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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 812/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. PASCUCCI Parte_1
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.09.2023 l'istante, professore ordinario, titolare della cattedra di Violino presso il Conservatorio “G. Rossini” di , lamentava la CP_1
mancata inclusione, nel monte ore annuo di lavoro previsto dall'art. 12 del
CCNL AFAM (324 ore, di cui almeno 250 dedicate alla didattica frontale e 74 ad attività connesse alla funzione docente), delle ore impiegate per la pagina 1 di 7 partecipazione agli esami e agli organi collegiali. Il ricorrente sosteneva che tali attività dovessero essere ricomprese nelle 74 ore annue destinate alle attività connesse alla funzione docente, ai sensi dell'art. 12 CCNL 2006/2009 e successive modifiche, e che, in subordine, qualora tali ore non fossero considerate nel monte ore, dovessero essere comunque retribuite come prestazioni aggiuntive.
In via subordinata, chiedeva l'accertamento del diritto al pagamento di tutte le ore di lavoro effettuate al di fuori del monte ore annuo previsto dai CCNL, anche se svolte per obblighi di servizio e per attività connesse alla funzione docente, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle stesse.
Secondo il ricorrente la normativa contrattuale vigente per il settore AFAM prevedeva un monte ore annuo onnicomprensivo, nel quale dovevano rientrare tutte le attività obbligatorie del docente, incluse la partecipazione agli esami e agli organi collegiali, in quanto attività strettamente connesse alla funzione docente. Sosteneva che l'elencazione delle attività contenuta nell'art. 12 CCNL
2006/2009 fosse meramente esemplificativa e non tassativa, e che la mancata inclusione di tali attività nel monte ore avrebbe comportato una prestazione lavorativa gratuita, in violazione delle norme giuslavoristiche.
Il e il Conservatorio “G. Controparte_1
Rossini” di , costituitisi in giudizio, contestavano integralmente le CP_1
domande del ricorrente. Le amministrazioni sostenevano che le ore destinate alle attività collegiali e agli esami rientravano tra gli “obblighi di servizio” del docente e non potevano essere ricomprese nelle 74 ore annue riservate alle attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), né tantomeno essere oggetto di monetizzazione, essendo pagina 2 di 7 già remunerate con la retribuzione base. Le amministrazioni evidenziavano che la normativa contrattuale distingueva chiaramente tra le attività didattiche e di ricerca, ricomprese nel monte ore, e gli obblighi di servizio, tra cui la partecipazione agli organi collegiali e agli esami, che costituivano doveri accademici non soggetti a ulteriore retribuzione.
Le amministrazioni eccepivano, inoltre, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e del petitum, rilevando che il ricorrente non aveva specificato il numero delle ore che intendeva far rientrare nelle 74 ore, né aveva fornito prova delle ore svolte in eccedenza. Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
***
1. La questione dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.) del ricorrente, che il giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti, va risolta in senso favorevole al ricorrente, in ragione dell'ammissibilità della domanda principale che, pur formalmente espressa come condanna, si risolve in domanda di mero accertamento. Chiedere al giudice la condanna delle “Amministrazioni resistenti al rispetto di quanto previsto dalle norme contrattual-collettive vigenti” previo “accertamento del diritto all'inserimento delle ore svolte in sede d'esame e presso gli organi collegiali nel monte ore anno complessivo (324 ore) e per l'esattezza nelle 74 ore/anno che da contratto devono essere dedicate ad attività connesse alla funzione docente (Art. 12 CCNL 2006/2009, siglato in data 04/08/2010) e successivi CCNL”, equivale a chiedere una pronuncia atta a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, senza invocare la necessità di altra statuizione idonea a porre rimedio alla lesione del diritto controverso. Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e pagina 3 di 7 concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 16162/2015). Il concreto e non ipotetico interesse è ravvisabile in capo al ricorrente, in ragione del contrasto con l'amministrazione, documentato nei documenti da 1 a 4 allegati al ricorso.
1.1 Propriamente di condanna è la domanda subordinata del ricorrente, diretta ad ottenere il pagamento delle ore svolte al di fuori del monte ore orario che è effettivamente inammissibile non avendo l'istante dedotto il superamento delle
324 ore previste dall'art. 12, cit..
2. Nel merito, il processo si incentra sull'interpretazione delle norme contrattuali relative al monte ore annuo dei docenti AFAM e sulla possibilità di includere o meno, in tale computo, le ore dedicate agli esami e agli organi collegiali. In sostanza la tesi del ricorrente è che nel monte ore suddetto, nonostante il riferimento espresso alle sole attività di didattica frontale, esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca, debbano ricomprendersi anche altre attività che il docente è tenuto a svolgere, quali la partecipazione alle commissioni di esame e agli organi collegiali.
3. Pare al decidente che l'interpretazione proposta dall'istante non sia fondata.
Le norme che vengono in considerazione sono essenzialmente:
L'art. 12 del CCNL Afam del 04.08.2010, intitolato “Obblighi connessi alla funzione docente” che dispone: “L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale
pagina 4 di 7 sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione.”;
L'art. 25 del CCNL Afam 16.02.2005, rubricato “Obblighi connessi alla funzione docente” che, per quanto di interesse recita: “1. I professori hanno
l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano.
2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti.”.
L'art. 100 del CCNL Comparto Istruzione e ricerca, sezione Afam 2016/2018 del 19.04.2018, che definisce, in prospettiva disciplinare, gli obblighi del personale docente Afam. La norma per quanto di interesse, al comma 1, lett. j) considera gli “obblighi correlati all'espletamento delle proprie funzioni e delle attività didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte”, mentre alla lettera k) menziona il dovere di “garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente”.
3.1 L'art. 12, cit., ha letteralmente un campo applicativo più ristretto delle precedenti disposizioni. Gli artt. 25 e 100 considerano infatti, oltre alle attività di insegnamento (frontale, laboratorio, produzione e ricerca), compiti ulteriori:
l'art. 25 menziona la partecipazione agli organi di governo;
l'art. 100 la partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche nonchè la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso.
pagina 5 di 7 Posto che il contratto collettivo ha cura di considerare in modo analitico i diversi compiti del docente, l'elencazione più sintetica dei compiti considerati nell'art. 12 non può ritenersi casuale ma il frutto della consapevole volontà di selezionare e regolare specificamente parte degli obblighi (o doveri) del docente
(quelli che qualificano il suo profilo professionale secondo l'art. 21).
3.2. La tesi del ricorrente, secondo cui nel contingente orario di risulta (74 ore) dovrebbero considerarsi anche ulteriori attività quali la partecipazione agli esami e agli organi collegiali presuppone il carattere meramente esemplificativo degli oggetti definiti nel primo periodo che l'analisi sistematica dalla norma (dei due periodi) non supporta.
Con il primo periodo l'art. 12 definisce il suo oggetto, considerando le attività di insegnamento frontale e di esercitazione, laboratorio, produzione e ricerca, prevedendo per esse l'impegno di lavoro del docente nella misura di 324 ore annue. Il secondo periodo seleziona, nell'ambito delle suddette attività quelle di
“didattica frontale”, prescrivendo che ad esse debbano dedicarsi almeno 250 ore, aggiungendo che, qualora tale didattica non esaurisca l'intero orario (324 ore), il relativo debito dovrà adempiersi “sulla base dei previgenti ordinamenti didattici
e della programmazione presso ciascuna Istituzione”. Letteralmente il precetto del secondo periodo non riguarda attività diverse da quelle considerate nel primo, limitandosi a distribuire l'orario complessivo (le 324 ore) tra le attività elencate, riservando alla didattica frontale almeno (“non meno”) 250 ore. Perciò le ore di risulta (non più di 74) andranno distribuite tra le altre attività considerate nel primo periodo (esercitazioni, laboratori, produzione e ricerca, secondo la programmazione di istituto).
3.3. Da tale conclusione non può trarsi argomento per affermare che in tal modo le attività di partecipazione alle commissioni d'esame o alle riunioni degli organi pagina 6 di 7 collegiali sarebbero “gratuite”. Ciò per l'evidente motivo che la retribuzione percepita dall'insegnante remunera non solo le 324 ore annue destinate alle suddette attività, ma pure ogni altra attività a cui il docente è contrattualmente tenuto e quindi anche quelle indicate da parte ricorrente.
4. La domanda di lite temeraria formulata dalla resistente non può essere accolta non sussistendo i presupposti di malafede o colpa grave.
