TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5853/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Parte_1
Torquato Tasso n. 65, presso lo studio dell'avv. Valerio Romano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Mondragone (CE) alla Controparte_2
Piazza Mazzini n. 3, presso lo studio dell'avv. Amato Brodella che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà e Francesco Androne, in virtù di procura in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 3964/2024, pubblicata in data
07.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5557/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 3964/2024 del 7.06.2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli
Nord nel giudizio RG n. 5557/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella pagamento n. 0282015001522478700, relativa (a suo dire) ad una sanzione per violazione del Codice della strada dell'anno 2009, presuntivamente notificata in data 4.07.2015.
, quindi, adiva il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Con comparsa di costituzione in giudizio, l' e il Controparte_3 Controparte_2 eccepivano l'improcedibilità e inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, la non
[...] maturata prescrizione del credito. Inoltre, l'Ente creditore documentava che la cartella di pagamento aveva ad oggetto il canone idrico dell'anno 2009 e che, in data 27.05.2014, era stato notificato al contribuente l'atto propedeutico e presupposto alla stessa;
l' produceva la relata di notifica Controparte_4 della cartella, nonché di due atti di intimazione di pagamento rispettivamente notificati in data 11.03.2017
e 8.05.2019.
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione, pertanto, annullava la cartella di pagamento e condannava l' al pagamento delle Parte_1 spese processuali.
L'appellante ha impugnato la pronuncia anzidetta evidenziando: a) la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. b) l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo c) l'omessa o, comunque,
l'errata valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale risultava la regolare notifica della cartella di pagamento la cartella n. 0282015001522478700, nonché delle intimazioni di pagamento nn. 02820169012587006000 e 02820189006144084000, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Il costituitosi nel giudizio, aderiva alle motivazioni esposte Controparte_5 dall' e, dunque, chiedeva la riforma della sentenza impugnata. Controparte_3
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
In primis, appare opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre autonoma opposizione avverso l'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Al fine di derimere tale questione, dapprima, è stato intervenuto il legislatore e, successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Pertanto, assume rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5852/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 3964/2024 del
7.10.2021, pubblicata in data 07.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
5557/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
2. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
3. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5853/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Parte_1
Torquato Tasso n. 65, presso lo studio dell'avv. Valerio Romano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Mondragone (CE) alla Controparte_2
Piazza Mazzini n. 3, presso lo studio dell'avv. Amato Brodella che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà e Francesco Androne, in virtù di procura in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 3964/2024, pubblicata in data
07.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5557/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 3964/2024 del 7.06.2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli
Nord nel giudizio RG n. 5557/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella pagamento n. 0282015001522478700, relativa (a suo dire) ad una sanzione per violazione del Codice della strada dell'anno 2009, presuntivamente notificata in data 4.07.2015.
, quindi, adiva il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Con comparsa di costituzione in giudizio, l' e il Controparte_3 Controparte_2 eccepivano l'improcedibilità e inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, la non
[...] maturata prescrizione del credito. Inoltre, l'Ente creditore documentava che la cartella di pagamento aveva ad oggetto il canone idrico dell'anno 2009 e che, in data 27.05.2014, era stato notificato al contribuente l'atto propedeutico e presupposto alla stessa;
l' produceva la relata di notifica Controparte_4 della cartella, nonché di due atti di intimazione di pagamento rispettivamente notificati in data 11.03.2017
e 8.05.2019.
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione, pertanto, annullava la cartella di pagamento e condannava l' al pagamento delle Parte_1 spese processuali.
L'appellante ha impugnato la pronuncia anzidetta evidenziando: a) la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. b) l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo c) l'omessa o, comunque,
l'errata valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale risultava la regolare notifica della cartella di pagamento la cartella n. 0282015001522478700, nonché delle intimazioni di pagamento nn. 02820169012587006000 e 02820189006144084000, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Il costituitosi nel giudizio, aderiva alle motivazioni esposte Controparte_5 dall' e, dunque, chiedeva la riforma della sentenza impugnata. Controparte_3
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
In primis, appare opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre autonoma opposizione avverso l'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Al fine di derimere tale questione, dapprima, è stato intervenuto il legislatore e, successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Pertanto, assume rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5852/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 3964/2024 del
7.10.2021, pubblicata in data 07.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
5557/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
2. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
3. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione