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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5245/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. RA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5245/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO presso il cui studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 2 è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO presso il cui studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 2 in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] il Persona_1
23.07.2022.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.11.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori (affidamento Persona_1 condiviso), i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni personali di . Per_1
2) La residenza prevalente della minore viene concordemente fissata presso la madre, SI.ra , sita in RU (RE), Via Trento 1. Parte_1
3) Il padre, SI. , potrà incontrare e tenere con sé la figlia Parte_2
secondo le seguenti modalità ordinarie: Per_1
a) ogni giovedì dalle ore 19:00, con pernottamento, provvedendo ad accompagnarla alla scuola materna il venerdì mattina;
b) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19:00 al lunedì mattina, con accompagnamento della minore alla scuola materna.
4) Vacanze estive Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, secondo modalità previamente concordate entro il 30 maggio di ciascun anno. Entro tale termine i genitori si obbligano a comunicarsi la località e/o l'itinerario prescelti.
5) Festività natalizie e pasquali a) nel periodo natalizio una settimana con il padre e una settimana con la Per_1 madre, decorrenti – ad anni alterni – dal giorno di Natale o da Capodanno, alternando di anno in anno i periodi.
c) Durante le vacanze pasquali, coincidenti con la chiusura della scuola, la minore trascorrerà quattro giorni con la madre e quattro giorni con il padre, alternando di anno in anno i periodi.
6) Festività infrasettimanali
Le festività civili e religiose infrasettimanali (quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) saranno trascorse alternativamente una con la madre e una con il padre.
7) Il SI. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia minore, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo e nel mese corrispondente a quello di inizio del versamento.
La somma verrà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto IBAN n. [...], acceso presso CREDEM S.p.A., filiale di RU, intestato a . Parte_1
Inoltre, il padre contribuirà per il 50% alle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, mediche e attinenti al tempo libero, sulla base del Protocollo d'intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli non economicamente indipendenti del Tribunale di Reggio Emilia.
8) I genitori si impegnano, in presenza della minore, a non assumere comportamenti idonei a turbare la salute psico-fisica e la serenità di . Si obbligano, inoltre, Per_1 ad educarla nel rispetto e nella considerazione reciproca, insegnandole sentimenti positivi nei confronti del padre, della madre, dei nonni e delle rispettive famiglie, nonché dei conoscenti, impartendole principi educativi e morali tali da consentirle una crescita armoniosa nell'ambiente sociale.
I genitori si impegnano altresì, per quanto compatibile con le rispettive situazioni familiari e logistiche, a favorire e mantenere rapporti costanti e significativi tra e il fratello AN, al fine di consolidare il legame fraterno e contribuire Per_1 alla serenità affettiva di entrambi.
9) I SIg.ri e si obbligano sin d'ora ad Parte_1 Parte_2 autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia e prestano il loro consenso affinché possa trascorrere periodi di vacanza all'estero, purché Per_1 brevi e all'interno della Unione Europea.
10) per le comunicazioni scritte (indirizzo luoghi di vacanza, spese straordinarie, autorizzazioni, etc.,,) le parti indicano i seguenti indirizzi e recapiti: : Via Trento 1 – RU (RE), telefono/whatsapp: 392/0152515, Parte_1 mail:
[...]
: Via Dossetti n. 12 - RU (RE), telefono/whatsapp: Email_1 349/4694920, mail: Email_2
Qualsiasi variazione di residenza, domicilio, recapito telefonico e/o di posta elettronica dovrà inderogabilmente essere comunicata dalle parti per iscritto entro 3 giorni dall'avvenuta variazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA RI IA ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. RA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5245/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO presso il cui studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 2 è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO presso il cui studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 2 in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] il Persona_1
23.07.2022.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.11.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori (affidamento Persona_1 condiviso), i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni personali di . Per_1
2) La residenza prevalente della minore viene concordemente fissata presso la madre, SI.ra , sita in RU (RE), Via Trento 1. Parte_1
3) Il padre, SI. , potrà incontrare e tenere con sé la figlia Parte_2
secondo le seguenti modalità ordinarie: Per_1
a) ogni giovedì dalle ore 19:00, con pernottamento, provvedendo ad accompagnarla alla scuola materna il venerdì mattina;
b) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19:00 al lunedì mattina, con accompagnamento della minore alla scuola materna.
4) Vacanze estive Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, secondo modalità previamente concordate entro il 30 maggio di ciascun anno. Entro tale termine i genitori si obbligano a comunicarsi la località e/o l'itinerario prescelti.
5) Festività natalizie e pasquali a) nel periodo natalizio una settimana con il padre e una settimana con la Per_1 madre, decorrenti – ad anni alterni – dal giorno di Natale o da Capodanno, alternando di anno in anno i periodi.
c) Durante le vacanze pasquali, coincidenti con la chiusura della scuola, la minore trascorrerà quattro giorni con la madre e quattro giorni con il padre, alternando di anno in anno i periodi.
6) Festività infrasettimanali
Le festività civili e religiose infrasettimanali (quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) saranno trascorse alternativamente una con la madre e una con il padre.
7) Il SI. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia minore, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo e nel mese corrispondente a quello di inizio del versamento.
La somma verrà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto IBAN n. [...], acceso presso CREDEM S.p.A., filiale di RU, intestato a . Parte_1
Inoltre, il padre contribuirà per il 50% alle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, mediche e attinenti al tempo libero, sulla base del Protocollo d'intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli non economicamente indipendenti del Tribunale di Reggio Emilia.
8) I genitori si impegnano, in presenza della minore, a non assumere comportamenti idonei a turbare la salute psico-fisica e la serenità di . Si obbligano, inoltre, Per_1 ad educarla nel rispetto e nella considerazione reciproca, insegnandole sentimenti positivi nei confronti del padre, della madre, dei nonni e delle rispettive famiglie, nonché dei conoscenti, impartendole principi educativi e morali tali da consentirle una crescita armoniosa nell'ambiente sociale.
I genitori si impegnano altresì, per quanto compatibile con le rispettive situazioni familiari e logistiche, a favorire e mantenere rapporti costanti e significativi tra e il fratello AN, al fine di consolidare il legame fraterno e contribuire Per_1 alla serenità affettiva di entrambi.
9) I SIg.ri e si obbligano sin d'ora ad Parte_1 Parte_2 autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia e prestano il loro consenso affinché possa trascorrere periodi di vacanza all'estero, purché Per_1 brevi e all'interno della Unione Europea.
10) per le comunicazioni scritte (indirizzo luoghi di vacanza, spese straordinarie, autorizzazioni, etc.,,) le parti indicano i seguenti indirizzi e recapiti: : Via Trento 1 – RU (RE), telefono/whatsapp: 392/0152515, Parte_1 mail:
[...]
: Via Dossetti n. 12 - RU (RE), telefono/whatsapp: Email_1 349/4694920, mail: Email_2
Qualsiasi variazione di residenza, domicilio, recapito telefonico e/o di posta elettronica dovrà inderogabilmente essere comunicata dalle parti per iscritto entro 3 giorni dall'avvenuta variazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA RI IA ZI