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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – CRISI D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 46967/2022, promossa
DA
(CF ) elettivamente domiciliato in Genova, Viale Parte_1 C.F._1
Padre Santo 5/11B, presso lo studio degli avv.ti Tomaso Romanengo e Erica Roncallo, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Genova, via Roma 9/5, presso lo studio degli avv.ti Marcello P.IVA_1
Grattarola e Giovanna Penco Salvi, anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni:
Per l'attore:
“in via principale, accertare e dichiarare che gli atti di disposizione dei seguenti veicoli: tg. DD843EE
(Audi Q7 prima serie), tg. FE151SB (Volkswagen Golf), tg. FM463PT (BMW 520D Touring Sport), tg.
FV337GM (Opel Astra Sports Tourer), sono stati posti in essere dal Sig. in favore della Controparte_1 società in pregiudizio delle ragioni del Sig. e, conseguentemente, Controparte_2 Parte_1 dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullabili e/o invalidi e, comunque, revocare, ai sensi della norma di cui all'art. 2901 c.c. e/o di ogni altra norma meglio vista e ritenuta, nei confronti del Sig. tali Parte_1 atti;
sempre in via principale, ordinare al P.R.A. competente o ad altro soggetto ritenuto competente di procedere alla trascrizione della sentenza di revocazione.
1 In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari ex D.M. 55/2014”.
Per i convenuti:
“In via principale 1) accertare l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda di revocatoria, nonché accertare la pretestuosità del credito vantato dall'attore e conseguentemente rigettare e/o comunque respingere la domanda di revocatoria avanzata dall'attore per le ragioni e le causali di cui in narrativa e in ogni caso perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e carenti di prova, e per l'effetto dichiarare inoltre l'illegittimità della trascrizione della domanda di revocatoria sui veicoli tg DD834EE – FE151SB- FM643PT, mandando assolti i convenuti da ogni e qualsiasi richiesta economica avanzata da parte ricorrente;
2) accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda di revocatoria e conseguentemente rigettata e/o comunque respinta la domanda di revocatoria avanzata dall'attore per le ragioni e le causali di cui in narrativa si chiede per l'effetto di ordinare al creditore la cancellazione della la trascrizione al PRA della domanda giudiziale di revocatoria sui veicoli tg DD834EE – FE151SB- FM643PT; anche in via riconvenzionale
3) accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda di revocatoria e conseguentemente rigettata e/o comunque respinta la domanda di revocatoria avanzata dall'attore per le ragioni e le causali di cui in narrativa dichiarare l'applicabilità alla fattispecie della responsabilità aggravata ex art 96 secondo comma c.p.c. e conseguentemente condannare l'attore al pagamento in favore dei convenuti per le ragioni e le causali di cui in narrativa oltre le spese di lite di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa, imponendo al creditore una congrua cauzione.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre cpa, iva e rimborso forfetario spese generali”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 12/12/2022 e regolarmente notificato alla controparte,
ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale e Parte_1 Controparte_1 er veder dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullabili e/o invalidi e, comunque, Controparte_2 revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti dispositivi con cui in data 16.11.2022, ha Controparte_1 trasferito alla società la proprietà delle seguenti autovetture: Controparte_2
• tg. DD843EE (Audi Q7 prima serie);
• tg. FE151SB (Volkswagen Golf);
• tg. FM463PT (BMW 520D Touring Sport);
• tg. FV337GM (Opel 1 Controparte_3 In particolare, l'attore ha dedotto che:
• in data 07.12.2018 ha subito un'aggressione in Bosnia- Erzegovina per opera del nipote, CP_1
e dei di lui genitori, nei confronti dei quali è stata presentata querela dinanzi al Tribunale
[...]
Municipal della città di Zivinice (Bosnia-Erzegovina) (doc. 3)
• per i medesimi fatti, al fine di vedere accertata la responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2055
c.c. in capo agli aggressori ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificabili in almeno in euro 224.877,91, l'attore ha altresì incardinato un procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, n. 37765/2022 R.G, tutt'ora pendente (doc. 2);
• nell'ambito di tale procedimento l'attore ha anche chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo ex art
671 c.p.c. sui beni del convenuto e dei di lui genitori, fino alla concorrenza di 150.000,00 euro (proc. n.
37765-1/2022 R.G.;
• in data 16.11.2022 ha ceduto alla propria società, otto autovetture CP_4 Controparte_2
per un valore di 162.000,00 euro, di cui solo quattro rimaste nel patrimonio della società acquirente.
In diritto, l'attore ha sostenuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. sulla base delle seguenti ragioni:
• sussiste “il diritto di credito” che deriva “dai ..danni patiti ..in conseguenza dell'..aggressione subita”
(cfr. atto di citazione) attualmente sub iudice, la cui verosimiglianza è stata dimostrata nel sub procedimento cautelare n. 37766-1/22 RG, tenuto conto che “ancorché non liquido ed esigibile, legittima certamente lo stesso ad agire a tutela della garanzia del proprio credito risarcitorio, ricostituendo il patrimonio del debitore Sig. abbia posto in essere come chiaramente Controparte_1 ha fatto atti dispositivi dei propri beni”;
• sussiste l'eventus damni in quanto ha alienato beni di rilevante valore economico rendendo CP_4 sicuramente più difficile la soddisfazione dell'ingente credito, in considerazione del patrimonio residuo del convenuto non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie;
• sussiste l'elemento soggettivo poiché era ben consapevole della pretesa creditoria CP_4 dell'attore e quindi conscio del pregiudizio che gli avrebbe arrecato in quanto, da un lato emerge l'intenzione di ledere l'attore, avendo il convenuto posto in essere gli atti dispositivi a distanza di soli otto giorni dalla revoca del sequestro conservativo sulle autovetture, nell'ambito del procedimento incardinato dal figlio dell'attore; dall'altro è evidente il meccanismo fraudolento consistente nell'intestazione di tali beni a soggetto giuridico formalmente diverso, ovvero alla società CP_2
, al 95% di proprietà del convenuto, restando però nella disponibilità di con
[...] CP_4 conseguente verosimile gratuità di tali trasferimenti;
• in particolare l'attore ha evidenziato che “è altamente verosimile che gli atti di disposizione de quibus, oltre a essere successivi all'insorgenza del credito, siano stati posti in essere a titolo gratuito alla luce
ammesso da controparte (cfr. pag. 16 comparsa) – n. 2 veicoli (tg. EY668MA e FN472DP) sono state acquistati da terzi in buona fede e con annotazione al PRA prima della notifica dell'atto di citazione per revocatoria
3 del trasferimento fittizio degli autoveicoli e, pertanto, ai fini della dichiarazione di inefficacia di tali atti,
è sufficiente che il solo debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore”;
• ad avviso dell'attore, peraltro, “La dichiarazione di inefficacia dei predetti atti non potrà essere evitata nemmeno nella non creduta ipotesi in cui gli atti contestati siano stati posti in essere a titolo oneroso, ipotesi in cui è necessario che il terzo acquirente sia consapevole delle conseguenze pregiudizievoli degli atti stessi. Anche in questo caso, infatti, non si può in alcun modo che la società Controparte_2 non sapesse del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, posto che il 95% delle quote di tale
[...] società appartiene al convenuto”;
Con comparsa di risposta depositata in data 01.03.2023 si sono costituiti e Controparte_1
a mezzo del medesimo difensore, contestando la domanda in quanto Controparte_2 inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, chiedendone conseguentemente il rigetto. Hanno altresì formulato domanda ex art. 96 co 2 c.p.c..
In particolare, parte convenuta, dopo aver evidenziato che “Anche la mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra è sufficiente a ritenere non fondata la domanda di revocatoria che andrà pertanto respinta” ha esposto che:
• la ragione di credito dell'odierno attore, che si assume pregiudicata dagli atti dispositivi, appaia manifestamente pretestuosa “come infatti ha anche di recente affermato la Suprema Corte di Cassazione che ammette la revocatoria anche per “crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazione purché non manifestamente implausibili” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 19.02.2020 n.4212)”, tenuto conto che la stessa
[... non è provata né nell'an né nel quantum, risultando incerta sia la responsabilità soggettiva di che l'entità del credito risarcitorio. Inoltre l'iniziale decreto di sequestro assunto inaudita CP_4 altera parte fino alla concorrenza di 150.000,00 euro è stato ridotto, in seguito a reclamo del convenuto,
a 50.000,00 euro, facendo ciò presumere un danno di misura nettamente inferiore a quello prospettato da parte attrice;
• non sussiste l'eventus damni in quanto nel patrimonio di sono presenti beni del valore CP_4 complessivo pari ad euro 370.000,00, da soli sufficiente a soddisfare il presunto credito dell'attore.
Inoltre, ha ottenuto il sequestro conservativo sul patrimonio del nipote, che seppur ridotto a CP_5
50.000 euro dal Tribunale di Milano, risulta tuttora iscritto per euro 150.000,00;
• non sussiste l'elemento soggettivo, in quanto ben conscio della presenza di altri beni di CP_4 rilevante valore economico nel proprio patrimonio, non temeva di pregiudicare in alcun modo l'eventuale credito dello zio;
del resto, se avesse voluto pregiudicare le ragioni del creditore avrebbe ben potuto far sparire gli altri beni dal proprio patrimonio o quantomeno alienato le autovetture a terzi. La ragione della disposizione patrimoniale risiede nell'esigenza di limitare i danni meccanici e di deprezzamento cui vanni incontro beni di questo tipo a causa del disuso.
A fondamento della domanda ex art. 96 co 2 c.p.c. il convenuto dopo aver fatto presente che in questa
4 situazione “anche alla luce dei recenti sviluppi processuali della vicenda, si invita l'odierno attore Parte_1
a …ad adeguare l'esecuzione del sequestro (già attuata e mantenuta in eccesso) all'effettivo
[...] importo di euro 50.000 concesso con la misura cautelare, pena il risarcimento di tutti i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 II comma c.p.c” ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale, n.
143 del 2022, affermando che “poiché nel caso che ci occupa la misura della trascrizione di domanda su
autoveicoli assolve di fatto una esigenza prettamente di carattere cautelare e conservativo, essendo assimilarle ad un sequestro in quanto, e fatto notorio che, il proprietario di una vettura su cui insiste una trascrizione pregiudizievole non potrà vendere la propria auto, in quanto non troverà mai un compratore disposto ad accettare un vincolo su mezzo da acquistare. Ne è prova inconfutabile il fatto che la trascrizione della domanda giudiziale compiuta dall'attore ha già di fatto creato un grave pregiudizio ai convenuti” in quanto “Tali trascrizioni hanno compromesso la vendita avvenuta in data anteriore alla trascrizione della domanda”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con memoria n. 2 l'attore ha domandato la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento sull'accertamento del credito di cui al citato RG 37765/2022, o quantomeno fino al deposito della CTU domandata in quella sede. A fronte di tale richiesta, controparte si è opposta.
Esaurita la trattazione e senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata.
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Appare opportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c.
