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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Francesca VARESANO Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1388/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Alessandra Terzini e Agata Cavallo, presso il cui studio in Lodi, Via Volturno n.15 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Marzia CP_1 C.F._2
Tummolo, presso il cui studio in Lodi, Via Garibaldi n.4 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. Affido e collocamento del figlio: il figlio minore viene affidato in maniera condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa dalla stessa presa in locazione in TU AN, Via Garibaldi n. 48, dove entrambi hanno trasferito la propria residenza.
C. Casa coniugale: la casa coniugale sita in Corte Palasio (LO), Via Verdi n. 54, resta in via definitiva nel godimento esclusivo del proprietario sig. con tutto quanto l'arreda e CP_1
la dota a seguito del trasferimento della signora in data 01.06.2024 presso Parte_1
l'abitazione indicata al punto B.
D. Frequentazione padre – figlio: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Persona_1
secondo le seguenti modalità:
- alternando il fine settimana con la madre, da venerdì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal grest, al lunedì mattina, quando lo riporterà direttamente a scuola (o al pre scuola) o al grest;
- da mercoledì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal grest, al giovedì mattina quando lo accompagnerà direttamente a scuola (o al pre scuola) o al grest nella settimana in cui il bambino trascorrerà con il padre il fine settimana;
dal mercoledì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal grest, al venerdì mattina quando lo accompagnerà direttamente a scuola (o al pre scuola) o al grest nella settimana in cui il bambino trascorrerà con la mamma il fine settimana. Nulla osta a che il padre si avvalga dell'aiuto della nonna paterna per accompagnare e ritirare come indicato;
Per_1
- nei periodi di vacanza scolastica il padre si occuperà sempre del ritiro del figlio da casa della madre dove sempre lo stesso lo riporterà, accordandosi i genitori di volta in volta sugli orari di andata e ritorno;
- quanto alle festività natalizie e pasquali, il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, con un Per_1
genitore il periodo compreso tra il 25 e il 31 dicembre compresi, e con l'altro il periodo tra l'1 e il 6 gennaio compresi, mentre trascorrerà il 24 dicembre, con decorrenza secondo accordi che i genitori prenderanno direttamente e incluso il pernotto, con il genitore con cui trascorrerà la settimana che avrà inizio da Capodanno.
Sarà cura del genitore con cui avrà trascorso il 24 dicembre accompagnare il bambino a casa Per_1 dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno di Natale. Nel 2024 ha trascorso con la madre Per_1
la settimana dal 25 al 31.12 e con il papà il 24 Dicembre nonché la settimana di Capodanno.
Nel periodo pasquale trascorrerà con il genitore con cui ha passato la settimana dall' 1.1. al Per_1
6.1 il periodo compreso tra il primo giorno di chiusura della scuola al giorno di Pasqua incluso e, con l'altro, dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
- quanto alle vacanze estive, trascorrerà con il padre un periodo non inferiore a quindici Per_1
giorni anche non consecutivi. I genitori comunicheranno l'uno all'altro i periodi di ferie prescelti entro il 30 aprile di ogni anno e, almeno sette giorni prima della partenza, ognuno di loro comunicherà all'altro l'indirizzo esatto presso cui soggiornerà con il minore;
- i ponti da calendario seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. trascorrerà il primo Per_1
ponte utile con la mamma.
E. Frequentazione nonni materni e minore: in estate il minore potrà trascorrere una Persona_1
settimana nel mese di giugno e una settimana nel mese di luglio con i nonni materni, anche senza la presenza della madre, la quale si occuperà, anche con l'ausilio dei suoi genitori, dei trasferimenti del figlio. Detti periodi di vacanza dovranno essere diversi da quelli che il minore avrà da trascorrere con il padre, il quale avrà priorità nella scelta delle date e, in ogni, caso dovranno coincidere con il week end di spettanza della madre.
F. Per quanto concerne le pattuizioni contenute ai punti D ed E sono fatti salvi eventuali diversi e migliori accordi, che i genitori potranno adottare per il miglior interesse del figlio.
G. Contributo al mantenimento del minore: il sig. corrisponderà entro il giorno CP_1
quindici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con bonifico da effettuarsi sul conto corrente della signora a lui noto, oltre al rimborso dei buoni pasto nella misura Parte_1
specificata al successivo punto I e oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio e da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Milano, noto alle parti. A partire da Febbraio 2025 ed entro il giorno quindici del mese, il sig. verserà altresì alla signora la complessiva somma di €. CP_1 Parte_1
125,00 a saldo del contributo per il mantenimento ordinario del figlio dovuto ad agosto 2024, in modalità rateizzata precisamente in tre rate mensili di €. 41,67 ciascuna.
