CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1117/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7216/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012694539 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012694539 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012694539 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 20 novembre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 034 2024 9012694539 000, notificatale in data 22 ottobre 2024 da AD, nell'interesse della regione Calabria, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018; e deduceva :
l'omessa notifica degli atti presupposti di cui neppure veniva allegata copia comprovante l'avvenuta rituale notifica,
il difetto di motivazione,
l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione;
e concludeva
per la declaratoria di illegittimità o nullità dell'atto con rivalsa di spese.
Ritualmente costituito il contraddittorio si costituiva l'Agente per la risocssione, per resistere all'avverso dedotto concludeno
per il rigetto della domanda con ogni conseguenza.
All'esito della discussionein pubblica udienza, il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta la scarsa perspicuità dell'attto; la censura è infondata nella misura in cui l'intimazione notificata è conforme al modello legale approvato con determina dirigenziale AdE a firma Nominativo_1 nr. 2285/2015 in data 17 febbraio 2015; peraltro la parte non specifica concreti profili di lesione del suo diritto di difesa che dalla denunciata scarsa perspicuità dell'intimazione sarebbero derivati.
Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presuppsoti;
la censura è smentita dalla prova documentale versata in atti da AD;
la notifica è avvenuta a mani della figlia Nominativo_2 in data 27 ottobre 2022; le cartelle sono sono ormai inoppugnabili.
La avvenuta notifica dei titoli priva di fondamento la doglianza sulla omessa allegazione delle cartelle alla intimazione notificata e quivi opposta;
l'omessa cura nella custodia è imputabile alla sola ricorrente (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017)
Tra la data di notifica dei titoli - 27 ottobre 2022 - e la data di notifica della presente opposizione - 22 ottobre 2024 - non si è maturata la prescrizone speciale triennale. Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AD, così provvede: Respinge la domanda Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore di AD delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €694,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7216/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012694539 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012694539 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012694539 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 20 novembre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 034 2024 9012694539 000, notificatale in data 22 ottobre 2024 da AD, nell'interesse della regione Calabria, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018; e deduceva :
l'omessa notifica degli atti presupposti di cui neppure veniva allegata copia comprovante l'avvenuta rituale notifica,
il difetto di motivazione,
l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione;
e concludeva
per la declaratoria di illegittimità o nullità dell'atto con rivalsa di spese.
Ritualmente costituito il contraddittorio si costituiva l'Agente per la risocssione, per resistere all'avverso dedotto concludeno
per il rigetto della domanda con ogni conseguenza.
All'esito della discussionein pubblica udienza, il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta la scarsa perspicuità dell'attto; la censura è infondata nella misura in cui l'intimazione notificata è conforme al modello legale approvato con determina dirigenziale AdE a firma Nominativo_1 nr. 2285/2015 in data 17 febbraio 2015; peraltro la parte non specifica concreti profili di lesione del suo diritto di difesa che dalla denunciata scarsa perspicuità dell'intimazione sarebbero derivati.
Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presuppsoti;
la censura è smentita dalla prova documentale versata in atti da AD;
la notifica è avvenuta a mani della figlia Nominativo_2 in data 27 ottobre 2022; le cartelle sono sono ormai inoppugnabili.
La avvenuta notifica dei titoli priva di fondamento la doglianza sulla omessa allegazione delle cartelle alla intimazione notificata e quivi opposta;
l'omessa cura nella custodia è imputabile alla sola ricorrente (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017)
Tra la data di notifica dei titoli - 27 ottobre 2022 - e la data di notifica della presente opposizione - 22 ottobre 2024 - non si è maturata la prescrizone speciale triennale. Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AD, così provvede: Respinge la domanda Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore di AD delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €694,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge.