Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 617/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 617 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 proposta da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , rappresentati Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e difesi dall'Avv. Simona Priulla e dall'avv. Accursio Gallo, presso il cui studio, in Palermo, alla Via
Noto n. 12, sono tutti elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
parte attrice contro elettivamente domiciliato in Palermo alla Via della Libertà n. 171, presso Controparte_1
lo studio dell'Avv. Roberto Natoli che lo rappresenta e difende con l'Avv. Francesco Taglialavoro sia unitamente che disgiuntamente giusta procura in atti convenuto
***
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Persona_1
“- accertare e dichiarare che la proprietà del fondo identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo, foglio 5, particella 1518, appartiene agli attori come sopra generalizzati per i motivi di cui in epigrafe;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare l'inesistenza dei diritti vantati dal dr sul Persona_1 detto fondo e ordinare al convenuto, ai sensi degli art. 948 e ss. c.c., l'immediata cessazione delle molestie e turbative dallo stesso poste in essere sul fondo per cui è causa, disponendo che al convenuto sia inibito l'utilizzo dell'area per cui è causa e che lo stesso consegni le chiavi di accesso al civico 34 del viale dei Pioppi ai legittimi proprietari.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
- che il fondo sito in Palermo, Viale dei Pioppi n. 34, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al Foglio 5, Particella 1518 (ex particella 516/b) consiste in una striscia di terreno, larga metri cinque, destinata a stradella, che si diparte perpendicolarmente dal Viale dei Pioppi, con ingresso dal civico n. 34, e termina nel canale coperto, c.d. “Ferro di Cavallo”, opposto al predetto viale;
- che tale striscia di terreno, avente origine da un frazionamento presentato presso gli uffici del
Catasto di Palermo in data 29.6.1968 ad opera dell'Ing. (v. atto di vendita del 2.7.1968, Per_2 pagg. 25/38 - doc. n. 3 parte attrice), consente ai fondi di proprietà degli odierni attori (fg. 5, p.lle
1513, 3126, 3131, 793, 1723 e 2606), tutti situati a monte della detta stradella, di avere accesso alla pubblica via e, come tale, è stata sempre utilizzata dagli attori e, prima di loro, dai rispettivi danti causa;
- che con atto di vendita in Notar di Palermo del 02.07.1968 (doc. 3 di parte Persona_3
attrice), i germani e danti causa originari degli odierni attori, Persona_4 Persona_5
hanno acquistato rispettivamente, un fabbricato di vecchia costruzione in cattivo stato di PE manutenzione, con annessa villetta circostante, avente ingresso dal Viale dei Pioppi, civici 32-34, identificato al N.C.E.U. di Palermo al fg. 5, p.lla 516, sub. a, e un lotto di terreno edificabile esteso mq. 1.800, identificato al fg. 5, p.lla 517, e Sebastiano un fabbricato, un lotto di terreno di mq. 1601 ed un lotto di terreno esteso per mq 6127, nonché ciascuno di essi la metà indivisa della striscia di terreno per cui è causa, identificata al fg. 5, part. 516, sub b, da destinare a stradella di accesso ai lotti di terreno situati a monte della stessa e acquistati con il medesimo atto;
- che la p.lla 516/b che identificava la striscia di terreno larga metri cinque, destinata a stradella acquistata in comproprietà dai germani e è successivamente divenuta PE Persona_5
p.lla 1518;
- che, con “atto di permuta e donazioni” del 30.11.1976 in Notaio di Palermo (doc. Persona_3
4 parte attrice), i fratelli e si sono trasferiti reciprocamente in permuta PE Persona_5 due dei lotti di terreno precedentemente acquistati e inoltre ha donato alle figlie, Persona_4
e odierne attrici, tre lotti di terreno, estesi mq. 600 circa Pt_1 Parte_2 Pt_3
ciascuno, derivanti dal frazionamento del terreno di mq. 1800, tutti aventi accesso dalla stradella di proprietà comune dei germani e (quella per cui è causa, identificata PE Persona_5
dalla p.lla 1518), provvedendo, con lo stesso atto, a trasferire alle figlie anche la comproprietà della detta stradella “pro quota proporzionale alla superficie del terreno donato”; - che pertanto dalla stipula dell'atto in Notar del 1976, la stradella in questione è diventata di Per_3
proprietà per il 50% delle predette figlie di e per l'altro 50% è rimasta in proprietà Persona_4 di;
Persona_5
- che con atto del 25.11.1988, ha donato ai figli, e , la villa Persona_4 CP_2 Parte_9
rimasta di sua proprietà, composta da tre unità immobiliari oltre alla corte di pertinenza (doc. 5) e segnatamente, al figlio l'unità immobiliare posta al piano rialzato, al figlio CP_2 Parte_9
l'unità immobiliare posta al primo piano e ad entrambi in maniera indivisa l'unità immobiliare posta al piano seminterrato;
- che nel citato atto di donazione gli immobili donati sarebbero stati erroneamente indicati come confinanti “con il viale dei Pioppi, con proprietà e con proprietà ”, mentre avrebbe CP_3 Per_6
dovuto essere indicato, quale confine ovest delle suddette unità immobiliari, la striscia di terreno larga metri cinque, destinata a stradella, precedentemente donata (con il citato atto del 30.11.1976) alle figlie dello stesso (e rimasta in comproprietà in ragione del 50% a Persona_4 [...]
), identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al fg. 5, p.lla 1518, e non la proprietà PE
posta invece al di là di detta striscia di terreno;
Per_6
- che al di là di tale imprecisione nell'indicazione dei confini è indubbio che non Persona_4
abbia inteso donare ai figli e la stradella in questione, né mai avrebbe CP_2 Parte_9 potuto, visto che con precedente atto di donazione del 30.11.1976 la stessa era già stata donata
(nella misura di sua proprietà, pari al 50%) alle figlie e Pt_1 Parte_2 CP_4
- che, tuttavia, le imprecisioni descrittive contenute nella donazione del 1988 sono state riportate anche nel successivo atto di compravendita dell'11.10.1995, con il quale ha Parte_10
acquistato dal fratello le unità immobiliari di sua proprietà facenti parte della villa Parte_9
(doc. 6) e, infine, nell'atto di compravendita del 19.9.2022 (doc. 9), con cui gli eredi di
[...]
hanno venduto a odierno convenuto, la piena proprietà della villa Pt_10 Controparte_1 identificata al foglio 5, particella 516;
- che nel frattempo con atto di donazione del 13.1.2020, ha donato ai suoi congiunti Persona_5
, ed nonché a ed tutti anch'essi odierni attori, Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
le unità immobiliari ricadenti negli appezzamenti di terreno di sua proprietà tutti aventi accesso dal
Viale dei Pioppi n. 34, trasferendo così anche la sua quota di proprietà della stradella (doc. 8);
- che alla luce dei descritti passaggi di proprietà la striscia di terreno destinata a stradella per cui è causa è di proprietà esclusiva (rectius: comproprietà) degli odierni attori e che l'odierno convenuto non può vantare alcun diritto sulla stessa;
- che quest'ultimo, invece, detiene le chiavi del cancello che consente di entrare nella stradella di proprietà degli attori con accesso dal civico n. 34 del Viale dei Pioppi e ha utilizzato e continua ad utilizzare tale stradella per entrare nella sua proprietà nonostante la stessa sia dotata di accesso autonomo, posto al n. 32 di Viale dei Pioppi.