H. Assegno Unico: il sig. presta il proprio consenso a che l'Assegno Unico per il CP_1
figlio venga percepito integralmente dalla signora anche per la quota paterna. Parte_1
I. Il sig. si obbliga a rimborsare alla signora la somma pari al CP_1 Parte_1
50% dei buoni pasto che la stessa documenterà avere pagato, entro giorni sette dalla richiesta, a partire da gennaio 2025 e quindi con riferimento a quanto vi sarà da pagare a tale titolo da gennaio
2025 in poi.
All'esito della sentenza con cui il Tribunale di Lodi avrà pronunciato la separazione personale dei coniugi, la signora presenterà, senza indugio, ai competenti uffici quanto Parte_1 necessario affinchè si proceda alla nuova determinazione dell'importo da erogare a titolo di Assegno
Unico in favore del figlio. Il sig. si impegna a collaborare per il compimento di quelle attività CP_1
che dovessero risultare tenute da lui solo.
Nel caso in cui l'importo dell'Assegno Unico determinato dall'INPS all'esito della separazione dei coniugi sarà superiore a quello attualmente erogato in favore della signora (€. 224,00), Parte_1
fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'aumento sia dovuto a sola rivalutazione monetaria, il sig. CP_1 detrarrà dal quantum da lui dovuto per i buoni pasto del figlio l'ammontare della quota di Assegno
Unico da lui ceduta per la parte eccedente la somma attuale di €. 112,00, al netto della rivalutazione monetaria.
J. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 CP_1 al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e l'emissione di
[...] provvedimenti in ordine ad affido, collocamento e mantenimento per il figlio minore.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio Parte_1 minore il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione delle Per_1 visite paterne secondo un calendario e la corresponsione a titolo di mantenimento da parte del padre dell'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
• e hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO) in Parte_1 CP_1 data 23.09.2023, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
• l'atto di matrimonio è stato iscritto nei registri di stato civile del Comune di Lodi, atto N. 38 -
Parte II - Serie A - Anno 2023;
• dall'unione coniugale è nato il piccolo in Lodi il 09.04.2019; Persona_1
• è stato poco presente nella vita della famiglia, uscendo di casa per andare a CP_1 lavorare verso le ore 06,00/06,30 della mattina per farvi rientro verso le ore 20,30/21,00 della sera, questo anche dopo la nascita del figlio Per_1
• si è sentita abbandonata dal marito quando, per un severo evento di salute Parte_1 che l'ha colpita, è stata ricoverata in Ospedale;
• da quel momento l'unione è entrata in crisi e, per tentare di salvare il rapporto di coppia, ha proposto al marito un percorso di mediazione familiare, che però lo stesso Parte_1 ha rifiutato;
• al ritorno dal viaggio di nozze che la famiglia ha fatto nel dicembre 2023, la ricorrente ha maturato definitivamente la decisione di separarsi;
volontà formalizzata al marito con raccomandata del 29-30.01.2024; • l'odierna ricorrente, in data 01.06.2024, si è trasferita ad abitare a TU AN, Via
Garibaldi n.48, in un appartamento che conduce in locazione, rinunciando così all'assegnazione della casa familiare, la quale rimane nel godimento esclusivo del marito, che ne è il proprietario;
• è lavoratrice autonoma e gestisce direttamente e senza l'ausilio di Parte_1 collaboratori un nido famiglia. Per poter esercitare la sua attività ha locato un immobile in Lodi,
Via Lunigiana n.11, con canone annuo di € 4.800,00 oltre spese. Il reddito netto mensile percepito per l'attività lavorativa ammonta mediamente a circa € 1.250,00.
La stessa è intestataria del conto corrente personale nr. 3163X27- Banca Popolare di Sondrio - con saldo attivo di € 588,80 al 30.06.2024 e del conto corrente dell'attività lavorativa
“Cavalluccio Marino di Massarani Serena” nr. 3942X30 - Banca Popolare di Sondrio - con saldo attivo di € 346,08 al 30.06.2024.
È proprietaria della vettura tg. EF555KJ e conduce in locazione in TU AN, Via
Garibaldi n.48, l'immobile dove si è traferita a vivere con il figlio dall'01.06.2024, con canone mensile di € 498,00, spese comprese.
• è impiegato tecnico presso Italpacking S.r.l., e da gennaio 2024 ha ridotto le ore CP_1 di lavoro straordinario fatte per anni, cominciando a percepire mediamente uno stipendio netto mensile di circa € 1.850,00/1.900,00, mentre sino a dicembre 2023 lo stipendio mensile medio dello stesso ammontava a circa € 2.300,00.
È proprietario dei seguenti beni mobili e immobili:
- casa familiare sita in Corte Palasio, Via Verdi n.54, per il cui acquisto ha contratto mutuo con rata mensile di € 350,00;
- autoveicolo Ford Kuga per l'acquisto del quale ha contratto un finanziamento della durata di iniziale di anni quattro con possibilità di riscatto che non è stato esercitato in quanto ha optato per un nuovo finanziamento, la cui durata non è nota alla ricorrente, ma la cui rata mensile è pari a circa € 360,00;
- conto corrente.
