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Sentenza 30 settembre 2022
Sentenza 30 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37138 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ZZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
CAMERALIZZATA RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.10.2020, la Corte di Appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa in data 18.04.2019 dal locale Tribunale, assolveva, perch\u00e9 il fatto non costituisce reato, AC ER dal reato di cui agli artt. 582 e 585 co. 1 in relazione all'art. 577 co. 1 n. 4 cod. pen., mentre confermava nei confronti di CO DI e CO EP la sentenza con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili del reato di cui al capo A (artt.110 e 612 cod. pen.) perch\u00e9, in concorso tra loro, minacciavano (proferendo le espressioni- \"Bastardo, disgraziato, la devi finire di fare rumore, ti scasso tutto\") AC ER di un male ingiusto e del reato di cui al capo B (artt. 110, 582 e 585 co. 1 in relazione all'art. 577 co. 1 n.4 cod. pen.) perch\u00e9 lo aggredivano, colpendolo congiuntamente e ripetutamente, cagionandogli lesioni personali plurime, consistite in contusione ed abrasione della regione frontale, infrazione del margine libero delle ossa nasali, ecchimosi sparse all'avambraccio sinistro, contusione ed escoriazione della mano sinistra, contusione e riferita distorsione del ginocchio destro (giudicate guaribili in giorni dieci, come da referto medico datato 11.11.2014) e frattura delle ossa nasali (giudicate guaribili in giorni venticinque, come da referto medico del 12.11.2014), dovendosi la contestata circostanza aggravante ritenere integrata dall'aver agito gli imputati per motivi futili e abietti e, segnatamente, a seguito di contrasti insorti, con la persona offesa, per ragioni di vicinato.
2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. Salvatore Stroscio, affidando le proprie censure a plurimi motivi, con i quali deducono:
2.1 con il primo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi con la sentenza, divenuta definitiva, emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 26.06.2019, con la quale gli odierni imputati erano condannati, ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen., per i medesimi fatti per i quali si procede odiernamente, chiarendo la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che, a fronte di una contestazione temporale aperta, quale quella del caso de quo (\"condotte successive all'anno 2013\"), il termine finale di consumazione del reato coincide necessariamente con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale;
2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Co-rte di Appello fatto erronea applicazine dell'art. 15 cod. pen., mancando di ritenere il meno grave reato di cui all'art. 612 cod. pen. (capo A), per il quale si procede, assorbito nel pi\u00f9 grave reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. per il quale si \u00e8 separatamente proceduto, atteso che pacificamente in giurisprudenza si ritiene il delitto di minaccia assorbito dal delitto di atti persecutori nel caso in cui sia stato posto in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale;
tale rapporto impone nel caso di sentenza passata in giudicato ad applicare l'art. 649 c.p.p. e, comunque, la sentenza impugnata, tralascia il disposto di cui all'art. 81 c.p. sicch\u00e8 la condotta di minaccia rientrerebbe in un unico disegno criminoso con le conseguenze di cui alla sentenza n. 200 del 21.07.2016 della Corte costituzionale;
2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale mancato di assolvere gli imputati ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., atteso che plurimi elementi agli atti - ossia relativi alla non sovrapponibilit\u00e0 tra il contenuto del referto medico datato 11.11.2014 e del referto medico datato 12.11.2014 e le testimonianze dei vicini, che riferivano della sussistenza di contrasti condominiali - non consentivano di affermare con certezza la penale responsabilit\u00e0 degli imputati;
2.4 con il quarto motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di adeguatamente motivare in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla congruit\u00e0 del trattamento sanzionatorio, non dovendosi ritenere integrata la contestata circostanza aggravante.
3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Giovanni Di Leo, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilit\u00e0 dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e comunque manifestamente infondati.
1.Con i primi due motivi di ricorso i ricorrenti deducono la violazione del divieto di cui all'art.649 c.p.p., avendo gli imputati gi\u00e0 riportato condanna definitiva per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., nonch\u00e9 la violazione dell'art. 15 c.p., dovendo ritenersi il reato di, minaccia assorbito in quello di cui arart. 612 bis c.p. suddetto.
1.1. La prima deduzione \u00e8 inammissibile, traducendosi nella riproduzione in sede di legittimit\u00e0 di una censura del tutto generica effettuata in un passaggio dell'atto di appello, senza una compiuta argomentazione a supporto di essa. In proposito, la Corte territoriale - a fronte della deduzione dei ricorrenti di essere stati gi\u00e0 condannati con sentenza definitiva per il delitto di atti persecutori nei confronti della medesima p.o. e che la contestazione di tale reato indicava il dies a quo il 2013 con condotta perdurante, con piena possibilit\u00e0 di ricomprendervi quella in esame (risalente al novembre 2014), ha evidenziato come l'episodio di minaccia contestato al capo A) non sia incluso tra i comportamenti di cui all'imputazione per il reato di atti persecutori commesso ai danni della medesima persona offesa con la conseguenza che non pu\u00f2 ritenersi assorbito in questo.
1.2. La valutazione della Corte territoriale, che ha escluso nella fattispecie la violazione del ne bis in idem processuale, non merita alcuna censura.
1.2.1. Giova richiamare all'uopo i principi sul tema affermati da questa Corte, secondo cui il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialit\u00e0 (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due v alla stessa persona;
il bis in idem processuale, invece, concerne non gi\u00e0 il rapporto astratto tra norme penali, bens\u00ec il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 Rv. 282529). Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc, pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gi\u00e0 giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale ed ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ci\u00f2 affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. La conseguenza della svolta interpretativa si registrata proprio nel punto di convergenza tra il bis in idem sostanziale e processuale (impropriamente) enucleato dal diritto vivente, che riteneva non applicabile l'art.649 cod. proc. pen., nonostante la medesimezza del fatto, ove il reato gi\u00e0 giudicato fosse stato commesso in concorso formale con il reato oggetto della nuova iniziativa penale: proprio l'adesione ad una concezione storico-naturalistica del fatto (idem factum), ai fini della perimetrazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., implica l'ininfluenza del concorso formale tra i reati 3 oggetto della res iudicata e della res iudicanda (Corte Cost., n. 200 del 2016, \u00a7 12). In tal senso, questa Corte ha di recente chiarito che, \"in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di \"bis in idem\" processuale e di \"bis in idem\" sostanziale non coincidono in quanto la prima, pi\u00f9 ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale l\u00e0 dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato gi\u00e0 oggetto di una pronuncia di carattere definitivo;
la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774).
1.2.2. Tanto premesso, correttamente la Corte territoriale ha escluso la violazione del divieto del bis in idem processuale. Invero il fatto storico oggetto del presente processo, per il quale si deduce la violazione del bis in idem, \u00e8 quello della minaccia descritta in imputazione della quale tuttavia non vi \u00e8 specifica traccia, n\u00e8 nell'imputazione, n\u00e9 nella sentenza di cui all'art.612 bis c.p. per la quale gli imputati hanno gi\u00e0 riportato condanna definitiva in relazione al principi secondo cui la violazione del ne bis in idem ricorre quando vi sia identit\u00e0 tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello oggetto del nuovo giudizio. (Sez. 5 n. 663 del 28/09/2021, Rv. 282529). Va all'uopo pure richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo cui al delitto di atti persecutori ai cui all'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale, e cio\u00e8 a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilit\u00e0 dell'imputato pu\u00f2 estendersi, senza necessit\u00e0 di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale;
ne consegue che le condotte per orie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 45376 del 02/10/2019, Rv. 277255). Per quanto concerne poi la deduzione relativa alla mancata applicazione dell'art. 81 c.p. tale deduzione \u00e8 inammissibile non avendo costituito oggetto di apposito motivo di appello 1.3. Manifestamente infondato per le ragioni sopra esposte si presenta altres\u00ec il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente pare invocare la violazione del divieto del ne \"bis in idem\" sostanziale. All'uopo va considerato che il delitto di minaccia resta assorbito in quello di cui all'art. 612bis cod. pen. sempre che le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori(Sez. 5, sent. n. 12730 del 21.01.2020 - dep. 22.04.2020, Rv. 278862), situazione questa, della .quale, come detto, non vi \u00e8 alcuna evidenza.