Con comparsa di risposta depositata il 9.4.2024, si è costituito in giudizio il convenuto che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestato nel la fondatezza delle domande attoree, deducendo in particolare:
- che con l'atto di compravendita del 19.9.2022 gli eredi di hanno venduto Parte_10
all'odierno convenuto la villa di loro proprietà con il terreno pertinenziale descritto come confinante con la proprietà e non con la stradella e che analoga descrizione dei Per_6
confini era riportata negli atti di provenienza attraverso cui gli immobili in parola erano pervenuti ai suoi venditori (atto di vendita dell'11.10.1995 intercorso tra e Parte_10
e, a ritroso, atto di donazione del 25.11.1988, con cui Parte_11 Persona_4 aveva donato ai figli, e , la villa rimasta di sua proprietà, oltre alla CP_2 Parte_9 corte di pertinenza);
- che dalla descrizione dei beni contenuta nei predetti atti emergerebbe con chiarezza la volontà contrattuale delle parti - prima di e poi di ed infine Parte_10 Parte_11 degli eredi di - di trasferire la proprietà del terreno come comprensiva della Parte_10
striscia destinata a stradella;
- che in ogni caso tale stradella, oggi particella 1518, è sempre stata utilizzata e, quindi, composseduta, dai danti causa dell'odierno convenuto per oltre un ventennio (come dimostrano diverse circostanze di fatto quali la voltura del “passo carrabile” davanti al civico
34 a nome di chiesta e ottenuta nel 1995, la presenza del citofono della villa Parte_10 oggi di proprietà del convenuto sul pilastro recante il civico 34 e l'indicazione della residenza di e di quella dei suoi eredi in “Vilae dei Pioppi n. 32-34”), e costoro ne Parte_10 hanno legittimamente trasferito il possesso all'odierno convenuto;
- che tale stradella è sempre stata utilizzata dai danti causa del convenuto per accedere alla villa di loro proprietà, tanto che essi al momento della vendita ne hanno poi consegnato le chiavi al convenuto stesso.
Egli alla luce delle esposte argomentazioni ha quindi chiesto in via riconvenzionale “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il dott. è comproprietario, per la Controparte_1 quota del 50%, del fondo oggi identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 5, part. 1518;
- in linea subordinata, accertare e dichiarare la costituzione, per destinazione del padre di famiglia e a far data dal 30/11/1976, di una servitù di passaggio a carico del fondo identificato al N.C.E.U. del
Comune di Palermo al foglio 5, part. 1518 e a vantaggio del fondo acquistato dal dott. CP_1 con atto di atto di compravendita del 19/9/2022, ai rogiti del Notaio dott (rep.
[...] Persona_7
12724; racc. 9982), censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 5, part. 516”.
Senza alcuna attività istruttoria, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio
2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
Giova preliminarmente fare qualche considerazione in ordine alla corretta qualificazione della domanda.
Costituisce orientamento consolidato in tema di rapporto tra l'azione di rivendica della proprietà e quella di regolamento di confini, che la prima “presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo -anche non negoziale- diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza”, mentre nella seconda “il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l'effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confine” (Corte di Cassazione 13.10.2020 n.
22095; nei medesimi termini e per l'orientamento consolidato in sede di legittimità: Cass. 25.09.2018,
n.22645; Cass. 30.01.2017, n.2297; Cass.
6.11.2016 n. 23241; e più risalenti Cass. 07.07.2009
n.15954; Cass. 16.02.2005 n. 3101; Cass. 20.04.2001 n. 5899; Cass.
6.12.2000 n. 15507).
In altri termini può dirsi che il criterio distintivo dell'azione di rivendica rispetto all'azione di regolamento dei confini risiede nel contrasto fra i titoli di proprietà che caratterizza la prima, a fronte di un contrasto tra fondi che caratterizza la seconda, con la precisazione che il “conflitto fra titoli” ricorre allorché un medesimo bene, o una medesima sua porzione, abbia due distinte e contraddittorie provenienze, di talché l'una non possa essere valida quanto l'altra. E non si configura, pertanto, allorché sia in contestazione non la giusta provenienza del medesimo bene o di una sua porzione, ma la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui, nel qual caso si verte nella diversa ipotesi dell'azione di regolamento di confini.
Nel caso di specie, il convenuto ha messo in dubbio che gli attori possano essere riconosciuti proprietari della striscia di terreno, contrapponendo, al titolo dagli stessi esibito a fondamento della domanda (atto di donazione del 30.11.1976), gli atti in forza dei quali il bene in questione (striscia di terreno occupata dalla stradella) sarebbe a suo dire pervenuto dapprima a e Parte_10 [...]
(atto di donazione del 20.11.1988) e poi esclusivamente al primo (atto di acquisto Parte_11 dell'11.10.1995), recanti una descrizione degli immobili ceduti che appare comprensiva anche l'area occupata dalla strada per cui è causa.
Dalle contrapposte tesi delle parti si profila un conflitto tra titoli e l'azione proposta dagli odierni attori deve quindi qualificarsi alla stregua di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non può che soggiacere al rigoroso onere probatorio richiesto per le azioni a contenuto petitorio. Deve tuttavia rammentarsi che la relativa prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale: è pertanto possibile fare riferimento all'interpretazione del contenuto dei titoli prodotti in giudizio e alle risultanze dei registri catastali, che, anche se non valgono a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice del merito come indizi suscettibili di convincimento se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e se convalidati da altri elementi di causa (vd. in motivazione Cass. n. 24050/2022 e Cass. n.
1650/1994).
Inoltre, nel caso di specie, l'onere probatorio degli attori risulta attenuato in ragione della fattispecie concreta in esame, in cui è pacifico tra le parti che la striscia di terreno identificata oggi con la particella 1518 (prima 516/b) un tempo sia appartenuta in comproprietà, in ragione del 50% ciascuno, al dante causa comune, (dante causa, da un lato, delle attrici Persona_4 [...]
e e, dall'altro lato, anche di , dante causa dei Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_10
venditori del convenuto) ed al fratello di questo, (dante causa degli altri attori, Persona_5 Pt_4
, , , e .
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Appare invero al riguardo pienamente condivisibile la consolidata opinione giurisprudenziale secondo cui “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. n. 1569/2022).
Nel solco di tale condivisibile insegnamento, si è in particolare sostenuto che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (Cass. n. 25793/2016).
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto contesta il titolo di proprietà degli odierni attori opponendovi i propri, costituiti, rispettivamente, dall'atto di compravendita del 2022 intercorso tra gli eredi di e il medesimo convenuto e, a ritroso, dall'atto di compravendita del 1995 Parte_10 intercorso tra e , ai quali a sua volta la proprietà dell'area Parte_11 Parte_10 contesa sarebbe pervenuta, secondo la tesi del convenuto, per averla acquistata per effetto della donazione disposta nel 1988 dal padre . Persona_4
Secondo la contrapposta tesi attorea invece l'area contesa sarebbe stata donata da quest'ultimo
(limitatamente alla quota indivisa del 50% di cui lo stesso era proprietario), non già ai figli maschi e , bensì con precedente atto di donazione del 30.11.1976 alle figlie CP_2 Parte_9
femmine, e mentre l'altra quota del 50% sarebbe rimasta di Parte_2 Pt_3 Pt_1
proprietà di che aveva acquistato la proprietà indivisa insieme al fratello in forza Persona_5 dell'atto di acquisto del 2.7.1968.
Ne deriva che è pacifico tra le parti che l'area in questione appartenesse in passato ai fratelli
[...]
e , che l'avevano acquistata in comproprietà in ragione della metà indivisa PE Persona_5
ciascuno in forza del predetto atto di compravendita del 2.7.1968.
A ben guardare è altresì incontestato - oltre che provato per via documentale dal relativo atto prodotto in giudizio - che la quota indivisa del 50% è stata ceduta da alle figlie Persona_4 odierne attrici con l'atto di donazione del 30.11.1976 ed analogamente incontestato è che anche dopo tale data l'altra quota del 50% sia rimasta di proprietà di . Persona_5
La contestazione verte quindi semmai sull'ulteriore passaggio di proprietà della metà indivisa dell'area che, secondo il convenuto, sarebbe avvenuto in favore dei suoi dante causa in forza, dapprima, dell'atto di donazione del 20.11.1988 con cui la stessa sarebbe stata ceduta da ai figli Persona_4
e , e successivamente dall'atto di compravendita dell'11.10.1995 con cui CP_2 Parte_9 quest'ultimo ha alienato gli immobili di sua proprietà al fratello e, infine, in forza dell'atto CP_2 di compravendita del 19.9.2022 con cui la villa ed il terreno circostante sono stati alienati al convenuto dagli eredi di . Parte_10
Così ricostruite le rispettive prospettazioni delle parti, assume carattere dirimente l'interpretazione della volontà negoziale espressa da nei due atti di donazione del 30.11.1976 e del Persona_4
20.11.1988 rispettivamente in favore delle figlie odierne attrici e dei figli e , CP_2 Parte_9
da condursi anche mediante la comparazione del contenuto dei due atti negoziali, applicando i canoni ermeneutici dell'indagine sulla comune intenzione delle parti (per determinare la quale ai sensi dell'art. 1362 c.c. “si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”) e del confronto tra gli invocati contratti devolutivi stipulati in tempi diversi.
