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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8635/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cimminiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8635/2022, assunta in decisione all'udienza cartolare del 5/12/2024, promossa da:
nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO TORIELLO C.F._1
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1
) e residente in [...] C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché contro nato ad [...] il [...] (Cod. fisc. CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO TORIELLO C.F._3
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di pc depositato telematicamente pagina 1 di 8 Per parte convenuta come da foglio di pc depositato telematicamente CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'attrice chiamava in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
[...] ogni diversa e contraria istanza disattesa, per i motivi ed i fatti descritti in narrativa:
a) dichiarare che la IG.ra è erede legittima, in concorso con il germano IG. Parte_1
(in parti pari ad 1/3 ciascuno) ed in concorso con la madre IG.ra CP_2 CP_1
(per 1/3) del IGnor;
[...] Persona_1
b) ordinare la divisione dell'immobile sito in AL (CZ), Via Pietro Mascagni, piano T, 0001, foglio 10, particella 378, categoria A4, classe 3, consistenza 8,50, rendita catastale € 333,63, ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c.; e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
c) ordinare la divisione del saldo attivo sul c/c bancario n. 00004402492 presso Banca di Credito
Cooperativo Bergamasca e Orobica al momento dell'apertura della successione;
d) ordinare la divisione della quota spettante alla IG.ra sul prezzo di vendita Parte_1 dell'autovettura WW Polo tg. FB244YR al IG. per il prezzo di € 10.300,00; Parte_2
e) attribuire alla sig.ra una quota pari a 1/3 dell'appartamento sito in AL Parte_1
(CZ), Via Pietro Mascagni, piano T, 0001, foglio 10, particella 378, categoria A4, classe 3, consistenza 8,50, oltre ad 1/3 dell'importo di € 85.003,00 movimentati dal c/c bancario n.
00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, nonché 1/3 del saldo del c/c bancario n. 00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica dal momento dell'apertura della successione ed 1/3 dell'importo di € 10.300,00 ottenuto dalla vendita dell'autovettura WW Polo tg. FB244YR, il tutto oltre interessi dalla data di apertura della successione fino all'effettivo soddisfo;
h) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
f) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Con vittoria di spese.
Il tutto con riserva di formulare richieste istruttorie nel termine previsto dall'art. 184 c.p.c., la cui concessione sin da ora si chiede”. pagina 2 di 8 A sostegno delle domande sopra riportate, l'attrice deduceva che poco dopo la morte del padre
, nato a [...] il [...] e deceduto in Treviglio (BG) il 9/04/2020, e Persona_1
a seguito di richieste inviate dal proprio legale alla Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e
Orobica Banca presso la quale il de cuius aveva un rapporto di conto corrente n. 00004402492, venivano riscontrati movimenti bancari “irregolari”, tra cui tre disposizioni di bonifico ordinate dalla convenuta a proprio favore, effettuate rispettivamente in data 24/02/2020 per € 20.001,00, in data 26/02/2020 per € 50.001,00 e il giorno della morte del sig. per € Persona_1
15.001,00. L'attrice lamentava anche la mancata suddivisione tra i tre coeredi della somma di €
10.300,00 ottenuta dalla vendita dell'autovettura WW Polo tg. FB224YR, intestata al de cuius, effettuata al IG. , in data 14/07/2020, precisando che detta somma - Parte_2 contestualmente all'atto di vendita - veniva interamente incassata dalla sola sig.ra
[...]
. CP_1
All'udienza del 20/6/2023, il Giudice rinviava la causa al 16/01/2024 per consentire la rinnovazione della notifica al convenuto residente in Svizzera, e il deposito CP_2 dell'originale della busta notificata alla convenuta IGnora che aveva tuttavia Controparte_1 rifiutato di ritirare l'atto.
In data 6/07/2023 il convenuto si costituiva in giudizio, dichiarando di aderire CP_2 alle deduzioni e conclusioni dell'attrice sopra riportate.
All'udienza del 16/01/2024, preso atto dell'avvenuta costituzione del convenuto CP_2
e constatata la regolarità della notifica alla IGnora , il Giudice dichiarava la Controparte_1 contumacia di quest'ultima, concedendo i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma
6, c.p.c. e fissando l'udienza del 7/05/2024 per provvedere sulle richieste istruttorie, disponendo che detta udienza si svolgesse a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Depositate le memorie istruttorie nei termini indicati e le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 7/5/2024, il Giudice, ritenendo l'opportunità, prima di decidere sulle istanze istruttorie, di convocare le parti al fine di verificare eventuali possibilità conciliative, disponeva un rinvio all'udienza del 17/09/2024. All'udienza così fissata, il Giudice invitava le parti a voler valutare soluzioni alternative e transattive in ordine alla divisione del bene immobile, in considerazione della mancata costituzione della convenuta contumace, coerede per la quota di 1/6
e già proprietaria della metà del bene, nonché della onerosità delle operazioni peritali sollecitate dalle parti per verificare lo stato e il valore del bene;
le parti chiedevano un breve differimento per valutare la questione sollevata dal Giudice.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza cartolare del 1/10/2024, il Giudice prendeva atto della rinuncia delle parti alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in AL
(CZ), Via Pietro Mascagni e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per la data del 5/12/2024
Con provvedimento emesso in data 6/12/2024, comunicato in data 9/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e, visto l'art. 190 comma 3 c.p.c., assegnava, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento, termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per eventuali memorie di replica.
1. La domanda di divisione
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata dagli attori e limitata alle sole somme giacenti sul conto corrente del de cuius – vista la rinuncia alla domanda di divisione del bene immobile di AL (CZ) – nonché alla restituzione di quanto incassato dalla convenuta
è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito descritti. Controparte_1
Risulta invero pacifico che l'attrice e il fratello convenuto siano eredi legittimi, CP_2 per la quota di 1/3 ciascuno, del sig. , unitamente alla loro madre, sig.ra Persona_1 CP_1 coniuge erede per la residua quota di 1/3,.
1.1. Le somme giacenti sul conto corrente del de cuius
In particolare, risulta documentato che il sig. fosse titolare, unitamente alla Persona_1 moglie convenuta, del conto corrente n. 00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo
Bergamasca e Orobica, avente, alla data del decesso avvenuta il 9/04/2020, un saldo pari a € 5.120
(doc. 2 fasc. attrice).
A tale riguardo, giova rilevare che in virtù della contitolarità del suddetto conto corrente tra il de cuius e la moglie occorre verificare se operi la presunzione secondo cui “Le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali” (Trib. Milano, 24 gennaio 2022, n. 487).
Difatti, in punto di cointestazione di conti correnti e di relativa prova di effettiva titolarità, la
Cassazione ha precisato, oltre al noto onere della prova contraria in capo alla parte che intenda superare la presunzione di contitolarità, anche che: “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854
c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi,
pagina 4 di 8 precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. ord. 11375/2019).
Sul punto, attrice e convenuto nulla hanno osservato, non avendo neppure rilevato la contitolarità del conto corrente tra i due genitori, sul quale peraltro venivano accreditate le pensioni di vecchiaia di entrambi i coniugi (di importo quasi pari) e dunque risultava alimentato da entrambi i titolari.
Questo Tribunale ritiene dunque che, in assenza di qualsivoglia allegazione offerta da parte attrice, non sia possibile superare la presunzione semplice di contitolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato n. 00004402492 acceso presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e
Orobica, dovendosi pertanto intendere che il saldo attivo, al momento del decesso, deve essere imputato in pari misura alla proprietà di entrambi i coniugi.
Conseguentemente, il saldo di cui occorre avere riguardo al momento dell'apertura della successione deve essere determinato nella somma di € 2.560,00 – pari alla metà, spettante a ciascun coniuge, dell'intero saldo – sicché deve ritenersi che ciascun coerede abbia diritto alla quota di 1/3 per un importo pari a € 853,33 ciascuno.
1.2. La domanda di restituzione della somma incassata dalla convenuta a fronte della vendita dell'autovettura di proprietà del de cuius
Appare fondata anche la domanda di restituzione alla massa ereditaria della somma pari a €
10.300,00 incassata dalla sola convenuta a fronte della vendita dell'autovettura WW Polo tg.
FB224YR, intestata al de cuius.
Invero, le parti costituite hanno prodotto copia dell'atto di vendita datato 14/07/2020 con contestuale accettazione dell'eredità relitta dal de cuius, con sottoscrizione autenticata dei tre coeredi, che attesta il passaggio proprietà della predetta autovettura al sig. al Parte_2 prezzo di € 10.300 (v. doc. 6 fasc. attrice).
Detta somma, che sarebbe dovuta ricadere in comunione tra i tre coeredi, è stata tuttavia interamente incassata dalla sola convenuta sig.ra la quale è pertanto tenuta a restituire CP_1 alla massa – previa imputazione della quota ad ella spettante pari ad 1/3 – la somma di € 6.866,66 di cui €3.433,33 al figlio ed € 3.433,33 alla figlia oltre interessi dalla data CP_2 CP_2 di apertura della successione al soddisfo.
1.3. L' “attribuzione” delle rispettive quote delle somme prelevate dalla coerede
[...]
dal conto corrente intestato anche al de cuius CP_1
pagina 5 di 8 Quanto invece alla richiesta di attribuzione di una quota pari ad “1/3 dell'importo di € 85.003,00 movimentati dal c/c bancario n. 00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca
e Orobica” prelevati dalla coerede , nonché contitolare del conto corrente de Controparte_1 quo occorre osservare quanto segue.
Nel caso di specie, posto che la parte attrice e il convenuto chiedono l'attribuzione CP_2
(rectius la restituzione) di un quota pari ad 1/3 ciascuno delle somme di denaro asseritamente prelevate dalla convenuta dal conto corrente alla stessa cointestato con il de cuius, sul presupposto della comproprietà della provvista, la domanda andrebbe qualificata quale esercizio di azione restitutoria, avente carattere personale, benchè non sia stata avanzata specifica domanda di condanna ex art. 533 c.c. (Cass. sez. II, Sent. 17/10/2024, n. 26951).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità infatti l'erede con l'hereditatis petitio “può far valere diritti di credito appartenenti al de cuius, anche se derivanti, come nel caso in esame, dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tenere conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate" (cfr. Cass. Civ. 24.09.2020 n. 20024).
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito anche gli effetti della proposizione di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria e la configurabilità dell'efficacia recuperatoria della stessa in assenza di relativa domanda, illustrando che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità, giustappunto, di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/4/2024, n. 8942).
Nel caso di specie, risultano documentati tre distinti prelievi effettuati dalla coerede convenuta in proprio favore dal conto corrente comune dei due coniugi nelle seguenti date e CP_3 per i seguenti importi: in data 24/02/2020 per € 20.001,00, in data 26/02/2020 per € 50.001,00 e in data 9/04/2020 (giorno della morte del de cuius) per € 15.001,00.
Sennonchè, facendo applicazione dei principi sopra menzionati (v. Cass. n. 8942/24), deve ritenersi che con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius, non quelli che, al momento dell'apertura della successione,
pagina 6 di 8 sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari.
Nella specie, le somme di cui le parti costituite chiedono l'attribuzione in ragione della rispettiva quota di 1/3 – che debbono essere quantificate nell'importo complessivo di € 42.501,50, anziché
€ 85.003,00, essendo operante, come detto sopra, la presunzione di contitolarità per quote uguali degli importi presenti sul conto corrente cointestato al de cuius e alla sig.ra – sono state CP_1 tuttavia prelevate prima della morte del de cuius (o comunque il giorno stesso del decesso ma in un orario imprecisato, non essendo quindi dato comprendere se il prelievo sia avvenuto prima o dopo la morte del sig. , con la conseguenza che non può riconoscersi Persona_1
l'esperibilità dell'azione de qua.
A ben vedere, infatti, dette somme – essendo state prelevate e trasferite sul conto corrente della convenuta, presumibilmente su sua esclusiva disposizione, prima dell'apertura della successione
– non rientrano automaticamente nell'eredità e non possono quindi essere oggetto dell'azione di petitio hereditatis (art. 533 c.c.), potendo al più essere recuperate – se effettivamente oggetto di trasferimenti non giustificati – dagli eredi, in quanto succeduti pro quota nel medesimo diritto, mediante l'esperimento di un'azione ex art. 2033 c.c., tuttavia non esercitata in questa sede.
