobili siti a Sesto San Giovanni (MI), Via Mantova n° 22, identificati al foglio 40, mappale 24, subalterno 709, Piano 1, categoria A/3, classe 4, vani 3, Rendita Catastale Euro 325,37, mq 48, foglio 40, mappale 24, subalterno 720, Piano 1, categoria F/5, mq 39, foglio 40, mappale 24, subalterno 703, Piano T, categoria
F/1, mq 134, nonché a Milano (MI), Via Sangro n° 10, identificati al foglio 239, mappale 166, subalterno 701, Piano
S1, categoria C/3, classe 10, mq 128, zona censuaria 3, Rendita Catastale Euro 621,40, mq 136, nonché ogni atto presupposto e conseguente;
- con refusione delle spese di lite;
”
PER PARTE CONVENUTA : Controparte_1
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da in quanto Parte_1 infondata per assenza dei presupposti di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre gli accessori di legge.”
PER PARTE CONVENUTA Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: pagina 2 di 14 In via principale e nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in atti, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto.
In via istruttoria: a prova contraria, si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1) vero che lei ed il socio unico della al momento della sottoscrizione del contratto di Controparte_4 acquisto delle quote di dal Notaio in data 30 ottobre 2023, ignoravate che il sig. CP_2 Per_1 [...] avesse dei debiti con BTL o con altri terzi soggetti. Controparte_1
Si indica a teste sul cap. 1: il sig. (C.F. ), residente in Sant'Omobono Terme (BG), Testimone_1 C.F._7 via San Giacomo n. 10.
Produzioni documentali offerte in comunicazione: da n. 1 a n. 18, come specificatamente indicate in comparsa e nelle due successive memorie autorizzate ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15% ed agli accessori di legge;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria, qualora dovesse essere CP_2 condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, si insiste sin da ora – per i motivi dedotti in atti – affinché queste ultime siano poste a carico esclusivo del sig. ” Controparte_1
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Osservato in fatto che:
• con ricorso ex artt. 2901 c.c. e 281undecies c.p.c. del 27 febbraio 2024 e coevo decreto di fissazione udienza del 7 marzo 2024, ritualmente notificati a mezzo PEC in data 12 marzo 2024, Parte_1 in qualità di cessionaria di del credito di € Parte_3
54.590,69, ricorreva contro il sig. fideiussore di al fine Controparte_1 Controparte_5 di sentire revocare l'atto di compravendita del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. n. 9 fasc. attrice) relativo agli immobili siti in Comune di Sesto San Giovanni (MI) partitamente descritti nelle conclusioni sopra riportate;
• in particolare, a fondamento delle domande l'attrice esponeva:
pagina 3 di 14 − di vantare nei confronti di e del sig. quale fideiusssore Controparte_5 Controparte_1 della prima, un credito pari ad € 54.590,69 per residuo finanziamento di mutuo chirografario n.
00001029018, in forza di cessione di crediti pro soluto operata in data 19.12.2023, mediante scrittura privata scambiata a mezzo pec, da Controparte_6
− il pregiudizio (eventus damni) arrecato dall'atto di compravendita del 30 ottobre 2023 per aver variato qualitativamente il patrimonio del debitore, patrimonio che non vede ulteriori beni immobili, e reso così maggiormente incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito quale esito dell'esperimento di azioni esecutive;
− l'anteriorità di tale ragione di credito, sorta con la sottoscrizione del finanziamento chirografario in data 3.3.2021 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), intimata ai debitori in data 5.5.2023, 12.7.203 e 18.10.2023, rispetto all'atto di dismissione stipulato il successivo 30.10.2023 (cfr. doc. n. 9 fasc. ric.);
− la consapevolezza (scientia fraudis) in capo al sig. disponente, di recare Controparte_1 pregiudizio alle ragioni del creditore per aver posto in essere l'atto di compravendita, non solo dopo aver prestato la fideiussione, ma soprattutto dopo aver ricevuto le intimazioni di pagamento del 5.5.2023 e del 12.7.203 e l'ulteriore intimazione di pagamento e comunicazione di recesso da parte della banca dai rapporti con la debitrice principale del 18.10.2023;
− la conoscenza (partecipatio fraudis) da parte della resistente acquirente del debito Controparte_2 contratto dal Suo dante causa, desumibile dai seguenti elementi indiziari: a) il venditore, al momento della compravendita, sarebbe stato titolare del 95% delle quote della società acquirente,
b) la compravendita è stata stipulata con scrittura privata autenticata e solo pochi giorni dopo la ricezione dell'intimazione di pagamento del 18.10.2023, c) l'inusualità delle modalità di corresponsione del prezzo per una compravendita immobiliare, d) l'irrisorietà del corrispettivo rispetto ai consueti valori di mercato, e) il sig. ha cessato di ricoprire la carica di CP_1
Amministratore Unico di il giorno dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento Controparte_2 del 18.10.2023, f) la mancanza di disponibilità liquide in per far fronte all'acquisto; Controparte_2
