CASS
Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/03/2024, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 18940-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente e resistente incidentale CONTRO VE AL s.a.s. DI LV s.r.l. (cf. 01669590224), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Veneto n. 108, presso lo studio dell’avv. Roberto Malizia, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Callipari - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 37/02/2015 della Commissione tributaria di II grado di Trento, depositata l’11.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere dott. Francesco Federici, Iva – Op. sogg. inesistenti – Cessioni all’esportazione ex art. 8 dPR 633/72 - Prova Civile Sent. Sez. 5 Num. 5625 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 04/03/2024 2 RGN 18940/2015 Consigliere est. Federici sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, FATTI DI CAUSA Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di controlli eseguiti da militari della GdF furono notificati alla ES TS due avvisi d’accertamento, relativi alle annualità 2005 e 2006. Con gli atti impositivi, con cui era contestata la partecipazione ad una pluralità di operazioni fraudolente, l’Agenzia delle entrate pretese per l’anno 2005: 1) il recupero di € 287.046,41 per mancata applicazione dell’Iva su cessioni nazionali nei confronti della Tecno Italia s.r.l., fatturate come non imponibili ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972; 2) il recupero di € 70.720,29 per indebita detrazione dell’Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla Tecno Italia s.r.l, considerate operazioni soggettivamente inesistenti;
3) il recupero di € 183.483,30 per indebita detrazione dell’Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla Mari Trading s.r.l., considerate operazioni soggettivamente inesistenti;
4) il recupero di € 39.928,00 per indebita deduzione, ai fini Irap, di € 939.488,00. Quanto all’annualità 2006 l’Ufficio pretese il recupero: 5) di € 217.138,20 per mancata applicazione dell’Iva su cessioni nazionali come sub a;
6) il recupero di € 172.252,40 per indebita detrazione dell’Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla Tecno Italia, di € 32.818,30 per indebita detrazione su operazioni intrattenute con la società ESSEPIDI s.r.l., nonché di € 3.569,76 per mancata applicazione dell’imposta su cessioni nazionali. Gli schemi generalmente contestati erano quelli dell’acquisto da parte della contribuente di prodotti semilavorati di provenienza comunitaria e nel contempo vendita alla medesima fornitrice di pallets senza applicazione dell’Iva, per avere le cessionarie (già cedenti) rilasciato dichiarazioni di intento ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972; oppure della costituzione di un operatore fittizio (con ruolo di missing trader) che simulava un acquisto comunitario, con successiva cessione nazionale alla ES, le cui operazioni erano imponibili ai fini Iva, ma la cui iva, della quale la cedente cartiera era debitrice d’imposta, non era mai versata all’Erario. 3 RGN 18940/2015 Consigliere est. Federici La società, che contestava la ricostruzione delle operazioni e comunque invocava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per carenza dei presupposti di applicabilità del raddoppio dei termini, adì la Commissione tributaria di I grado di Trento. Con sentenza n. 99/04/2013 il giudice di primo grado accolse in parte le ragioni della società, in particolare ritenendo non allegata da parte dell’ufficio una prova adeguata della consapevolezza della società sulla falsità delle dichiarazioni di intento e sul coinvolgimento o quanto meno sulla consapevolezza delle operazioni soggettivamente inesistenti. La pronuncia, appellata dinanzi alla Commissione provinciale di II grado di Trento, fu confermata con sentenza n. 37/02/2015. Il giudice d’appello, dopo un ampio riassunto della vicenda processuale e delle difese apprestate dalle parti in ordine alle numerose contestazioni elevate, ha ritenuto che l’amministrazione non avesse dato prova sufficiente della conoscenza dell’illegittimità delle operazioni compiute dalle società con cui la ES TS aveva intrattenuto rapporti commerciali. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la contribuente, a sua volta spiegando ricorso incidentale con due motivi. Nelle more del giudizio la società nominava altri difensori. Prima della celebrazione della pubblica udienza l’Agenzia delle entrate, con atto d’adesione della società, ha rappresentato che la controversia era stata definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha chiesto pertanto che ne fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere. All’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023, la causa è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Pur nell’assenza di documentazione da cui evincere i dettagli della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018, sia l’Agenzia delle entrate, sia la società, hanno chiesto darsi atto della definizione della controversia. L’Amministrazione finanziaria ha depositato, a tal fine, istanza per l’estinzione, dando atto della compiuta regolarità con cui si è concluso il procedimento introdotto con domanda di definizione, presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 della disciplina menzionata. 4 RGN 18940/2015 Consigliere est. Federici La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2023
3) il recupero di € 183.483,30 per indebita detrazione dell’Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla Mari Trading s.r.l., considerate operazioni soggettivamente inesistenti;
4) il recupero di € 39.928,00 per indebita deduzione, ai fini Irap, di € 939.488,00. Quanto all’annualità 2006 l’Ufficio pretese il recupero: 5) di € 217.138,20 per mancata applicazione dell’Iva su cessioni nazionali come sub a;
6) il recupero di € 172.252,40 per indebita detrazione dell’Iva su operazioni di acquisto di semilavorati dalla Tecno Italia, di € 32.818,30 per indebita detrazione su operazioni intrattenute con la società ESSEPIDI s.r.l., nonché di € 3.569,76 per mancata applicazione dell’imposta su cessioni nazionali. Gli schemi generalmente contestati erano quelli dell’acquisto da parte della contribuente di prodotti semilavorati di provenienza comunitaria e nel contempo vendita alla medesima fornitrice di pallets senza applicazione dell’Iva, per avere le cessionarie (già cedenti) rilasciato dichiarazioni di intento ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972; oppure della costituzione di un operatore fittizio (con ruolo di missing trader) che simulava un acquisto comunitario, con successiva cessione nazionale alla ES, le cui operazioni erano imponibili ai fini Iva, ma la cui iva, della quale la cedente cartiera era debitrice d’imposta, non era mai versata all’Erario. 3 RGN 18940/2015 Consigliere est. Federici La società, che contestava la ricostruzione delle operazioni e comunque invocava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per carenza dei presupposti di applicabilità del raddoppio dei termini, adì la Commissione tributaria di I grado di Trento. Con sentenza n. 99/04/2013 il giudice di primo grado accolse in parte le ragioni della società, in particolare ritenendo non allegata da parte dell’ufficio una prova adeguata della consapevolezza della società sulla falsità delle dichiarazioni di intento e sul coinvolgimento o quanto meno sulla consapevolezza delle operazioni soggettivamente inesistenti. La pronuncia, appellata dinanzi alla Commissione provinciale di II grado di Trento, fu confermata con sentenza n. 37/02/2015. Il giudice d’appello, dopo un ampio riassunto della vicenda processuale e delle difese apprestate dalle parti in ordine alle numerose contestazioni elevate, ha ritenuto che l’amministrazione non avesse dato prova sufficiente della conoscenza dell’illegittimità delle operazioni compiute dalle società con cui la ES TS aveva intrattenuto rapporti commerciali. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la contribuente, a sua volta spiegando ricorso incidentale con due motivi. Nelle more del giudizio la società nominava altri difensori. Prima della celebrazione della pubblica udienza l’Agenzia delle entrate, con atto d’adesione della società, ha rappresentato che la controversia era stata definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha chiesto pertanto che ne fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere. All’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023, la causa è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Pur nell’assenza di documentazione da cui evincere i dettagli della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018, sia l’Agenzia delle entrate, sia la società, hanno chiesto darsi atto della definizione della controversia. L’Amministrazione finanziaria ha depositato, a tal fine, istanza per l’estinzione, dando atto della compiuta regolarità con cui si è concluso il procedimento introdotto con domanda di definizione, presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 della disciplina menzionata. 4 RGN 18940/2015 Consigliere est. Federici La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2023