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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 370/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 370/2020 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
L'Aquila, via Antica Arischia n. 185/E, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo
Lopardi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale Corrado Controparte_1
IV n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luciano Bontempo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 20.09.2024, insisteva in via principale per l'ammissione delle prove già rigettate, in subordine si riportava alle conclusioni svolte nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., mentre pagina 1 di 10 la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 23.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 20.02.2020 e Parte_1
adivano il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c.: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi, tutti, indicati in narrativa: in via principale: - accertare e dichiarare che l'immobile identificato nel catasto fabbricati del
Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n.
7, non è stato oggetto della procedura esecutiva n. 31/2014 R.G.E. e, in ispecie, non è stato oggetto del decreto di trasferimento del 11.05.2017, cron. n.
311/2017, repertorio n. 117/2017, del Tribunale di L'Aquila; - accertare e dichiarare che il Sig. non è titolare, neanche pro quota et pro Controparte_1
indiviso, dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di
L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7; - accertare e dichiarare che l'unico titolare del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7, è il Sig.
[...]
; - accertare e dichiarare che, fin dalla costruzione dell'intero Parte_2 edificio, per destinazione dell'originario proprietario e costruttore, su cui insistono le proprietà delle parti in causa, l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part.
n. 277, sub n. 7, non è stato mai asservito alle proprietà oggetto della citata esecuzione immobiliare e non ha mai costituito corte e/o pertinenza di questi;
in via subordinata: - accertare e dichiarare che l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n.
18, part. n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, non è stato oggetto della procedura esecutiva n.
pagina 2 di 10 31/2014 R.G.E. e, in ispecie, non è stato oggetto del decreto di trasferimento del 11.05.2017, cron. n. 311/2017, repertorio n. 117/2017, del Tribunale di
L'Aquila; - accertare e dichiarare che il Sig. non è titolare, Controparte_1 neanche pro quota et pro indiviso, dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part.
n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11; - accertare e dichiarare che l'unico titolare del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile identificato nel catasto fabbricati del
Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n.
7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, è il Sig. ; - accertare e dichiarare che, fin dalla costruzione Parte_2 dell'intero edificio, per destinazione dell'originario proprietario e costruttore, su cui insistono le proprietà delle parti in causa, l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n.
18, part. n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, non è stato mai asservito alle proprietà oggetto della citata esecuzione immobiliare e non ha mai costituito corte e/o pertinenza di questi;
in via di estremo subordine: - nella deprecata e non voluta ipotesi nella quale Questo Tribunale non dovesse accogliere le domande supra formulate, si chiede che il previa eventuale modificazione di provvedimenti a ciò Pt_3
ostativi e previo accertamento e riconoscimento dei titoli di proprietà come specificati in premessa, nella giusta misura e in proporzione dei rispettivi diritti di proprietà e del Sig. e del Sig. , proceda Parte_2 Controparte_1 alla divisione, dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di
L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7, con
l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno di essi della rispettiva quota;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di indivisibilità del citato immobile, disponga la vendita con conseguente divisione del ricavato in proporzione delle rispettive quote. in via di ulteriore estremo subordine: - nella deprecata e non voluta ipotesi nella quale Questo Tribunale non dovesse accogliere le domande supra formulate, si chiede che il previa eventuale modificazione di Pt_3
provvedimenti a ciò ostativi e previo accertamento e riconoscimento dei titoli di proprietà come specificati in premessa, nella giusta misura e in proporzione
pagina 3 di 10 dei rispettivi diritti di proprietà e del Sig. e del Sig. Parte_2
, proceda alla divisione, dell'immobile identificato nel catasto Controparte_1 fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part.
n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, con l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno di essi della rispettiva quota;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di indivisibilità del citato immobile, disponga la vendita con conseguente divisione del ricavato in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore antistatario”.