Con decreto del 01.08.2024, il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 27.11.2024.
Si è costituito nel giudizio, in data 26.10.2024, il quale ha aderito alla domanda sullo CP_1 status e chiesto l'affidamento condiviso del minore, il collocamento paritetico presso ciascun genitore con mantenimento ordinario in forma diretta oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i due coniugi;
in via subordinata ha chiesto l'affidamento condiviso, il collocamento prevalente presso la madre, un calendario di frequentazioni paterne, la corresponsione a titolo di mantenimento del minore da parte del padre dell'importo mensile complessivo di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico riconosciuto in forma integrale alla madre.
A fondamento delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
• le parti si sono di fatto già separate, ed hanno trovato un accordo tra di loro, sia per la collocazione del minore sia per il diritto di visita del padre, attuando un piano genitoriale che è nei fatti già in essere tra i due genitori;
• ha lasciato, spontaneamente e senza costrizione alcuna, la casa coniugale Parte_1 rinunciando a qualsiasi pretesa sulla stessa, trasferendosi in un'altra abitazione;
• dal momento in cui ha lasciato la casa familiare, l'odierno resistente ha Parte_1 spontaneamente iniziato a versare un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € Per_1
250,00 mensile, oltre a lasciare che la madre percepisse per intero l'assegno unico pari ad €
212,00 circa, pertanto in realtà l'odierno resistente, oltre il mantenimento sopra indicato, versa in favore della moglie anche la somma di € 106,00, pari al 50% dell'assegno unico, pari ad un versamento complessivo di € 356,00, oltre al 50% delle straordinarie, oltre al 50% del costo dei centri estivi frequentati la scorsa estate da nonché al 50% del costo del Pre e Post- scuola Per_1 frequentato attualmente da Per_1
• la decisione assunta dall'odierna ricorrente di addivenire alla separazione e lasciare la casa coniugale è stata determinata anche da una nuova frequentazione della stessa con altro uomo;
• non corrisponde al vero la versione dei fatti narrati dalla ricorrente laddove riporta che CP_1 ha cambiato e ridotto l'orario della prestazione lavorativa al fine di sottrarsi al
[...] pagamento del mantenimento in favore del figlio. Vero è invece che proprio a causa della separazione, e della decisione della moglie di trasferirsi presso altra abitazione ancor prima del deposito del ricorso, il ricorrente è stato indotto, al fine di esercitare la propria responsabilità genitoriale ed essere presente nella vita del minore, a dover adeguare il proprio orario di lavoro alle nuove esigenze, prima tra tutte quella di accompagnare il minore all'accettazione della separazione dei genitori, cercando di non far mancare la presenza del genitore non collocatario;
• non si vuole sottrarre dall'impegno di occuparsi del figlio e di CP_1 Per_1 provvedere al mantenimento del medesimo, ma a fronte di un reddito mensile di € 1.850,00, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento è necessario tenere conto degli impegni economici che lo stesso ha assunto in costanza di convivenza e matrimonio e che ogni mese deve onorare:
- € 323,18 per mutuo casa (mutuo fondiario di € 80.000,00, con fine 2048);
- € 162,68 per finanziamento viaggio di nozze (ammortamento in 48 rate, con ultima rata novembre 2027); - € 362,00 per finanziamento autovettura (durata di 42 mesi con fine 05.03.2027);
- € 157,00 per rateizzazione bolletta del gas (sei rate mensili per un totale di € 946,20).
Successivamente, parte ricorrente ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17, co. 1 e
3 c.p.c., mentre parte resistente ha provveduto al deposito della sola memoria ex art. 473 bis 17, co.
2 c.p.c.
All'udienza del 27.11.2024 sono comparsi per parte ricorrente la parte Parte_1 personalmente con l'avv. Alessandra Terzini, per parte resistente la parte CP_1 personalmente con l'avv. Marzia Tummolo.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “vivo in locazione con canone pari ad € 500,00 mensili, sono titolare di un asilo nido anch'esso all'interno di immobile in locazione. Lavoro dalle 8.00 alle 17.30 circa, dal lunedì al venerdì. Nostro figlio frequenta il pre e post scuola. Sono titolare dei due conti correnti che ho prodotto. Non ho altri debiti se non le spese abitative. Sono titolare di una autovettura, non gravata da rate di finanziamento. Percepisco integralmente l'assegno unico per nostro figlio che ammonta ad € 220,00, mi viene accreditato integralmente sul conto corrente e allo stato tiene conto di entrambi i redditi di noi genitori. Non sono titolare di beni immobili e mobili registrati ulteriori rispetto all'autovettura. non ho altre entrate reddituali se non quelle provenienti dalla mia attività lavorativa. Per la gestione delle mie spese personali ed abitative di regola utilizzo il conto corrente dell'asilo e poi, laddove possibile, a seconda dei mesi, effettuo dei giroconti sul conto corrente personale. Nella gestione di nostro figlio venga aiutata dai nonni e talvolta da una babysitter che viene chiamata sono in caso di indisponibilità dei miei genitori. La mensa scolastica ha un costo di circa € 100,00 mensili. Il pre e post scuola ha un costo annuo di circa € 400,00. Il mio reddito annuo si aggira intorno ad € 18.000,00 circa lordi e mensilmente ho entrate per circa in media € 1.250,00. Non ricordo l'entità del reddito relativo all'anno 2023 in relazione al quale mi riserva la produzione della dichiarazione dei redditi”.
