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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 630/2025 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nato ad [...] il [...] (C.F. , AR C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. La Venuta Gaetano (PEC:
; Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata, ai soli fini della notifica dell'atto di C.F._2 appello, presso lo studio dell'avv. Buscaino Donatella, sito in Trapani (pec:
; Email_2 appellata contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO pagina 1 di 13 interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 110/2025, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 20/02/2025, depositata e pubblicata in pari data;
oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello
- Ammettere la produzione in giudizio del Certificato scolastico rilasciato il 08.09.2025 dall'Istituto
Sciascia e Bufalino, a firma del Dirigente Scolastico, con cui si dimostra che il figlio CP_2
è stato bocciato per la 4° volta, in quanto non ha mai pensato di studiare seriamente,
[...] nonché la “Dichiarazione dei redditi dell'appellante modello 730/2025 redditi AR
anno 2024”, in quanto i documenti sono stati formati successivamente alla presentazione dell'Appello, essendosi verificati mutamenti nelle circostanze a seguito di nuovi accertamenti istruttori, ex art. 473 bis.19 c.p.c.;
Nel merito si chiede di voler
- Accogliere l'atto di Appello ed in riforma della impugnata sentenza n.110/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trapani - Sezione Civile il 20.02.2025 nell'ambito del procedimento civile o R.G.
n.479/2024, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473-bis.17 dire e dichiarare che l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra un AR Controparte_1 contributo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è cessato quando Controparte_2
quest'ultimo si è trasferito ad abitare e convivere con il padre, presso l'abitazione di questi, con cambio di residenza anagrafica (nel mese di Ottobre 2023) ed ha intrapreso una propria attività lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica e non può rivivere con la ripresa da parte dello stesso degli studi, in quanto il figlio , ponendo fine al proprio rapporto lavorativo pochi giorni prima CP_2
della scadenza rifiutava oltre che il lavoro anche il sussidio di disoccupazione NASpI, quale sintomo ingiustificato rifiuto di rendersi economicamente indipendente, avendo percepito un reddito superiore
a quello del padre e per l'effetto si chiede di:
1. Revocare la statuizione di rigetto del ricorso introduttivo del 1° grado del giudizio e delle condizioni avanzate dal Sig. . AR
pagina 2 di 13
2. Condannare la Sig.ra al pagamento di tutte le spese legali in favore del Sig. Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio, per le regole della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in AR
accoglimento della precedente richiesta ed in subordine compensare le spese di 1° grado ex art 92 cpc”;
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“Si chiede il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.11 e ss. c.p.c., per la modifica delle condizioni di separazione, depositato il 26/03/2024, chiedeva al Tribunale di Trapani di: AR
- revocare l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di Controparte_1 euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nato a Controparte_2
CE (TP) il 19/04/2005 (oltre il 50% delle spese straordinarie in favore dello stesso), posto a suo carico negli accordi di separazione, omologati con decreto n. 2723/2023 del
06/04/2023 (allorquando il figlio era minorenne, studente presso un istituto CP_2 professionale e convivente con la madre);
- onerare del versamento, in proprio favore, di tale contributo, oltre il Controparte_1
50% delle spese straordinarie, fino a che non fosse diventato economicamente CP_2
indipendente;
- prevedere, infine, che l'Assegno Unico Universale per i figli (fino a quel momento percepito interamente dalla convenuta fosse riscosso nella misura del 50% da CP_1 parte di entrambi i genitori.
1.1. A sostegno della domanda di modifica rappresentava che AR
, divenuto frattanto maggiorenne, dal mese di ottobre 2023 non aveva più CP_2
convissuto con la madre, essendosi trasferito a vivere con lui (modificando la propria residenza anagrafica), che egli si occupava del suo mantenimento e che, pertanto, erano venuti meno i presupposti che avevano giustificato la precedente statuizione economica in sede di separazione.
2 Con comparsa depositata il 2/07/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte, contestando quanto dedotto nell'atto introduttivo e sostenendo che il figlio , fin dall'1/03/2024, era tornato CP_2
a vivere con lei.
pagina 3 di 13 3. Con memoria depositata il 18/7/2024 l'attore precisava le domande, sul presupposto che il figlio , “in quanto divenuto maggiorenne, autonomo ed Controparte_2 economicamente autosufficiente non ha più bisogno di alcun contributo di mantenimento”, e concludeva nei seguenti termini: “1) Revocare l'obbligo del Sig. di AR
corrispondere alla Sig.ra il contributo di mantenimento a favore del figlio Controparte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie a favore dello stesso;
CP_2
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da porre a carico dello Stato, essendo stato il ricorrente
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a carico dello Stato, come da delibera AR
di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani n. 195/2024 del 22.03.2024, in riferimento all'istanza prot. 791/2024 G.P. del 07.03.2024, in atti allegata”.
4. Con sentenza n. 110/2025 del 20/02/2025, depositata e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Trapani rigettava la richiesta di modifica delle condizioni di separazione, avanzata dal ricorrente, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.
Nella motivazione il Tribunale evidenziava che i due lavori stagionali svolti da
[...]
(come cameriere presso il ristorante di AG VI SE e presso il bar CP_2
“See Garden” della società siti a San VI Lo Capo), dopo l'abbandono degli CP_3 studi a seguito di una bocciatura, erano precari ed insufficienti a garantirgli un tenore di vita dignitoso, atteso, peraltro, che lo stesso, neomaggiorenne e tornato nuovamente a vivere con la madre, aveva deciso di riprendere gli studi, iscrivendosi, nel mese di settembre 2024, presso l'Istituto d'Istruzione secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” per ripetere il quarto anno, ponendo fine al proprio rapporto lavorativo a tempo determinato e parziale pochi giorni prima della scadenza.
5. Con ricorso ex art. 473-bis.30 c.p.c., depositato il 20/03/2025, ha AR proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con condanna di
[...]
al pagamento, in proprio favore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in CP_1 subordine, con compensazione di quelle del primo grado di giudizio.
5.1 In particolare, l'appellante ha chiesto di dichiarare che il proprio obbligo di versare alla moglie il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne era Controparte_2
cessato quando quest'ultimo si era trasferito ad abitare con lui (cambiando la residenza pagina 4 di 13 anagrafica nel mese di ottobre 2023) ed aveva intrapreso una propria attività lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica, che escludeva la riviviscenza del detto obbligo al momento della ripresa del percorso scolastico da parte del figlio;
ponendo fine al proprio rapporto lavorativo pochi giorni prima della scadenza, infatti, il figlio aveva rifiutato, oltre il lavoro in sé, anche il sussidio di disoccupazione NASPI.
6. In data 26/8/2025 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
7. Sostituita l'udienza del giorno 12/09/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni, rappresentando, quali circostanze nuove, che , avendo frequentato con discontinuità le lezioni scolastiche Controparte_2
dell'anno scolastico 2024/2025, è stato nuovamente bocciato (non essendo stato ammesso, per la quarta volta, alla classe successiva) e non risulta iscritto all'anno scolastico
2025/2026 (come da certificato rilasciato in data 8/9/2025 dall'Istituto “Sciascia e
Bufalino”, di cui l'appellante ha chiesto l'ammissione).
8. L'appellata benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, Controparte_1 sicché ne va dichiarata la contumacia.
9. Venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
9.1. Con il primo motivo di gravame ha dedotto la violazione degli AR
articoli 147, 315-bis e 316-bis c.c., per non avere il Tribunale riconosciuto la cessazione del proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , CP_2 ritenendo insussistente l'indipendenza economica del figlio.
9.2. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non tenere in debito conto che il figlio aveva convissuto con lui per oltre nove mesi consecutivamente, e che, pertanto, il detto obbligo di contribuzione doveva ritenersi interrotto quantomeno per il corrispondente periodo dell'avvenuto cambio di residenza, durante il quale CP_2
non aveva contribuito ad alcuna spesa di gestione familiare.
9.3. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che avesse intrapreso “una CP_2
qualche attività lavorativa solo per qualche mese” (anziché, di fatto, per due anni) e che, quindi, il lavoro svolto non fosse sufficiente a garantirgli un tenore di vita dignitoso;
il Tribunale,
pagina 5 di 13 infatti, non avrebbe tenuto in considerazione che i due lavori svolti contemporaneamente da come cameriere (abbandonata la scuola a seguito di diverse bocciature) si CP_2 erano protratti per due stagioni turistiche consecutive e che, nei mesi di inattività lavorativa intercorsa tra le stagioni turistiche del 2023 e del 2024, il figlio (oltre a svolgere lavori in nero) aveva percepito il sussidio di disoccupazione NASPI, che gli aveva assicurato la continuità nella percezione di un proprio reddito.
9.4. A tale ultimo riguardo, ha rappresentato che, nella rinomata AR località di San VI Lo Capo (in cui vive l'intera famiglia), la stagione turistica dura molto di più di tre mesi e, pertanto, è facile raggiungere le tredici settimane di lavoro stagionale in un'unica stagione e maturare annualmente, di conseguenza, il diritto alla NASPI, tant'è che la maggior parte degli abitanti - compresi esso appellante e l - lavorano con CP_1 contratti stagionali, rinnovati di anno in anno, percependo nei periodi di inattività l'ausilio della disoccupazione, che permette loro di raggiungere comunque l'indipendenza economica.
9.5. Sul punto il ha precisato che il reddito del figlio era superiore a Pt_1 CP_2 quello da egli percepito nel medesimo periodo (peraltro decurtato del mantenimento dovuto anche per l'altra figlia, , sempre in ragione di € 250,00 mensili). Persona_1
9.6. L'appellante, inoltre, ha lamentato che il Tribunale avrebbe riconosciuto il diritto del figlio al mantenimento basandosi, principalmente, sulla decisione di questi di proseguire gli studi dal mese di settembre 2024, iscrivendosi (strumentalmente) in data 11/09/2024
(data coincidente con la prima udienza del procedimento) ad un corso con indirizzo
Turistico presso l'Istituto Professionale “Sciascia e Bufalino”, senza tener conto però che:
- tale decisione era compatibile con la possibilità, per , di continuare a lavorare CP_2
(trattandosi di lavoro stagionale, da prestarsi nel periodo estivo quando la scuola è chiusa e, peraltro, attinente all'indirizzo di studio scelto);
- che , ponendo volontariamente fine al rapporto di lavoro tre giorni prima CP_2 della scadenza (mancando un solo giorno per maturare il reddito da disoccupazione), aveva rinunciato deliberatamente al sussidio NASPI, che gli avrebbe permesso di mantenersi agli studi fino all'inizio della successiva stagione turistica del 2025: circostanze,
pagina 6 di 13 queste, sintomatiche dell'ingiustificato rifiuto di di rendersi economicamente CP_2 indipendente.
