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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 259/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.259 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 14 aprile 2025, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] a [...], residente in [...]di Napoli, Parte_1
alla Via Garigliano n. 12, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliato in Boscotrecase, al Corso Umberto I n. 151 , presso lo studio dell'Avv. Turtoro Biagio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 4 E
, nata il [...] a [...] – Federazione Controparte_1
Russa, residente in [...]– Federazione Russa, C.F.:
, elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso C.F._2
Meridionale n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Castronuovo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti, all'udienza del 14/4/2025, si sono riportati alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/1/2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 23/8/2021 in Controparte_1
Marano di Napoli, e che dall'unione dei coniugi non sono nati figli, ha riferito che tra le medesime parti è intervenuta sentenza di separazione giudiziale n. 4571/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato in data
27/11/2024, e ha chiesto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Si è costituita la resistente chiedendo lo scioglimento del matrimonio, la conferma delle condizioni patrimoniali indicate nella sentenza di separazione e la revoca della pronuncia di addebito della separazione a suo carico.
Alla prima udienza del 14/4/2025, i difensori costituiti hanno pagi na 2 di 4 rappresentato congiuntamente che i coniugi non hanno interesse a comparire personalmente in ragione delle medesime richieste avanzate e la volontà degli stessi di divorziare alle condizioni indicate nella separazione.
La Giudice delegata ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
Il P.M. ha opposto il visto in data 22/5/2025 nulla opponendo.
La domanda di divorzio va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (6/11/2023) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Si dà atto che la separazione definita con sentenza n. 4571/2024 emessa da questo Tribunale e pubblicata il 14/11/2024 è passata in giudicato a seguito di notifica eseguita a mezzo PEC in data 27/11/2024 , essendo decorso il termine breve per l'impugnazione.
Il Collegio rileva che le parti hanno entrambe chiesto la conferma delle condizioni della richiamata sentenza di separazione e che la medesima pronuncia verte solo sullo status, senza statuizioni accessorie.
Il Collegio osserva che la richiesta di parte resistente di revoca della pronuncia di addebito della separazione a suo carico è inammissibile.
Invero, l'addebito attiene a circostanze ritenute provate nel giudizio di separazione, relative alla vita coniugale ormai cessata e sulle quali, in mancanza di impugnazione, è intervenuta la sentenza n.4571/2024
pagi na 3 di 4 passata in giudicato e perciò immodificabile.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
, nato a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
, nata il [...] a [...] – Federazione Russa, in
[...]
Marano di Napoli il 23/8/2021(Atto N. 55, P. I, UFF. 01 ANNO 2021);
b) dichiara inammissibile la domanda di revoca della pronuncia di addebito;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4