2. Le spese di lite
Visto l'accoglimento parziale delle domande, in parte pure rinunciate, si reputa equo compensare per metà le spese di lite e porre il residuo a carico della sig.ra in favore delle Controparte_1 parti costituite - da distrarsi a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.- che si liquida in complessivi € 1.598,00 (1/2 di € 3.196,60), oltre oneri di legge, calcolati sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000) per come ricalcolato in base al valore effettivo dell'asse ereditario relitto - tenuto conto della rinuncia alla divisione del bene immobile
- e dell'attività difensiva espletata, senza applicazione di compensi per la fase istruttoria, in quanto non effettuata, e secondo i parametri tabellari minimi per la fase di studio della controversia (€
851,00), introduttiva del giudizio (€ 602,00) e fase decisionale (€ 1.453,00), vista la semplicità determinata dalla contumacia della convenuta, che non si è opposta alle domande delle parti costituite, per un compenso tabellare pari a € 2.906,00 aumentato del 10 % stante la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
p.q.m.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di e allo scioglimento della Parte_1 CP_2 comunione ereditaria in morte di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Treviglio (BG) il 9/04/2020, per la quota di 1/3 ciascuno;
2) accerta il relictum ereditario come in motivazione;
3) accerta e dichiara il diritto di e di prelevare dall'asse relitto Parte_1 CP_2 la somma di € 853,33 ciascuno dal corrente n. 00004402492 acceso presso Banca di
Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, cointestato al de cuius e Persona_1 alla convenuta;
Controparte_1
4) condanna, alla restituzione, rispettivamente, in favore dell'attrice Controparte_1
e del convenuto della somma di € 3.433,33 ciascuno, oltre Parte_1 CP_2 interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa per metà le spese di lite e condanna la parte convenuta alla Controparte_1 rifusione della residua parte in favore di e da distrarsi a Parte_1 CP_2 favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate complessivamente in euro € 1.598,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Bergamo, il 19/02/2025
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cimminiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8635/2022, assunta in decisione all'udienza cartolare del 5/12/2024, promossa da:
nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO TORIELLO C.F._1
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1
) e residente in [...] C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché contro nato ad [...] il [...] (Cod. fisc. CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO TORIELLO C.F._3
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di pc depositato telematicamente pagina 1 di 8 Per parte convenuta come da foglio di pc depositato telematicamente CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'attrice chiamava in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
[...] ogni diversa e contraria istanza disattesa, per i motivi ed i fatti descritti in narrativa:
a) dichiarare che la IG.ra è erede legittima, in concorso con il germano IG. Parte_1
(in parti pari ad 1/3 ciascuno) ed in concorso con la madre IG.ra CP_2 CP_1
(per 1/3) del IGnor;
[...] Persona_1
b) ordinare la divisione dell'immobile sito in AL (CZ), Via Pietro Mascagni, piano T, 0001, foglio 10, particella 378, categoria A4, classe 3, consistenza 8,50, rendita catastale € 333,63, ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c.; e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
c) ordinare la divisione del saldo attivo sul c/c bancario n. 00004402492 presso Banca di Credito
Cooperativo Bergamasca e Orobica al momento dell'apertura della successione;
d) ordinare la divisione della quota spettante alla IG.ra sul prezzo di vendita Parte_1 dell'autovettura WW Polo tg. FB244YR al IG. per il prezzo di € 10.300,00; Parte_2
e) attribuire alla sig.ra una quota pari a 1/3 dell'appartamento sito in AL Parte_1
(CZ), Via Pietro Mascagni, piano T, 0001, foglio 10, particella 378, categoria A4, classe 3, consistenza 8,50, oltre ad 1/3 dell'importo di € 85.003,00 movimentati dal c/c bancario n.
00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, nonché 1/3 del saldo del c/c bancario n. 00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica dal momento dell'apertura della successione ed 1/3 dell'importo di € 10.300,00 ottenuto dalla vendita dell'autovettura WW Polo tg. FB244YR, il tutto oltre interessi dalla data di apertura della successione fino all'effettivo soddisfo;
h) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
f) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Con vittoria di spese.