Ai sensi di tale norma “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Ai sensi del successivo art. 2903 c.c. l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
L'azione revocatoria è un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Legittimato attivo è il creditore. Sul punto si osserva che è sufficiente la sola esistenza di un debito, ancorché non accertato giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia
5 sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV,
10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
Proprio per tale ragione il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione
necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, considerato anche il fatto che il conflitto pratico tra i due giudicati è reso infatti impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria. (Cass. civ., Sez. IV, 17/07/2009, n. 16722; Cass. civ.
(Ord.), Sez. IV, 10/10/2008, n. 24993; Cass. civ. (Ord.), Sez. IV, 14/09/2007, n. 19289; Cass. civ., Sez. Unite,
18/05/2004, n. 9440).
Presupposto oggettivo è il compimento da parte del debitore di un atto avente contenuto patrimoniale
e natura dispositiva tale da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni). Ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
(cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678;
Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). In altri termini, è richiesto soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
In relazione all'elemento soggettivo, va innanzitutto operata la distinzione tra atto a titolo gratuito e atto a titolo oneroso, in quanto nel primo caso tale presupposto deve sussistere soltanto in capo al debitore, mentre nel secondo caso deve sussistere sia in capo al debitore sia in capo al terzo.
Inoltre, l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto sia successivo o anteriore al sorgere del credito. Nella prima ipotesi è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: non è pertanto necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza (consilium fraudis), che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. Per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza deve sussistere in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va
6 accomunata a quella del debitore.
Nella seconda ipotesi è necessario che il compimento dell'atto sia stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
La prova dell'elemento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.,
Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
2. La fattispecie concreta
Passando ad esaminare il merito della domanda, dai principi richiamati nel par. 1 deriva che sussistono tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto impugnato.
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento la domanda di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., formulata da parte attrice con la memoria n. 2 nonché ribadita all'udienza di precisazioni delle conclusioni e contestata da controparte. Sul punto si rinvia al par. 1 dove è stata già affrontata la questione della non soggezione del giudizio di revocatoria alla sospensione nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito risarcitorio.
Ciò detto, nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto ed eccepito dalle parti, nonché dall'esame della documentazione prodotta in atti, non vi è dubbio di un rapporto molto conflittuale tra le parti.
Tuttavia, al fine di circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, richiamando quanto ben evidenziato dalla stessa parte convenuta nella memoria n. 2, esso non riguarda la responsabilità di e dei di lui CP_4 genitori, né dell'attore per i fatti accaduti in Bosnia ed oggetto di un giudizio di merito avanti al Tribunale di
Milano (R.G. n. 37765/2022) e di un eventuale giudizio penale in Bosnia, ma verte sulla fondatezza della domanda di revocatoria degli atti dispositivi con cui in data 16.11.2022 ha trasferito alla società CP_6 la proprietà delle seguenti autovetture suindicate. Controparte_2
Ebbene non vi è dubbio che sussiste la legittimazione attiva in capo ad in quanto, come CP_5 sopra già espresso (v. par.1) va ribadito che “l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale” (ex multis Cass. 25331/2023).
In particolare quest'ultima sentenza cit. afferma che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”.
È sufficiente, pertanto, che la pretesa creditoria non risulti, prima facie, meramente pretestuosa (cfr. Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755).
Nel caso di specie, da quanto dedotto e allegato dall'attore, emerge certamente che ha CP_5 dimostrato la propria qualità di creditore, avendo lo stesso promosso separato giudizio dinanzi al Tribunale di
7 Milano, sezione X (proc. n. 37765/22 RG) nei confronti di per l'accertamento dei danni subiti CP_4 dall'aggressione avvenuta in data 17.12.2018.
Contrariamente da quanto sostenuto da parte convenuta, pertanto, non si è in presenza di un credito litigioso “manifestamente implausibile” tenuto conto che l'attore ha rappresentato e documentato – ciò si badi bene ai fini del presente giudizio laddove è sufficiente provare, come detto sopra, la qualità di creditore – le ragioni della propria pretesa, non essendo necessario l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti. Né sotto tale profilo può essere ritenuto rilevante la circostanza che l'iniziale decreto di sequestro assunto inaudita altera parte fino alla concorrenza di 150.000,00 euro è stato ridotto, in seguito a reclamo del convenuto, a 50.000,00 euro, in quanto ciò seppur può far ritenere probabile, a livello di fumus boni iuris, un danno di misura nettamente inferiore a quello prospettato da parte attrice (euro 224.877,91), tuttavia non fa venir meno la qualità di creditore.
E' altrettanto indubbio che sussiste l'eventus damni, quale atto avente contenuto patrimoniale e natura dispositiva tale da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Infatti, così come enunciato nel par. 1, ad integrare tale pregiudizio è sufficiente un qualsiasi atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione.
Non è pertanto necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, bastando un pericolo di danno derivante dal compimento di un atto di disposizione che renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Sicché, come già indicato nel par. 1, anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Nel caso di specie è evidente che il patrimonio del convenuto per effetto dell'alienazione CP_4 delle autovetture alla società ha subito una variazione qualitativa idonea ad integrare un Controparte_2 pregiudizio per i creditori. Infatti, la fuoriuscita dal patrimonio del debitore dei beni di più immediata realizzazione economica ha reso più incerta e difficile la soddisfazione del credito dell'attore, riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c..
Né il convenuto ha dimostrato l'insussistenza del rischio e quindi la sufficiente capienza del proprio patrimonio residuo per far fronte alle pretese creditorie, assolvendo a quell'onere probatorio che, come sopra visto, la giurisprudenza gli pone a carico.
In particolare, se da un lato è pacifico che il patrimonio residuo del convenuto è composto da (i) un immobile sito in Milano, via Console Marcello n. 2, (ii) un secondo immobile sito in Milano via Arturo Graf n.
22, (iii) un saldo di conto corrente pari ad euro 65.849,21, oltre che (iv) dal 90% delle quote della Centro revisioni Auto Certosa s.r.l. e (v) dal 95% delle quote della dall'altra non può ritenersi Controparte_2 pienamente adempiuto l'onere probatorio gravante sul convenuto, mancando una valutazione economicamente apprezzabile del suddetto patrimonio.
Nulla, infatti, è stato documentato in merito al valore delle partecipazioni nelle due società.
8 Quanto poi agli immobili il convenuto ha prodotto in giudizio due perizie asseverate (cfr. docc. 4 e 7).
Tuttavia, a ben vedere queste ultime, quali allegazioni di parte, non appaiono attendibili sotto il profilo della coerenza e dalla qualità delle argomentazioni presentate, essendosi lo stesso perito limitato, come testualmente ha affermato, a moltiplicare il valore al mq medio nella zona degli immobili per la metratura degli appartamenti, mancando invece ogni riferimento ad un accesso all'interno degli edifici e difettando una valutazione completa ed attuale sullo stato dei locali. Ciò a maggior ragione se si considera la collocazione dei suddetti immobili in una zona periferica della città di Milano nonchè l'attuale stato di occupazione degli stessi da parte di componenti della famiglia CP_4
Del tutto irrilevante è la circostanza eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta laddove afferma che l'attore ha già ottenuto il sequestro conservativo su beni del patrimonio del convenuto da soli sufficienti a garantire la soddisfazione del credito. Deve infatti osservarsi che il decreto di sequestro conservativo è assunto all'esito di un procedimento sommario, non potendosi in alcun modo sostenere che l'importo ivi quantificato corrisponderà al quantum del risarcimento in sede di giudizio di merito. Conseguentemente il patrimonio del convenuto, in caso di quantificazione del credito in misura pari a quella indicata dall'attore in euro 224.877,91, potrebbe non risultare sufficientemente capiente per soddisfare le ragioni del creditore.
Non vi è dubbio, infine, che sussiste l'elemento soggettivo, così come descritto nel par. 1, sia in capo al debitore sia in capo al terzo.
A tal proposito va innanzitutto osservato che, con riferimento all'intensità dell'elemento soggettivo, qui l'atto è certamente successivo al sorgere del credito, tenuto conto che ha ceduto le autovetture in CP_4 data 16.11.2022, ossia dopo che gli aveva inviato richiesta di risarcimento dei danni subiti in CP_7 conseguenza dell'aggressione e notificato in data 4.10.2022 l'atto di citazione, di cui sopra si è detto.
La conseguenza è che, presupposto della revocatoria non era l'animus nocendi (o “dolosa preordinazione”), ma il consilium fraudis, cioè la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto di disposizione.
Detto ciò, si aggiunga che, non avendo l'attore dimostrato che trattasi di atti a titolo gratuito, dal momento che è rimasta sfornita di prova la tesi dello stesso esposta o quantomeno non puntualmente argomentata ossia che
“gli atti di disposizione … siano stati posti in essere a titolo gratuito alla luce del trasferimento fittizio degli autoveicoli” (cfr. citazione pag. 20) va presunta la natura onerosa di tali cessioni, essendo trasferimenti di proprietà.
Pertanto la declaratoria di inefficacia di tale atto presupponeva e presuppone la prova sia del fatto “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” sia dell'ulteriore circostanza
“che (…) il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.
Orbene, per quanto attiene a nessun ragionevole dubbio sembra sussistere circa la CP_4 sussistenza in capo allo stesso della consapevolezza del pregiudizio derivante dalla vendita alle ragioni del creditore. Infatti, il 16 novembre 2022 appena otto giorni dopo la revoca del sequestro conservativo sulle autovetture –disposta in un altro procedimento civile pendente dinanzi il Tribunale di Genova per il risarcimento
9 dei danni, a seguito dell'aggressione subita da figlio dell'attore, per opera dei cugini Controparte_8 CP_1
e (nel quale era stato ottenuto sui beni dei cugini sequestro conservativo, iscritto
[...] CP_9 Co anche al PRA sulle autovetture di proprietà di e successivamente revocato in data 08.11.2022, a CP_4 seguito del versamento di cauzione), il convenuto ha disposto la cessione di otto beni mobili registrati del valore di 162.000,00 di cui solo quattro qui oggetto di revocatoria, emergendo la volontà di sottrarli quanto prima per il soddisfacimento delle pretese dell'attore. Del resto, tale volontà emerge altresì dalla contestuale cessione di plurime autovetture nonchè dalla circostanza che le abbia trasferire ad una società di cui è titolare al CP_4
95% ( e quindi ne ha mantenuto indirettamente la proprietà. Controparte_2
Quanto all'elemento soggettivo in capo alla società acquirente, una volta accertato in capo al disponente la consapevolezza del pregiudizio che mediante la vendita avrebbe arrecato alla pretesa creditoria dell'attore, non si può non ritenere che tale consapevolezza sussista anche in capo alla essendo quest'ultima Controparte_2 di proprietà al 95% di CP_4
Appaiono, pertanto, sussistere tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto impugnato.
Concludendo il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1 degli atti meglio descritti nel dispositivo della presente decisione.
[...]
Tale soluzione rende superfluo l'esame della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. formulata da parte convenuta.
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.
3. Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza e vanno Controparte_1 Controparte_2 condannati in solido a rimborsare a le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. Parte_1
147/2022, in base ai valori medi (valore della controversia pari ad euro 224.877,91, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda presentata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 di Controparte_2
2) revoca e dichiara inefficace nei confronti di la cessione dei seguenti beni Parte_1 mobili registrati:
• tg. DD843EE (Audi Q7 prima serie);
• tg. FE151SB (Volkswagen Golf); CP_1
• tg. FM463PT (BMW 520D Touring;
• tg. FV337GM (Opel ; Controparte_3
10 3) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
le spese di giudizio liquidate in euro 8.433,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte)
e C.P.A;
4) dichiara la statuizione di cui al capo n. 2 titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 12/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per comodità espositiva è stato qui già recepito quanto indicato dall'attore con la memoria n.
1. Si riporta il contenuto della nota a pag. 20: “Originariamente la presente azione revocatoria verteva su n. 6 veicoli, ridottisi a n. 4, in quanto – come anche
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – CRISI D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 46967/2022, promossa
DA
(CF ) elettivamente domiciliato in Genova, Viale Parte_1 C.F._1
Padre Santo 5/11B, presso lo studio degli avv.ti Tomaso Romanengo e Erica Roncallo, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Genova, via Roma 9/5, presso lo studio degli avv.ti Marcello P.IVA_1
Grattarola e Giovanna Penco Salvi, anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni:
Per l'attore:
“in via principale, accertare e dichiarare che gli atti di disposizione dei seguenti veicoli: tg. DD843EE
(Audi Q7 prima serie), tg. FE151SB (Volkswagen Golf), tg. FM463PT (BMW 520D Touring Sport), tg.
FV337GM (Opel Astra Sports Tourer), sono stati posti in essere dal Sig. in favore della Controparte_1 società in pregiudizio delle ragioni del Sig. e, conseguentemente, Controparte_2 Parte_1 dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullabili e/o invalidi e, comunque, revocare, ai sensi della norma di cui all'art. 2901 c.c. e/o di ogni altra norma meglio vista e ritenuta, nei confronti del Sig. tali Parte_1 atti;
sempre in via principale, ordinare al P.R.A. competente o ad altro soggetto ritenuto competente di procedere alla trascrizione della sentenza di revocazione.
1 In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari ex D.M. 55/2014”.
Per i convenuti:
“In via principale 1) accertare l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda di revocatoria, nonché accertare la pretestuosità del credito vantato dall'attore e conseguentemente rigettare e/o comunque respingere la domanda di revocatoria avanzata dall'attore per le ragioni e le causali di cui in narrativa e in ogni caso perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e carenti di prova, e per l'effetto dichiarare inoltre l'illegittimità della trascrizione della domanda di revocatoria sui veicoli tg DD834EE – FE151SB- FM643PT, mandando assolti i convenuti da ogni e qualsiasi richiesta economica avanzata da parte ricorrente;
2) accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda di revocatoria e conseguentemente rigettata e/o comunque respinta la domanda di revocatoria avanzata dall'attore per le ragioni e le causali di cui in narrativa si chiede per l'effetto di ordinare al creditore la cancellazione della la trascrizione al PRA della domanda giudiziale di revocatoria sui veicoli tg DD834EE – FE151SB- FM643PT; anche in via riconvenzionale
3) accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda di revocatoria e conseguentemente rigettata e/o comunque respinta la domanda di revocatoria avanzata dall'attore per le ragioni e le causali di cui in narrativa dichiarare l'applicabilità alla fattispecie della responsabilità aggravata ex art 96 secondo comma c.p.c. e conseguentemente condannare l'attore al pagamento in favore dei convenuti per le ragioni e le causali di cui in narrativa oltre le spese di lite di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa, imponendo al creditore una congrua cauzione.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre cpa, iva e rimborso forfetario spese generali”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 12/12/2022 e regolarmente notificato alla controparte,
ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale e Parte_1 Controparte_1 er veder dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullabili e/o invalidi e, comunque, Controparte_2 revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti dispositivi con cui in data 16.11.2022, ha Controparte_1 trasferito alla società la proprietà delle seguenti autovetture: Controparte_2
• tg. DD843EE (Audi Q7 prima serie);
• tg. FE151SB (Volkswagen Golf);
• tg. FM463PT (BMW 520D Touring Sport);
• tg. FV337GM (Opel 1 Controparte_3 In particolare, l'attore ha dedotto che:
• in data 07.12.2018 ha subito un'aggressione in Bosnia- Erzegovina per opera del nipote, CP_1
e dei di lui genitori, nei confronti dei quali è stata presentata querela dinanzi al Tribunale
[...]
Municipal della città di Zivinice (Bosnia-Erzegovina) (doc. 3)
• per i medesimi fatti, al fine di vedere accertata la responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2055
c.c. in capo agli aggressori ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificabili in almeno in euro 224.877,91, l'attore ha altresì incardinato un procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, n. 37765/2022 R.G, tutt'ora pendente (doc. 2);
• nell'ambito di tale procedimento l'attore ha anche chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo ex art
671 c.p.c. sui beni del convenuto e dei di lui genitori, fino alla concorrenza di 150.000,00 euro (proc. n.
37765-1/2022 R.G.;
• in data 16.11.2022 ha ceduto alla propria società, otto autovetture CP_4 Controparte_2
per un valore di 162.000,00 euro, di cui solo quattro rimaste nel patrimonio della società acquirente.
In diritto, l'attore ha sostenuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. sulla base delle seguenti ragioni:
• sussiste “il diritto di credito” che deriva “dai ..danni patiti ..in conseguenza dell'..aggressione subita”
(cfr. atto di citazione) attualmente sub iudice, la cui verosimiglianza è stata dimostrata nel sub procedimento cautelare n. 37766-1/22 RG, tenuto conto che “ancorché non liquido ed esigibile, legittima certamente lo stesso ad agire a tutela della garanzia del proprio credito risarcitorio, ricostituendo il patrimonio del debitore Sig. abbia posto in essere come chiaramente Controparte_1 ha fatto atti dispositivi dei propri beni”;
• sussiste l'eventus damni in quanto ha alienato beni di rilevante valore economico rendendo CP_4 sicuramente più difficile la soddisfazione dell'ingente credito, in considerazione del patrimonio residuo del convenuto non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie;
• sussiste l'elemento soggettivo poiché era ben consapevole della pretesa creditoria CP_4 dell'attore e quindi conscio del pregiudizio che gli avrebbe arrecato in quanto, da un lato emerge l'intenzione di ledere l'attore, avendo il convenuto posto in essere gli atti dispositivi a distanza di soli otto giorni dalla revoca del sequestro conservativo sulle autovetture, nell'ambito del procedimento incardinato dal figlio dell'attore; dall'altro è evidente il meccanismo fraudolento consistente nell'intestazione di tali beni a soggetto giuridico formalmente diverso, ovvero alla società CP_2
, al 95% di proprietà del convenuto, restando però nella disponibilità di con
[...] CP_4 conseguente verosimile gratuità di tali trasferimenti;
• in particolare l'attore ha evidenziato che “è altamente verosimile che gli atti di disposizione de quibus, oltre a essere successivi all'insorgenza del credito, siano stati posti in essere a titolo gratuito alla luce
ammesso da controparte (cfr. pag. 16 comparsa) – n. 2 veicoli (tg. EY668MA e FN472DP) sono state acquistati da terzi in buona fede e con annotazione al PRA prima della notifica dell'atto di citazione per revocatoria
3 del trasferimento fittizio degli autoveicoli e, pertanto, ai fini della dichiarazione di inefficacia di tali atti,
è sufficiente che il solo debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore”;
• ad avviso dell'attore, peraltro, “La dichiarazione di inefficacia dei predetti atti non potrà essere evitata nemmeno nella non creduta ipotesi in cui gli atti contestati siano stati posti in essere a titolo oneroso, ipotesi in cui è necessario che il terzo acquirente sia consapevole delle conseguenze pregiudizievoli degli atti stessi. Anche in questo caso, infatti, non si può in alcun modo che la società Controparte_2 non sapesse del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, posto che il 95% delle quote di tale
[...] società appartiene al convenuto”;
Con comparsa di risposta depositata in data 01.03.2023 si sono costituiti e Controparte_1
a mezzo del medesimo difensore, contestando la domanda in quanto Controparte_2 inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, chiedendone conseguentemente il rigetto. Hanno altresì formulato domanda ex art. 96 co 2 c.p.c..
In particolare, parte convenuta, dopo aver evidenziato che “Anche la mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra è sufficiente a ritenere non fondata la domanda di revocatoria che andrà pertanto respinta” ha esposto che:
• la ragione di credito dell'odierno attore, che si assume pregiudicata dagli atti dispositivi, appaia manifestamente pretestuosa “come infatti ha anche di recente affermato la Suprema Corte di Cassazione che ammette la revocatoria anche per “crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazione purché non manifestamente implausibili” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 19.02.2020 n.4212)”, tenuto conto che la stessa
[... non è provata né nell'an né nel quantum, risultando incerta sia la responsabilità soggettiva di che l'entità del credito risarcitorio. Inoltre l'iniziale decreto di sequestro assunto inaudita CP_4 altera parte fino alla concorrenza di 150.000,00 euro è stato ridotto, in seguito a reclamo del convenuto,
a 50.000,00 euro, facendo ciò presumere un danno di misura nettamente inferiore a quello prospettato da parte attrice;
• non sussiste l'eventus damni in quanto nel patrimonio di sono presenti beni del valore CP_4 complessivo pari ad euro 370.000,00, da soli sufficiente a soddisfare il presunto credito dell'attore.
Inoltre, ha ottenuto il sequestro conservativo sul patrimonio del nipote, che seppur ridotto a CP_5
50.000 euro dal Tribunale di Milano, risulta tuttora iscritto per euro 150.000,00;
• non sussiste l'elemento soggettivo, in quanto ben conscio della presenza di altri beni di CP_4 rilevante valore economico nel proprio patrimonio, non temeva di pregiudicare in alcun modo l'eventuale credito dello zio;
del resto, se avesse voluto pregiudicare le ragioni del creditore avrebbe ben potuto far sparire gli altri beni dal proprio patrimonio o quantomeno alienato le autovetture a terzi. La ragione della disposizione patrimoniale risiede nell'esigenza di limitare i danni meccanici e di deprezzamento cui vanni incontro beni di questo tipo a causa del disuso.
A fondamento della domanda ex art. 96 co 2 c.p.c. il convenuto dopo aver fatto presente che in questa
4 situazione “anche alla luce dei recenti sviluppi processuali della vicenda, si invita l'odierno attore Parte_1
a …ad adeguare l'esecuzione del sequestro (già attuata e mantenuta in eccesso) all'effettivo
[...] importo di euro 50.000 concesso con la misura cautelare, pena il risarcimento di tutti i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 II comma c.p.c” ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale, n.