In data 09.10.2020 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale, accertare la improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 5 Co. I, D.Lgs 28 del 04.03.2010, per non avere gli attori espletato la necessaria procedura preventiva di mediazione;
sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la inammissibilità della domanda per tardività e per non avere gli attori proposto le loro azioni nella opportuna sede di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi;
nel merito, rigettare la domanda proposta dagli attori sia essa principale che subordinata per i motivi, tutti espressi in narrativa e perchè sguarnita di fondamento sia logico che giuridico;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la porzione immobiliare insistente in catasto al fgl. 18, p.lla 277, sub. 7 è parte comune non censibile delle unità immobiliari ivi presenti, cosi come correttamente individuato nella c.t.u. a firma del geom. in atti, e che CP_2
l'accesso ad essa, corridoio, lavanderia, androne e ripostiglio, risulta inibito per fatto e responsabilità degli attori, condannare gli stessi alla riapertura di detti locali, meglio individuati in planimetria ed in c.t.u., in favore dell'attore; in ogni caso, condannare gli attori, in via solidale, al pagamento di spese e compenso del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato siccome antistatario”.
Alla prima udienza del 03.11.2020, rilevata la mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5bis del d.lgs. n. 28/2010, veniva assegnato all'attore termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di pagina 4 di 10 mediazione. Alla successiva udienza del 16.03.2021, riscontrato l'esito negativo della mediazione venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Con successiva ordinanza del 20.01.2022 veniva rigettata sia la prova per testi richiesta da entrambe le parti, che la richiesta di C.T.U. avanzata dal convenuto, con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 11.07.2023, successivamente differita al 23.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori rappresentano che la notificava in data Controparte_3
12.02.2014 nei confronti di atto di pignoramento immobiliare, Parte_1 iscritto presso il Tribunale di L'Aquila con il n. 31/2014 R.G.E. e trascritto in data 24.03.2014, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: i) Fabbricato nat.
C2 – Magazzini e locali di deposito, sito in L'Aquila, Via Pizzoli snc, riportato al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila, sez. urbana n. 9, foglio 18, part. 277 sub
9; ii) Fabbricato nat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, sito in
L'Aquila, Via Pizzoli snc, riportato al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila, sez. urbana n. 9, foglio 18, part. 277 sub 8. Evidenziano, inoltre, che nel corso della citata procedura esecutiva si procedeva alla relazione di stima dei due lotti pignorati per il tramite del C.T.U., Geom. e che all'esito Persona_1
della procedura entrambi i lotti venivano aggiudicati a , con Controparte_1
decreto di trasferimento del 11.05.2017, cron. n. 311/2017, repertorio n.
117/2017. Precisano che, con missiva del 20.06.2017, il ingiungeva alla CP_1
di rilasciare immediatamente gli immobili trasferiti, sicché la stessa Parte_1
adempiva alle richieste del nuovo proprietario. Tuttavia, con missiva del
12.06.2019, l'odierno convenuto chiedeva alla attrice di voler acconsentire pacificamente all'immissione in suo possesso in ordine alla porzione di immobile di cui al sub 7, qualificabile come parte comune. L'attrice rappresenta di non aver adempiuto alla richiesta in quanto l'immobile identificato con il sub pagina 5 di 10 n. 7 non era stato oggetto di individuazione né nell'atto di pignoramento, né nella nota di trascrizione, né nell'istanza di vendita, né nel provvedimento di aggiudicazione, né nel decreto di trasferimento. L'immobile identificato con il sub n. 7, inoltre, non presenterebbe alcuno dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per essere di fatto qualificato come accessorio ai beni pignorati e venduti e/o come pertinenza di questi. Infatti, da sempre, per originaria volontà del costruttore, questo sarebbe stato utilizzato ad esclusivo servizio dei beni di proprietà di . Parte_2
Gli attori - nella qualità di titolare del diritto di proprietà Parte_2 avente ad oggetto gli immobili siti in L'Aquila, località Arischia, identificati in catasto al foglio n. 18, part. 277, sub nn. 5 e 6, mentre nella Parte_1
qualità di assegnataria della casa coniugale e degli immobili di cui è titolare il
– agiscono dunque in giudizio per ottenere una pronuncia che Parte_2
accerti che l'immobile di cui al sub n. 7 non è stato oggetto della procedura esecutiva immobiliare instaurata presso il Tribunale di L'Aquila e che, pertanto, non vanta alcun diritto reale sull'immobile; in via Controparte_1
subordinata, per accertare che solamente il terreno prospiciente l'immobile acquistato dal sia considerato corte comune con i beni di proprietà CP_1 dell'attore. In estremo subordine, chiedono la divisione giudiziale del bene comune di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
, nel costituirsi in giudizio, rileva in primo luogo che il Controparte_1
bene di cui al sub n. 7 deve considerarsi pertinenza degli immobili acquistati dal medesimo nella procedura esecutiva, essendo indicato al catasto come bene comune non censibile, trattandosi pertanto di pertinenza inclusa nel pignoramento, ai sensi dell'art. 2912 c.c. In secondo luogo, eccepisce l'inammissibilità per tardività delle domande avanzate dagli attori in violazione degli articoli 615 617 e 619 c.p.c. atteso che le stesse andavano esperite nella opportuna sede esecutiva. Si oppone, inoltre, alla richiesta di divisione giudiziale del bene oggetto di causa, da un lato, perché non Parte_2
ha provato la propria legittimazione attiva, dall'altro, in quanto la divisione influirebbe in maniera negativa sull'uso della cosa a cui è destinata, in violazione dell'art. 1112 c.c. In via riconvenzionale, chiede il rilascio della parte pagina 6 di 10 comune in relazione ai locali lavanderia, corridoio, androne e ripostiglio di cui al sub 7, illegittimamente detenuti in via esclusiva dagli attori.
2. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di non potersi pronunciare in relazione alla domanda principale di accertamento avanzata dagli attori, nella parte in cui ha ad oggetto il contenuto di un provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di un diverso procedimento esecutivo giudiziale. Ad ogni buon conto, la circostanza che l'immobile identificato alla sez. urbana 009 foglio n.
18, part. n. 277, sub n. 7 non sia stato oggetto della procedura esecutiva numero
31/2014 R.G.E. né compreso nel decreto di trasferimento del 11.05.2017 emesso dal Tribunale di L'Aquila, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo attori), non risulta nemmeno espressamente contestata dalla controparte, con la conseguenza che gli attori non hanno alcun interesse ad ottenere una pronuncia, nemmeno dichiarativa, sul punto.
Allo stesso modo, non è fondata l'eccezione di inammissibilità avanzata dal convenuto per tardività delle domande avanzate dagli attori in violazione degli articoli 615 617 e 619 c.p.c., sul presupposto che le stesse andavano esperite nella opportuna sede esecutiva. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che gli attori hanno proposto, al netto di quanto osservato nel paragrafo precedente, una domanda di accertamento negativo della proprietà in relazione ad un bene non espressamente oggetto di pignoramento e trasferimento nell'ambito della procedura esecutiva di cui al R.G.E. n. 31/2014, con la conseguenza che alcuna preclusione o inammissibilità può ritenersi maturata in ordine al bene di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
3. Tanto premesso, non può essere accolta la domanda finalizzata a sentir dichiarare che non è titolare, neanche pro quota ed indiviso, Controparte_1 dell'immobile di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
Dall'esame della documentazione prodotta, infatti, emerge che il bene identificato al catasto immobili al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7, sia qualificato come “Bene comune non censibile” (cfr. doc. n. 8 fascicolo attori nonché pag. 6, doc. n. 2 fascicolo convenuto).
Secondo la definizione fornita dalla circolare del Ministero delle Finanze del 20 gennaio 1984, n.2, il bene comune non censibile (BCNC) è una porzione di fabbricato che non possiede autonoma capacità reddituale, comune ad pagina 7 di 10 almeno due unità immobiliari urbane (poiché al servizio di o utilizzabili da) per ontologica destinazione (ad esempio, androne, scale, locale centrale termica, locale ascensore) oppure per la specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio, una rampa di accesso o un'area di manovra per auto). Il BCNC va rappresentato nell'elaborato planimetrico ed è individuato da riferimenti catastali (foglio, particella e subalterno) con l'indicazione di cosa si tratta ed a quali unità è comune.
Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, il BCNC configura una pertinenza, ovvero, a mente dell'art. 817 c.c., una cosa destinata in modo durevole al servizio di un'altra, il cui regime è descritto dal successivo art. 818
c.c., secondo cui “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici».
Per quanto concerne l'espropriazione forzata, l'art. 2912 c.c. prevede che “il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata”.
Ne consegue che, pur se il pignoramento ed il successivo decreto di trasferimento non comprendono l'immobile di cui al sub n. 7, lo stesso deve ritenersi pertinenza pro quota degli immobili di cui ai sub 8 e 9 acquistati dall'odierno convenuto, in quanto espressamente qualificato come bene comune non censibile. Ciò in quanto dalle emergenze catastali si evince che l'immobile in parola costituisca bene a servizio anche degli immobili acquistati dal CP_1
(cfr. pag.
6-8 doc. n. 2 fascicolo convenuto). Tale conclusione vale sia per la corte esterna che per i locali corridoio, lavanderia, androne e ripostiglio materialmente insistenti tra gli immobili di cui al sub 8 e 9. La circostanza dedotta dagli attori secondo cui il bene sarebbe da sempre stato asservito alla sola proprietà del , inoltre, non trova riscontro negli atti del giudizio. Parte_2
Piuttosto, le planimetrie prodotte dalla stessa parte attrice mostrano che i locali coperti oggetto di causa (corridoio, androne, ripostiglio e lavatoio) avevano accesso diretto proprio agli immobili acquistati dal di cui ai sub 8 e 9 CP_1
(cfr. doc n. 11 fascicolo attori).
pagina 8 di 10 Per l'effetto, non potrà essere accolta la domanda di accertamento negativo della proprietà, sia principale che subordinata (relativa ai soli locali coperti), avanzata dagli attori nei confronti del convenuto.
Considerato che non risulta contestata la circostanza che gli attori non consentono al l'accesso ai locali coperti di cui al sub 7, potrà essere CP_1
accolta la sua domanda riconvenzionale, finalizzata alla condanna di Parte_1
e alla immissione nel compossesso dei locali corridoio,
[...] Parte_2
lavanderia, androne e ripostiglio di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
4. Non potrà essere accolta, invece, l'ulteriore domanda subordinata degli attori alla divisione giudiziale dell'immobile in parola. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto è infatti fondata.
Gli attori pongono a suffragio della propria legittimazione la circostanza che possiede la proprietà degli immobili censiti al catasto al Parte_2
foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 5 e 6, mentre la godrebbe della Parte_1
disponibilità dei medesimi in forza della sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 30.07.2014
(cfr. doc. n. 10 fascicolo attori). Orbene, rileva il Tribunale che dalla stessa documentazione prodotta dagli attori, ed in particolare dalla relazione notarile ventennale, emerge che gli immobili censiti al catasto al foglio n. 18, part. n.
277, sub n. 5 e 6 sono stati trasferiti a con decreto emesso Controparte_4 dal G.E. del Tribunale di L'Aquila del 19.10.2020 (cfr. doc. n. 12 fascicolo attore). Pertanto, entrambi gli odierni attori non risultano avere alcun titolo per chiedere la divisione giudiziale del bene oggetto di causa, non risultando proprietari dell'immobile servito.
Tutte le domande avanzate dagli attori, pertanto, dovranno essere rigettate in quanto infondate.
5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore della controversia dichiarato dalla parte attrice, facendo riferimento ai parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma II, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della pagina 9 di 10 disposizione transitoria di cui all'art. 6, da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano
Bontempo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 370/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, condanna e ad immettere Parte_1 Parte_2
nel compossesso dei locali corridoio, lavanderia, Controparte_1
androne e ripostiglio di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida complessivamente in € 2.211,30 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano Bontempo, dichiaratosi antistatario.
L'Aquila, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 370/2020 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
L'Aquila, via Antica Arischia n. 185/E, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo
Lopardi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale Corrado Controparte_1
IV n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luciano Bontempo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 20.09.2024, insisteva in via principale per l'ammissione delle prove già rigettate, in subordine si riportava alle conclusioni svolte nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., mentre pagina 1 di 10 la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 23.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 20.02.2020 e Parte_1
adivano il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c.: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi, tutti, indicati in narrativa: in via principale: - accertare e dichiarare che l'immobile identificato nel catasto fabbricati del
Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n.
7, non è stato oggetto della procedura esecutiva n. 31/2014 R.G.E. e, in ispecie, non è stato oggetto del decreto di trasferimento del 11.05.2017, cron. n.
311/2017, repertorio n. 117/2017, del Tribunale di L'Aquila; - accertare e dichiarare che il Sig. non è titolare, neanche pro quota et pro Controparte_1
indiviso, dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di
L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7; - accertare e dichiarare che l'unico titolare del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7, è il Sig.
[...]
; - accertare e dichiarare che, fin dalla costruzione dell'intero Parte_2 edificio, per destinazione dell'originario proprietario e costruttore, su cui insistono le proprietà delle parti in causa, l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part.
n. 277, sub n. 7, non è stato mai asservito alle proprietà oggetto della citata esecuzione immobiliare e non ha mai costituito corte e/o pertinenza di questi;
in via subordinata: - accertare e dichiarare che l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n.
18, part. n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, non è stato oggetto della procedura esecutiva n.
pagina 2 di 10 31/2014 R.G.E. e, in ispecie, non è stato oggetto del decreto di trasferimento del 11.05.2017, cron. n. 311/2017, repertorio n. 117/2017, del Tribunale di
L'Aquila; - accertare e dichiarare che il Sig. non è titolare, Controparte_1 neanche pro quota et pro indiviso, dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part.
n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11; - accertare e dichiarare che l'unico titolare del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile identificato nel catasto fabbricati del
Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n.
7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, è il Sig. ; - accertare e dichiarare che, fin dalla costruzione Parte_2 dell'intero edificio, per destinazione dell'originario proprietario e costruttore, su cui insistono le proprietà delle parti in causa, l'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n.
18, part. n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, non è stato mai asservito alle proprietà oggetto della citata esecuzione immobiliare e non ha mai costituito corte e/o pertinenza di questi;
in via di estremo subordine: - nella deprecata e non voluta ipotesi nella quale Questo Tribunale non dovesse accogliere le domande supra formulate, si chiede che il previa eventuale modificazione di provvedimenti a ciò Pt_3
ostativi e previo accertamento e riconoscimento dei titoli di proprietà come specificati in premessa, nella giusta misura e in proporzione dei rispettivi diritti di proprietà e del Sig. e del Sig. , proceda Parte_2 Controparte_1 alla divisione, dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di
L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7, con
l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno di essi della rispettiva quota;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di indivisibilità del citato immobile, disponga la vendita con conseguente divisione del ricavato in proporzione delle rispettive quote. in via di ulteriore estremo subordine: - nella deprecata e non voluta ipotesi nella quale Questo Tribunale non dovesse accogliere le domande supra formulate, si chiede che il previa eventuale modificazione di Pt_3
provvedimenti a ciò ostativi e previo accertamento e riconoscimento dei titoli di proprietà come specificati in premessa, nella giusta misura e in proporzione
pagina 3 di 10 dei rispettivi diritti di proprietà e del Sig. e del Sig. Parte_2
, proceda alla divisione, dell'immobile identificato nel catasto Controparte_1 fabbricati del Comune di L'Aquila nella sezione urbana 009, foglio n. 18, part.
n. 277, sub n. 7, nei limiti della parte indicata in verde nell'allegata planimetria, doc. n. 11, con l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno di essi della rispettiva quota;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di indivisibilità del citato immobile, disponga la vendita con conseguente divisione del ricavato in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore antistatario”.
In data 09.10.2020 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale, accertare la improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 5 Co. I, D.Lgs 28 del 04.03.2010, per non avere gli attori espletato la necessaria procedura preventiva di mediazione;
sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la inammissibilità della domanda per tardività e per non avere gli attori proposto le loro azioni nella opportuna sede di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi;
nel merito, rigettare la domanda proposta dagli attori sia essa principale che subordinata per i motivi, tutti espressi in narrativa e perchè sguarnita di fondamento sia logico che giuridico;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la porzione immobiliare insistente in catasto al fgl. 18, p.lla 277, sub. 7 è parte comune non censibile delle unità immobiliari ivi presenti, cosi come correttamente individuato nella c.t.u. a firma del geom. in atti, e che CP_2
l'accesso ad essa, corridoio, lavanderia, androne e ripostiglio, risulta inibito per fatto e responsabilità degli attori, condannare gli stessi alla riapertura di detti locali, meglio individuati in planimetria ed in c.t.u., in favore dell'attore; in ogni caso, condannare gli attori, in via solidale, al pagamento di spese e compenso del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato siccome antistatario”.
Alla prima udienza del 03.11.2020, rilevata la mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5bis del d.lgs. n. 28/2010, veniva assegnato all'attore termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di pagina 4 di 10 mediazione. Alla successiva udienza del 16.03.2021, riscontrato l'esito negativo della mediazione venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Con successiva ordinanza del 20.01.2022 veniva rigettata sia la prova per testi richiesta da entrambe le parti, che la richiesta di C.T.U. avanzata dal convenuto, con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 11.07.2023, successivamente differita al 23.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori rappresentano che la notificava in data Controparte_3
12.02.2014 nei confronti di atto di pignoramento immobiliare, Parte_1 iscritto presso il Tribunale di L'Aquila con il n. 31/2014 R.G.E. e trascritto in data 24.03.2014, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: i) Fabbricato nat.
C2 – Magazzini e locali di deposito, sito in L'Aquila, Via Pizzoli snc, riportato al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila, sez. urbana n. 9, foglio 18, part. 277 sub
9; ii) Fabbricato nat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, sito in
L'Aquila, Via Pizzoli snc, riportato al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila, sez. urbana n. 9, foglio 18, part. 277 sub 8. Evidenziano, inoltre, che nel corso della citata procedura esecutiva si procedeva alla relazione di stima dei due lotti pignorati per il tramite del C.T.U., Geom. e che all'esito Persona_1
della procedura entrambi i lotti venivano aggiudicati a , con Controparte_1
decreto di trasferimento del 11.05.2017, cron. n. 311/2017, repertorio n.
117/2017. Precisano che, con missiva del 20.06.2017, il ingiungeva alla CP_1
di rilasciare immediatamente gli immobili trasferiti, sicché la stessa Parte_1
adempiva alle richieste del nuovo proprietario. Tuttavia, con missiva del
12.06.2019, l'odierno convenuto chiedeva alla attrice di voler acconsentire pacificamente all'immissione in suo possesso in ordine alla porzione di immobile di cui al sub 7, qualificabile come parte comune. L'attrice rappresenta di non aver adempiuto alla richiesta in quanto l'immobile identificato con il sub pagina 5 di 10 n. 7 non era stato oggetto di individuazione né nell'atto di pignoramento, né nella nota di trascrizione, né nell'istanza di vendita, né nel provvedimento di aggiudicazione, né nel decreto di trasferimento. L'immobile identificato con il sub n. 7, inoltre, non presenterebbe alcuno dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per essere di fatto qualificato come accessorio ai beni pignorati e venduti e/o come pertinenza di questi. Infatti, da sempre, per originaria volontà del costruttore, questo sarebbe stato utilizzato ad esclusivo servizio dei beni di proprietà di . Parte_2
Gli attori - nella qualità di titolare del diritto di proprietà Parte_2 avente ad oggetto gli immobili siti in L'Aquila, località Arischia, identificati in catasto al foglio n. 18, part. 277, sub nn. 5 e 6, mentre nella Parte_1