Il tutto con riserva di formulare richieste istruttorie nel termine previsto dall'art. 184 c.p.c., la cui concessione sin da ora si chiede”. pagina 2 di 8 A sostegno delle domande sopra riportate, l'attrice deduceva che poco dopo la morte del padre
, nato a [...] il [...] e deceduto in Treviglio (BG) il 9/04/2020, e Persona_1
a seguito di richieste inviate dal proprio legale alla Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e
Orobica Banca presso la quale il de cuius aveva un rapporto di conto corrente n. 00004402492, venivano riscontrati movimenti bancari “irregolari”, tra cui tre disposizioni di bonifico ordinate dalla convenuta a proprio favore, effettuate rispettivamente in data 24/02/2020 per € 20.001,00, in data 26/02/2020 per € 50.001,00 e il giorno della morte del sig. per € Persona_1
15.001,00. L'attrice lamentava anche la mancata suddivisione tra i tre coeredi della somma di €
10.300,00 ottenuta dalla vendita dell'autovettura WW Polo tg. FB224YR, intestata al de cuius, effettuata al IG. , in data 14/07/2020, precisando che detta somma - Parte_2 contestualmente all'atto di vendita - veniva interamente incassata dalla sola sig.ra
[...]
. CP_1
All'udienza del 20/6/2023, il Giudice rinviava la causa al 16/01/2024 per consentire la rinnovazione della notifica al convenuto residente in Svizzera, e il deposito CP_2 dell'originale della busta notificata alla convenuta IGnora che aveva tuttavia Controparte_1 rifiutato di ritirare l'atto.
In data 6/07/2023 il convenuto si costituiva in giudizio, dichiarando di aderire CP_2 alle deduzioni e conclusioni dell'attrice sopra riportate.
All'udienza del 16/01/2024, preso atto dell'avvenuta costituzione del convenuto CP_2
e constatata la regolarità della notifica alla IGnora , il Giudice dichiarava la Controparte_1 contumacia di quest'ultima, concedendo i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma
6, c.p.c. e fissando l'udienza del 7/05/2024 per provvedere sulle richieste istruttorie, disponendo che detta udienza si svolgesse a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Depositate le memorie istruttorie nei termini indicati e le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 7/5/2024, il Giudice, ritenendo l'opportunità, prima di decidere sulle istanze istruttorie, di convocare le parti al fine di verificare eventuali possibilità conciliative, disponeva un rinvio all'udienza del 17/09/2024. All'udienza così fissata, il Giudice invitava le parti a voler valutare soluzioni alternative e transattive in ordine alla divisione del bene immobile, in considerazione della mancata costituzione della convenuta contumace, coerede per la quota di 1/6
e già proprietaria della metà del bene, nonché della onerosità delle operazioni peritali sollecitate dalle parti per verificare lo stato e il valore del bene;
le parti chiedevano un breve differimento per valutare la questione sollevata dal Giudice.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza cartolare del 1/10/2024, il Giudice prendeva atto della rinuncia delle parti alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in AL
(CZ), Via Pietro Mascagni e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per la data del 5/12/2024
Con provvedimento emesso in data 6/12/2024, comunicato in data 9/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e, visto l'art. 190 comma 3 c.p.c., assegnava, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento, termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per eventuali memorie di replica.
1. La domanda di divisione
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata dagli attori e limitata alle sole somme giacenti sul conto corrente del de cuius – vista la rinuncia alla domanda di divisione del bene immobile di AL (CZ) – nonché alla restituzione di quanto incassato dalla convenuta
è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito descritti. Controparte_1
Risulta invero pacifico che l'attrice e il fratello convenuto siano eredi legittimi, CP_2 per la quota di 1/3 ciascuno, del sig. , unitamente alla loro madre, sig.ra Persona_1 CP_1 coniuge erede per la residua quota di 1/3,.
1.1. Le somme giacenti sul conto corrente del de cuius
In particolare, risulta documentato che il sig. fosse titolare, unitamente alla Persona_1 moglie convenuta, del conto corrente n. 00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo
Bergamasca e Orobica, avente, alla data del decesso avvenuta il 9/04/2020, un saldo pari a € 5.120
(doc. 2 fasc. attrice).
