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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11556/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11556 dell' anno 2019
TRA
Avv. Caterina Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. M.S. Morea come da mandato in Pt_1
atti;
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE–
CONTRO
, e , quali eredi del sig. tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
difesi dagli avv.ti Gianfranco D'IL e Nicola D'IL come da mandato in atti;
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE –
Conclusioni come da note scritte depositate dai difensori ex art. 127 ter e 128 cpc.
Ragioni della decisione
L'Avv. Caterina Anna Maria Valente con atto di citazione notificato il 16.3.2016 ha evocato in giudizio il sig. innanzi al GdP di Putignano per chiedere la sua condanna al pagamento Persona_1
di euro 875,47 (di cui 600,00 euro per compenso, 90,00 per rimborso spese generali al 15%;, 27,60 per
CNAP e 157,87 per IVA al 22%) “o di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”, oltre interessi e svalutazione monetaria, dalla attrice pretesa a titolo di liquidazione a lei spettante per compensi dovuti dal CP_1
pagina 1 di 10 per l'attività professionale stragiudiziale di “consulenza e assistenza legale stragiudiziale in vertenze
condominiali e presunti illeciti amministrativi ad opera di terzi inerenti alla unità immobiliare di proprietà del medesimo” facente parte del condomino di via L. Pinto n. 34 in Putignano (Ba), CP_1
attività che era consistita nello studio della documentazione fornita dal cliente, nella partecipazione a una assemblea condominiale tenutasi il 5.11.2013 e una sessione di consulenza legale in studio anche alla presenza di altri condomini. L'incarico aveva avuto termine il 10.11.2015 allorché l'avv. Pt_1
aveva inviato al la propria missiva di rinuncia all'incarico. CP_1
Alla prima udienza del 14.7.2016 nessuno compariva per il convenuto e pertanto il Giudice adito, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne dichiarava la contumacia.
Parte attrice chiedeva l'ammissione (solo) dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e il giudice ammetteva il mezzo istruttorio, rinviando il relativo espletamento all'udienza del 23 settembre
2016, poi rinviata d'ufficio al 28 novembre 2016. L'attrice nelle more notificava l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al convenuto contumace.
All'udienza successiva si costituiva il con ufficio dei difensori eccependo, in via preliminare, CP_1
la propria carenza di legittimazione passiva e la improcedibilità della domanda nonché concludendo nel merito per il rigetto della domanda attorea contestando di essere stato lui a conferire l'incarico di consulenza alla sostenendo che, invece, costei aveva ricevuto l'incarico per l'attività di cui Pt_1
chiedeva il compenso da parte di tutti i condòmini. Il il giorno della costituzione in giudizio CP_1
non compariva personalmente in aula.
Il giudice, all'esito, revocava la contumacia del convenuto e rinviava alla udienza successiva invitando le parti a comparire personalmente per espletare un tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 2 maggio 2017, presente personalmente l'attrice Avv. e assente il Pt_1
convenuto senza documentare un proprio impedimento, l'avvocato della chiedeva CP_1 Pt_1
rinvio per pc e discussione cui dava conformemente seguito il giudice, fissando a tal fine la successiva udienza ed autorizzando il deposito di note finali.
I difensori, depositate le note, precisavano le conclusioni e discutevano la causa una prima volta alla udienza del 24.10.2017 allorché il giudice onorario rinviava per i medesimi adempimenti al giorno
14.11.2017, data in cui le parti chiedevano un breve rinvio per verificare la possibilità di un accordo.
pagina 2 di 10 Fissata a tal fine l'udienza del 17.11.2017 e presenti ivi le parti personalmente, il giudice esperiva un tentativo di conciliazione che però rimaneva senza esito e le parti chiedevano ulteriore rinvio per valutare ipotesi transattive.
Alla successiva udienza del 27.4.2018, preso atto della mancata conciliazione, il difensore dell'attrice,
“considerato che la causa è stata rimessa sul ruolo”, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale articolata in atto di citazione. Il convenuto eccepiva la tardività della richiesta istruttoria siccome formulata dopo che la pc era già stata fatta alla udienza del 24.10.2017.