È stata sentita parte resistente che ha dichiarato: “vivo nella casa di mia proprietà che è stata casa coniugale, gravata da mutuo che ammonta ad € 328,18 mensili a tasso fisso, con scadenza nell'anno
2048. Le spese condominiali ammontano a circa € 200,00 annui. Sono altresì gravata da un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di circa € 360,00 mensili con scadenza 2027 e un altro prestito personale di € 165,00 con scadenza nell'anno 2027. Non ho altre entrate reddituale se non quelle documentate. Attualmente lavoro dalle 7.00 alle 17.30/18.00 dal lunedì al venerdì. Anche in relazione ai miei turni il pre e post scuola diventa una scelta necessaria. Attualmente svolgo meno straordinari in quanto da un lato il lavoro si è ridotto e in ogni caso ciò mi permette di essere più presente nella gestione di nostro figlio. Negli anni, inoltre, anche il mio ruolo all'interno dell'azienda
è cambiato, sono state assunte più persone e le mansioni che in passato svolgevo io sono state in parte riassegnate ad altri. Non sono proprietario di altri beni immobili e mobili registrati oltre a quelli già indicati. Nella gestione di nostro figlio posso contare sull'aiuto di mia mamma. Allo stato non ho avuto necessità di rivolgermi alla baby sitter di cui si avvale mia moglie. Confermo di tenere con me nostro figlio secondo le alternanze indicate in atti e sto provvedendo al versamento a titolo di mantenimento di € 250,00 oltre 50% spese straordinarie. Confermo altresì che l'assegno unico è integralmente percepito dalla mamma. Il mio stipendio mensile ammonta a circa €
1.800,00/1.900,00”.
Il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente con la madre e frequentazioni paterne come da calendario proposto da parte ricorrente. Assegno unico integralmente percepito dalla madre anche per la quota paterna.
Mantenimento indiretto del minore da parte del padre mediante versamento mensile dell'importo di
€ 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. Festività e periodi di vacanza suddivisi come da proposta di parte ricorrente”.
Parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice.
Parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio volto a verificare, a fronte dell'uscita dal nucleo famigliare del padre, l'eventuale incremento dell'assegno unico. In caso contrario, ha chiesto che al contributo al mantenimento paterno proposto dal giudice sia aggiunto il 50% della spesa sostenuta dalla madre a titolo di mensa scolastica.
Il Giudice ha rinviato per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 17.01.2025, sostituita dal deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, le parti hanno depositato fogli di precisazione delle conclusioni congiunte, con rinuncia a termini per note conclusive.
Il Giudice, all'udienza del 17.01.2025, ritenute le condizioni concordate dalle parti non contrarie all'interesse del minore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO) in data 23.09.2023, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lodi al N. 38 - Parte II - Serie A - Anno 2023.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente del figlio minore regime di frequentazione con i genitori e Per_1 mantenimento sono rispondenti all'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi hanno altresì domandato disporsi, decorsi i termini e verificati gli ulteriori presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO) in data 23.09.2023, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lodi al N. 38 - Parte II - Serie A - Anno 2023;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre nella casa dalla stessa presa in locazione in TU AN (LO), Via Garibaldi n.48, anche ai fini della residenza anagrafica;
- dispone che possa vedere il figlio minore secondo il calendario e con le CP_1 Per_1
modalità meglio indicate ai punti D) e F) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto dell'accordo tra i genitori in punto di frequentazione tra il minore e i nonni materni, nei termini meglio indicati al punto E) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che concorra al mantenimento ordinario del figlio minore CP_1 Per_1
corrispondendo alla madre, con bonifico da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere dal deposito della domanda, l'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto G) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio come meglio precisate al punto G) delle conclusioni Per_1 congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto dell'accordo tra le parti in punto di godimento della casa coniugale sita in Corte Palasio
(LO), Via Verdi n.54, nei termini meglio indicati al punto C) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto dell'assenso manifestato da a che l'Assegno Unico per il figlio venga CP_1
percepito integralmente dalla madre anche per la quota paterna, come meglio Parte_1
indicato al punto H) delle conclusioni;
- prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti nei termini meglio indicati ai punti G) e I) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 21.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Francesca VARESANO Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1388/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Alessandra Terzini e Agata Cavallo, presso il cui studio in Lodi, Via Volturno n.15 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Marzia CP_1 C.F._2
Tummolo, presso il cui studio in Lodi, Via Garibaldi n.4 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. Affido e collocamento del figlio: il figlio minore viene affidato in maniera condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa dalla stessa presa in locazione in TU AN, Via Garibaldi n. 48, dove entrambi hanno trasferito la propria residenza.
