Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2025, proposto da
MA EN & MV S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IL Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Cagliari Oristano e Sud Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Comune di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA TI UR, UR UR, IA CH UR, IL UR e TA OI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle Concessioni edilizie n° 37 del 21 aprile 1978, n° 95 del 12 gennaio 1998 e n° 30 del 3 settembre 2014 rilasciate dal Comune di LA in favore dei controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Cagliari Oristano e Sud Sardegna e del Comune di LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. RO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con il ricorso in epigrafe, la MA EN & MV RL ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento delle Concessioni edilizie n° 37 del 21 aprile 1978, n° 95 del 12 gennaio 1998 e n° 30 del 3 settembre 2014 rilasciate dal Comune di LA in favore dei controinteressati.
2. Espone la ricorrente di avere la giuridica disponibilità di terreni nel comune di LA ubicati all’interno dell’OASI Mercuri istituita nel 1998, di rilevante pregio paesaggistico naturalistico.
3. Espone di essere stata di recente immessa nel possesso dei mappali 125, 146 e 179 del Foglio 21 del Comune resistente e di aver constatato la presenza sul confine del mappale n. 125 di un imponente edificio residenziale-civile-turistico censito ai mappali n. 630 e 632 del Foglio n. 21 che pregiudicherebbe il contesto naturalistico-paesaggistico dell’area.
4. Rappresenta l’esponente di aver recentemente appreso dell’esistenza di taluni atti abilitativi (Concessione edilizia del Comune di LA n. 37 del 21.04.1978 e concessioni in sanatoria n° 95 del 12.1.1998 e n° 30 del 3 settembre 2014) assumendo l’illegittimità degli stessi a cagione dell’inosservanza del divieto afferente alla trasformazione urbanistica della zona agricola E4 per il tramite della realizzazione della costruzione residenziale civile e dell’apportata riduzione del pregio storico, paesaggistico, panoramico e naturalistico dell’intera area e, quindi, anche dei terreni confinanti/contigui che sono nel possesso della ricorrente.
5. Con un primo motivo di doglianza parte ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e/o eccesso di potere in relazione alla mancanza dei presupposti di legge per il rilascio della C.E. n. 37 del 1978.
5.1. Deduce la ricorrente che poiché la C.E. n. 37/1978 è stata rilasciata lo stesso giorno in cui è stata avanzata richiesta, ossia in data 21.04.1978, sarebbe evidente il difetto di istruttoria, anche in relazione alla prova circa la qualifica di agricoltori dei richiedenti il titolo per la realizzazione.
6. Con un secondo ordine di doglianze, parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dei vincoli apposti sull’area in questione, della L.241/90, della L. 380/01, del d.lgs. n. 42/2004, della legge n. 1497 del 1939, del d.l. 30 settembre 2003 e della L.R. n. 8/2004 come regolamentata dagli artt. 47, 49 e 52 delle N.T.A. Deduce, inoltre, difetto di istruttoria, nonché violazione e/o falsa applicazione dello strumento urbanistico comunale.
6.1. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto prot. n. 95 del 12 gennaio 1998 e della concessione edilizia in sanatoria n. 30 del 3 settembre 2014 rilasciata dal Comune di LA, evidenziando l’insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
In particolare, sostiene che gli interventi assentiti avrebbero comportato la realizzazione di nuovi volumi in un’area già integralmente edificata secondo l’indice di edificabilità previsto dal progetto originario del 1978, con conseguente impossibilità di ulteriori incrementi volumetrici.
Rappresenta, inoltre, che, in presenza di vincolo paesaggistico, gli interventi avrebbero imposto la preventiva acquisizione della necessaria autorizzazione, in assenza della quale avrebbe dovuto procedersi alla demolizione delle opere.
Lamenta, infine, l’assenza di adeguata attività istruttoria e chiede l’acquisizione degli atti rilevanti ai fini del decidere ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a.
7. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e il Comune di LA instando per la reiezione del gravame.
8. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 29 aprile 2026.
IR
1. Il ricorso si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso instaurato dalla società ricorrente mediante una pluralità di gravami, proposti secondo diversi riti, aventi ad oggetto, a vario titolo, l’attività edilizia realizzata dai controinteressati.
1.1. In particolare, la ricorrente assume l’illegittimità degli atti abilitativi rilasciati dal Comune di LA (concessione edilizia n. 37 del 21 aprile 1978; provvedimento n. 95 del 12 gennaio 1998; concessione edilizia in sanatoria n. 30 del 3 settembre 2014), deducendo, nella sostanza, l’abusività delle opere edilizie realizzate.
2. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi e concorrenti profili.
2.1. In primo luogo, il gravame si connota per una evidente carenza di specificità dei motivi, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.
2.1.1. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, i motivi di ricorso devono essere formulati in modo sufficientemente specifico, tale da consentire l’esatta individuazione dei vizi dedotti e del petitum sostanziale, non essendo a tal fine sufficiente il ricorso a formule generiche o meramente assertive (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2417; Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242).
Il requisito della specificità risulta soddisfatto solo ove le censure rendano intellegibili le tesi sostenute e forniscano un principio di prova idoneo a sorreggere la domanda (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006; Cons. Stato, sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9332).
2.1.2. Nel caso di specie, tale requisito non risulta rispettato.
Le doglianze articolate dalla parte ricorrente si risolvono, infatti, in affermazioni apodittiche, generiche e prive di adeguato supporto fattuale e documentale, non correlate puntualmente al contenuto dei singoli provvedimenti impugnati.