Il giudice, preso atto della mancata conciliazione, rinviava nuovamente la causa per precisazione delle conclusioni e discussione al 21.9.2018, con contestuale autorizzazione al deposito di note dopodiché, a tale data, il procedimento subiva un nuovo rinvio all'udienza del 21.12.2018 ove, precisate le conclusioni e riportatisi i difensori alle note conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 36/2019 in data 19 febbraio 2019, depositata in pari data, il giudice di pace così
decideva la causa: “ Rigetta la domanda per quanto alla parte motiva;
Condanna parte attrice al pagamento delle competenze processuali liquidate in favore dell'Avv. Gianfranco D'IL e dell'Avv.
RT D'IL in euro 330,00 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA ex lege a calcolarsi
e da distrarsi in favore dei difensori officiati che se ne dichiarano antistatari. Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”
Ha proposto appello avverso tale decisione l'avv. Caterina Anna Maria Valente, con atto di citazione notificato in data 8.8.2019.
Si è costituito il e, dopo l'interruzione del giudizio dichiarata per il suo sopravvenuto CP_4
decesso, a seguito di riassunzione i suoi eredi , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Con ordinanza del 7.5.2025 è stato concesso il termine per note finali poi tempestivamente depositate.
La causa è stata decisa nelle forme ex artt. 281 sexies e 352 u.co. cpc all'esito del deposito delle note scritte depositate dai difensori in sostituzione dell'udienza, così come disposto dal giudice ai sensi dell'art. 127 ter e 128 cpc.
*********
L'appello è manifestamente infondato e va respinto.
pagina 3 di 10 Come è noto ai sensi dell'art. 113 comma 2 cpc il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo che non si tratti di cause derivanti da rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (vale a dire secondo moduli e formulari contenenti condizioni generali di contratto) e anche se la decisione del giudice di pace non contenga alcun riferimento alla equità come criterio decisionale né l'indicazione della regola equitativa che ha inteso porre a fondamento della decisione, la stessa deve intendersi pronunciata secondo equità (c.d. equità
necessaria v. Cass. civ. Sez. III 04.06.2001 n. 7515).
A seguito della riforma di cui al d.l.vo 40/2006 e, in particolare della modifica apportata all'art. 339 co.
3 c.p.c., siffatte sentenze non sono appellabili salvo che per violazione delle norme sul procedimento,
per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Riguardo la determinazione del valore della causa al fine della applicazione della generale ed ordinaria previsione di inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 co. 2 cpc -salve le eccezionali ipotesi di violazione sopra dette- la Cassazione ha opportunamente chiarito che “Nel
giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di
ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a
millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del
convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio,
siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia,
ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma
maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice
interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano
potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il
quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del
tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la
sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione
esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto
al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).” (Cass. n. 9970 del 2025)
pagina 4 di 10 Orbene, nel caso di specie (escluso pacificamente ricorrere ipotesi di rapporto giuridico concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.) il giudizio di primo grado aveva ad oggetto una richiesta di compenso professionale precisamente quantificato in euro 875,47 per cui è indubbio che la decisione gravata debba ritenersi assunta in via equitativa.
L'indicazione formulata dall'originaria attrice -odierna appellante- la quale, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.100,00, aveva anche concluso per la condanna del convenuto al pagamento “di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”, non può ritenersi -
parafrasando la Cassazione- di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà della stessa attrice di chiedere una somma maggiore ed ancor meno una somma superiore ad euro 1.100,00, né l'odierna appellante ha offerto alcun elemento da cui possa risultare una diversa volontà.
Dall'esame degli atti di causa risulta anzi del tutto chiaro che alcuna diversa e maggiore somma richiedeva l'attrice nel primo grado, né invero poteva sperare le fosse riconosciuta dal giudice, atteso che: 1) si trattava di richiesta di compensi professionali precisamente determinati nel loro ammontare sia nella messa in mora (26.11.2015) sia nella citazione introduttiva del primo giudizio;
2) nell'atto di citazione, per giustificare ai fini della procedibilità dell'azione l'esenzione dell'obbligo di negoziazione assistita ex art. 3 co. 7 d.l. n. 132/2014 si specificava trattarsi di causa “di valore non eccedente euro
1.100”; 3) alcuna specifica indicazione è stata mai fornita dall'avv. né in primo né in secondo Pt_1
grado, delle concrete e reali ragioni per cui il giudice avrebbe potuto attribuirle una somma di importo ben maggiore a quello richiesto, tanto più che si trattava di compenso relativo a mera attività
extragiudiziaria -per come da lei stessa descritta- di non particolarmente complessità.