• con comparsa del 6 maggio 2024, si costituiva il sig. Controparte_1 contestando in toto gli assunti attorei ed in particolare, eccependo: a) l'insussistenza dell'eventus damni, posto che la nulla avrebbe riferito relativamente all'esistenza Parte_1 di altri beni sui quali potrebbero essere esercitate azioni esecutive a soddisfacimento del credito;
b) l'assenza della scientia fraudis in capo al sig. che sarebbe venuto a CP_1
pagina 4 di 14 conoscenza del debito maturato dalla solo successivamente alla Controparte_5 compravendita e, nello specifico, quando gli è stato notificato il ricorso per revocatoria in data 12.3.2024; c) la congruità del prezzo pattuito per la compravendita immobiliare e delle relative modalità di corresponsione, elementi tutti rilevanti anche ai fini dell'esclusione della asserita scientia damni; d) l'insussistenza della partecipatio fraudis da parte di Controparte_2 nella quale, al momento della compravendita, il sig. non possedeva più alcuna CP_1 quota;
• sulla base di tali assunti il convenuto concludeva per il rigetto di Controparte_1 tutte le domande attoree;
• con comparsa del 5 maggio 2024, si costituiva eccependo l'insussistenza dei Controparte_2 presupposti dell'azione revocatoria per i seguenti motivi: a) la congruità del prezzo pattuito per la compravendita immobiliare e delle relative modalità di corresponsione;
b)
l'insussistenza della partecipatio fraudis poiché, al momento dell'avvenuto acquisto, CP_2 nulla sapeva in relazione alla posizione debitoria del sig.
[...] CP_1
• sulla base di tali assunti la convenuta concludeva per il rigetto di tutte le Controparte_2 domande attoree;
• regolarmente depositate le memorie ex art. 281duodecies co.4 c.p.c., con ordinanza del 22 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata discussione ex art
281sexies c.p.c.;
• all'udienza del 26 novembre 2024 sulle conclusioni definitive delle parti, come sopra riportate, il Giudice introitava la causa a sentenza.
Premesso in diritto che:
• i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono: l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta e (c.d. consilium fraudis o scientia damni), se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo;
• la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria promana non solo da un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del pagina 5 di 14 debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche da un credito derivante da fideiussione;
• secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti: “…. la prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n. 19012);
• ai sensi dell'art. 2901, co. 1, c.c. così come interpretato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, per “atto di disposizione” deve intendersi l'atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) ovvero attribuisce un diritto reale di godimento (cfr., sia pure in obiter, Cass. civ., Sez. III, sent. 19.2.2013, n. 4005, e Cass. civ., Sez
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12045/2010);
• l'ulteriore presupposto dell'actio pauliana è rappresentato da un pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie dell'attore, consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica rappresentata dai beni del debitore, e la cui rimozione - operata mediante la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione compiuto dal debitore - rappresenta il risultato utile legittimante la proposizione dell'azione da parte del creditore;
• a fondamento dell'azione non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile - in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore (cfr.
Cassazione civile 07/02/2024 3462; Cass. civ., Sez. II, sent. 3.2.2015, n. 1902, Cass. civ., Sez. III, sent. 9.2.2012, n. 1896);
• il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili pagina 6 di 14 esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori;
• costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale. (cfr. Tribunale
Tivoli, 26/03/2020, n.499);
• l'accertamento de "eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26310);
• qualora, secondo il debitore l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, l'onere della prova ricade proprio sullo stesso, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito;
• sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore1” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n. 5113; cfr. Corte Appello Genova 21 settembre 2023, in Dejure);
• in particolare ed in relazione alla garanzia personale: “L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che
l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica 1 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”. pagina 7 di 14 contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n. 3462;
• la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha conseguenze sull'intensità dell'elemento soggettivo richiesto, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/05/2013, n. 13446);
• quando l'atto di disposizione pregiudizievole sia oneroso e successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza in capo al debitore (scientia fraudis) e al terzo (partecipatio fraudis) del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo comunque necessaria alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent.
30.12.2014, n. 27546, e Cass. civ., Sez. I, sent. 5.7.2013, n. 16825);
• in relazione alla scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ed alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, consistente nella generica ma effettiva conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, attraverso la riduzione delle garanzie offerte ai creditori, senza che siano necessarie, né la specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata, né la collusione tra terzo e debitore, la relativa prova può essere pacificamente fornita anche attraverso presunzioni, quali, ad esempio i rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, il prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, l'acquisto con un unico atto di una pluralità di beni, la consistenza patrimoniale del debitore (Tribunale Salerno, sez. III, 18/02/2014,
n. 555);
• con riferimento alla participatio fraudis, per ritenere accoglibile la domanda revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e tale elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza cui va equiparata l'agevole conoscibilità, non essendo necessaria la collusione tra debitore e terzo (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n. 5113);
pagina 8 di 14 • ai sensi dell'art 1391 c.c., lo stato di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze va valutato in relazione alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato;
• invece, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e anteriore al sorgere del credito, condizioni per l'esercizio dell'azione sono il "consilium fraudis" del debitore, ossia l'intento specifico di ledere la garanzia per il creditore, e la consapevolezza da parte del terzo acquirente della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr.
Cassazione civile sez. I, 14/05/2024, n. 13265).
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene:
• provata la legittimazione processuale e sostanziale in capo all'attrice, cessionaria di
[...] del credito di € 54.590,69, di esperire la presente azione Parte_3 nei confronti del debitore sig. Controparte_1
• pacifica la natura di atto a titolo oneroso revocabile della compravendita operata in data 30.10.2023
– con scrittura privata autenticata a rogito del notaio Dott. r.p. 57182 r.g. 76143, Persona_1 trascritto il 2.11.2023 – dal sig. a favore di avente ad oggetto i seguenti beni CP_1 Controparte_2 immobili:
- in Comune di Sesto San Giovanni, Via Mantova n° 22: appartamento a uso abitazione posto in piano primo composto di soggiorno, cucina, camera, servizio, disimpegno e terrazzo oltre a lastrico solare di pertinenza, identificato nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 40, mappale
24, subalterno 709, Piano 1, categoria A/3, classe 4, vani 3, Rendita Catastale Euro 325,37, con sup. cat di mq 48 e foglio 40, mappale 24, subalterno 720, Piano 1, categoria F/5, mq. 39;
- in Comune di Sesto San Giovanni, con accesso da Via Mantova n° 22: area urbana, identificata nel
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 40, mappale 24, subalterno 703, Piano T, categoria F/1, mq. 134;
- in Comune di Milano, Via Sangro n° 10: vano ad uso laboratorio con servizio, identificato nel
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 239, mappale 166, subalterno 701, Piano S1,
pagina 9 di 14 categoria C/3, classe 10, mq. 128, zona censuaria 3, Rendita Catastale Euro 621,40, con sup. cat di mq 136;
• provata la sussistenza dell'eventus damni, avendo il trasferimento immobiliare modificato qualitativamente la consistenza patrimoniale del debitore spogliandolo di tutti i beni immobili e rendendo così con alta probabilità, meno fruttuosa l'eventuale esecuzione per la pacifica maggiore volatilità del denaro rispetto al bene immobile, a fronte del mancato assolvimento da parte del debitore dell'onere probatorio, su di esso incombente, della eventuale fruttuosità del patrimonio residuo;
• provata l'anteriorità del credito, sorto con la sottoscrizione del finanziamento chirografario in data
3 marzo 2021 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), rispetto all'atto di compravendita stipulato il 30.10.2023 (cfr. doc. 9 fasc. ric.);
• provata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, che, alla luce della documentazione prodotta, al momento della stipula dell'atto dispositivo era necessariamente a conoscenza del proprio debito, e, di conseguenza, dell'impatto inevitabile che tale atto di dismissione avrebbe generato sulla garanzia patrimoniale: la ricorrente, infatti, ha intimato la pretesa creditizia al debitore tramite l'invio di molteplici missive, rispettivamente date 5.5.2023 (cfr. doc. 23 fasc. ric.), 12.7.203
(cfr. doc. 24 fasc. ric.) e 18.10.2023 (cfr. doc. 8 fasc. ric). Con riferimento alle comunicazioni del
5.5.2023 e del 18.10.2023, la creditrice ha allegato gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal debitore, che ne attestano l'avvenuta ricezione rispettivamente nelle date 15.5.2023 (cfr. doc. 23 fasc. ric.) e
26.10.2023 (cfr. doc. 8 fasc. ric.);
• inconferenti le difese in merito al disconoscimento delle firme apposte sui relativi avvisi di ricevimento, dovendosi distinguere, infatti, l'invio di un atto giudiziario operato dal servizio postale, soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 890/1982, dall'invio di qualsiasi altro tipo di atto con avviso di ricevimento, soggetto, invece, al regolamento postale di cui al D.p.R. n. 603/1972: nel primo caso l'agente postale agisce in qualità di pubblico ufficiale, e, pertanto, la notifica fa piena prova fino a querela di falso, nel secondo caso, invece, l'agente postale agisce in qualità di mero incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che qualora venga notificato un atto diverso da un atto giudiziario, come nel caso di specie, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede, e, dunque, la notifica non costituisce piena prova (Trib. Palermo, III Sezione, 27.02.2024, n.