2.1.3. In particolare, la censura relativa al dedotto difetto di istruttoria della concessione edilizia n. 37/1978 è fondata esclusivamente sulla contestualità temporale tra istanza e rilascio del titolo, elemento di per sé neutro e inidoneo a dimostrare l’effettiva carenza dei presupposti di legge, in assenza di specifiche allegazioni circa il contenuto dell’istruttoria svolta.
Le ulteriori deduzioni si fondano su mere supposizioni (“ si ritiene ”, “ si dubita ”), non supportate da elementi oggettivi, nonché sull’esplicita ammissione della proposizione del ricorso “ al buio ”, in difetto di una compiuta conoscenza degli atti amministrativi.
Le censure, oltre a presentarsi in termini generici, non individuano in modo puntuale le specifiche opere ritenute abusive, né i parametri urbanistici asseritamente violati, né le concrete difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati, risolvendosi in una contestazione meramente assertiva e non verificabile.
Tale carenza si inserisce, peraltro, in un più ampio contesto di reiterate iniziative amministrative e giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi interventi edilizi, senza che nel presente giudizio siano stati apportati elementi nuovi o specifici idonei a consentire un effettivo scrutinio delle doglianze.
2.1.4. Del tutto inconferente si appalesa, inoltre, la qualificazione dei provvedimenti impugnati come “ non atti ”, atteso che i vizi prospettati –ove sussistenti– integrerebbero, al più, ipotesi di annullabilità e non di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
2.1.5. Il ricorso si risolve, pertanto, in una contestazione meramente esplorativa dell’azione amministrativa, non idonea a consentire un effettivo sindacato giurisdizionale, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
2.2. Sotto distinto ed autonomo profilo, il gravame è irricevibile, in quanto proposto avverso provvedimenti ormai consolidatisi nei loro effetti.
2.2.1. I titoli edilizi impugnati risalgono, infatti, agli anni 1978, 1998 e 2014 e devono, pertanto, ritenersi divenuti inoppugnabili per decorso dei termini decadenziali.
Né la ricorrente ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza o conoscibilità degli interventi edilizi, avuto riguardo alla loro oggettiva consistenza e alla risalenza nel tempo, né ha allegato circostanze specifiche atte a giustificare una diversa decorrenza del termine decadenziale.
La dedotta recente immissione nel possesso di terreni limitrofi non è, di per sé, idonea a determinare una riapertura dei termini per l’impugnazione di titoli edilizi ormai consolidati.
I vizi dedotti dalla parte ricorrente –concernenti la violazione di norme urbanistiche e paesaggistiche– integrano ipotesi di annullabilità e non di nullità dei provvedimenti, configurabile solo nei casi tassativi di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, nella specie non ricorrenti.
Ne consegue che tali atti, pur se eventualmente illegittimi, erano idonei a produrre effetti giuridici e avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati (Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9144).
La tardiva impugnazione si pone, dunque, in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell’azione amministrativa, presidiate dai termini decadenziali di legge.
Una volta spirati i termini di impugnazione, i titoli edilizi devono ritenersi consolidati nei loro effetti e non più suscettibili di essere rimessi in discussione in sede giurisdizionale, neppure indirettamente mediante iniziative volte a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, in ragione delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell’azione amministrativa.
2.3. Deve, altresì, rilevarsi la carenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione, nei termini richiesti dall’art. 100 c.p.c.
2.3.1. La ricorrente fonda la propria posizione sulla recente immissione nel possesso di terreni limitrofi a quelli interessati dall’intervento edilizio contestato, senza tuttavia allegare in modo puntuale e circostanziato quale sia il concreto e attuale pregiudizio derivante dai singoli titoli impugnati, limitandosi a prospettare un generico vulnus al paesaggio e al contesto ambientale.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera deduzione di un generico pregiudizio al contesto paesaggistico o ambientale, occorrendo invece la dimostrazione di una lesione concreta, attuale e differenziata, incidente in modo diretto sulla sfera giuridica del ricorrente.
Tali allegazioni, oltre a presentarsi in termini del tutto generici, non risultano idonee a differenziare in modo qualificato la posizione della ricorrente rispetto alla generalità dei consociati, né a dimostrare un pregiudizio diretto e immediato riconducibile ai provvedimenti impugnati, soprattutto a fronte della risalenza nel tempo degli stessi e della già avvenuta trasformazione del territorio.
Peraltro, la stessa titolarità di una posizione qualificata in capo alla ricorrente è oggetto di contestazione e non risulta adeguatamente comprovata in atti, non emergendo elementi univoci circa la effettiva disponibilità giuridica di beni direttamente incisi dagli interventi edilizi contestati.
2.4. Né può trascurarsi che, per effetto dell’intervenuto consolidamento dei titoli edilizi, le censure articolate dalla ricorrente finiscono, in sostanza, per prospettare l’esigenza di una loro rinnovata valutazione alla luce dei dedotti profili di illegittimità.
Tuttavia, una simile prospettazione non è idonea a radicare l’azione di annullamento in sede giurisdizionale, atteso che il sindacato del giudice amministrativo non può essere utilizzato per rimettere in discussione, al di fuori dei termini di legge, assetti ormai stabilizzati, restando ferma la distinta valutazione che l’Amministrazione può eventualmente compiere nell’esercizio dei propri poteri di autotutela.
3. In definitiva, il ricorso, per la sua natura generica, esplorativa e tardiva, nonché per la carenza di un interesse concreto e attuale, deve essere dichiarato inammissibile e, per altro verso, irricevibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per quanto di ragione, irricevibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 a favore di ciascuna amministrazione costituita in giudizio, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU FE, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RO NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RO NT | IU FE |
IL SEGRETARIO