Escluso quindi che la causa introdotta innanzi al GdP fosse, entro la competenza del giudice adito (cioè
illo tempore
5.000 euro), di valore indeterminato, il presente gravame può e deve essere esaminato solo nei limiti di appellabilità previsti dall'art. 339 co. 3 cpc.
Con riferimento a tale ambito l'appellante ha lamentato innanzitutto la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc in virtù del quale il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere ammessi i fatti dedotti dalla attrice.
Così argomenta l'appellante: “Sta di fatto che il Sig. dichiarato contumace all'udienza Persona_1
del 14 luglio 2016 (v. verbale in pari data), costituendosi in giudizio tardivamente con comparsa
pagina 5 di 10 depositata all'udienza del 28.11.2016, NON ha contestato minimamente l'effettivo svolgimento e la consistenza della prestazione professionale, così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio, di cui l'Avv. chiedeva il corrispettivo, di contro impugnando solo “la quantificazione del Pt_1
compenso reclamato da parte attrice” (v. comparsa di costituzione in giudizio di 1^ grado del
pag. 3, righi 4 e 5), il cui pagamento - a suo dire - spetterebbe al Condominio, all'uopo CP_1
assumendo che “dovrà essere l'intero condominio a sostenere le eventuali spese
spettanti alla incaricata professionista e non solo il Sig. ” (v. comparsa CP_1
cit. pag. 2, dal rigo 10 al rigo12) e che il Condominio medesimo avrebbe convocato “l'Avv. Pt_1
al fine di relazionare su un argomento avente valenza generale, riguardante parti
comuni del condominio, ed in particolare “la porta della corsia comune del piano
seminterrato” (v. comparsa cit. pag. 3, dal rigo 7 al rigo 10). Da tutto quanto precede deriva
pertanto che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'assunto della parte
attrice, costituendo in realtà un fatto incontroverso – e perciò non bisognoso di prova – il fatto
storico della effettività e consistenza della prestazione professionale, secondo la prospettazione
dell'attrice contenuta nell'atto di citazione.” (neretto come da originale ndr).
L'assunto non ha pregio.
Ricordato essere del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza che il difetto di contestazione rilevante ex art. 115 co. 2 cpc sia riferibile esclusivamente alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio (così come peraltro emerge dal tenore letterale della norma), nel caso de quo il convenuto già
contumace nel costituirsi seppur tardivamente in primo grado (sanza che la precedente CP_1
assenza avesse alcun significato ammissivo dei fatti dedotti dall'avversario) ha legittimamente proceduto a contestare gli assunti di parte attrice e, in particolare, così come emerge in modo piano dalla complessiva e integrale lettura della comparsa di costituzione e da una ricostruzione degli argomenti ivi svolti condotta in modo corretto e secondo buona fede, ha sostenuto innanzitutto di non essere stato lui il committente dell'attività stragiudiziale di cui l'avv. rivendicava il pagamento Pt_1
id est la mancata instaurazione di un rapporto professionale, sostenendo di contro che l'incarico le fosse stato conferito da tutti i condòmini del condominio di via L. Pinto n. 34 in Putignano (Ba).
pagina 6 di 10 Ha quindi correttamente ritenuto il primo giudice che il convenuto avesse contestato quanto assunto dall'istante “nella sua verificazione storica”.
Quale ulteriore violazione delle norme sul procedimento la ha lamentato la mancata Pt_1
ammissione della prova testimoniale.
Anche questo motivo non ha fondamento.
Così come correttamente rilevato dall'appellante, il procedimento dinanzi al giudice di pace (nel caso di specie il riferimento è al rito antecedente la riforma Cartabia) non prevede una distinzione tra la fase di prima comparizione e quella di trattazione della causa (art. 320 cpc ante riforma Cartabia), pur essendo caratterizzato dal regime di preclusioni proprio del giudizio dinanzi al tribunale. Dopo la prima udienza ex art. 320 c.p.c., in cui il giudice “invita le parti a precisare definitivamente i fatti che
ciascuno pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti e a richiedere i
mezzi di prova da assumere”, non è più possibile proporre nuove domande o invocare la ammissione di nuove prove. Peraltro la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come la maggiore snellezza del rito da osservare nei procedimenti davanti al giudice di pace non comporta deroghe al divieto di proporre domande nuove, “né la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'art. 113 comma 2
c.p.c., esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il
diritto sostanziale” (v. Cass.,sez. II, n. 10331/2008). Nella prima udienza viene così concentrata tutta l'attività processuale delle parti, consentendosi il rinvio ad una udienza successiva – ai sensi dell'art. 320 4^ co. cpc- solo quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (Cass. III, n. 27925/2011; Cass. III, n. 19359/2017). Pertanto nel caso in cui alla
“prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, si ritiene che la fase della trattazione sia ormai esaurita”(v. Cass. II, n. 9754/2010).
Nel caso in esame alla prima udienza del 14.7.2016, dichiarata la contumacia del convenuto, parte attrice (nonostante avesse chiesto in citazione sia l'interrogatorio formale che la prova per testi) chiedeva solo l'ammissione dell'interrogatorio formale e il giudice provvedeva in conformità fissando l'udienza per l'assunzione; una volta costituitosi (tardivamente) il convenuto a quella successiva -senza presentarsi personalmente a rendere l'interrogatorio- e rinviata la causa per tentativo di conciliazione,
pagina 7 di 10 rimasto poi senza esito, la causa veniva rinviata per pc e discussione proprio su richiesta della parte attrice (cfr. verb. ud. del GdP del 2.5.2017). A tale adempimento di dava seguito alla udienza del
24.10.2017.
Ne segue che in primo grado parte attrice si è limitata a deferire l'interrogatorio formale mentre la richiesta di prova testimoniale non è mai stata formulata in corso di trattazione e prima della celebrazione della udienza di pc, così come dovuto.
Il fatto che, dopo il rinvio per pc e discussione (v. verb. ud. 2.5.2017), la causa sia stata poi rinviata su richiesta delle parti per svolgere un ulteriore e definitivo tentativo di conciliazione (v. verb. ud. del
14.11.2017) non legittimava certo l'attrice a chiedere la riapertura della fase istruttoria (v. verb. ud. del
27.4.2018) atteso che alcuna “rimessione della causa sul ruolo” -diversamente da quanto ritenuto dalla appellante- vi è stata in tale occasione essendosi già definitivamente formata, per le ragioni di dette, la preclusione processuale in ordine alle richieste di prova costituenda. Deve al riguardo aggiungersi che,
nella comparsa conclusionale depositata dall'attrice il 24.10.2017 e anche nella successiva del
20.9.2018, entrambi prima della udienza di effettiva decisione della causa tenuta il 21.12.2018, la difesa dell'avv. non ha formulato, sia pure tardivamente, richieste istruttorie Pt_1
Passando agli ulteriori motivi, questo giudice d'appello ritiene che i limiti del presente gravame non gli consentano di valutare tutte le argomentazioni diffusamente spese dall'appellante in materia di mancata o erronea valutazione delle prove da parte del primo giudicante, ivi compresa la invocata ficta confessio
ex art. 232 co. 1 cpc.
La regolazione delle spese deve seguire la soccombenza e si provvede alla loro liquidazione ai sensi del
DM n. 55 del 2014 in base al valore della causa e alla attività svolta.
Deve inoltre essere nel caso di specie applicate le sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “La condanna ex art. 96 co. 3 cpc è volta a
salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei
giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi"
con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai
quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne
pagina 8 di 10 consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la
domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte
soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al
diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. ssuu n. 22405 del 13.09.2018).
La palese infondatezza dell'appello e la sua sostanziale pretestuosità, non scalfita dalle 25 pagine di memoria finale, configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno. Appare congruo ed equo determinarla nella misura di euro
500,00.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Bari dott. Sergio Cassano, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da Avv. Caterina Anna Maria avverso la Pt_1
sentenza del GdP di Putignano n. 36/2019 del 19.2.2019, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna Valente Avv. Caterina Anna Maria al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati in riassunzione , e che si liquidano in euro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
662,00 per compenso professionale, oltre 15% rfs, iva e cap se dovute;
condanna, inoltre, Avv. Caterina Anna Maria ex art. 96 co. 3 cpc al pagamento in favore degli Pt_1
appellati in riassunzione , e della somma di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto l'appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso e pubblicato in Bari il 5.12.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
dott. Sergio Cassano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11556 dell' anno 2019
TRA
Avv. Caterina Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. M.S. Morea come da mandato in Pt_1
atti;
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE–
CONTRO
, e , quali eredi del sig. tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
difesi dagli avv.ti Gianfranco D'IL e Nicola D'IL come da mandato in atti;
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE –
Conclusioni come da note scritte depositate dai difensori ex art. 127 ter e 128 cpc.
Ragioni della decisione
L'Avv. Caterina Anna Maria Valente con atto di citazione notificato il 16.3.2016 ha evocato in giudizio il sig. innanzi al GdP di Putignano per chiedere la sua condanna al pagamento Persona_1
di euro 875,47 (di cui 600,00 euro per compenso, 90,00 per rimborso spese generali al 15%;, 27,60 per
CNAP e 157,87 per IVA al 22%) “o di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”, oltre interessi e svalutazione monetaria, dalla attrice pretesa a titolo di liquidazione a lei spettante per compensi dovuti dal CP_1
pagina 1 di 10 per l'attività professionale stragiudiziale di “consulenza e assistenza legale stragiudiziale in vertenze
condominiali e presunti illeciti amministrativi ad opera di terzi inerenti alla unità immobiliare di proprietà del medesimo” facente parte del condomino di via L. Pinto n. 34 in Putignano (Ba), CP_1
attività che era consistita nello studio della documentazione fornita dal cliente, nella partecipazione a una assemblea condominiale tenutasi il 5.11.2013 e una sessione di consulenza legale in studio anche alla presenza di altri condomini. L'incarico aveva avuto termine il 10.11.2015 allorché l'avv. Pt_1
aveva inviato al la propria missiva di rinuncia all'incarico. CP_1
Alla prima udienza del 14.7.2016 nessuno compariva per il convenuto e pertanto il Giudice adito, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne dichiarava la contumacia.
Parte attrice chiedeva l'ammissione (solo) dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e il giudice ammetteva il mezzo istruttorio, rinviando il relativo espletamento all'udienza del 23 settembre
2016, poi rinviata d'ufficio al 28 novembre 2016. L'attrice nelle more notificava l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al convenuto contumace.
All'udienza successiva si costituiva il con ufficio dei difensori eccependo, in via preliminare, CP_1
la propria carenza di legittimazione passiva e la improcedibilità della domanda nonché concludendo nel merito per il rigetto della domanda attorea contestando di essere stato lui a conferire l'incarico di consulenza alla sostenendo che, invece, costei aveva ricevuto l'incarico per l'attività di cui Pt_1
chiedeva il compenso da parte di tutti i condòmini. Il il giorno della costituzione in giudizio CP_1
non compariva personalmente in aula.
Il giudice, all'esito, revocava la contumacia del convenuto e rinviava alla udienza successiva invitando le parti a comparire personalmente per espletare un tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 2 maggio 2017, presente personalmente l'attrice Avv. e assente il Pt_1
convenuto senza documentare un proprio impedimento, l'avvocato della chiedeva CP_1 Pt_1
rinvio per pc e discussione cui dava conformemente seguito il giudice, fissando a tal fine la successiva udienza ed autorizzando il deposito di note finali.
I difensori, depositate le note, precisavano le conclusioni e discutevano la causa una prima volta alla udienza del 24.10.2017 allorché il giudice onorario rinviava per i medesimi adempimenti al giorno
14.11.2017, data in cui le parti chiedevano un breve rinvio per verificare la possibilità di un accordo.
pagina 2 di 10 Fissata a tal fine l'udienza del 17.11.2017 e presenti ivi le parti personalmente, il giudice esperiva un tentativo di conciliazione che però rimaneva senza esito e le parti chiedevano ulteriore rinvio per valutare ipotesi transattive.
Alla successiva udienza del 27.4.2018, preso atto della mancata conciliazione, il difensore dell'attrice,
“considerato che la causa è stata rimessa sul ruolo”, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale articolata in atto di citazione. Il convenuto eccepiva la tardività della richiesta istruttoria siccome formulata dopo che la pc era già stata fatta alla udienza del 24.10.2017.