C. Casa coniugale: la casa coniugale sita in Corte Palasio (LO), Via Verdi n. 54, resta in via definitiva nel godimento esclusivo del proprietario sig. con tutto quanto l'arreda e CP_1
la dota a seguito del trasferimento della signora in data 01.06.2024 presso Parte_1
l'abitazione indicata al punto B.
D. Frequentazione padre – figlio: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Persona_1
secondo le seguenti modalità:
- alternando il fine settimana con la madre, da venerdì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal grest, al lunedì mattina, quando lo riporterà direttamente a scuola (o al pre scuola) o al grest;
- da mercoledì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal grest, al giovedì mattina quando lo accompagnerà direttamente a scuola (o al pre scuola) o al grest nella settimana in cui il bambino trascorrerà con il padre il fine settimana;
dal mercoledì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal grest, al venerdì mattina quando lo accompagnerà direttamente a scuola (o al pre scuola) o al grest nella settimana in cui il bambino trascorrerà con la mamma il fine settimana. Nulla osta a che il padre si avvalga dell'aiuto della nonna paterna per accompagnare e ritirare come indicato;
Per_1
- nei periodi di vacanza scolastica il padre si occuperà sempre del ritiro del figlio da casa della madre dove sempre lo stesso lo riporterà, accordandosi i genitori di volta in volta sugli orari di andata e ritorno;
- quanto alle festività natalizie e pasquali, il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, con un Per_1
genitore il periodo compreso tra il 25 e il 31 dicembre compresi, e con l'altro il periodo tra l'1 e il 6 gennaio compresi, mentre trascorrerà il 24 dicembre, con decorrenza secondo accordi che i genitori prenderanno direttamente e incluso il pernotto, con il genitore con cui trascorrerà la settimana che avrà inizio da Capodanno.
Sarà cura del genitore con cui avrà trascorso il 24 dicembre accompagnare il bambino a casa Per_1 dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno di Natale. Nel 2024 ha trascorso con la madre Per_1
la settimana dal 25 al 31.12 e con il papà il 24 Dicembre nonché la settimana di Capodanno.
Nel periodo pasquale trascorrerà con il genitore con cui ha passato la settimana dall' 1.1. al Per_1
6.1 il periodo compreso tra il primo giorno di chiusura della scuola al giorno di Pasqua incluso e, con l'altro, dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
- quanto alle vacanze estive, trascorrerà con il padre un periodo non inferiore a quindici Per_1
giorni anche non consecutivi. I genitori comunicheranno l'uno all'altro i periodi di ferie prescelti entro il 30 aprile di ogni anno e, almeno sette giorni prima della partenza, ognuno di loro comunicherà all'altro l'indirizzo esatto presso cui soggiornerà con il minore;
- i ponti da calendario seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. trascorrerà il primo Per_1
ponte utile con la mamma.
E. Frequentazione nonni materni e minore: in estate il minore potrà trascorrere una Persona_1
settimana nel mese di giugno e una settimana nel mese di luglio con i nonni materni, anche senza la presenza della madre, la quale si occuperà, anche con l'ausilio dei suoi genitori, dei trasferimenti del figlio. Detti periodi di vacanza dovranno essere diversi da quelli che il minore avrà da trascorrere con il padre, il quale avrà priorità nella scelta delle date e, in ogni, caso dovranno coincidere con il week end di spettanza della madre.
F. Per quanto concerne le pattuizioni contenute ai punti D ed E sono fatti salvi eventuali diversi e migliori accordi, che i genitori potranno adottare per il miglior interesse del figlio.
G. Contributo al mantenimento del minore: il sig. corrisponderà entro il giorno CP_1
quindici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con bonifico da effettuarsi sul conto corrente della signora a lui noto, oltre al rimborso dei buoni pasto nella misura Parte_1
specificata al successivo punto I e oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio e da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Milano, noto alle parti. A partire da Febbraio 2025 ed entro il giorno quindici del mese, il sig. verserà altresì alla signora la complessiva somma di €. CP_1 Parte_1
125,00 a saldo del contributo per il mantenimento ordinario del figlio dovuto ad agosto 2024, in modalità rateizzata precisamente in tre rate mensili di €. 41,67 ciascuna.
H. Assegno Unico: il sig. presta il proprio consenso a che l'Assegno Unico per il CP_1
figlio venga percepito integralmente dalla signora anche per la quota paterna. Parte_1
I. Il sig. si obbliga a rimborsare alla signora la somma pari al CP_1 Parte_1
50% dei buoni pasto che la stessa documenterà avere pagato, entro giorni sette dalla richiesta, a partire da gennaio 2025 e quindi con riferimento a quanto vi sarà da pagare a tale titolo da gennaio
2025 in poi.
All'esito della sentenza con cui il Tribunale di Lodi avrà pronunciato la separazione personale dei coniugi, la signora presenterà, senza indugio, ai competenti uffici quanto Parte_1 necessario affinchè si proceda alla nuova determinazione dell'importo da erogare a titolo di Assegno
Unico in favore del figlio. Il sig. si impegna a collaborare per il compimento di quelle attività CP_1
che dovessero risultare tenute da lui solo.
Nel caso in cui l'importo dell'Assegno Unico determinato dall'INPS all'esito della separazione dei coniugi sarà superiore a quello attualmente erogato in favore della signora (€. 224,00), Parte_1
fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'aumento sia dovuto a sola rivalutazione monetaria, il sig. CP_1 detrarrà dal quantum da lui dovuto per i buoni pasto del figlio l'ammontare della quota di Assegno
Unico da lui ceduta per la parte eccedente la somma attuale di €. 112,00, al netto della rivalutazione monetaria.
J. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 CP_1 al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e l'emissione di
[...] provvedimenti in ordine ad affido, collocamento e mantenimento per il figlio minore.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio Parte_1 minore il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione delle Per_1 visite paterne secondo un calendario e la corresponsione a titolo di mantenimento da parte del padre dell'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
• e hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO) in Parte_1 CP_1 data 23.09.2023, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
• l'atto di matrimonio è stato iscritto nei registri di stato civile del Comune di Lodi, atto N. 38 -
Parte II - Serie A - Anno 2023;
• dall'unione coniugale è nato il piccolo in Lodi il 09.04.2019; Persona_1
• è stato poco presente nella vita della famiglia, uscendo di casa per andare a CP_1 lavorare verso le ore 06,00/06,30 della mattina per farvi rientro verso le ore 20,30/21,00 della sera, questo anche dopo la nascita del figlio Per_1
• si è sentita abbandonata dal marito quando, per un severo evento di salute Parte_1 che l'ha colpita, è stata ricoverata in Ospedale;
• da quel momento l'unione è entrata in crisi e, per tentare di salvare il rapporto di coppia, ha proposto al marito un percorso di mediazione familiare, che però lo stesso Parte_1 ha rifiutato;
• al ritorno dal viaggio di nozze che la famiglia ha fatto nel dicembre 2023, la ricorrente ha maturato definitivamente la decisione di separarsi;
volontà formalizzata al marito con raccomandata del 29-30.01.2024; • l'odierna ricorrente, in data 01.06.2024, si è trasferita ad abitare a TU AN, Via
Garibaldi n.48, in un appartamento che conduce in locazione, rinunciando così all'assegnazione della casa familiare, la quale rimane nel godimento esclusivo del marito, che ne è il proprietario;
• è lavoratrice autonoma e gestisce direttamente e senza l'ausilio di Parte_1 collaboratori un nido famiglia. Per poter esercitare la sua attività ha locato un immobile in Lodi,
Via Lunigiana n.11, con canone annuo di € 4.800,00 oltre spese. Il reddito netto mensile percepito per l'attività lavorativa ammonta mediamente a circa € 1.250,00.
La stessa è intestataria del conto corrente personale nr. 3163X27- Banca Popolare di Sondrio - con saldo attivo di € 588,80 al 30.06.2024 e del conto corrente dell'attività lavorativa
“Cavalluccio Marino di Massarani Serena” nr. 3942X30 - Banca Popolare di Sondrio - con saldo attivo di € 346,08 al 30.06.2024.
È proprietaria della vettura tg. EF555KJ e conduce in locazione in TU AN, Via
Garibaldi n.48, l'immobile dove si è traferita a vivere con il figlio dall'01.06.2024, con canone mensile di € 498,00, spese comprese.
• è impiegato tecnico presso Italpacking S.r.l., e da gennaio 2024 ha ridotto le ore CP_1 di lavoro straordinario fatte per anni, cominciando a percepire mediamente uno stipendio netto mensile di circa € 1.850,00/1.900,00, mentre sino a dicembre 2023 lo stipendio mensile medio dello stesso ammontava a circa € 2.300,00.
È proprietario dei seguenti beni mobili e immobili:
- casa familiare sita in Corte Palasio, Via Verdi n.54, per il cui acquisto ha contratto mutuo con rata mensile di € 350,00;
- autoveicolo Ford Kuga per l'acquisto del quale ha contratto un finanziamento della durata di iniziale di anni quattro con possibilità di riscatto che non è stato esercitato in quanto ha optato per un nuovo finanziamento, la cui durata non è nota alla ricorrente, ma la cui rata mensile è pari a circa € 360,00;
- conto corrente.
