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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. PICENNI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI PAOLA e dall'avv. SCHENATTI JESSICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11 settembre 2025; Parte_1
1 per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11 settembre 2025; CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 899/2018, del 18 aprile 2028, pubblicata il 18/04/2018, RG n. 1834/2018, il
Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Ghisalba l'11 giugno 2005 da e da Parte_1 CP_1 provvedendo, quanto alle condizioni del divorzio, in conformità all'accordo delle parti. adiva il Tribunale di Bergamo avanzando domanda di revisione delle condizioni di Parte_1 divorzio. Si costituiva in giudizio CP_1
All'udienza di comparizione dell'11 settembre 2025, dichiarava: “vivo a Cologno al Parte_1
Serio in una casa di proprietà con mia moglie Parte_2
La casa è gravata da mutuo, con rata di euro 700,00; che paghiamo io e per metà ciascuno. Pt_2
La casa è in comproprietà con e il mutuo è infatti cointestato. Pt_2
Per_ Viviamo noi due insieme a .
Io mi occupo di impianti idraulici industriali, ho una mia ditta;
guadagno circa 3.000,00 euro netti al mese. lavoro dalle 7.00 fino alle 17.00; chiaramente non ho orari fissi, essendo la mia azienda. Ho comunque flessibilità.
è disoccupata da tre mesi circa, adesso sta facendo il periodo di prova in un'altra azienda Pt_2 perchè avevano chiuso il ristorante in cui lavorava. Non so quanto guadagnasse prima, penso
1.500,00/2.000,00 circa al mese. Per_ Al momento non vuole vedere la mamma.
Io e ci siamo sposati a marzo del 2024. Pt_2
Io sono proprietario anche della casa ex coniugale che è senza mutuo.
È mia intenzione mettere tale immobile a reddito, oppure non escludo che potrà andare ad abitarci Per_
. Per_
dopo la scuola ha fatto dei colloqui di lavoro e tra una settimana inizierà a lavorare in uno studio di commerciasti.
Oltre allo stipendio, percepisco eventuali dividendi, quindi l'accredito di circa 13,000,00 sono i dividendi dell'anno precedente” e dichiarava: “al momento sono ospite a Cerete Basso CP_1 da un mio amico;
sto cercando un'abitazione.
2 Io al momento sono disoccupata dal 2013, da quando il mio ex marito mi ha licenziato. Da quando Per_ Per_
non è più con me, non percepisco più l'assegno unico che era di euro 198,00 quando era ancora minore;
si è poi ridotto all'importo di euro 80,00 al raggiungimento della maggiore età. Per_ Io non vedo da aprile 2024.
Prima del matrimonio lavoravo come dipendente nel settore tessile, guadagnavo circa 800,00 euro al mese;
durante il matrimonio, lavoravo per il mio ex marito fino alla separazione nel 2013, quando mi ha licenziata. Da allora ho fatto solo lavori sporadici” (v. verbale udienza 11 settembre 2025).
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre in ragione del trasferimento della figlia Per_
presso il padre a far data dal 28 aprile 2024; Per_
- il signore provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di fino Pt_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
- conferma dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno divorzile secondo Pt_1 CP_1 quanto stabilito dalla sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la revisione delle condizioni del divorzio siano fondati su fatti sopravvenuti rispetto alla pronuncia divorzile e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre in ragione del trasferimento della figlia Per_
presso il padre a far data dal 28 aprile 2024;
3 Per_
- il signore provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di fino Pt_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
- conferma dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno divorzile secondo Pt_1 CP_1
quanto stabilito dalla sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. PICENNI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI PAOLA e dall'avv. SCHENATTI JESSICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11 settembre 2025; Parte_1
1 per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11 settembre 2025; CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 899/2018, del 18 aprile 2028, pubblicata il 18/04/2018, RG n. 1834/2018, il
Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Ghisalba l'11 giugno 2005 da e da Parte_1 CP_1 provvedendo, quanto alle condizioni del divorzio, in conformità all'accordo delle parti. adiva il Tribunale di Bergamo avanzando domanda di revisione delle condizioni di Parte_1 divorzio. Si costituiva in giudizio CP_1
All'udienza di comparizione dell'11 settembre 2025, dichiarava: “vivo a Cologno al Parte_1
Serio in una casa di proprietà con mia moglie Parte_2
La casa è gravata da mutuo, con rata di euro 700,00; che paghiamo io e per metà ciascuno. Pt_2
La casa è in comproprietà con e il mutuo è infatti cointestato. Pt_2
Per_ Viviamo noi due insieme a .
Io mi occupo di impianti idraulici industriali, ho una mia ditta;
guadagno circa 3.000,00 euro netti al mese. lavoro dalle 7.00 fino alle 17.00; chiaramente non ho orari fissi, essendo la mia azienda. Ho comunque flessibilità.
è disoccupata da tre mesi circa, adesso sta facendo il periodo di prova in un'altra azienda Pt_2 perchè avevano chiuso il ristorante in cui lavorava. Non so quanto guadagnasse prima, penso
1.500,00/2.000,00 circa al mese. Per_ Al momento non vuole vedere la mamma.
Io e ci siamo sposati a marzo del 2024. Pt_2
Io sono proprietario anche della casa ex coniugale che è senza mutuo.
È mia intenzione mettere tale immobile a reddito, oppure non escludo che potrà andare ad abitarci Per_
. Per_
dopo la scuola ha fatto dei colloqui di lavoro e tra una settimana inizierà a lavorare in uno studio di commerciasti.
Oltre allo stipendio, percepisco eventuali dividendi, quindi l'accredito di circa 13,000,00 sono i dividendi dell'anno precedente” e dichiarava: “al momento sono ospite a Cerete Basso CP_1 da un mio amico;
sto cercando un'abitazione.
2 Io al momento sono disoccupata dal 2013, da quando il mio ex marito mi ha licenziato. Da quando Per_ Per_
non è più con me, non percepisco più l'assegno unico che era di euro 198,00 quando era ancora minore;
si è poi ridotto all'importo di euro 80,00 al raggiungimento della maggiore età. Per_ Io non vedo da aprile 2024.
Prima del matrimonio lavoravo come dipendente nel settore tessile, guadagnavo circa 800,00 euro al mese;
durante il matrimonio, lavoravo per il mio ex marito fino alla separazione nel 2013, quando mi ha licenziata. Da allora ho fatto solo lavori sporadici” (v. verbale udienza 11 settembre 2025).
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre in ragione del trasferimento della figlia Per_
presso il padre a far data dal 28 aprile 2024; Per_
- il signore provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di fino Pt_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
- conferma dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno divorzile secondo Pt_1 CP_1 quanto stabilito dalla sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la revisione delle condizioni del divorzio siano fondati su fatti sopravvenuti rispetto alla pronuncia divorzile e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre in ragione del trasferimento della figlia Per_
presso il padre a far data dal 28 aprile 2024;
3 Per_
- il signore provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di fino Pt_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
- conferma dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno divorzile secondo Pt_1 CP_1
quanto stabilito dalla sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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