Le spese di lite sono poste in capo al ricorrente e liquidate in complessivi €
1500,00 al netto della riduzione prevista dall'art. 152bis, c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
1.500,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 26/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 812/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. PASCUCCI Parte_1
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.09.2023 l'istante, professore ordinario, titolare della cattedra di Violino presso il Conservatorio “G. Rossini” di , lamentava la CP_1
mancata inclusione, nel monte ore annuo di lavoro previsto dall'art. 12 del
CCNL AFAM (324 ore, di cui almeno 250 dedicate alla didattica frontale e 74 ad attività connesse alla funzione docente), delle ore impiegate per la pagina 1 di 7 partecipazione agli esami e agli organi collegiali. Il ricorrente sosteneva che tali attività dovessero essere ricomprese nelle 74 ore annue destinate alle attività connesse alla funzione docente, ai sensi dell'art. 12 CCNL 2006/2009 e successive modifiche, e che, in subordine, qualora tali ore non fossero considerate nel monte ore, dovessero essere comunque retribuite come prestazioni aggiuntive.
In via subordinata, chiedeva l'accertamento del diritto al pagamento di tutte le ore di lavoro effettuate al di fuori del monte ore annuo previsto dai CCNL, anche se svolte per obblighi di servizio e per attività connesse alla funzione docente, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle stesse.
Secondo il ricorrente la normativa contrattuale vigente per il settore AFAM prevedeva un monte ore annuo onnicomprensivo, nel quale dovevano rientrare tutte le attività obbligatorie del docente, incluse la partecipazione agli esami e agli organi collegiali, in quanto attività strettamente connesse alla funzione docente. Sosteneva che l'elencazione delle attività contenuta nell'art. 12 CCNL
2006/2009 fosse meramente esemplificativa e non tassativa, e che la mancata inclusione di tali attività nel monte ore avrebbe comportato una prestazione lavorativa gratuita, in violazione delle norme giuslavoristiche.
Il e il Conservatorio “G. Controparte_1
Rossini” di , costituitisi in giudizio, contestavano integralmente le CP_1
domande del ricorrente. Le amministrazioni sostenevano che le ore destinate alle attività collegiali e agli esami rientravano tra gli “obblighi di servizio” del docente e non potevano essere ricomprese nelle 74 ore annue riservate alle attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), né tantomeno essere oggetto di monetizzazione, essendo pagina 2 di 7 già remunerate con la retribuzione base. Le amministrazioni evidenziavano che la normativa contrattuale distingueva chiaramente tra le attività didattiche e di ricerca, ricomprese nel monte ore, e gli obblighi di servizio, tra cui la partecipazione agli organi collegiali e agli esami, che costituivano doveri accademici non soggetti a ulteriore retribuzione.
Le amministrazioni eccepivano, inoltre, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e del petitum, rilevando che il ricorrente non aveva specificato il numero delle ore che intendeva far rientrare nelle 74 ore, né aveva fornito prova delle ore svolte in eccedenza. Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
***
1. La questione dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.) del ricorrente, che il giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti, va risolta in senso favorevole al ricorrente, in ragione dell'ammissibilità della domanda principale che, pur formalmente espressa come condanna, si risolve in domanda di mero accertamento. Chiedere al giudice la condanna delle “Amministrazioni resistenti al rispetto di quanto previsto dalle norme contrattual-collettive vigenti” previo “accertamento del diritto all'inserimento delle ore svolte in sede d'esame e presso gli organi collegiali nel monte ore anno complessivo (324 ore) e per l'esattezza nelle 74 ore/anno che da contratto devono essere dedicate ad attività connesse alla funzione docente (Art. 12 CCNL 2006/2009, siglato in data 04/08/2010) e successivi CCNL”, equivale a chiedere una pronuncia atta a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, senza invocare la necessità di altra statuizione idonea a porre rimedio alla lesione del diritto controverso. Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e pagina 3 di 7 concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 16162/2015). Il concreto e non ipotetico interesse è ravvisabile in capo al ricorrente, in ragione del contrasto con l'amministrazione, documentato nei documenti da 1 a 4 allegati al ricorso.
1.1 Propriamente di condanna è la domanda subordinata del ricorrente, diretta ad ottenere il pagamento delle ore svolte al di fuori del monte ore orario che è effettivamente inammissibile non avendo l'istante dedotto il superamento delle
324 ore previste dall'art. 12, cit..
2. Nel merito, il processo si incentra sull'interpretazione delle norme contrattuali relative al monte ore annuo dei docenti AFAM e sulla possibilità di includere o meno, in tale computo, le ore dedicate agli esami e agli organi collegiali. In sostanza la tesi del ricorrente è che nel monte ore suddetto, nonostante il riferimento espresso alle sole attività di didattica frontale, esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca, debbano ricomprendersi anche altre attività che il docente è tenuto a svolgere, quali la partecipazione alle commissioni di esame e agli organi collegiali.
3. Pare al decidente che l'interpretazione proposta dall'istante non sia fondata.
Le norme che vengono in considerazione sono essenzialmente:
L'art. 12 del CCNL Afam del 04.08.2010, intitolato “Obblighi connessi alla funzione docente” che dispone: “L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale
pagina 4 di 7 sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione.”;
L'art. 25 del CCNL Afam 16.02.2005, rubricato “Obblighi connessi alla funzione docente” che, per quanto di interesse recita: “1. I professori hanno
l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano.
2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti.”.
L'art. 100 del CCNL Comparto Istruzione e ricerca, sezione Afam 2016/2018 del 19.04.2018, che definisce, in prospettiva disciplinare, gli obblighi del personale docente Afam. La norma per quanto di interesse, al comma 1, lett. j) considera gli “obblighi correlati all'espletamento delle proprie funzioni e delle attività didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte”, mentre alla lettera k) menziona il dovere di “garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente”.
3.1 L'art. 12, cit., ha letteralmente un campo applicativo più ristretto delle precedenti disposizioni. Gli artt. 25 e 100 considerano infatti, oltre alle attività di insegnamento (frontale, laboratorio, produzione e ricerca), compiti ulteriori:
l'art. 25 menziona la partecipazione agli organi di governo;
l'art. 100 la partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche nonchè la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso.
pagina 5 di 7 Posto che il contratto collettivo ha cura di considerare in modo analitico i diversi compiti del docente, l'elencazione più sintetica dei compiti considerati nell'art. 12 non può ritenersi casuale ma il frutto della consapevole volontà di selezionare e regolare specificamente parte degli obblighi (o doveri) del docente
(quelli che qualificano il suo profilo professionale secondo l'art. 21).
3.2. La tesi del ricorrente, secondo cui nel contingente orario di risulta (74 ore) dovrebbero considerarsi anche ulteriori attività quali la partecipazione agli esami e agli organi collegiali presuppone il carattere meramente esemplificativo degli oggetti definiti nel primo periodo che l'analisi sistematica dalla norma (dei due periodi) non supporta.
Con il primo periodo l'art. 12 definisce il suo oggetto, considerando le attività di insegnamento frontale e di esercitazione, laboratorio, produzione e ricerca, prevedendo per esse l'impegno di lavoro del docente nella misura di 324 ore annue. Il secondo periodo seleziona, nell'ambito delle suddette attività quelle di
“didattica frontale”, prescrivendo che ad esse debbano dedicarsi almeno 250 ore, aggiungendo che, qualora tale didattica non esaurisca l'intero orario (324 ore), il relativo debito dovrà adempiersi “sulla base dei previgenti ordinamenti didattici
e della programmazione presso ciascuna Istituzione”. Letteralmente il precetto del secondo periodo non riguarda attività diverse da quelle considerate nel primo, limitandosi a distribuire l'orario complessivo (le 324 ore) tra le attività elencate, riservando alla didattica frontale almeno (“non meno”) 250 ore. Perciò le ore di risulta (non più di 74) andranno distribuite tra le altre attività considerate nel primo periodo (esercitazioni, laboratori, produzione e ricerca, secondo la programmazione di istituto).
3.3. Da tale conclusione non può trarsi argomento per affermare che in tal modo le attività di partecipazione alle commissioni d'esame o alle riunioni degli organi pagina 6 di 7 collegiali sarebbero “gratuite”. Ciò per l'evidente motivo che la retribuzione percepita dall'insegnante remunera non solo le 324 ore annue destinate alle suddette attività, ma pure ogni altra attività a cui il docente è contrattualmente tenuto e quindi anche quelle indicate da parte ricorrente.
4. La domanda di lite temeraria formulata dalla resistente non può essere accolta non sussistendo i presupposti di malafede o colpa grave.
Le spese di lite sono poste in capo al ricorrente e liquidate in complessivi €
1500,00 al netto della riduzione prevista dall'art. 152bis, c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
1.500,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 26/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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