TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4014/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 2 Aprile 2025
da
Parte_1 rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avvocato Domenico Caiazza presso il cui studio in Siano Via Garibaldi 32 e elettivamente domiciliata ricorrente contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante dirigente professoressa Controparte_2 con sede in Milano via Paravia 31
in persona del ministro pro Controparte_3 tempore
Convenuti Contumaci
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 Aprile 2025, la docente si è rivolta Parte_1 all'attestato tribunale chiedendo accogliersi nei confronti delle pubbliche amministrazioni resistenti le conclusioni di seguito riportate:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Prof. ssa e l' , in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Paravia, 31, Controparte_2 cap. 20148, C.F. ; P.IVA_1
2) accertare e dichiarare che la Prof.ssa ha ritualmente espletato Parte_1 la propria attività lavorativa per l'intero mese di settembre 2024 in presenza e/o usufruendo di congedi parentali e certificati di malattia;
3) per l'effetto condannare i resistenti, , in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Controparte_2 Contr Paravia, 31, cap. 20148, C.F. e , in persona del Ministro p.t., con P.IVA_1 sede in Roma, via Trastevere, 76/A, C.F. , in solido tra loro alla P.IVA_2 corresponsione in favore della Prof.ssa dell'importo di € 925,50 Parte_1 pari al 50% della mensilità di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4) Disporre nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Paravia, 31, Controparte_2 cap. 20148, C.F. di consentire alla Prof.ssa di P.IVA_1 Parte_1 sottoscrivere il contratto di lavoro in modalità FEA;
5) condannare altresì i resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento spese e compensi del giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver sottoscritto un contratto a tempo determinato per l'insegnamento presso l'istituto GA LE e OS MB con decorrenza dal 1 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per 18 ore settimanali;
-che in data 4 settembre 2024, aveva presentato istanza di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale al 50%;
-di non aver ricevuto alcuna risposta dall' ; CP_1
-che in data 1 ottobre 2024, effettuando una verifica sul sito “istanze online” del e del merito aveva verificato che, in pari data, con protocollo Controparte_3
6106 la sua istanza era stata accolta con trasformazione dell'orario per 540 minuti;
-che nel periodo tra il primo settembre è il 1 ottobre 2024 in assenza di alcuna comunicazione ufficiale aveva sempre prestato servizio con orario full time e non part- time;
-di aver sempre ricevuto anche per il periodo di settembre ed ottobre2024 lo stipendio per orario full time;
-di nulla aver ricevuto a titolo stipendiale per i mesi di novembre e dicembre ricevendo, a sua espressa richiesta, risposta del che la mancata erogazione era dovuta al CP_3 pagamento nei mesi di settembre e ottobre di una retribuzione full time nonostante la richiesta di trasformazione del rapporto in part time;
-che, avendo lavorato per l'intero mese di settembre con orario full time la compensazione effettuata dal ministero non risultava giustificata;
-che quindi la stessa aveva diritto al pagamento dell'importo di 925,50, pari alla retribuzione per il full time.
Il ministero convenuto benché ritualmente citato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata discussa senza alcuna attività istruttoria. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Dal documento di parte ricorrente sub 7 risulta che la domanda di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è stata accolta solo in data 1 ottobre 2024 nonostante la stessa fosse stata proposta sin dal 4 settembre 2024.
Tra il momento di presentazione dell'istanza e il momento del suo accoglimento deve ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, che la stessa abbia svolto il servizio di insegnamento con orario pieno, così come previsto dall'originario contratto di servizio.
La tesi prospettata dalla professoressa non è contraddetta da elementi di Pt_1 segno contrario che, le pubbliche amministrazioni convenute, ritenendo di non costituirsi, non hanno portato.
Illegittima risulta quindi la decurtazione della retribuzione spettante nei mesi di novembre e dicembre per l'importo corrispondente al tempo pieno che il ministero ha ritenuto non essere stato lavorato e che invece si deve ritenere sia stato espletato.
Dovendo concludersi nel senso che la docente abbia lavorato per tutto il mese di settembre con orario a tempo pieno, la compensazione effettuata dal e CP_3 giustificata dal lavoro a tempo parziale, è illegittima con conseguente diritto della docente a ottenere il pagamento della somma richiesta e trattenuta. In tal senso il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza delle amministrazioni convenute
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: accerta e dichiara l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Prof. ssa
[...]
e l' , in persona del legale rapp.te p.t Parte_1 Controparte_4
D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Paravia, 31, cap. 20148, Controparte_2
C.F. P.IVA_1
accerta e dichiara che la Prof.ssa ha ritualmente espletato la Parte_1 propria attività lavorativa per l'intero mese di settembre 2024 in presenza e/o usufruendo di congedi parentali e certificati di malattia;
per l'effetto condanna i resistenti, , in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Controparte_2 Contr Paravia, 31, cap. 20148, C.F. e , in persona del Ministro p.t., con P.IVA_1 sede in Roma, via Trastevere, 76/A, C.F. , in solido tra loro alla P.IVA_2 corresponsione in favore della Prof.ssa dell'importo di € 925,50 Parte_1 pari al 50% della mensilità di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
-condanna i resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento spese e compensi del giudizio in favore del procuratore antistatario, liquidati in € 600 oltre accessori di legge.