Il giudice, preso atto della mancata conciliazione, rinviava nuovamente la causa per precisazione delle conclusioni e discussione al 21.9.2018, con contestuale autorizzazione al deposito di note dopodiché, a tale data, il procedimento subiva un nuovo rinvio all'udienza del 21.12.2018 ove, precisate le conclusioni e riportatisi i difensori alle note conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 36/2019 in data 19 febbraio 2019, depositata in pari data, il giudice di pace così
decideva la causa: “ Rigetta la domanda per quanto alla parte motiva;
Condanna parte attrice al pagamento delle competenze processuali liquidate in favore dell'Avv. Gianfranco D'IL e dell'Avv.
RT D'IL in euro 330,00 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA ex lege a calcolarsi
e da distrarsi in favore dei difensori officiati che se ne dichiarano antistatari. Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”
Ha proposto appello avverso tale decisione l'avv. Caterina Anna Maria Valente, con atto di citazione notificato in data 8.8.2019.
Si è costituito il e, dopo l'interruzione del giudizio dichiarata per il suo sopravvenuto CP_4
decesso, a seguito di riassunzione i suoi eredi , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Con ordinanza del 7.5.2025 è stato concesso il termine per note finali poi tempestivamente depositate.
La causa è stata decisa nelle forme ex artt. 281 sexies e 352 u.co. cpc all'esito del deposito delle note scritte depositate dai difensori in sostituzione dell'udienza, così come disposto dal giudice ai sensi dell'art. 127 ter e 128 cpc.
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L'appello è manifestamente infondato e va respinto.
pagina 3 di 10 Come è noto ai sensi dell'art. 113 comma 2 cpc il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo che non si tratti di cause derivanti da rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (vale a dire secondo moduli e formulari contenenti condizioni generali di contratto) e anche se la decisione del giudice di pace non contenga alcun riferimento alla equità come criterio decisionale né l'indicazione della regola equitativa che ha inteso porre a fondamento della decisione, la stessa deve intendersi pronunciata secondo equità (c.d. equità
necessaria v. Cass. civ. Sez. III 04.06.2001 n. 7515).
A seguito della riforma di cui al d.l.vo 40/2006 e, in particolare della modifica apportata all'art. 339 co.
3 c.p.c., siffatte sentenze non sono appellabili salvo che per violazione delle norme sul procedimento,
per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Riguardo la determinazione del valore della causa al fine della applicazione della generale ed ordinaria previsione di inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 co. 2 cpc -salve le eccezionali ipotesi di violazione sopra dette- la Cassazione ha opportunamente chiarito che “Nel
giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di
ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a
millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del
convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio,
siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia,
ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma
maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice
interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano
potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il
quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del
tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la
sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione
esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto
al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).” (Cass. n. 9970 del 2025)
pagina 4 di 10 Orbene, nel caso di specie (escluso pacificamente ricorrere ipotesi di rapporto giuridico concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.) il giudizio di primo grado aveva ad oggetto una richiesta di compenso professionale precisamente quantificato in euro 875,47 per cui è indubbio che la decisione gravata debba ritenersi assunta in via equitativa.
L'indicazione formulata dall'originaria attrice -odierna appellante- la quale, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.100,00, aveva anche concluso per la condanna del convenuto al pagamento “di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”, non può ritenersi -
parafrasando la Cassazione- di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà della stessa attrice di chiedere una somma maggiore ed ancor meno una somma superiore ad euro 1.100,00, né l'odierna appellante ha offerto alcun elemento da cui possa risultare una diversa volontà.
Dall'esame degli atti di causa risulta anzi del tutto chiaro che alcuna diversa e maggiore somma richiedeva l'attrice nel primo grado, né invero poteva sperare le fosse riconosciuta dal giudice, atteso che: 1) si trattava di richiesta di compensi professionali precisamente determinati nel loro ammontare sia nella messa in mora (26.11.2015) sia nella citazione introduttiva del primo giudizio;
2) nell'atto di citazione, per giustificare ai fini della procedibilità dell'azione l'esenzione dell'obbligo di negoziazione assistita ex art. 3 co. 7 d.l. n. 132/2014 si specificava trattarsi di causa “di valore non eccedente euro
1.100”; 3) alcuna specifica indicazione è stata mai fornita dall'avv. né in primo né in secondo Pt_1
grado, delle concrete e reali ragioni per cui il giudice avrebbe potuto attribuirle una somma di importo ben maggiore a quello richiesto, tanto più che si trattava di compenso relativo a mera attività
extragiudiziaria -per come da lei stessa descritta- di non particolarmente complessità.
Escluso quindi che la causa introdotta innanzi al GdP fosse, entro la competenza del giudice adito (cioè
illo tempore
5.000 euro), di valore indeterminato, il presente gravame può e deve essere esaminato solo nei limiti di appellabilità previsti dall'art. 339 co. 3 cpc.
Con riferimento a tale ambito l'appellante ha lamentato innanzitutto la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc in virtù del quale il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere ammessi i fatti dedotti dalla attrice.
Così argomenta l'appellante: “Sta di fatto che il Sig. dichiarato contumace all'udienza Persona_1
del 14 luglio 2016 (v. verbale in pari data), costituendosi in giudizio tardivamente con comparsa
pagina 5 di 10 depositata all'udienza del 28.11.2016, NON ha contestato minimamente l'effettivo svolgimento e la consistenza della prestazione professionale, così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio, di cui l'Avv. chiedeva il corrispettivo, di contro impugnando solo “la quantificazione del Pt_1
compenso reclamato da parte attrice” (v. comparsa di costituzione in giudizio di 1^ grado del
pag. 3, righi 4 e 5), il cui pagamento - a suo dire - spetterebbe al Condominio, all'uopo CP_1
assumendo che “dovrà essere l'intero condominio a sostenere le eventuali spese
spettanti alla incaricata professionista e non solo il Sig. ” (v. comparsa CP_1
cit. pag. 2, dal rigo 10 al rigo12) e che il Condominio medesimo avrebbe convocato “l'Avv. Pt_1
al fine di relazionare su un argomento avente valenza generale, riguardante parti
comuni del condominio, ed in particolare “la porta della corsia comune del piano
seminterrato” (v. comparsa cit. pag. 3, dal rigo 7 al rigo 10). Da tutto quanto precede deriva
pertanto che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'assunto della parte
attrice, costituendo in realtà un fatto incontroverso – e perciò non bisognoso di prova – il fatto
storico della effettività e consistenza della prestazione professionale, secondo la prospettazione
dell'attrice contenuta nell'atto di citazione.” (neretto come da originale ndr).
L'assunto non ha pregio.
Ricordato essere del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza che il difetto di contestazione rilevante ex art. 115 co. 2 cpc sia riferibile esclusivamente alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio (così come peraltro emerge dal tenore letterale della norma), nel caso de quo il convenuto già
contumace nel costituirsi seppur tardivamente in primo grado (sanza che la precedente CP_1
assenza avesse alcun significato ammissivo dei fatti dedotti dall'avversario) ha legittimamente proceduto a contestare gli assunti di parte attrice e, in particolare, così come emerge in modo piano dalla complessiva e integrale lettura della comparsa di costituzione e da una ricostruzione degli argomenti ivi svolti condotta in modo corretto e secondo buona fede, ha sostenuto innanzitutto di non essere stato lui il committente dell'attività stragiudiziale di cui l'avv. rivendicava il pagamento Pt_1
id est la mancata instaurazione di un rapporto professionale, sostenendo di contro che l'incarico le fosse stato conferito da tutti i condòmini del condominio di via L. Pinto n. 34 in Putignano (Ba).
pagina 6 di 10 Ha quindi correttamente ritenuto il primo giudice che il convenuto avesse contestato quanto assunto dall'istante “nella sua verificazione storica”.
Quale ulteriore violazione delle norme sul procedimento la ha lamentato la mancata Pt_1
ammissione della prova testimoniale.
Anche questo motivo non ha fondamento.
Così come correttamente rilevato dall'appellante, il procedimento dinanzi al giudice di pace (nel caso di specie il riferimento è al rito antecedente la riforma Cartabia) non prevede una distinzione tra la fase di prima comparizione e quella di trattazione della causa (art. 320 cpc ante riforma Cartabia), pur essendo caratterizzato dal regime di preclusioni proprio del giudizio dinanzi al tribunale. Dopo la prima udienza ex art. 320 c.p.c., in cui il giudice “invita le parti a precisare definitivamente i fatti che
ciascuno pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti e a richiedere i
mezzi di prova da assumere”, non è più possibile proporre nuove domande o invocare la ammissione di nuove prove. Peraltro la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come la maggiore snellezza del rito da osservare nei procedimenti davanti al giudice di pace non comporta deroghe al divieto di proporre domande nuove, “né la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'art. 113 comma 2
c.p.c., esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il
diritto sostanziale” (v. Cass.,sez. II, n. 10331/2008). Nella prima udienza viene così concentrata tutta l'attività processuale delle parti, consentendosi il rinvio ad una udienza successiva – ai sensi dell'art. 320 4^ co. cpc- solo quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (Cass. III, n. 27925/2011; Cass. III, n. 19359/2017). Pertanto nel caso in cui alla
“prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, si ritiene che la fase della trattazione sia ormai esaurita”(v. Cass. II, n. 9754/2010).