1194; cfr. Cass. Civ. 27.05.2011, n. 11708); l'avviso di ricevimento, pertanto, è sottoposto alla pagina 10 di 14 presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile con gli ordinari rimedi e senza necessitare querela di falso;
il mero disconoscimento della firma presente sull'avviso di ricevimento, anche in assenza di istanza di verificazione, non è idoneo di per sé a dimostrare la mancata ricezione della raccomandata, infatti: “la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'art. 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011,
n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”. (Cass. Civ. 05.04.2023 n.
9427: cfr. Cass. Civ. 19.01.2023 n. 1686);
• nel caso di specie il sig. si è limitato a disconoscere le sottoscrizioni presenti sugli avvisi di CP_1 ricevimento senza allegare alcunché a dimostrazione di una effettiva impossibilità di aver ricevuto le raccomandate, pertanto, in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., le raccomandate datate 5.5.2023 e 18.10.2023 devono ritenersi regolarmente ricevute nelle date del
15.5.2023 (cfr. doc. 23 fasc. ric.) e 26.10.2023 (cfr. doc. 8 fasc. ric.);
• contrariamente a quanto sostenuto dal debitore, lo stato di salute di questi non costituisce di per sé solo motivo della disposizione patrimoniale idoneo ad escludere la consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale;
• provata la sussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente a fronte dei Controparte_2 seguenti indizi gravi, precisi e concordanti:
o al momento della stipula dell'atto dispositivo, avvenuta il 30.10.2023 alle ore 17:30 (cfr. doc.
9 fasc. ric.), era composta dai soci per il 50% del Controparte_7 capitale sociale, e , per il restante 50% (cfr. doc. 4 fasc. Controparte_3
,: CP_1
o in data 30.10.2023 alle ore 17:00 – e quindi proprio mezz'ora prima della stipula dell'atto di compravendita immobiliare – infatti, il Sig. aveva ceduto le Controparte_1 proprie quote in pari al 95% del capitale sociale, a Controparte_2 Controparte_7
e al sig. con atto a rogito Notaio Dott.
[...] Controparte_3
rep. n. 74183, racc. n. 35076 (cfr. doc.ti 18 e 19 fasc. ric.); Persona_1
pagina 11 di 14 o solo tre giorni prima della vendita, il 27.10.2023, inoltre, il debitore cessava dalla carica di
Amministratore Unico di e a lui subentrava suo figlio, il sig. Controparte_2 [...]
(cfr. doc. 4 fasc. , che ha sottoscritto l'atto di acquisto degli Controparte_3 CP_1 immobili oggetto della presente revocatoria;
• la pregnanza degli eventi citati si evince dalla: a) stretta contestualità temporale tra la nomina ad amministratore del figlio del debitore, sig. avvenuta il giorno Controparte_3
27.10.2023, con la dismissione delle quote societarie da parte del debitore a favore del figlio, avvenuta solo tre giorni dopo, quote societarie pari, peraltro, alla metà del capitale sociale;
b) immediata successiva cessione degli immobili oggetto della presente revocatoria, avvenuta lo stesso giorno, il 30.10.2023, e solo mezz'ora dopo la cessione delle quote societarie;
c) compravendita immobiliare avvenuta con scrittura privata a firma proprio del figlio del debitore, quale legale rappresentante della società acquirente;
• tale ultima circostanza, in particolare, è dirimente sotto due aspetti: in primo luogo, il giudizio sullo stato di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze in capo al terzo acquirente deve essere condotto proprio in capo all'amministratore di che, in virtù Controparte_2 del rapporto di parentela intercorrente con il debitore, si desume fosse a conoscenza della posizione debitoria del padre;
in secondo luogo, denota un'urgenza per le parti di compiere l'operazione di dismissione tale da non poter attender neppure i tempi e le formalità connessi ad una cessione mediante rogito notarile;
• la concludenza di tale quadro indiziario, da un lato, priva di pregio le allegazioni delle resistenti in merito all'asserita programmazione dell'operazione di cessione anteriormente al 26.10.2023 (data in cui è stata ricevuta l'intimazione di pagamento del 18.10.2023, cfr. doc. 8 fasc. ric.), in quanto la predisposizione delle Attestazioni di Prestazione Energetica, delineata dal D.M. 26 giugno 2015, non è necessaria solo per la vendita degli immobili ma anche in caso di stipula di contratti di locazione, di interventi su elementi dell'involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso, e, nel caso di edifici da costruire, per ottenere il necessario titolo abilitativo, dall'altro, ha indotto il giudicante a ritenere superflua la prova testimoniale dedotta, peraltro, tardivamente nella memoria n. 3, non potendosi questa qualificare quale prova contraria, non avendo le altre parti dedotto alcuna prova diretta.