Nell'ambito di tale indagine, dal tenore letterale dell'atto di permuta e donazione del 30.11.1976 emerge con chiarezza inequivocabile che abbia inteso trasferire alle figlie Persona_4 [...]
e oltre alla proprietà dei lotti di terreno ivi indicati, altresì la sua quota Parte_2 Pt_1 Pt_3 indivisa della stradella insistente sulla particella 1518 (“ai lotti di terreno come sopra donati si accede dal civico n. 34 del viale dei Pioppi attraverso la stradella di proprietà comune ed indivisa dei fratelli e sopra indicata, rappresentata in Catasto dalla p.lla n. 1518 del fg. 5 e PE Persona_5 pertanto col presente atto viene trasferita alle donatarie pro quota proporzionale alla superficie del terreno donato la comproprietà di tale stradella”). Ebbene, se da un lato l'esame del contenuto del predetto atto di donazione porta a concludere senza alcun dubbio che la volontà di sia stata quella di cedere alle tre figlie, unitamente ai Persona_4
lotti di terreno analiticamente indicati nell'atto, anche la stradella oggi contesa (sia pure nei limiti della sua quota pari alla metà indivisa), dall'altro lato ne deriva, alla stregua del principio cardine in tema di acquisti a titolo derivativo, che lo stesso non avrebbe mai potuto trasferire con l'atto Persona_4 di donazione del 1988 ai figli e un diritto che non aveva più, per averne già CP_2 Parte_9 disposto in favore delle figlie odierne attrici (“nemo plus iuris trasferre potest quam ipse habet”).
Né appare sostenibile che con la donazione del 1976 abbia inteso trasferire alle figlie Persona_4
soltanto una quota di comproprietà inferiore rispetto al 50% di cui era proprietario, per poi donare la restante parte ai figli e con il successivo atto del 1988. CP_2 Parte_9
In tale ultimo atto invero non vi è alcun riferimento al trasferimento della comproprietà della stradella, a differenza del chiaro tenore con cui esso viene invece indicato nella donazione del 1976.
Deve pertanto concludersi che abbia inteso esplicitamente cedere alle figlie odierne Persona_4 attrici la propria quota indivisa della stradella per cui è causa e che invece con la donazione del 1988 - non potendo egli successivamente disporre di un diritto di cui si era già spogliato - egli abbia voluto trasferire ai figli e soltanto i lotti ed i fabbricati specificamente indicati nel CP_2 Parte_9 relativo atto e nulla di più.
Depone in tal senso l'inequivoco tenore delle espressioni utilizzate in entrambi i predetti atti di donazione, da cui emerge la chiara volontà del comune donante di cedere la comproprietà della stradella insistente sulla particella 1518 alle figlie e e non ai figli Parte_2 Pt_1 Pt_3
e . CP_2 Parte_9
A fronte di tale specifica ed inequivoca indicazione fornita dal tenore dell'atto di donazione del 1976, non coglie nel segno l'eccezione del convenuto tendente a valorizzare la descrizione dei confini contenuta tanto nell'atto di donazione del 1988, quanto nell'atto di compravendita intercorso nel
1995 tra e ed in quello del 2022 con cui il convenuto ha Parte_11 Parte_10
acquistato dagli eredi di quest'ultimo.
E ciò in quanto, in tale contesto di chiara ed univoca indicazione dell'area occupata dalla stradella nel corpo della donazione disposta nel 1976 da in favore delle figlie, non può che Persona_4 assumere rilievo marginale, sotto il profilo della prova della proprietà dell'area, l'imprecisa ed errata descrizione dei confini contenuta nel successivo atto di donazione del 1988 in favore dei figli che si è poi riflettuta conseguentemente in analogo errore nei successivi atti di compravendita del 1995 e del
2022.
Deve a questo punto passarsi ad esaminare la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dal convenuto.