10. Con un secondo motivo di appello, conseguenziale al primo, , AR ribadendo quanto dedotto con il primo motivo, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione che , per almeno nove mesi consecutivi, ha CP_2 convissuto con lui e che per due anni consecutivi – dopo aver deciso di abbandonare gli studi – ha lavorato come cameriere con contratto stagionale, percependo due stipendi, nonché il sussidio NASPI nel periodo di inattività lavorativa, raggiungendo un reddito superiore al suo (anch'esso lavoratore stagionale quale operaio della forestale), senza contribuire mai alle spese familiari e di gestione dell'abitazione in cui risiedeva: circostanze che avrebbero dovuto comportare il decadimento del suo obbligo di versare il contributo di mantenimento, quantomeno fino all'inizio del mese di settembre 2024, periodo coincidente con la ripresa degli studi da parte di (considerato che, per CP_2 quel che riguarda il periodo precedente, quest'ultimo era economicamente autosufficiente, aveva convissuto con lui e la madre non aveva per lui sostenuto alcuna spesa, pur continuando a percepire il 100% dell'Assegno Unico).
10.1. A tale ultimo proposito, secondo l'appellante, dal momento che il Tribunale aveva ritenuto che il lavoro svolto dal figlio non fosse sufficiente a garantirgli un tenore di vita dignitoso, al più, avrebbe dovuto onerare di versare ad esso appellante, Controparte_1 per il periodo di convivenza con il figlio, un contributo per il mantenimento di . CP_2
11. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto, infine, la AR
violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che le spese legali avrebbero dovuto essere interamente poste a carico di o, in subordine, avrebbero Controparte_1
dovuto esser compensate tra le parti, in applicazione del principio della soccombenza reciproca.
12. I primi due motivi di appello (da esaminare congiuntamente) sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.
13. Giova, innanzitutto, precisare che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a pagina 7 di 13 carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il
“figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875, e Cass., Sez. I, 3 dicembre 2021, ord. n. 38366).
13.1. In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., n. 38366/2021, cit.).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…»), si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio».
13.2. Ai sensi dell'art. 337-septies c.c., poi, il giudice, «valutate le circostanze», può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
pagina 8 di 13 Tali «circostanze» impongono di valutare in concreto e nell'attualità la situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo.
Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione.
14. Nel caso di specie occorre, innanzitutto, premettere che non può avere autonomo ed escludente rilievo la sola circostanza che il giovane abbia convissuto con il CP_2 padre per oltre nove mesi consecutivamente presso l'abitazione paterna tra il 2023 e il
2024, senza mai contribuire ad alcuna spesa di gestione della casa;
come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, infatti, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, “con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.” (Cass.,
Sez. I, 10 febbraio 2025, ord. n. 3329).
15. Ciò premesso, nella vicenda in esame vanno considerati i seguenti elementi.
15.1. , a seguito di diverse bocciature, ha deciso di interrompere il Controparte_2
proprio percorso di studi, per intraprendere un diverso progetto di vita, basato sullo svolgimento di un'attività lavorativa, ed è stato assunto, con contratto stagionale, durante le stagioni estive 2023-2024, presso il ristorante di AG VI SE (avendo pagina 9 di 13 ottenuto a maggio 2024 il rinnovo del contratto); durante la stagione estiva 2024 è stato assunto, altresì, presso il bar “See Garden” della società (svolgendo quindi, in CP_3 quel periodo, due lavori).
15.2. Pur trattandosi di rapporti di lavoro a tempo determinato, di natura stagionale, i due lavori svolti da durante le stagioni 2023-2024 gli hanno permesso di acquisire CP_2 una specifica competenza professionale come cameriere, come può desumersi, d'altronde, proprio dal rinnovo contrattuale, per la stagione 2024, presso il citato ristorante.
15.3. Lo svolgimento di un doppio lavoro dimostra, peraltro, la capacità di
[...]
di ottenere rendimenti sempre crescenti e di raggiungere una propria CP_2 autosufficienza economica.
15.4. A ciò si aggiunga che, nei mesi di inattività lavorativa intercorsa tra le stagioni turistiche del 2023 e del 2024, ha percepito, altresì, il sussidio di CP_2 disoccupazione NASPI, ciò che gli ha garantito continuità e stabilità nella percezione di un proprio reddito, protrattesi per due anni.
15.5. Peraltro, cumulando reddito da lavoro e sussidio di disoccupazione, è CP_2 riuscito a guadagnare, in quel periodo, una somma superiore persino allo stipendio stagionale percepito dal padre, peraltro onerato, a sua volta, del contributo al mantenimento dell'altra figlia, Laura.
15.6. Inoltre, non può non tenersi in considerazione che , alla fine Controparte_2 del mese di agosto 2024 (mentre la scuola era chiusa) si è fatto licenziare per abbandono del posto di lavoro dal ristorante di AG VI SE e, ad inizio del mese di settembre 2024, ha deciso di dimettersi dal lavoro presso il bar See Garden, il tutto proprio in prossimità della scadenza contrattuale, perdendo in tal modo il diritto a percepire il sussidio NASPI per tutto il periodo di inattività lavorativa 2024-2025.
15.7. Tali circostanze inducono, già di per sé, a ritenere che si sia CP_2
volontariamente posto nella condizione di perdere la propria indipendenza economica, peraltro raggiunta in un ambito, quello della ristorazione, perfettamente coerente con il percorso di studi avviato.
15.8. In proposito, la circostanza che il giovane, poco prima della scadenza del contratto di lavoro, abbia deciso di interrompere il proprio rapporto lavorativo e di riprendere gli pagina 10 di 13 studi non può elidere il fatto obiettivo che il medesimo abbia dimostrato di aver conseguito la capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita per un periodo di tempo congruo e di esser perfettamente avviato al lavoro.
15.9. Peraltro, non può sottacersi che percepire il reddito NASPI avrebbe permesso ad di mantenersi nei propri studi per tutto l'anno scolastico 2024/2025, CP_2 quantomeno fino all'inizio della stagione turistica 2025, e che, comunque, non sussisteva alcuna incompatibilità tra la volontà di riprendere gli studi – peraltro manifestata solo all'udienza dell'11/09/2024, mediante presentazione del certificato di iscrizione al quarto anno dell'indirizzo turistico presso l'istituto “Sciascia e Bufalino” recante la medesima data dell'udienza – e la possibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa, trattandosi di lavoro stagionale da svolgersi nel periodo estivo, senza intaccare la frequenza delle lezioni scolastiche.
15.10. Se ciò non bastasse, va rilevato che , dopo essersi iscritto (per Controparte_2 la terza volta, come risulta dall'apposito certificato a firma del Dirigente Scolastico prodotto) al quarto anno presso detto istituto, è stato nuovamente bocciato e non è stato più iscritto al successivo anno scolastico 2025/2026 (cfr. certificato dell'8/9/2025 dell'Istituto “Sciascia e Bufalino”, allegato alle note di trattazione scritta depositate il
9/9/2025, la cui produzione deve ritenersi ammissibile, trattandosi di documento nuovo, relativo a circostanze sopravvenute all'introduzione del giudizio).
15.11. Ed invero, la circostanza che non abbia diligentemente coltivato gli CP_2 studi, al punto da essere nuovamente bocciato (per avere frequentato con discontinuità le lezioni) conferma che i suoi comportamenti (quali il licenziamento poco prima di maturare il diritto alla NASPI e l'iscrizione a scuola dopo la proposizione del ricorso del padre), sono tutti sintomatici del suo rifiuto di rendersi economicamente indipendente e del suo tentativo di privarsi di redditi propri, mediante una totale inerzia e inoperatività.
16. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui effettuate, nel caso di specie, sussistono fondati motivi per ritenere non dovuto alcun contributo per il mantenimento del figlio maggiore . Va, infatti, rilevato che non constano elementi istruttori Controparte_2 che consentano di ritenere giustificata la condizione di dipendenza economica del predetto figlio maggiorenne, sia con riferimento al percorso di studi dal medesimo ripreso e pagina 11 di 13 nuovamente abbandonato, che con riferimento alle specifiche capacità lavorative e alle occasioni di reperire e mantenere un'occupazione adeguata.
17. Invero, se già l'obbligo di mantenimento del figlio lavoratore che riprende gli studi non può essere “automatico”, dovendosi valutare in base a tutto il contesto di fattori che influiscono sul permanere o sul venir meno dello stesso, nel caso di specie tale obbligo risulta privo di ogni giustificazione, stante la persistente mancanza di impegno di negli studi, acclarata con l'ultima bocciatura. Controparte_2
18. L'appello va, pertanto, accolto, con conseguente cessazione dell'obbligo di AR
di versare ad il contributo al mantenimento del figlio
[...] Controparte_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, a far data CP_2 dall'introduzione del giudizio di primo grado.
19. Infine, il terzo motivo di appello deve ritenersi parzialmente fondato, in quanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio, avuto riguardo sia alla natura del giudizio, sia ai mutamenti delle circostanze di fatto intervenuti in corso di giudizio.
20. Del pari, le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione dell'appellata . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di AR Controparte_1
avverso la sentenza n. 110/2025, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 20/02/2025, depositata e pubblicata in pari data;
per l'effetto:
- dichiara cessato, a far data dall'introduzione del giudizio di primo grado, l'obbligo di di versare ad la somma mensile di euro 250,00 per il AR Controparte_1
mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie;
CP_2
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace.
pagina 12 di 13 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 settembre 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 630/2025 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nato ad [...] il [...] (C.F. , AR C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. La Venuta Gaetano (PEC:
; Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata, ai soli fini della notifica dell'atto di C.F._2 appello, presso lo studio dell'avv. Buscaino Donatella, sito in Trapani (pec:
; Email_2 appellata contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO pagina 1 di 13 interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 110/2025, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 20/02/2025, depositata e pubblicata in pari data;
oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello
- Ammettere la produzione in giudizio del Certificato scolastico rilasciato il 08.09.2025 dall'Istituto
Sciascia e Bufalino, a firma del Dirigente Scolastico, con cui si dimostra che il figlio CP_2
è stato bocciato per la 4° volta, in quanto non ha mai pensato di studiare seriamente,
[...] nonché la “Dichiarazione dei redditi dell'appellante modello 730/2025 redditi AR
anno 2024”, in quanto i documenti sono stati formati successivamente alla presentazione dell'Appello, essendosi verificati mutamenti nelle circostanze a seguito di nuovi accertamenti istruttori, ex art. 473 bis.19 c.p.c.;
Nel merito si chiede di voler
- Accogliere l'atto di Appello ed in riforma della impugnata sentenza n.110/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trapani - Sezione Civile il 20.02.2025 nell'ambito del procedimento civile o R.G.
n.479/2024, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473-bis.17 dire e dichiarare che l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra un AR Controparte_1 contributo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è cessato quando Controparte_2
quest'ultimo si è trasferito ad abitare e convivere con il padre, presso l'abitazione di questi, con cambio di residenza anagrafica (nel mese di Ottobre 2023) ed ha intrapreso una propria attività lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica e non può rivivere con la ripresa da parte dello stesso degli studi, in quanto il figlio , ponendo fine al proprio rapporto lavorativo pochi giorni prima CP_2
della scadenza rifiutava oltre che il lavoro anche il sussidio di disoccupazione NASpI, quale sintomo ingiustificato rifiuto di rendersi economicamente indipendente, avendo percepito un reddito superiore
a quello del padre e per l'effetto si chiede di:
1. Revocare la statuizione di rigetto del ricorso introduttivo del 1° grado del giudizio e delle condizioni avanzate dal Sig. . AR
pagina 2 di 13
2. Condannare la Sig.ra al pagamento di tutte le spese legali in favore del Sig. Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio, per le regole della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in AR
accoglimento della precedente richiesta ed in subordine compensare le spese di 1° grado ex art 92 cpc”;
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“Si chiede il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.11 e ss. c.p.c., per la modifica delle condizioni di separazione, depositato il 26/03/2024, chiedeva al Tribunale di Trapani di: AR
- revocare l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di Controparte_1 euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nato a Controparte_2
CE (TP) il 19/04/2005 (oltre il 50% delle spese straordinarie in favore dello stesso), posto a suo carico negli accordi di separazione, omologati con decreto n. 2723/2023 del
06/04/2023 (allorquando il figlio era minorenne, studente presso un istituto CP_2 professionale e convivente con la madre);
- onerare del versamento, in proprio favore, di tale contributo, oltre il Controparte_1
50% delle spese straordinarie, fino a che non fosse diventato economicamente CP_2
indipendente;
- prevedere, infine, che l'Assegno Unico Universale per i figli (fino a quel momento percepito interamente dalla convenuta fosse riscosso nella misura del 50% da CP_1 parte di entrambi i genitori.
1.1. A sostegno della domanda di modifica rappresentava che AR
, divenuto frattanto maggiorenne, dal mese di ottobre 2023 non aveva più CP_2
convissuto con la madre, essendosi trasferito a vivere con lui (modificando la propria residenza anagrafica), che egli si occupava del suo mantenimento e che, pertanto, erano venuti meno i presupposti che avevano giustificato la precedente statuizione economica in sede di separazione.
2 Con comparsa depositata il 2/07/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte, contestando quanto dedotto nell'atto introduttivo e sostenendo che il figlio , fin dall'1/03/2024, era tornato CP_2
a vivere con lei.
pagina 3 di 13 3. Con memoria depositata il 18/7/2024 l'attore precisava le domande, sul presupposto che il figlio , “in quanto divenuto maggiorenne, autonomo ed Controparte_2 economicamente autosufficiente non ha più bisogno di alcun contributo di mantenimento”, e concludeva nei seguenti termini: “1) Revocare l'obbligo del Sig. di AR
corrispondere alla Sig.ra il contributo di mantenimento a favore del figlio Controparte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie a favore dello stesso;
CP_2
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da porre a carico dello Stato, essendo stato il ricorrente
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a carico dello Stato, come da delibera AR
di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani n. 195/2024 del 22.03.2024, in riferimento all'istanza prot. 791/2024 G.P. del 07.03.2024, in atti allegata”.
4. Con sentenza n. 110/2025 del 20/02/2025, depositata e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Trapani rigettava la richiesta di modifica delle condizioni di separazione, avanzata dal ricorrente, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.
Nella motivazione il Tribunale evidenziava che i due lavori stagionali svolti da
[...]
(come cameriere presso il ristorante di AG VI SE e presso il bar CP_2
“See Garden” della società siti a San VI Lo Capo), dopo l'abbandono degli CP_3 studi a seguito di una bocciatura, erano precari ed insufficienti a garantirgli un tenore di vita dignitoso, atteso, peraltro, che lo stesso, neomaggiorenne e tornato nuovamente a vivere con la madre, aveva deciso di riprendere gli studi, iscrivendosi, nel mese di settembre 2024, presso l'Istituto d'Istruzione secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” per ripetere il quarto anno, ponendo fine al proprio rapporto lavorativo a tempo determinato e parziale pochi giorni prima della scadenza.
5. Con ricorso ex art. 473-bis.30 c.p.c., depositato il 20/03/2025, ha AR proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con condanna di
[...]
al pagamento, in proprio favore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in CP_1 subordine, con compensazione di quelle del primo grado di giudizio.
5.1 In particolare, l'appellante ha chiesto di dichiarare che il proprio obbligo di versare alla moglie il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne era Controparte_2
cessato quando quest'ultimo si era trasferito ad abitare con lui (cambiando la residenza pagina 4 di 13 anagrafica nel mese di ottobre 2023) ed aveva intrapreso una propria attività lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica, che escludeva la riviviscenza del detto obbligo al momento della ripresa del percorso scolastico da parte del figlio;
ponendo fine al proprio rapporto lavorativo pochi giorni prima della scadenza, infatti, il figlio aveva rifiutato, oltre il lavoro in sé, anche il sussidio di disoccupazione NASPI.
6. In data 26/8/2025 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
7. Sostituita l'udienza del giorno 12/09/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni, rappresentando, quali circostanze nuove, che , avendo frequentato con discontinuità le lezioni scolastiche Controparte_2
dell'anno scolastico 2024/2025, è stato nuovamente bocciato (non essendo stato ammesso, per la quarta volta, alla classe successiva) e non risulta iscritto all'anno scolastico
2025/2026 (come da certificato rilasciato in data 8/9/2025 dall'Istituto “Sciascia e
Bufalino”, di cui l'appellante ha chiesto l'ammissione).
8. L'appellata benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, Controparte_1 sicché ne va dichiarata la contumacia.
9. Venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
9.1. Con il primo motivo di gravame ha dedotto la violazione degli AR
articoli 147, 315-bis e 316-bis c.c., per non avere il Tribunale riconosciuto la cessazione del proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , CP_2 ritenendo insussistente l'indipendenza economica del figlio.
9.2. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non tenere in debito conto che il figlio aveva convissuto con lui per oltre nove mesi consecutivamente, e che, pertanto, il detto obbligo di contribuzione doveva ritenersi interrotto quantomeno per il corrispondente periodo dell'avvenuto cambio di residenza, durante il quale CP_2
non aveva contribuito ad alcuna spesa di gestione familiare.
9.3. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che avesse intrapreso “una CP_2
qualche attività lavorativa solo per qualche mese” (anziché, di fatto, per due anni) e che, quindi, il lavoro svolto non fosse sufficiente a garantirgli un tenore di vita dignitoso;
il Tribunale,
pagina 5 di 13 infatti, non avrebbe tenuto in considerazione che i due lavori svolti contemporaneamente da come cameriere (abbandonata la scuola a seguito di diverse bocciature) si CP_2 erano protratti per due stagioni turistiche consecutive e che, nei mesi di inattività lavorativa intercorsa tra le stagioni turistiche del 2023 e del 2024, il figlio (oltre a svolgere lavori in nero) aveva percepito il sussidio di disoccupazione NASPI, che gli aveva assicurato la continuità nella percezione di un proprio reddito.
9.4. A tale ultimo riguardo, ha rappresentato che, nella rinomata AR località di San VI Lo Capo (in cui vive l'intera famiglia), la stagione turistica dura molto di più di tre mesi e, pertanto, è facile raggiungere le tredici settimane di lavoro stagionale in un'unica stagione e maturare annualmente, di conseguenza, il diritto alla NASPI, tant'è che la maggior parte degli abitanti - compresi esso appellante e l - lavorano con CP_1 contratti stagionali, rinnovati di anno in anno, percependo nei periodi di inattività l'ausilio della disoccupazione, che permette loro di raggiungere comunque l'indipendenza economica.
9.5. Sul punto il ha precisato che il reddito del figlio era superiore a Pt_1 CP_2 quello da egli percepito nel medesimo periodo (peraltro decurtato del mantenimento dovuto anche per l'altra figlia, , sempre in ragione di € 250,00 mensili). Persona_1
9.6. L'appellante, inoltre, ha lamentato che il Tribunale avrebbe riconosciuto il diritto del figlio al mantenimento basandosi, principalmente, sulla decisione di questi di proseguire gli studi dal mese di settembre 2024, iscrivendosi (strumentalmente) in data 11/09/2024
(data coincidente con la prima udienza del procedimento) ad un corso con indirizzo
Turistico presso l'Istituto Professionale “Sciascia e Bufalino”, senza tener conto però che:
- tale decisione era compatibile con la possibilità, per , di continuare a lavorare CP_2
(trattandosi di lavoro stagionale, da prestarsi nel periodo estivo quando la scuola è chiusa e, peraltro, attinente all'indirizzo di studio scelto);
- che , ponendo volontariamente fine al rapporto di lavoro tre giorni prima CP_2 della scadenza (mancando un solo giorno per maturare il reddito da disoccupazione), aveva rinunciato deliberatamente al sussidio NASPI, che gli avrebbe permesso di mantenersi agli studi fino all'inizio della successiva stagione turistica del 2025: circostanze,
pagina 6 di 13 queste, sintomatiche dell'ingiustificato rifiuto di di rendersi economicamente CP_2 indipendente.
10. Con un secondo motivo di appello, conseguenziale al primo, , AR ribadendo quanto dedotto con il primo motivo, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione che , per almeno nove mesi consecutivi, ha CP_2 convissuto con lui e che per due anni consecutivi – dopo aver deciso di abbandonare gli studi – ha lavorato come cameriere con contratto stagionale, percependo due stipendi, nonché il sussidio NASPI nel periodo di inattività lavorativa, raggiungendo un reddito superiore al suo (anch'esso lavoratore stagionale quale operaio della forestale), senza contribuire mai alle spese familiari e di gestione dell'abitazione in cui risiedeva: circostanze che avrebbero dovuto comportare il decadimento del suo obbligo di versare il contributo di mantenimento, quantomeno fino all'inizio del mese di settembre 2024, periodo coincidente con la ripresa degli studi da parte di (considerato che, per CP_2 quel che riguarda il periodo precedente, quest'ultimo era economicamente autosufficiente, aveva convissuto con lui e la madre non aveva per lui sostenuto alcuna spesa, pur continuando a percepire il 100% dell'Assegno Unico).
10.1. A tale ultimo proposito, secondo l'appellante, dal momento che il Tribunale aveva ritenuto che il lavoro svolto dal figlio non fosse sufficiente a garantirgli un tenore di vita dignitoso, al più, avrebbe dovuto onerare di versare ad esso appellante, Controparte_1 per il periodo di convivenza con il figlio, un contributo per il mantenimento di . CP_2
11. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto, infine, la AR
violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che le spese legali avrebbero dovuto essere interamente poste a carico di o, in subordine, avrebbero Controparte_1
dovuto esser compensate tra le parti, in applicazione del principio della soccombenza reciproca.
12. I primi due motivi di appello (da esaminare congiuntamente) sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.
13. Giova, innanzitutto, precisare che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a pagina 7 di 13 carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il
“figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875, e Cass., Sez. I, 3 dicembre 2021, ord. n. 38366).
13.1. In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., n. 38366/2021, cit.).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…»), si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio».
13.2. Ai sensi dell'art. 337-septies c.c., poi, il giudice, «valutate le circostanze», può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
pagina 8 di 13 Tali «circostanze» impongono di valutare in concreto e nell'attualità la situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo.
Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione.
14. Nel caso di specie occorre, innanzitutto, premettere che non può avere autonomo ed escludente rilievo la sola circostanza che il giovane abbia convissuto con il CP_2 padre per oltre nove mesi consecutivamente presso l'abitazione paterna tra il 2023 e il
2024, senza mai contribuire ad alcuna spesa di gestione della casa;
come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, infatti, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, “con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.” (Cass.,
Sez. I, 10 febbraio 2025, ord. n. 3329).
15. Ciò premesso, nella vicenda in esame vanno considerati i seguenti elementi.
15.1. , a seguito di diverse bocciature, ha deciso di interrompere il Controparte_2
proprio percorso di studi, per intraprendere un diverso progetto di vita, basato sullo svolgimento di un'attività lavorativa, ed è stato assunto, con contratto stagionale, durante le stagioni estive 2023-2024, presso il ristorante di AG VI SE (avendo pagina 9 di 13 ottenuto a maggio 2024 il rinnovo del contratto); durante la stagione estiva 2024 è stato assunto, altresì, presso il bar “See Garden” della società (svolgendo quindi, in CP_3 quel periodo, due lavori).
15.2. Pur trattandosi di rapporti di lavoro a tempo determinato, di natura stagionale, i due lavori svolti da durante le stagioni 2023-2024 gli hanno permesso di acquisire CP_2 una specifica competenza professionale come cameriere, come può desumersi, d'altronde, proprio dal rinnovo contrattuale, per la stagione 2024, presso il citato ristorante.
15.3. Lo svolgimento di un doppio lavoro dimostra, peraltro, la capacità di
[...]
di ottenere rendimenti sempre crescenti e di raggiungere una propria CP_2 autosufficienza economica.
15.4. A ciò si aggiunga che, nei mesi di inattività lavorativa intercorsa tra le stagioni turistiche del 2023 e del 2024, ha percepito, altresì, il sussidio di CP_2 disoccupazione NASPI, ciò che gli ha garantito continuità e stabilità nella percezione di un proprio reddito, protrattesi per due anni.
15.5. Peraltro, cumulando reddito da lavoro e sussidio di disoccupazione, è CP_2 riuscito a guadagnare, in quel periodo, una somma superiore persino allo stipendio stagionale percepito dal padre, peraltro onerato, a sua volta, del contributo al mantenimento dell'altra figlia, Laura.
15.6. Inoltre, non può non tenersi in considerazione che , alla fine Controparte_2 del mese di agosto 2024 (mentre la scuola era chiusa) si è fatto licenziare per abbandono del posto di lavoro dal ristorante di AG VI SE e, ad inizio del mese di settembre 2024, ha deciso di dimettersi dal lavoro presso il bar See Garden, il tutto proprio in prossimità della scadenza contrattuale, perdendo in tal modo il diritto a percepire il sussidio NASPI per tutto il periodo di inattività lavorativa 2024-2025.
15.7. Tali circostanze inducono, già di per sé, a ritenere che si sia CP_2
volontariamente posto nella condizione di perdere la propria indipendenza economica, peraltro raggiunta in un ambito, quello della ristorazione, perfettamente coerente con il percorso di studi avviato.
15.8. In proposito, la circostanza che il giovane, poco prima della scadenza del contratto di lavoro, abbia deciso di interrompere il proprio rapporto lavorativo e di riprendere gli pagina 10 di 13 studi non può elidere il fatto obiettivo che il medesimo abbia dimostrato di aver conseguito la capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita per un periodo di tempo congruo e di esser perfettamente avviato al lavoro.
15.9. Peraltro, non può sottacersi che percepire il reddito NASPI avrebbe permesso ad di mantenersi nei propri studi per tutto l'anno scolastico 2024/2025, CP_2 quantomeno fino all'inizio della stagione turistica 2025, e che, comunque, non sussisteva alcuna incompatibilità tra la volontà di riprendere gli studi – peraltro manifestata solo all'udienza dell'11/09/2024, mediante presentazione del certificato di iscrizione al quarto anno dell'indirizzo turistico presso l'istituto “Sciascia e Bufalino” recante la medesima data dell'udienza – e la possibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa, trattandosi di lavoro stagionale da svolgersi nel periodo estivo, senza intaccare la frequenza delle lezioni scolastiche.
15.10. Se ciò non bastasse, va rilevato che , dopo essersi iscritto (per Controparte_2 la terza volta, come risulta dall'apposito certificato a firma del Dirigente Scolastico prodotto) al quarto anno presso detto istituto, è stato nuovamente bocciato e non è stato più iscritto al successivo anno scolastico 2025/2026 (cfr. certificato dell'8/9/2025 dell'Istituto “Sciascia e Bufalino”, allegato alle note di trattazione scritta depositate il
9/9/2025, la cui produzione deve ritenersi ammissibile, trattandosi di documento nuovo, relativo a circostanze sopravvenute all'introduzione del giudizio).
15.11. Ed invero, la circostanza che non abbia diligentemente coltivato gli CP_2 studi, al punto da essere nuovamente bocciato (per avere frequentato con discontinuità le lezioni) conferma che i suoi comportamenti (quali il licenziamento poco prima di maturare il diritto alla NASPI e l'iscrizione a scuola dopo la proposizione del ricorso del padre), sono tutti sintomatici del suo rifiuto di rendersi economicamente indipendente e del suo tentativo di privarsi di redditi propri, mediante una totale inerzia e inoperatività.
16. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui effettuate, nel caso di specie, sussistono fondati motivi per ritenere non dovuto alcun contributo per il mantenimento del figlio maggiore . Va, infatti, rilevato che non constano elementi istruttori Controparte_2 che consentano di ritenere giustificata la condizione di dipendenza economica del predetto figlio maggiorenne, sia con riferimento al percorso di studi dal medesimo ripreso e pagina 11 di 13 nuovamente abbandonato, che con riferimento alle specifiche capacità lavorative e alle occasioni di reperire e mantenere un'occupazione adeguata.
17. Invero, se già l'obbligo di mantenimento del figlio lavoratore che riprende gli studi non può essere “automatico”, dovendosi valutare in base a tutto il contesto di fattori che influiscono sul permanere o sul venir meno dello stesso, nel caso di specie tale obbligo risulta privo di ogni giustificazione, stante la persistente mancanza di impegno di negli studi, acclarata con l'ultima bocciatura. Controparte_2
18. L'appello va, pertanto, accolto, con conseguente cessazione dell'obbligo di AR
di versare ad il contributo al mantenimento del figlio
[...] Controparte_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, a far data CP_2 dall'introduzione del giudizio di primo grado.
19. Infine, il terzo motivo di appello deve ritenersi parzialmente fondato, in quanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio, avuto riguardo sia alla natura del giudizio, sia ai mutamenti delle circostanze di fatto intervenuti in corso di giudizio.
20. Del pari, le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione dell'appellata . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di AR Controparte_1
avverso la sentenza n. 110/2025, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 20/02/2025, depositata e pubblicata in pari data;
per l'effetto:
- dichiara cessato, a far data dall'introduzione del giudizio di primo grado, l'obbligo di di versare ad la somma mensile di euro 250,00 per il AR Controparte_1
mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie;
CP_2
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace.
pagina 12 di 13 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 settembre 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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