Nel caso in esame alla prima udienza del 14.7.2016, dichiarata la contumacia del convenuto, parte attrice (nonostante avesse chiesto in citazione sia l'interrogatorio formale che la prova per testi) chiedeva solo l'ammissione dell'interrogatorio formale e il giudice provvedeva in conformità fissando l'udienza per l'assunzione; una volta costituitosi (tardivamente) il convenuto a quella successiva -senza presentarsi personalmente a rendere l'interrogatorio- e rinviata la causa per tentativo di conciliazione,
pagina 7 di 10 rimasto poi senza esito, la causa veniva rinviata per pc e discussione proprio su richiesta della parte attrice (cfr. verb. ud. del GdP del 2.5.2017). A tale adempimento di dava seguito alla udienza del
24.10.2017.
Ne segue che in primo grado parte attrice si è limitata a deferire l'interrogatorio formale mentre la richiesta di prova testimoniale non è mai stata formulata in corso di trattazione e prima della celebrazione della udienza di pc, così come dovuto.
Il fatto che, dopo il rinvio per pc e discussione (v. verb. ud. 2.5.2017), la causa sia stata poi rinviata su richiesta delle parti per svolgere un ulteriore e definitivo tentativo di conciliazione (v. verb. ud. del
14.11.2017) non legittimava certo l'attrice a chiedere la riapertura della fase istruttoria (v. verb. ud. del
27.4.2018) atteso che alcuna “rimessione della causa sul ruolo” -diversamente da quanto ritenuto dalla appellante- vi è stata in tale occasione essendosi già definitivamente formata, per le ragioni di dette, la preclusione processuale in ordine alle richieste di prova costituenda. Deve al riguardo aggiungersi che,
nella comparsa conclusionale depositata dall'attrice il 24.10.2017 e anche nella successiva del
20.9.2018, entrambi prima della udienza di effettiva decisione della causa tenuta il 21.12.2018, la difesa dell'avv. non ha formulato, sia pure tardivamente, richieste istruttorie Pt_1
Passando agli ulteriori motivi, questo giudice d'appello ritiene che i limiti del presente gravame non gli consentano di valutare tutte le argomentazioni diffusamente spese dall'appellante in materia di mancata o erronea valutazione delle prove da parte del primo giudicante, ivi compresa la invocata ficta confessio
ex art. 232 co. 1 cpc.
La regolazione delle spese deve seguire la soccombenza e si provvede alla loro liquidazione ai sensi del
DM n. 55 del 2014 in base al valore della causa e alla attività svolta.
Deve inoltre essere nel caso di specie applicate le sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “La condanna ex art. 96 co. 3 cpc è volta a
salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei
giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi"
con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai
quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne
pagina 8 di 10 consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la
domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte
soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al
diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. ssuu n. 22405 del 13.09.2018).
La palese infondatezza dell'appello e la sua sostanziale pretestuosità, non scalfita dalle 25 pagine di memoria finale, configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno. Appare congruo ed equo determinarla nella misura di euro
500,00.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Bari dott. Sergio Cassano, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da Avv. Caterina Anna Maria avverso la Pt_1
sentenza del GdP di Putignano n. 36/2019 del 19.2.2019, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna Valente Avv. Caterina Anna Maria al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati in riassunzione , e che si liquidano in euro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
662,00 per compenso professionale, oltre 15% rfs, iva e cap se dovute;
condanna, inoltre, Avv. Caterina Anna Maria ex art. 96 co. 3 cpc al pagamento in favore degli Pt_1
appellati in riassunzione , e della somma di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto l'appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso e pubblicato in Bari il 5.12.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
dott. Sergio Cassano
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