CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1400/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5262/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN - CF_EN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2710/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 012 SC 000001510 0 005 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2710/2024, depositata il 04.04.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da EN , annullava l'avviso di liquidazione impugnato, per violazione dell'art.7 Lg. n.212/2000 (Statuto del contribuente), non avendo indicato, l'Ufficio,
i criteri con i quali si era determinato in € 276.632,00 il valore imponibile cui rapportare la imposta dovuta per la registrazione della sentenza n.1510/200 emessa dal T.a.r. Sicilia, su ricorso proposto dal EN nei confronti del Comune di Mascali, per l'abusiva occupazione di suolo di proprietà del ricorrente e condannava l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio, come liquidate .
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha proposto appello, sostenendo che non poteva farsi questione di integrale nullità dell'avviso per essersi liquidata l'imposta in ragione del valore del fondo abusivamente occupato e relativi accessori, quale si desumeva dalla cennata sentenza del T.A.R. Sicilia, oggetto di tassazione, ma e semmai, di nullità parziale, detta sentenza, assoggettandosi, in diversa ipotesi, alla imposta nella ridotta misura fissa di € 200,00, ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, dichiararsi legittimo l'avviso impugnato e rideterminarsi la imposta dovuta nella anzidetta misura fissa di
€ 200,00, con le spese.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le spese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui in appresso.
La sentenza del Giudice amministrativo oggetto di tassazione, come finisce con il riconoscere in appello l'Ufficio e confermato dal contribuente, non ha i contenuti di una sentenza di condanna, come tale, da assoggettare alla imposta proporzionale di registro quale prevista per dette sentenze e così, nella specie, liquidata in ragione dell'asserito valore dell'immobile abusivamente occupato, ma è sentenza con la quale si era, piuttosto, accertato che il Comune di Mascali aveva occupato senza averne titolo suolo di proprietà del ricorrente, così che era fatto obbligo a detto Comune di ovviare a detta condizione, ricorrendo a taluna delle soluzioni alternative contemplate nella cennata decisione, sentenza, come tale, soggetta, piuttosto, ad imposta fissa nella ridotta misura fissa di € 200,00.
Il cennato avviso, pertanto, può ritenersi legittimo nei limiti della prevista, ridotta tassazione della cennata sentenza, nella misura fissa di € 200,00 ed, in detti limitati termini, va accolto l'appello dell'Ufficio.
Le spese del grado di appello si compensano tra le parti, una volta riconosciuto dall'Ufficio che la registrazione della sentenza in oggetto si assoggetta alla sola tassa fissa e non a quella proporzionale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed, in parziale riforma della impugnata sentenza, accoglie in parte il proposto ricorso e dichiara dovuta la tassa di registrazione della sentenza in narrativa nella ridotta misura fissa di € 200,00. Spese del grado di appello compensate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
IA IN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5262/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN - CF_EN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2710/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 012 SC 000001510 0 005 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2710/2024, depositata il 04.04.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da EN , annullava l'avviso di liquidazione impugnato, per violazione dell'art.7 Lg. n.212/2000 (Statuto del contribuente), non avendo indicato, l'Ufficio,
i criteri con i quali si era determinato in € 276.632,00 il valore imponibile cui rapportare la imposta dovuta per la registrazione della sentenza n.1510/200 emessa dal T.a.r. Sicilia, su ricorso proposto dal EN nei confronti del Comune di Mascali, per l'abusiva occupazione di suolo di proprietà del ricorrente e condannava l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio, come liquidate .
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha proposto appello, sostenendo che non poteva farsi questione di integrale nullità dell'avviso per essersi liquidata l'imposta in ragione del valore del fondo abusivamente occupato e relativi accessori, quale si desumeva dalla cennata sentenza del T.A.R. Sicilia, oggetto di tassazione, ma e semmai, di nullità parziale, detta sentenza, assoggettandosi, in diversa ipotesi, alla imposta nella ridotta misura fissa di € 200,00, ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, dichiararsi legittimo l'avviso impugnato e rideterminarsi la imposta dovuta nella anzidetta misura fissa di
€ 200,00, con le spese.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le spese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui in appresso.
La sentenza del Giudice amministrativo oggetto di tassazione, come finisce con il riconoscere in appello l'Ufficio e confermato dal contribuente, non ha i contenuti di una sentenza di condanna, come tale, da assoggettare alla imposta proporzionale di registro quale prevista per dette sentenze e così, nella specie, liquidata in ragione dell'asserito valore dell'immobile abusivamente occupato, ma è sentenza con la quale si era, piuttosto, accertato che il Comune di Mascali aveva occupato senza averne titolo suolo di proprietà del ricorrente, così che era fatto obbligo a detto Comune di ovviare a detta condizione, ricorrendo a taluna delle soluzioni alternative contemplate nella cennata decisione, sentenza, come tale, soggetta, piuttosto, ad imposta fissa nella ridotta misura fissa di € 200,00.
Il cennato avviso, pertanto, può ritenersi legittimo nei limiti della prevista, ridotta tassazione della cennata sentenza, nella misura fissa di € 200,00 ed, in detti limitati termini, va accolto l'appello dell'Ufficio.
Le spese del grado di appello si compensano tra le parti, una volta riconosciuto dall'Ufficio che la registrazione della sentenza in oggetto si assoggetta alla sola tassa fissa e non a quella proporzionale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed, in parziale riforma della impugnata sentenza, accoglie in parte il proposto ricorso e dichiara dovuta la tassa di registrazione della sentenza in narrativa nella ridotta misura fissa di € 200,00. Spese del grado di appello compensate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
IA IN