pagina 12 di 14 Per le considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e pertanto:
l'atto di compravendita sottoscritto in data 30.10.2023 – con scrittura privata autenticata a rogito del notaio
Dott. r.p. 57182 r.g. 76143, trascritto il 2.11.2023 – dal sig. in favore di Persona_1 CP_1 CP_2 avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
[...]
- in Comune di Sesto San Giovanni, Via Mantova n° 22: appartamento a uso abitazione posto in piano primo composto di soggiorno, cucina, camera, servizio, disimpegno e terrazzo oltre a lastrico solare di pertinenza, identificato nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 40, mappale
24, subalterno 709, Piano 1, categoria A/3, classe 4, vani 3, Rendita Catastale Euro 325,37, con sup. cat di mq 48 e foglio 40, mappale 24, subalterno 720, Piano 1, categoria F/5, mq. 39;
- in Comune di Sesto San Giovanni, con accesso da Via Mantova n° 22: area urbana, identificata nel
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 40, mappale 24, subalterno 703, Piano T, categoria
F/1, mq. 134;
- in Comune di Milano, Via Sangro n° 10: vano ad uso laboratorio con servizio, identificato nel
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 239, mappale 166, subalterno 701, Piano S1, categoria C/3, classe 10, mq. 128, zona censuaria 3, Rendita Catastale Euro 621,40, con sup. cat di mq 136; va dichiarato inefficace nei confronti di (C.F. e P.IV ). Parte_1 P.IVA_1
L'obbligo per il Conservatore di provvedere alla annotazione e/o trascrizione della sentenza discende ex lege dalla presente statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da contro Parte_1
e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 Controparte_2 disattese o assorbite, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia: nei confronti di (C.F. e P.IV ) dell'atto di compravendita del sottoscritto in Parte_1 P.IVA_1 data 30.10.2023 – con scrittura privata autenticata a rogito del notaio Dott. r.p. 57182 r.g. Persona_1
76143, trascritto il 2.11.2023 – dal sig. in favore di avente ad oggetto i seguenti CP_1 Controparte_2 beni immobili: pagina 13 di 14 - in Comune di Sesto San Giovanni, Via Mantova n° 22: appartamento a uso abitazione posto in piano primo composto di soggiorno, cucina, camera, servizio, disimpegno e terrazzo oltre a lastrico solare di pertinenza, identificato nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 40, mappale
24, subalterno 709, Piano 1, categoria A/3, classe 4, vani 3, Rendita Catastale Euro 325,37, con sup. cat di mq 48 e foglio 40, mappale 24, subalterno 720, Piano 1, categoria F/5, mq. 39;
- in Comune di Sesto San Giovanni, con accesso da Via Mantova n° 22: area urbana, identificata nel
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 40, mappale 24, subalterno 703, Piano T, categoria F/1, mq. 134;
- in Comune di Milano, Via Sangro n° 10: vano ad uso laboratorio con servizio, identificato nel
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 239, mappale 166, subalterno 701, Piano S1, categoria C/3, classe 10, mq. 128, zona censuaria 3, Rendita Catastale Euro 621,40, con sup. cat di mq 136;
- condanna i convenuti e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro in favore di (C.F. e P.IV della somma di € 8.500,00 Parte_1 P.IVA_1 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, a titolo di rifusione delle spese di lite;
• ordina all'Agenzia del Territorio competente la trascrizione della presente sentenza.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 2.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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