A tale riguardo, giova rilevare che in virtù della contitolarità del suddetto conto corrente tra il de cuius e la moglie occorre verificare se operi la presunzione secondo cui “Le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali” (Trib. Milano, 24 gennaio 2022, n. 487).
Difatti, in punto di cointestazione di conti correnti e di relativa prova di effettiva titolarità, la
Cassazione ha precisato, oltre al noto onere della prova contraria in capo alla parte che intenda superare la presunzione di contitolarità, anche che: “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854
c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi,
pagina 4 di 8 precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. ord. 11375/2019).
Sul punto, attrice e convenuto nulla hanno osservato, non avendo neppure rilevato la contitolarità del conto corrente tra i due genitori, sul quale peraltro venivano accreditate le pensioni di vecchiaia di entrambi i coniugi (di importo quasi pari) e dunque risultava alimentato da entrambi i titolari.
Questo Tribunale ritiene dunque che, in assenza di qualsivoglia allegazione offerta da parte attrice, non sia possibile superare la presunzione semplice di contitolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato n. 00004402492 acceso presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e
Orobica, dovendosi pertanto intendere che il saldo attivo, al momento del decesso, deve essere imputato in pari misura alla proprietà di entrambi i coniugi.
Conseguentemente, il saldo di cui occorre avere riguardo al momento dell'apertura della successione deve essere determinato nella somma di € 2.560,00 – pari alla metà, spettante a ciascun coniuge, dell'intero saldo – sicché deve ritenersi che ciascun coerede abbia diritto alla quota di 1/3 per un importo pari a € 853,33 ciascuno.
1.2. La domanda di restituzione della somma incassata dalla convenuta a fronte della vendita dell'autovettura di proprietà del de cuius
Appare fondata anche la domanda di restituzione alla massa ereditaria della somma pari a €
10.300,00 incassata dalla sola convenuta a fronte della vendita dell'autovettura WW Polo tg.
FB224YR, intestata al de cuius.
Invero, le parti costituite hanno prodotto copia dell'atto di vendita datato 14/07/2020 con contestuale accettazione dell'eredità relitta dal de cuius, con sottoscrizione autenticata dei tre coeredi, che attesta il passaggio proprietà della predetta autovettura al sig. al Parte_2 prezzo di € 10.300 (v. doc. 6 fasc. attrice).
Detta somma, che sarebbe dovuta ricadere in comunione tra i tre coeredi, è stata tuttavia interamente incassata dalla sola convenuta sig.ra la quale è pertanto tenuta a restituire CP_1 alla massa – previa imputazione della quota ad ella spettante pari ad 1/3 – la somma di € 6.866,66 di cui €3.433,33 al figlio ed € 3.433,33 alla figlia oltre interessi dalla data CP_2 CP_2 di apertura della successione al soddisfo.
1.3. L' “attribuzione” delle rispettive quote delle somme prelevate dalla coerede
[...]
dal conto corrente intestato anche al de cuius CP_1
pagina 5 di 8 Quanto invece alla richiesta di attribuzione di una quota pari ad “1/3 dell'importo di € 85.003,00 movimentati dal c/c bancario n. 00004402492 presso Banca di Credito Cooperativo Bergamasca
e Orobica” prelevati dalla coerede , nonché contitolare del conto corrente de Controparte_1 quo occorre osservare quanto segue.
Nel caso di specie, posto che la parte attrice e il convenuto chiedono l'attribuzione CP_2
(rectius la restituzione) di un quota pari ad 1/3 ciascuno delle somme di denaro asseritamente prelevate dalla convenuta dal conto corrente alla stessa cointestato con il de cuius, sul presupposto della comproprietà della provvista, la domanda andrebbe qualificata quale esercizio di azione restitutoria, avente carattere personale, benchè non sia stata avanzata specifica domanda di condanna ex art. 533 c.c. (Cass. sez. II, Sent. 17/10/2024, n. 26951).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità infatti l'erede con l'hereditatis petitio “può far valere diritti di credito appartenenti al de cuius, anche se derivanti, come nel caso in esame, dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tenere conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate" (cfr. Cass. Civ. 24.09.2020 n. 20024).
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito anche gli effetti della proposizione di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria e la configurabilità dell'efficacia recuperatoria della stessa in assenza di relativa domanda, illustrando che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità, giustappunto, di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/4/2024, n. 8942).
Nel caso di specie, risultano documentati tre distinti prelievi effettuati dalla coerede convenuta in proprio favore dal conto corrente comune dei due coniugi nelle seguenti date e CP_3 per i seguenti importi: in data 24/02/2020 per € 20.001,00, in data 26/02/2020 per € 50.001,00 e in data 9/04/2020 (giorno della morte del de cuius) per € 15.001,00.
Sennonchè, facendo applicazione dei principi sopra menzionati (v. Cass. n. 8942/24), deve ritenersi che con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius, non quelli che, al momento dell'apertura della successione,
pagina 6 di 8 sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari.
Nella specie, le somme di cui le parti costituite chiedono l'attribuzione in ragione della rispettiva quota di 1/3 – che debbono essere quantificate nell'importo complessivo di € 42.501,50, anziché
€ 85.003,00, essendo operante, come detto sopra, la presunzione di contitolarità per quote uguali degli importi presenti sul conto corrente cointestato al de cuius e alla sig.ra – sono state CP_1 tuttavia prelevate prima della morte del de cuius (o comunque il giorno stesso del decesso ma in un orario imprecisato, non essendo quindi dato comprendere se il prelievo sia avvenuto prima o dopo la morte del sig. , con la conseguenza che non può riconoscersi Persona_1
l'esperibilità dell'azione de qua.
A ben vedere, infatti, dette somme – essendo state prelevate e trasferite sul conto corrente della convenuta, presumibilmente su sua esclusiva disposizione, prima dell'apertura della successione
– non rientrano automaticamente nell'eredità e non possono quindi essere oggetto dell'azione di petitio hereditatis (art. 533 c.c.), potendo al più essere recuperate – se effettivamente oggetto di trasferimenti non giustificati – dagli eredi, in quanto succeduti pro quota nel medesimo diritto, mediante l'esperimento di un'azione ex art. 2033 c.c., tuttavia non esercitata in questa sede.
2. Le spese di lite
Visto l'accoglimento parziale delle domande, in parte pure rinunciate, si reputa equo compensare per metà le spese di lite e porre il residuo a carico della sig.ra in favore delle Controparte_1 parti costituite - da distrarsi a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.- che si liquida in complessivi € 1.598,00 (1/2 di € 3.196,60), oltre oneri di legge, calcolati sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000) per come ricalcolato in base al valore effettivo dell'asse ereditario relitto - tenuto conto della rinuncia alla divisione del bene immobile
- e dell'attività difensiva espletata, senza applicazione di compensi per la fase istruttoria, in quanto non effettuata, e secondo i parametri tabellari minimi per la fase di studio della controversia (€
851,00), introduttiva del giudizio (€ 602,00) e fase decisionale (€ 1.453,00), vista la semplicità determinata dalla contumacia della convenuta, che non si è opposta alle domande delle parti costituite, per un compenso tabellare pari a € 2.906,00 aumentato del 10 % stante la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
p.q.m.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di e allo scioglimento della Parte_1 CP_2 comunione ereditaria in morte di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Treviglio (BG) il 9/04/2020, per la quota di 1/3 ciascuno;
2) accerta il relictum ereditario come in motivazione;
3) accerta e dichiara il diritto di e di prelevare dall'asse relitto Parte_1 CP_2 la somma di € 853,33 ciascuno dal corrente n. 00004402492 acceso presso Banca di
Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, cointestato al de cuius e Persona_1 alla convenuta;
Controparte_1
4) condanna, alla restituzione, rispettivamente, in favore dell'attrice Controparte_1
e del convenuto della somma di € 3.433,33 ciascuno, oltre Parte_1 CP_2 interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa per metà le spese di lite e condanna la parte convenuta alla Controparte_1 rifusione della residua parte in favore di e da distrarsi a Parte_1 CP_2 favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate complessivamente in euro € 1.598,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Bergamo, il 19/02/2025
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
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