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
SA MA GL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 2 Aprile 2025
da
Parte_1 rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avvocato Domenico Caiazza presso il cui studio in Siano Via Garibaldi 32 e elettivamente domiciliata ricorrente contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante dirigente professoressa Controparte_2 con sede in Milano via Paravia 31
in persona del ministro pro Controparte_3 tempore
Convenuti Contumaci
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 Aprile 2025, la docente si è rivolta Parte_1 all'attestato tribunale chiedendo accogliersi nei confronti delle pubbliche amministrazioni resistenti le conclusioni di seguito riportate:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Prof. ssa e l' , in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Paravia, 31, Controparte_2 cap. 20148, C.F. ; P.IVA_1
2) accertare e dichiarare che la Prof.ssa ha ritualmente espletato Parte_1 la propria attività lavorativa per l'intero mese di settembre 2024 in presenza e/o usufruendo di congedi parentali e certificati di malattia;
3) per l'effetto condannare i resistenti, , in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Controparte_2 Contr Paravia, 31, cap. 20148, C.F. e , in persona del Ministro p.t., con P.IVA_1 sede in Roma, via Trastevere, 76/A, C.F. , in solido tra loro alla P.IVA_2 corresponsione in favore della Prof.ssa dell'importo di € 925,50 Parte_1 pari al 50% della mensilità di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4) Disporre nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Paravia, 31, Controparte_2 cap. 20148, C.F. di consentire alla Prof.ssa di P.IVA_1 Parte_1 sottoscrivere il contratto di lavoro in modalità FEA;
5) condannare altresì i resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento spese e compensi del giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver sottoscritto un contratto a tempo determinato per l'insegnamento presso l'istituto GA LE e OS MB con decorrenza dal 1 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per 18 ore settimanali;
-che in data 4 settembre 2024, aveva presentato istanza di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale al 50%;
-di non aver ricevuto alcuna risposta dall' ; CP_1
-che in data 1 ottobre 2024, effettuando una verifica sul sito “istanze online” del e del merito aveva verificato che, in pari data, con protocollo Controparte_3
6106 la sua istanza era stata accolta con trasformazione dell'orario per 540 minuti;
-che nel periodo tra il primo settembre è il 1 ottobre 2024 in assenza di alcuna comunicazione ufficiale aveva sempre prestato servizio con orario full time e non part- time;
-di aver sempre ricevuto anche per il periodo di settembre ed ottobre2024 lo stipendio per orario full time;
-di nulla aver ricevuto a titolo stipendiale per i mesi di novembre e dicembre ricevendo, a sua espressa richiesta, risposta del che la mancata erogazione era dovuta al CP_3 pagamento nei mesi di settembre e ottobre di una retribuzione full time nonostante la richiesta di trasformazione del rapporto in part time;
-che, avendo lavorato per l'intero mese di settembre con orario full time la compensazione effettuata dal ministero non risultava giustificata;
-che quindi la stessa aveva diritto al pagamento dell'importo di 925,50, pari alla retribuzione per il full time.
Il ministero convenuto benché ritualmente citato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata discussa senza alcuna attività istruttoria. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Dal documento di parte ricorrente sub 7 risulta che la domanda di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è stata accolta solo in data 1 ottobre 2024 nonostante la stessa fosse stata proposta sin dal 4 settembre 2024.
Tra il momento di presentazione dell'istanza e il momento del suo accoglimento deve ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, che la stessa abbia svolto il servizio di insegnamento con orario pieno, così come previsto dall'originario contratto di servizio.
La tesi prospettata dalla professoressa non è contraddetta da elementi di Pt_1 segno contrario che, le pubbliche amministrazioni convenute, ritenendo di non costituirsi, non hanno portato.
Illegittima risulta quindi la decurtazione della retribuzione spettante nei mesi di novembre e dicembre per l'importo corrispondente al tempo pieno che il ministero ha ritenuto non essere stato lavorato e che invece si deve ritenere sia stato espletato.
Dovendo concludersi nel senso che la docente abbia lavorato per tutto il mese di settembre con orario a tempo pieno, la compensazione effettuata dal e CP_3 giustificata dal lavoro a tempo parziale, è illegittima con conseguente diritto della docente a ottenere il pagamento della somma richiesta e trattenuta. In tal senso il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza delle amministrazioni convenute
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: accerta e dichiara l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Prof. ssa
[...]
e l' , in persona del legale rapp.te p.t Parte_1 Controparte_4
D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Paravia, 31, cap. 20148, Controparte_2
C.F. P.IVA_1
accerta e dichiara che la Prof.ssa ha ritualmente espletato la Parte_1 propria attività lavorativa per l'intero mese di settembre 2024 in presenza e/o usufruendo di congedi parentali e certificati di malattia;
per l'effetto condanna i resistenti, , in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t D.S. prof.ssa con sede in Milano, alla via Controparte_2 Contr Paravia, 31, cap. 20148, C.F. e , in persona del Ministro p.t., con P.IVA_1 sede in Roma, via Trastevere, 76/A, C.F. , in solido tra loro alla P.IVA_2 corresponsione in favore della Prof.ssa dell'importo di € 925,50 Parte_1 pari al 50% della mensilità di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
-condanna i resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento spese e compensi del giudizio in favore del procuratore antistatario, liquidati in € 600 oltre accessori di legge.
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
SA MA GL