Essa è infondata. Il convenuto fonda la propria domanda di usucapione sulla circostanza incontestata che
[...]
prima ed i suoi figli e ) dopo, abbiano continuato ad usare PE CP_2 Parte_9
l'accesso di cui al civico 34 di viale dei Pioppi e quindi a passare per la stradella contesa, nonostante la stessa fosse stata ceduta nel 1976 (in ragione del 50% indiviso visto che la restante parte è sempre stata di proprietà di ) alle figlie dello stesso . PE PE
Sennonché, lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti induce a presumere che nonostante la predetta cessazione dello stato di comproprietà indivisa tra i fratelli e PE
(per avere il primo ceduto la sua quota alle figlie) tutti i soggetti coinvolti - sia PE PE
sia le figlie di - abbiano continuato a consentire ad e poi ai suoi figli maschi di PE PE utilizzare l'accesso del civico 34 e la stradella per tolleranza e cortesia alla luce degli stretti rapporti parentali esistenti tra gli stessi.
Giova osservare che “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza,
è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. n. 9661/2006 e nello stesso senso Cass. n. 11277/2015).
Alla luce degli stretti rapporti di parentela tra le parti ed in assenza di altri elementi, la circostanza
(incontestata) che i danti causa del convenuto abbiano sempre fatto uso tanto dell'accesso posto al civico n. 34 quanto della stradella per accedere alle loro proprietà - uso reso del resto esplicito dai segni indicati dal convenuto (quali la voltura del passo carrabile in favore di , la Parte_10
presenza del citofono, la detenzione delle chiavi del cancello e così via) - non appare idonea ad integrare possesso uti condominus utile ai fini dell'usucapione, costituendo piuttosto esso semplice detenzione dovuta alla tolleranza dei proprietari.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale di usucapione è da respingere sia con riguardo all'acquisto della proprietà (rectius comproprietà) della stradella, sia con riguardo all'acquisto del diritto di servitù di passaggio sulla stessa.
Altrettanto infondata è la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in via subordinata, volta all'accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio in favore del suo fondo ed a carico della stradella per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.
Invero nell'atto del 1968 con cui i fratelli e hanno acquistato i fondi Parte_10 Persona_5 in questione viene semplicemente indicata la destinazione (al transito pedonale e carrabile) della stradella larga cinque metri acquistata in comproprietà dagli stessi che si diparte dal civico n. 34 mentre nessun vincolo a carico della stradella ed a favore del fondo di risulta essere Parte_10
disposto.
Risulta invece stabilita nel predetto atto una servitù di passaggio in favore dei fondi di quest'ultimo e a carico del “raccordo” che si impegnava a realizzare sul proprio fondo, ma si tratta Persona_5
come è evidente di una strada ancora da realizzare e diversa da quella per cui è causa che invece era stata perfettamente individuata nell'atto come comproprietà dei due fratelli e destinata al transito.
La circostanza che i fratelli e abbiano esercitato il passaggio sulla Persona_5 Persona_4 stradella per cui causa non derivava dall'esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia a carico dell'area su cui insiste la stradella e a favore dei fondi di proprietà degli stessi, quanto piuttosto dal regime di comproprietà della stradella stessa.
In conclusione deve trovare accoglimento la domanda di rivendica formulata dagli odierni attori, mentre sono infondate entrambe le domande riconvenzionali formulate dal convenuto al quale deve dunque essere inibito da ora in avanti il passaggio per il civico n. 34 e per la stradella insistente sulla particella 1518.
Le spese da liquidare ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (applicando le tariffe medie e considerando la causa di valore indeterminabile e di media importanza)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
- in accoglimento della domanda di rivendica proposta da Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Pt_8
accerta che questi ultimi sono proprietari secondo le quote di rispettiva spettanza della
[...] striscia di terreno identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo, foglio 5, particella 1518;
- per l'effetto inibisce al convenuto di fare uso dell'accesso di cui al civico n. Controparte_1
34 di viale dei Pioppi e della stradella insistente sulla particella 1518 e condanna lo stesso alla consegna delle chiavi in favore degli attori;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che si Controparte_1
liquidano in euro 10.860,00 oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di provvedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, 5 giugno 2025
Il Giudice
Sara Monteleone