qualità di assegnataria della casa coniugale e degli immobili di cui è titolare il
– agiscono dunque in giudizio per ottenere una pronuncia che Parte_2
accerti che l'immobile di cui al sub n. 7 non è stato oggetto della procedura esecutiva immobiliare instaurata presso il Tribunale di L'Aquila e che, pertanto, non vanta alcun diritto reale sull'immobile; in via Controparte_1
subordinata, per accertare che solamente il terreno prospiciente l'immobile acquistato dal sia considerato corte comune con i beni di proprietà CP_1 dell'attore. In estremo subordine, chiedono la divisione giudiziale del bene comune di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
, nel costituirsi in giudizio, rileva in primo luogo che il Controparte_1
bene di cui al sub n. 7 deve considerarsi pertinenza degli immobili acquistati dal medesimo nella procedura esecutiva, essendo indicato al catasto come bene comune non censibile, trattandosi pertanto di pertinenza inclusa nel pignoramento, ai sensi dell'art. 2912 c.c. In secondo luogo, eccepisce l'inammissibilità per tardività delle domande avanzate dagli attori in violazione degli articoli 615 617 e 619 c.p.c. atteso che le stesse andavano esperite nella opportuna sede esecutiva. Si oppone, inoltre, alla richiesta di divisione giudiziale del bene oggetto di causa, da un lato, perché non Parte_2
ha provato la propria legittimazione attiva, dall'altro, in quanto la divisione influirebbe in maniera negativa sull'uso della cosa a cui è destinata, in violazione dell'art. 1112 c.c. In via riconvenzionale, chiede il rilascio della parte pagina 6 di 10 comune in relazione ai locali lavanderia, corridoio, androne e ripostiglio di cui al sub 7, illegittimamente detenuti in via esclusiva dagli attori.
2. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di non potersi pronunciare in relazione alla domanda principale di accertamento avanzata dagli attori, nella parte in cui ha ad oggetto il contenuto di un provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di un diverso procedimento esecutivo giudiziale. Ad ogni buon conto, la circostanza che l'immobile identificato alla sez. urbana 009 foglio n.
18, part. n. 277, sub n. 7 non sia stato oggetto della procedura esecutiva numero
31/2014 R.G.E. né compreso nel decreto di trasferimento del 11.05.2017 emesso dal Tribunale di L'Aquila, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo attori), non risulta nemmeno espressamente contestata dalla controparte, con la conseguenza che gli attori non hanno alcun interesse ad ottenere una pronuncia, nemmeno dichiarativa, sul punto.
Allo stesso modo, non è fondata l'eccezione di inammissibilità avanzata dal convenuto per tardività delle domande avanzate dagli attori in violazione degli articoli 615 617 e 619 c.p.c., sul presupposto che le stesse andavano esperite nella opportuna sede esecutiva. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che gli attori hanno proposto, al netto di quanto osservato nel paragrafo precedente, una domanda di accertamento negativo della proprietà in relazione ad un bene non espressamente oggetto di pignoramento e trasferimento nell'ambito della procedura esecutiva di cui al R.G.E. n. 31/2014, con la conseguenza che alcuna preclusione o inammissibilità può ritenersi maturata in ordine al bene di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
3. Tanto premesso, non può essere accolta la domanda finalizzata a sentir dichiarare che non è titolare, neanche pro quota ed indiviso, Controparte_1 dell'immobile di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
Dall'esame della documentazione prodotta, infatti, emerge che il bene identificato al catasto immobili al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7, sia qualificato come “Bene comune non censibile” (cfr. doc. n. 8 fascicolo attori nonché pag. 6, doc. n. 2 fascicolo convenuto).
Secondo la definizione fornita dalla circolare del Ministero delle Finanze del 20 gennaio 1984, n.2, il bene comune non censibile (BCNC) è una porzione di fabbricato che non possiede autonoma capacità reddituale, comune ad pagina 7 di 10 almeno due unità immobiliari urbane (poiché al servizio di o utilizzabili da) per ontologica destinazione (ad esempio, androne, scale, locale centrale termica, locale ascensore) oppure per la specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio, una rampa di accesso o un'area di manovra per auto). Il BCNC va rappresentato nell'elaborato planimetrico ed è individuato da riferimenti catastali (foglio, particella e subalterno) con l'indicazione di cosa si tratta ed a quali unità è comune.
Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, il BCNC configura una pertinenza, ovvero, a mente dell'art. 817 c.c., una cosa destinata in modo durevole al servizio di un'altra, il cui regime è descritto dal successivo art. 818
c.c., secondo cui “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici».
Per quanto concerne l'espropriazione forzata, l'art. 2912 c.c. prevede che “il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata”.
Ne consegue che, pur se il pignoramento ed il successivo decreto di trasferimento non comprendono l'immobile di cui al sub n. 7, lo stesso deve ritenersi pertinenza pro quota degli immobili di cui ai sub 8 e 9 acquistati dall'odierno convenuto, in quanto espressamente qualificato come bene comune non censibile. Ciò in quanto dalle emergenze catastali si evince che l'immobile in parola costituisca bene a servizio anche degli immobili acquistati dal CP_1
(cfr. pag.
6-8 doc. n. 2 fascicolo convenuto). Tale conclusione vale sia per la corte esterna che per i locali corridoio, lavanderia, androne e ripostiglio materialmente insistenti tra gli immobili di cui al sub 8 e 9. La circostanza dedotta dagli attori secondo cui il bene sarebbe da sempre stato asservito alla sola proprietà del , inoltre, non trova riscontro negli atti del giudizio. Parte_2
Piuttosto, le planimetrie prodotte dalla stessa parte attrice mostrano che i locali coperti oggetto di causa (corridoio, androne, ripostiglio e lavatoio) avevano accesso diretto proprio agli immobili acquistati dal di cui ai sub 8 e 9 CP_1
(cfr. doc n. 11 fascicolo attori).
pagina 8 di 10 Per l'effetto, non potrà essere accolta la domanda di accertamento negativo della proprietà, sia principale che subordinata (relativa ai soli locali coperti), avanzata dagli attori nei confronti del convenuto.
Considerato che non risulta contestata la circostanza che gli attori non consentono al l'accesso ai locali coperti di cui al sub 7, potrà essere CP_1
accolta la sua domanda riconvenzionale, finalizzata alla condanna di Parte_1
e alla immissione nel compossesso dei locali corridoio,
[...] Parte_2
lavanderia, androne e ripostiglio di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7.
4. Non potrà essere accolta, invece, l'ulteriore domanda subordinata degli attori alla divisione giudiziale dell'immobile in parola. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto è infatti fondata.
Gli attori pongono a suffragio della propria legittimazione la circostanza che possiede la proprietà degli immobili censiti al catasto al Parte_2
foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 5 e 6, mentre la godrebbe della Parte_1
disponibilità dei medesimi in forza della sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 30.07.2014
(cfr. doc. n. 10 fascicolo attori). Orbene, rileva il Tribunale che dalla stessa documentazione prodotta dagli attori, ed in particolare dalla relazione notarile ventennale, emerge che gli immobili censiti al catasto al foglio n. 18, part. n.
277, sub n. 5 e 6 sono stati trasferiti a con decreto emesso Controparte_4 dal G.E. del Tribunale di L'Aquila del 19.10.2020 (cfr. doc. n. 12 fascicolo attore). Pertanto, entrambi gli odierni attori non risultano avere alcun titolo per chiedere la divisione giudiziale del bene oggetto di causa, non risultando proprietari dell'immobile servito.
Tutte le domande avanzate dagli attori, pertanto, dovranno essere rigettate in quanto infondate.
5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore della controversia dichiarato dalla parte attrice, facendo riferimento ai parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma II, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della pagina 9 di 10 disposizione transitoria di cui all'art. 6, da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano
Bontempo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 370/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, condanna e ad immettere Parte_1 Parte_2
nel compossesso dei locali corridoio, lavanderia, Controparte_1
androne e ripostiglio di cui al foglio n. 18, part. n. 277, sub n. 7;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida complessivamente in € 2.211,30 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano Bontempo, dichiaratosi antistatario.
L'Aquila, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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