Con decreto del 01.08.2024, il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 27.11.2024.
Si è costituito nel giudizio, in data 26.10.2024, il quale ha aderito alla domanda sullo CP_1 status e chiesto l'affidamento condiviso del minore, il collocamento paritetico presso ciascun genitore con mantenimento ordinario in forma diretta oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i due coniugi;
in via subordinata ha chiesto l'affidamento condiviso, il collocamento prevalente presso la madre, un calendario di frequentazioni paterne, la corresponsione a titolo di mantenimento del minore da parte del padre dell'importo mensile complessivo di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico riconosciuto in forma integrale alla madre.
A fondamento delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
• le parti si sono di fatto già separate, ed hanno trovato un accordo tra di loro, sia per la collocazione del minore sia per il diritto di visita del padre, attuando un piano genitoriale che è nei fatti già in essere tra i due genitori;
• ha lasciato, spontaneamente e senza costrizione alcuna, la casa coniugale Parte_1 rinunciando a qualsiasi pretesa sulla stessa, trasferendosi in un'altra abitazione;
• dal momento in cui ha lasciato la casa familiare, l'odierno resistente ha Parte_1 spontaneamente iniziato a versare un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € Per_1
250,00 mensile, oltre a lasciare che la madre percepisse per intero l'assegno unico pari ad €
212,00 circa, pertanto in realtà l'odierno resistente, oltre il mantenimento sopra indicato, versa in favore della moglie anche la somma di € 106,00, pari al 50% dell'assegno unico, pari ad un versamento complessivo di € 356,00, oltre al 50% delle straordinarie, oltre al 50% del costo dei centri estivi frequentati la scorsa estate da nonché al 50% del costo del Pre e Post- scuola Per_1 frequentato attualmente da Per_1
• la decisione assunta dall'odierna ricorrente di addivenire alla separazione e lasciare la casa coniugale è stata determinata anche da una nuova frequentazione della stessa con altro uomo;
• non corrisponde al vero la versione dei fatti narrati dalla ricorrente laddove riporta che CP_1 ha cambiato e ridotto l'orario della prestazione lavorativa al fine di sottrarsi al
[...] pagamento del mantenimento in favore del figlio. Vero è invece che proprio a causa della separazione, e della decisione della moglie di trasferirsi presso altra abitazione ancor prima del deposito del ricorso, il ricorrente è stato indotto, al fine di esercitare la propria responsabilità genitoriale ed essere presente nella vita del minore, a dover adeguare il proprio orario di lavoro alle nuove esigenze, prima tra tutte quella di accompagnare il minore all'accettazione della separazione dei genitori, cercando di non far mancare la presenza del genitore non collocatario;
• non si vuole sottrarre dall'impegno di occuparsi del figlio e di CP_1 Per_1 provvedere al mantenimento del medesimo, ma a fronte di un reddito mensile di € 1.850,00, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento è necessario tenere conto degli impegni economici che lo stesso ha assunto in costanza di convivenza e matrimonio e che ogni mese deve onorare:
- € 323,18 per mutuo casa (mutuo fondiario di € 80.000,00, con fine 2048);
- € 162,68 per finanziamento viaggio di nozze (ammortamento in 48 rate, con ultima rata novembre 2027); - € 362,00 per finanziamento autovettura (durata di 42 mesi con fine 05.03.2027);
- € 157,00 per rateizzazione bolletta del gas (sei rate mensili per un totale di € 946,20).
Successivamente, parte ricorrente ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17, co. 1 e
3 c.p.c., mentre parte resistente ha provveduto al deposito della sola memoria ex art. 473 bis 17, co.
2 c.p.c.
All'udienza del 27.11.2024 sono comparsi per parte ricorrente la parte Parte_1 personalmente con l'avv. Alessandra Terzini, per parte resistente la parte CP_1 personalmente con l'avv. Marzia Tummolo.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “vivo in locazione con canone pari ad € 500,00 mensili, sono titolare di un asilo nido anch'esso all'interno di immobile in locazione. Lavoro dalle 8.00 alle 17.30 circa, dal lunedì al venerdì. Nostro figlio frequenta il pre e post scuola. Sono titolare dei due conti correnti che ho prodotto. Non ho altri debiti se non le spese abitative. Sono titolare di una autovettura, non gravata da rate di finanziamento. Percepisco integralmente l'assegno unico per nostro figlio che ammonta ad € 220,00, mi viene accreditato integralmente sul conto corrente e allo stato tiene conto di entrambi i redditi di noi genitori. Non sono titolare di beni immobili e mobili registrati ulteriori rispetto all'autovettura. non ho altre entrate reddituali se non quelle provenienti dalla mia attività lavorativa. Per la gestione delle mie spese personali ed abitative di regola utilizzo il conto corrente dell'asilo e poi, laddove possibile, a seconda dei mesi, effettuo dei giroconti sul conto corrente personale. Nella gestione di nostro figlio venga aiutata dai nonni e talvolta da una babysitter che viene chiamata sono in caso di indisponibilità dei miei genitori. La mensa scolastica ha un costo di circa € 100,00 mensili. Il pre e post scuola ha un costo annuo di circa € 400,00. Il mio reddito annuo si aggira intorno ad € 18.000,00 circa lordi e mensilmente ho entrate per circa in media € 1.250,00. Non ricordo l'entità del reddito relativo all'anno 2023 in relazione al quale mi riserva la produzione della dichiarazione dei redditi”.
È stata sentita parte resistente che ha dichiarato: “vivo nella casa di mia proprietà che è stata casa coniugale, gravata da mutuo che ammonta ad € 328,18 mensili a tasso fisso, con scadenza nell'anno
2048. Le spese condominiali ammontano a circa € 200,00 annui. Sono altresì gravata da un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di circa € 360,00 mensili con scadenza 2027 e un altro prestito personale di € 165,00 con scadenza nell'anno 2027. Non ho altre entrate reddituale se non quelle documentate. Attualmente lavoro dalle 7.00 alle 17.30/18.00 dal lunedì al venerdì. Anche in relazione ai miei turni il pre e post scuola diventa una scelta necessaria. Attualmente svolgo meno straordinari in quanto da un lato il lavoro si è ridotto e in ogni caso ciò mi permette di essere più presente nella gestione di nostro figlio. Negli anni, inoltre, anche il mio ruolo all'interno dell'azienda
è cambiato, sono state assunte più persone e le mansioni che in passato svolgevo io sono state in parte riassegnate ad altri. Non sono proprietario di altri beni immobili e mobili registrati oltre a quelli già indicati. Nella gestione di nostro figlio posso contare sull'aiuto di mia mamma. Allo stato non ho avuto necessità di rivolgermi alla baby sitter di cui si avvale mia moglie. Confermo di tenere con me nostro figlio secondo le alternanze indicate in atti e sto provvedendo al versamento a titolo di mantenimento di € 250,00 oltre 50% spese straordinarie. Confermo altresì che l'assegno unico è integralmente percepito dalla mamma. Il mio stipendio mensile ammonta a circa €
1.800,00/1.900,00”.
Il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente con la madre e frequentazioni paterne come da calendario proposto da parte ricorrente. Assegno unico integralmente percepito dalla madre anche per la quota paterna.
Mantenimento indiretto del minore da parte del padre mediante versamento mensile dell'importo di
€ 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. Festività e periodi di vacanza suddivisi come da proposta di parte ricorrente”.
Parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice.
Parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio volto a verificare, a fronte dell'uscita dal nucleo famigliare del padre, l'eventuale incremento dell'assegno unico. In caso contrario, ha chiesto che al contributo al mantenimento paterno proposto dal giudice sia aggiunto il 50% della spesa sostenuta dalla madre a titolo di mensa scolastica.
Il Giudice ha rinviato per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 17.01.2025, sostituita dal deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, le parti hanno depositato fogli di precisazione delle conclusioni congiunte, con rinuncia a termini per note conclusive.
Il Giudice, all'udienza del 17.01.2025, ritenute le condizioni concordate dalle parti non contrarie all'interesse del minore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO) in data 23.09.2023, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lodi al N. 38 - Parte II - Serie A - Anno 2023.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente del figlio minore regime di frequentazione con i genitori e Per_1 mantenimento sono rispondenti all'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi hanno altresì domandato disporsi, decorsi i termini e verificati gli ulteriori presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO) in data 23.09.2023, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lodi al N. 38 - Parte II - Serie A - Anno 2023;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre nella casa dalla stessa presa in locazione in TU AN (LO), Via Garibaldi n.48, anche ai fini della residenza anagrafica;
- dispone che possa vedere il figlio minore secondo il calendario e con le CP_1 Per_1
modalità meglio indicate ai punti D) e F) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto dell'accordo tra i genitori in punto di frequentazione tra il minore e i nonni materni, nei termini meglio indicati al punto E) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che concorra al mantenimento ordinario del figlio minore CP_1 Per_1
corrispondendo alla madre, con bonifico da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere dal deposito della domanda, l'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto G) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio come meglio precisate al punto G) delle conclusioni Per_1 congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto dell'accordo tra le parti in punto di godimento della casa coniugale sita in Corte Palasio
(LO), Via Verdi n.54, nei termini meglio indicati al punto C) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto dell'assenso manifestato da a che l'Assegno Unico per il figlio venga CP_1
percepito integralmente dalla madre anche per la quota paterna, come meglio Parte_1
indicato al punto H) delle conclusioni;
- prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti nei termini meglio indicati ai punti G) e I) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 21.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi