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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6170/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Africo - Piazza Municipio 1 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 931 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 8.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Africo, relativo a IMU per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 466,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione, dal momento che esso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 31.12.2024, mentre era stato da essa ricevuto solo in data 22.7.2025. Svolgeva poi ulteriori motivi di ricorso.
Si costituiva il Comune di Africo, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che la raccomandata relativa all'avviso di accertamento impugnato era stata consegnata a Banca_1 il 17.12.2024, ben prima della scadenza del termine di decadenza (e non di prescrizione). Pertanto, vigendo in materia di decadenza il principio della scissione degli effetti della notifica, il potere impositivo era stato nella specie legittimamente esercitato. Svolgeva poi dettagliate controdeduzioni a confutazione degli altri motivi di ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non v'è dubbio che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato ha natura di termine di decadenza, e non di prescrizione, come la consolidata giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito, ragione per la quale vige il principio della scissione degli effetti della notificazione, bastando, ai fini del rispetto del termine decadenziale, che il provvedimento sia affidato (a terzi) per la notificazione prima dello spirare del termine. Detto termine, che correttamente è stato individuato, nella fattispecie in esame, in quello del 31.12.2024, fu prorogato di 85 giorni in forza della sospensione disposta dall'art. 67 del DL n. 18/2020 emesso per fronteggiare l'emergenza samitaria da
Covid-19. Pertanto, nel caso in esame il potere impositivo avrebbe dovuto essere esercitato entro il 26.3.2025, come correttamente ha sostenuto parte resistente.
Quest'ultima ha tuttavia allegato documentazione, sostenendo che essa servirebbe a provare la spedizione dell'avviso di accertamento impugnato entro il suddetto termine, che non è sufficiente allo scopo.
Dai documenti prodotti dal Comune di Africo non emerge la prova che la spedizione postale sia riferibile all'invio della raccomandata relativa al provvedimento impugnato. Su quest'ultimo è infatti impresso a stampa un codice di raccomandata che è del tutto diverso da quello al quale i documenti prodotti da parte resistente fanno riferimento.
Manca pertanto la prova del rispetto del termine di decadenza, dal momento che la raccomandata n.
2019126552997 relativa al provvedimento impugnato risulta essere stata presa in carico dalle Poste il
25.6.2025, come documentato da parte ricorrente, ben oltre, quindi, il termine di decadenza del 26.3.2025.
L'avviso di accertamento impugnato risulta pertanto illegittimamente emesso.
Le superiori considerazioni, dirimenti, dispensano dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Africo, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Africo Ionica alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6170/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Africo - Piazza Municipio 1 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 931 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 8.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Africo, relativo a IMU per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 466,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione, dal momento che esso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 31.12.2024, mentre era stato da essa ricevuto solo in data 22.7.2025. Svolgeva poi ulteriori motivi di ricorso.
Si costituiva il Comune di Africo, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che la raccomandata relativa all'avviso di accertamento impugnato era stata consegnata a Banca_1 il 17.12.2024, ben prima della scadenza del termine di decadenza (e non di prescrizione). Pertanto, vigendo in materia di decadenza il principio della scissione degli effetti della notifica, il potere impositivo era stato nella specie legittimamente esercitato. Svolgeva poi dettagliate controdeduzioni a confutazione degli altri motivi di ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non v'è dubbio che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato ha natura di termine di decadenza, e non di prescrizione, come la consolidata giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito, ragione per la quale vige il principio della scissione degli effetti della notificazione, bastando, ai fini del rispetto del termine decadenziale, che il provvedimento sia affidato (a terzi) per la notificazione prima dello spirare del termine. Detto termine, che correttamente è stato individuato, nella fattispecie in esame, in quello del 31.12.2024, fu prorogato di 85 giorni in forza della sospensione disposta dall'art. 67 del DL n. 18/2020 emesso per fronteggiare l'emergenza samitaria da
Covid-19. Pertanto, nel caso in esame il potere impositivo avrebbe dovuto essere esercitato entro il 26.3.2025, come correttamente ha sostenuto parte resistente.
Quest'ultima ha tuttavia allegato documentazione, sostenendo che essa servirebbe a provare la spedizione dell'avviso di accertamento impugnato entro il suddetto termine, che non è sufficiente allo scopo.
Dai documenti prodotti dal Comune di Africo non emerge la prova che la spedizione postale sia riferibile all'invio della raccomandata relativa al provvedimento impugnato. Su quest'ultimo è infatti impresso a stampa un codice di raccomandata che è del tutto diverso da quello al quale i documenti prodotti da parte resistente fanno riferimento.
Manca pertanto la prova del rispetto del termine di decadenza, dal momento che la raccomandata n.
2019126552997 relativa al provvedimento impugnato risulta essere stata presa in carico dalle Poste il
25.6.2025, come documentato da parte ricorrente, ben oltre, quindi, il termine di decadenza del 26.3.2025.
L'avviso di accertamento impugnato risulta pertanto illegittimamente emesso.
Le superiori considerazioni, dirimenti, dispensano dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Africo, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Africo Ionica alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.