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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/01/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2016 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to SERRA UBALDO , Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
(GIA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to CARRATO CLAUDIO, giusta procura in atti
Controparte_3
(C.F. - P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
GIUSEPPE MAZZARELLA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente pagina 1 di 3 rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), il ricorso è da rigettare.
Con ricorso depositato in data 13/04/2016 il geom. proponeva opposizione avverso il Parte_1
preavviso di fermo amministrativo n.10080201600016786000 notificato da in data Controparte_2
02/05/2016, in virtù di quattro cartelle esattoriali (ruoli 2010, 2011, 2014, 2015) aventi ad oggetto contributi previdenziali, oneri e sanzioni vantati da per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, Parte_2 il tutto per la complessiva somma di €.22.915,63.
In particolare eccepiva la mancata notifica delle predette cartelle di pagamento e dei propedeutici avvisi bonari di pagamento, nonché la prescrizione della pretesa creditoria per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L.335/1995.
Tanto premesso, ricorreva al Tribunale adito affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venissero annullati il preavviso di fermo amministrativo impugnato e le relative cartelle esattoriali.
In base alla documentazione prodotta dalle resistenti, le eccezioni formulate da parte ricorrente risultano essere infondate. In particolare, le numerose comunicazioni effettuate in favore del ricorrente dalla hanno interrotto la prescrizione della pretesa creditoria. Inoltre è principio Controparte_3
consolidato in giurisprudenza che “Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, decorre quindi dalla data di invio alla cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione reddituale obbligatoria” (in termini Cass.
6.9.2007 n. 18698). In atti la resistente ha Controparte_3
dimostrato l'omissione della comunicazione reddituale da parte del ricorrente, conseguentemente il termine prescrizionale non è iniziato mai a decorrere.
Pertanto è del tutto infondata l'eccezione di prescrizione.
Anche l'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento è del tutto priva di fondamento, in base alla documentazione prodotta dall . Infatti l'ente Controparte_1
impositore ha depositato la prova dell'avvenuta notifica in favore del ricorrente delle cartelle di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 1.500,00 in favore di parte resistente, nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede: pagina 2 di 3 RIGETTA il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.50000, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania 03/12/2024
Il Giudice
Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2016 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to SERRA UBALDO , Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
(GIA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to CARRATO CLAUDIO, giusta procura in atti
Controparte_3
(C.F. - P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
GIUSEPPE MAZZARELLA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente pagina 1 di 3 rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), il ricorso è da rigettare.
Con ricorso depositato in data 13/04/2016 il geom. proponeva opposizione avverso il Parte_1
preavviso di fermo amministrativo n.10080201600016786000 notificato da in data Controparte_2
02/05/2016, in virtù di quattro cartelle esattoriali (ruoli 2010, 2011, 2014, 2015) aventi ad oggetto contributi previdenziali, oneri e sanzioni vantati da per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, Parte_2 il tutto per la complessiva somma di €.22.915,63.
In particolare eccepiva la mancata notifica delle predette cartelle di pagamento e dei propedeutici avvisi bonari di pagamento, nonché la prescrizione della pretesa creditoria per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L.335/1995.
Tanto premesso, ricorreva al Tribunale adito affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venissero annullati il preavviso di fermo amministrativo impugnato e le relative cartelle esattoriali.
In base alla documentazione prodotta dalle resistenti, le eccezioni formulate da parte ricorrente risultano essere infondate. In particolare, le numerose comunicazioni effettuate in favore del ricorrente dalla hanno interrotto la prescrizione della pretesa creditoria. Inoltre è principio Controparte_3
consolidato in giurisprudenza che “Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, decorre quindi dalla data di invio alla cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione reddituale obbligatoria” (in termini Cass.
6.9.2007 n. 18698). In atti la resistente ha Controparte_3
dimostrato l'omissione della comunicazione reddituale da parte del ricorrente, conseguentemente il termine prescrizionale non è iniziato mai a decorrere.
Pertanto è del tutto infondata l'eccezione di prescrizione.
Anche l'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento è del tutto priva di fondamento, in base alla documentazione prodotta dall . Infatti l'ente Controparte_1
impositore ha depositato la prova dell'avvenuta notifica in favore del ricorrente delle cartelle di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 1.500,00 in favore di parte resistente, nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede: pagina 2 di 3 RIGETTA il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.50000, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania 03/12/2024
Il Giudice
Mario Miele
pagina 3 di 3