1.4. Il terzo motivo di ricorso \u00e8 manifestamente infondato sviluppando censure in fatto in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., tendenti a sottoporre al giudizio di legittimit\u00e0 aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimit\u00e0, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una \"rilettura\" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione \u00e8 riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit\u00e0 la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente pi\u00f9 adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realt\u00e0 dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettu3te dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
1.5. Manifestamente infondato si presenta, infine, il quarto motivo di ricorso, volto a censurare il trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla Corte territoriale congruo ed adeguato a fronte dell'entit\u00e0 della minaccia e della particolare violenza esercitata, nonch\u00e9 volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili. In proposito la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi pi\u00f9 volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalit\u00e0 del giudice di merito, che la esercita, cos\u00ec come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che \u00e8 inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruit\u00e0 della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).Inoltre, quanto alle circostanze attenuanti generiche esse hanno lo scopo di estendere le possibilit\u00e0 di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entit\u00e0 del reato e della capacit\u00e0 a delinquere dello stesso, sicch\u00e9 il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), nella fattispecie non ravvisati.
6. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i"], "relatore": ["ZZ SA], "presidente": ["ZAZA CARLO"], "decision_date": "2022-09-30", "hearing_date": "2022-07-08", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37138 del 30/09/2022", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37138 del 30/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37138PEN), udienza del 08/07/2022,Presidente
ZAZA CARLO
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udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ZZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
CAMERALIZZATA RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.10.2020, la Corte di Appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa in data 18.04.2019 dal locale Tribunale, assolveva, perch\u00e9 il fatto non costituisce reato, AC ER dal reato di cui agli artt. 582 e 585 co. 1 in relazione all'art. 577 co. 1 n. 4 cod. pen., mentre confermava nei confronti di CO DI e CO EP la sentenza con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili del reato di cui al capo A (artt.110 e 612 cod. pen.) perch\u00e9, in concorso tra loro, minacciavano (proferendo le espressioni- \"Bastardo, disgraziato, la devi finire di fare rumore, ti scasso tutto\") AC ER di un male ingiusto e del reato di cui al capo B (artt. 110, 582 e 585 co. 1 in relazione all'art. 577 co. 1 n.4 cod. pen.) perch\u00e9 lo aggredivano, colpendolo congiuntamente e ripetutamente, cagionandogli lesioni personali plurime, consistite in contusione ed abrasione della regione frontale, infrazione del margine libero delle ossa nasali, ecchimosi sparse all'avambraccio sinistro, contusione ed escoriazione della mano sinistra, contusione e riferita distorsione del ginocchio destro (giudicate guaribili in giorni dieci, come da referto medico datato 11.11.2014) e frattura delle ossa nasali (giudicate guaribili in giorni venticinque, come da referto medico del 12.11.2014), dovendosi la contestata circostanza aggravante ritenere integrata dall'aver agito gli imputati per motivi futili e abietti e, segnatamente, a seguito di contrasti insorti, con la persona offesa, per ragioni di vicinato.
2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. Salvatore Stroscio, affidando le proprie censure a plurimi motivi, con i quali deducono:
2.1 con il primo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi con la sentenza, divenuta definitiva, emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 26.06.2019, con la quale gli odierni imputati erano condannati, ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen., per i medesimi fatti per i quali si procede odiernamente, chiarendo la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che, a fronte di una contestazione temporale aperta, quale quella del caso de quo (\"condotte successive all'anno 2013\"), il termine finale di consumazione del reato coincide necessariamente con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale;
2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Co-rte di Appello fatto erronea applicazine dell'art. 15 cod. pen., mancando di ritenere il meno grave reato di cui all'art. 612 cod. pen. (capo A), per il quale si procede, assorbito nel pi\u00f9 grave reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. per il quale si \u00e8 separatamente proceduto, atteso che pacificamente in giurisprudenza si ritiene il delitto di minaccia assorbito dal delitto di atti persecutori nel caso in cui sia stato posto in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale;
tale rapporto impone nel caso di sentenza passata in giudicato ad applicare l'art. 649 c.p.p. e, comunque, la sentenza impugnata, tralascia il disposto di cui all'art. 81 c.p. sicch\u00e8 la condotta di minaccia rientrerebbe in un unico disegno criminoso con le conseguenze di cui alla sentenza n. 200 del 21.07.2016 della Corte costituzionale;
2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale mancato di assolvere gli imputati ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., atteso che plurimi elementi agli atti - ossia relativi alla non sovrapponibilit\u00e0 tra il contenuto del referto medico datato 11.11.2014 e del referto medico datato 12.11.2014 e le testimonianze dei vicini, che riferivano della sussistenza di contrasti condominiali - non consentivano di affermare con certezza la penale responsabilit\u00e0 degli imputati;
2.4 con il quarto motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di adeguatamente motivare in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla congruit\u00e0 del trattamento sanzionatorio, non dovendosi ritenere integrata la contestata circostanza aggravante.
3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Giovanni Di Leo, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilit\u00e0 dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e comunque manifestamente infondati.
1.Con i primi due motivi di ricorso i ricorrenti deducono la violazione del divieto di cui all'art.649 c.p.p., avendo gli imputati gi\u00e0 riportato condanna definitiva per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., nonch\u00e9 la violazione dell'art. 15 c.p., dovendo ritenersi il reato di, minaccia assorbito in quello di cui arart. 612 bis c.p. suddetto.
1.1. La prima deduzione \u00e8 inammissibile, traducendosi nella riproduzione in sede di legittimit\u00e0 di una censura del tutto generica effettuata in un passaggio dell'atto di appello, senza una compiuta argomentazione a supporto di essa. In proposito, la Corte territoriale - a fronte della deduzione dei ricorrenti di essere stati gi\u00e0 condannati con sentenza definitiva per il delitto di atti persecutori nei confronti della medesima p.o. e che la contestazione di tale reato indicava il dies a quo il 2013 con condotta perdurante, con piena possibilit\u00e0 di ricomprendervi quella in esame (risalente al novembre 2014), ha evidenziato come l'episodio di minaccia contestato al capo A) non sia incluso tra i comportamenti di cui all'imputazione per il reato di atti persecutori commesso ai danni della medesima persona offesa con la conseguenza che non pu\u00f2 ritenersi assorbito in questo.
1.2. La valutazione della Corte territoriale, che ha escluso nella fattispecie la violazione del ne bis in idem processuale, non merita alcuna censura.
1.2.1. Giova richiamare all'uopo i principi sul tema affermati da questa Corte, secondo cui il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialit\u00e0 (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due v alla stessa persona;
il bis in idem processuale, invece, concerne non gi\u00e0 il rapporto astratto tra norme penali, bens\u00ec il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 Rv. 282529). Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc, pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gi\u00e0 giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale ed ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ci\u00f2 affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. La conseguenza della svolta interpretativa si registrata proprio nel punto di convergenza tra il bis in idem sostanziale e processuale (impropriamente) enucleato dal diritto vivente, che riteneva non applicabile l'art.649 cod. proc. pen., nonostante la medesimezza del fatto, ove il reato gi\u00e0 giudicato fosse stato commesso in concorso formale con il reato oggetto della nuova iniziativa penale: proprio l'adesione ad una concezione storico-naturalistica del fatto (idem factum), ai fini della perimetrazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., implica l'ininfluenza del concorso formale tra i reati 3 oggetto della res iudicata e della res iudicanda (Corte Cost., n. 200 del 2016, \u00a7 12). In tal senso, questa Corte ha di recente chiarito che, \"in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di \"bis in idem\" processuale e di \"bis in idem\" sostanziale non coincidono in quanto la prima, pi\u00f9 ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale l\u00e0 dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato gi\u00e0 oggetto di una pronuncia di carattere definitivo;
la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774).
1.2.2. Tanto premesso, correttamente la Corte territoriale ha escluso la violazione del divieto del bis in idem processuale. Invero il fatto storico oggetto del presente processo, per il quale si deduce la violazione del bis in idem, \u00e8 quello della minaccia descritta in imputazione della quale tuttavia non vi \u00e8 specifica traccia, n\u00e8 nell'imputazione, n\u00e9 nella sentenza di cui all'art.612 bis c.p. per la quale gli imputati hanno gi\u00e0 riportato condanna definitiva in relazione al principi secondo cui la violazione del ne bis in idem ricorre quando vi sia identit\u00e0 tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello oggetto del nuovo giudizio. (Sez. 5 n. 663 del 28/09/2021, Rv. 282529). Va all'uopo pure richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo cui al delitto di atti persecutori ai cui all'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale, e cio\u00e8 a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilit\u00e0 dell'imputato pu\u00f2 estendersi, senza necessit\u00e0 di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale;
ne consegue che le condotte per orie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 45376 del 02/10/2019, Rv. 277255). Per quanto concerne poi la deduzione relativa alla mancata applicazione dell'art. 81 c.p. tale deduzione \u00e8 inammissibile non avendo costituito oggetto di apposito motivo di appello 1.3. Manifestamente infondato per le ragioni sopra esposte si presenta altres\u00ec il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente pare invocare la violazione del divieto del ne \"bis in idem\" sostanziale. All'uopo va considerato che il delitto di minaccia resta assorbito in quello di cui all'art. 612bis cod. pen. sempre che le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori(Sez. 5, sent. n. 12730 del 21.01.2020 - dep. 22.04.2020, Rv. 278862), situazione questa, della .quale, come detto, non vi \u00e8 alcuna evidenza.
1.4. Il terzo motivo di ricorso \u00e8 manifestamente infondato sviluppando censure in fatto in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., tendenti a sottoporre al giudizio di legittimit\u00e0 aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimit\u00e0, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una \"rilettura\" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione \u00e8 riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit\u00e0 la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente pi\u00f9 adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realt\u00e0 dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettu3te dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
1.5. Manifestamente infondato si presenta, infine, il quarto motivo di ricorso, volto a censurare il trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla Corte territoriale congruo ed adeguato a fronte dell'entit\u00e0 della minaccia e della particolare violenza esercitata, nonch\u00e9 volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili. In proposito la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi pi\u00f9 volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalit\u00e0 del giudice di merito, che la esercita, cos\u00ec come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che \u00e8 inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruit\u00e0 della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).Inoltre, quanto alle circostanze attenuanti generiche esse hanno lo scopo di estendere le possibilit\u00e0 di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entit\u00e0 del reato e della capacit\u00e0 a delinquere dello stesso, sicch\u00e9 il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), nella fattispecie non ravvisati.
6. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i"], "relatore": ["ZZ SA], "presidente": ["ZAZA CARLO"], "decision_date": "2022-09-30", "hearing_date": "2022-07-08", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37138 del 30/09/2022", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37138 del 30/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37138PEN), udienza del 08/07/2022,Presidente
ZAZA CARLO
Relatore ZZ SA, "eli": "ECLI:IT:CASS:2022:37138PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20220930/snpen@s50@a2022@n37138@tS.clean.pdf"}