143 del 2022, affermando che “poiché nel caso che ci occupa la misura della trascrizione di domanda su
autoveicoli assolve di fatto una esigenza prettamente di carattere cautelare e conservativo, essendo assimilarle ad un sequestro in quanto, e fatto notorio che, il proprietario di una vettura su cui insiste una trascrizione pregiudizievole non potrà vendere la propria auto, in quanto non troverà mai un compratore disposto ad accettare un vincolo su mezzo da acquistare. Ne è prova inconfutabile il fatto che la trascrizione della domanda giudiziale compiuta dall'attore ha già di fatto creato un grave pregiudizio ai convenuti” in quanto “Tali trascrizioni hanno compromesso la vendita avvenuta in data anteriore alla trascrizione della domanda”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con memoria n. 2 l'attore ha domandato la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento sull'accertamento del credito di cui al citato RG 37765/2022, o quantomeno fino al deposito della CTU domandata in quella sede. A fronte di tale richiesta, controparte si è opposta.
Esaurita la trattazione e senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata.
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Appare opportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c.
Ai sensi di tale norma “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Ai sensi del successivo art. 2903 c.c. l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
L'azione revocatoria è un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Legittimato attivo è il creditore. Sul punto si osserva che è sufficiente la sola esistenza di un debito, ancorché non accertato giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia
5 sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV,
10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
Proprio per tale ragione il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione
necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, considerato anche il fatto che il conflitto pratico tra i due giudicati è reso infatti impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria. (Cass. civ., Sez. IV, 17/07/2009, n. 16722; Cass. civ.
(Ord.), Sez. IV, 10/10/2008, n. 24993; Cass. civ. (Ord.), Sez. IV, 14/09/2007, n. 19289; Cass. civ., Sez. Unite,
18/05/2004, n. 9440).
Presupposto oggettivo è il compimento da parte del debitore di un atto avente contenuto patrimoniale
e natura dispositiva tale da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni). Ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
(cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678;
Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). In altri termini, è richiesto soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
In relazione all'elemento soggettivo, va innanzitutto operata la distinzione tra atto a titolo gratuito e atto a titolo oneroso, in quanto nel primo caso tale presupposto deve sussistere soltanto in capo al debitore, mentre nel secondo caso deve sussistere sia in capo al debitore sia in capo al terzo.
Inoltre, l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto sia successivo o anteriore al sorgere del credito. Nella prima ipotesi è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: non è pertanto necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza (consilium fraudis), che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. Per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza deve sussistere in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va
6 accomunata a quella del debitore.
Nella seconda ipotesi è necessario che il compimento dell'atto sia stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
La prova dell'elemento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.,
Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
2. La fattispecie concreta
Passando ad esaminare il merito della domanda, dai principi richiamati nel par. 1 deriva che sussistono tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto impugnato.
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento la domanda di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., formulata da parte attrice con la memoria n. 2 nonché ribadita all'udienza di precisazioni delle conclusioni e contestata da controparte. Sul punto si rinvia al par. 1 dove è stata già affrontata la questione della non soggezione del giudizio di revocatoria alla sospensione nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito risarcitorio.
Ciò detto, nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto ed eccepito dalle parti, nonché dall'esame della documentazione prodotta in atti, non vi è dubbio di un rapporto molto conflittuale tra le parti.
Tuttavia, al fine di circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, richiamando quanto ben evidenziato dalla stessa parte convenuta nella memoria n. 2, esso non riguarda la responsabilità di e dei di lui CP_4 genitori, né dell'attore per i fatti accaduti in Bosnia ed oggetto di un giudizio di merito avanti al Tribunale di
Milano (R.G. n. 37765/2022) e di un eventuale giudizio penale in Bosnia, ma verte sulla fondatezza della domanda di revocatoria degli atti dispositivi con cui in data 16.11.2022 ha trasferito alla società CP_6 la proprietà delle seguenti autovetture suindicate. Controparte_2
Ebbene non vi è dubbio che sussiste la legittimazione attiva in capo ad in quanto, come CP_5 sopra già espresso (v. par.1) va ribadito che “l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale” (ex multis Cass. 25331/2023).
In particolare quest'ultima sentenza cit. afferma che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”.
È sufficiente, pertanto, che la pretesa creditoria non risulti, prima facie, meramente pretestuosa (cfr. Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755).
Nel caso di specie, da quanto dedotto e allegato dall'attore, emerge certamente che ha CP_5 dimostrato la propria qualità di creditore, avendo lo stesso promosso separato giudizio dinanzi al Tribunale di
7 Milano, sezione X (proc. n. 37765/22 RG) nei confronti di per l'accertamento dei danni subiti CP_4 dall'aggressione avvenuta in data 17.12.2018.
Contrariamente da quanto sostenuto da parte convenuta, pertanto, non si è in presenza di un credito litigioso “manifestamente implausibile” tenuto conto che l'attore ha rappresentato e documentato – ciò si badi bene ai fini del presente giudizio laddove è sufficiente provare, come detto sopra, la qualità di creditore – le ragioni della propria pretesa, non essendo necessario l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti. Né sotto tale profilo può essere ritenuto rilevante la circostanza che l'iniziale decreto di sequestro assunto inaudita altera parte fino alla concorrenza di 150.000,00 euro è stato ridotto, in seguito a reclamo del convenuto, a 50.000,00 euro, in quanto ciò seppur può far ritenere probabile, a livello di fumus boni iuris, un danno di misura nettamente inferiore a quello prospettato da parte attrice (euro 224.877,91), tuttavia non fa venir meno la qualità di creditore.
E' altrettanto indubbio che sussiste l'eventus damni, quale atto avente contenuto patrimoniale e natura dispositiva tale da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Infatti, così come enunciato nel par. 1, ad integrare tale pregiudizio è sufficiente un qualsiasi atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione.
Non è pertanto necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, bastando un pericolo di danno derivante dal compimento di un atto di disposizione che renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Sicché, come già indicato nel par. 1, anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Nel caso di specie è evidente che il patrimonio del convenuto per effetto dell'alienazione CP_4 delle autovetture alla società ha subito una variazione qualitativa idonea ad integrare un Controparte_2 pregiudizio per i creditori. Infatti, la fuoriuscita dal patrimonio del debitore dei beni di più immediata realizzazione economica ha reso più incerta e difficile la soddisfazione del credito dell'attore, riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c..
Né il convenuto ha dimostrato l'insussistenza del rischio e quindi la sufficiente capienza del proprio patrimonio residuo per far fronte alle pretese creditorie, assolvendo a quell'onere probatorio che, come sopra visto, la giurisprudenza gli pone a carico.
In particolare, se da un lato è pacifico che il patrimonio residuo del convenuto è composto da (i) un immobile sito in Milano, via Console Marcello n. 2, (ii) un secondo immobile sito in Milano via Arturo Graf n.
22, (iii) un saldo di conto corrente pari ad euro 65.849,21, oltre che (iv) dal 90% delle quote della Centro revisioni Auto Certosa s.r.l. e (v) dal 95% delle quote della dall'altra non può ritenersi Controparte_2 pienamente adempiuto l'onere probatorio gravante sul convenuto, mancando una valutazione economicamente apprezzabile del suddetto patrimonio.
Nulla, infatti, è stato documentato in merito al valore delle partecipazioni nelle due società.
8 Quanto poi agli immobili il convenuto ha prodotto in giudizio due perizie asseverate (cfr. docc. 4 e 7).
Tuttavia, a ben vedere queste ultime, quali allegazioni di parte, non appaiono attendibili sotto il profilo della coerenza e dalla qualità delle argomentazioni presentate, essendosi lo stesso perito limitato, come testualmente ha affermato, a moltiplicare il valore al mq medio nella zona degli immobili per la metratura degli appartamenti, mancando invece ogni riferimento ad un accesso all'interno degli edifici e difettando una valutazione completa ed attuale sullo stato dei locali. Ciò a maggior ragione se si considera la collocazione dei suddetti immobili in una zona periferica della città di Milano nonchè l'attuale stato di occupazione degli stessi da parte di componenti della famiglia CP_4
Del tutto irrilevante è la circostanza eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta laddove afferma che l'attore ha già ottenuto il sequestro conservativo su beni del patrimonio del convenuto da soli sufficienti a garantire la soddisfazione del credito. Deve infatti osservarsi che il decreto di sequestro conservativo è assunto all'esito di un procedimento sommario, non potendosi in alcun modo sostenere che l'importo ivi quantificato corrisponderà al quantum del risarcimento in sede di giudizio di merito. Conseguentemente il patrimonio del convenuto, in caso di quantificazione del credito in misura pari a quella indicata dall'attore in euro 224.877,91, potrebbe non risultare sufficientemente capiente per soddisfare le ragioni del creditore.
Non vi è dubbio, infine, che sussiste l'elemento soggettivo, così come descritto nel par. 1, sia in capo al debitore sia in capo al terzo.
A tal proposito va innanzitutto osservato che, con riferimento all'intensità dell'elemento soggettivo, qui l'atto è certamente successivo al sorgere del credito, tenuto conto che ha ceduto le autovetture in CP_4 data 16.11.2022, ossia dopo che gli aveva inviato richiesta di risarcimento dei danni subiti in CP_7 conseguenza dell'aggressione e notificato in data 4.10.2022 l'atto di citazione, di cui sopra si è detto.
La conseguenza è che, presupposto della revocatoria non era l'animus nocendi (o “dolosa preordinazione”), ma il consilium fraudis, cioè la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto di disposizione.
Detto ciò, si aggiunga che, non avendo l'attore dimostrato che trattasi di atti a titolo gratuito, dal momento che è rimasta sfornita di prova la tesi dello stesso esposta o quantomeno non puntualmente argomentata ossia che
“gli atti di disposizione … siano stati posti in essere a titolo gratuito alla luce del trasferimento fittizio degli autoveicoli” (cfr. citazione pag. 20) va presunta la natura onerosa di tali cessioni, essendo trasferimenti di proprietà.
Pertanto la declaratoria di inefficacia di tale atto presupponeva e presuppone la prova sia del fatto “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” sia dell'ulteriore circostanza
“che (…) il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.
Orbene, per quanto attiene a nessun ragionevole dubbio sembra sussistere circa la CP_4 sussistenza in capo allo stesso della consapevolezza del pregiudizio derivante dalla vendita alle ragioni del creditore. Infatti, il 16 novembre 2022 appena otto giorni dopo la revoca del sequestro conservativo sulle autovetture –disposta in un altro procedimento civile pendente dinanzi il Tribunale di Genova per il risarcimento
9 dei danni, a seguito dell'aggressione subita da figlio dell'attore, per opera dei cugini Controparte_8 CP_1
e (nel quale era stato ottenuto sui beni dei cugini sequestro conservativo, iscritto
[...] CP_9 Co anche al PRA sulle autovetture di proprietà di e successivamente revocato in data 08.11.2022, a CP_4 seguito del versamento di cauzione), il convenuto ha disposto la cessione di otto beni mobili registrati del valore di 162.000,00 di cui solo quattro qui oggetto di revocatoria, emergendo la volontà di sottrarli quanto prima per il soddisfacimento delle pretese dell'attore. Del resto, tale volontà emerge altresì dalla contestuale cessione di plurime autovetture nonchè dalla circostanza che le abbia trasferire ad una società di cui è titolare al CP_4
95% ( e quindi ne ha mantenuto indirettamente la proprietà. Controparte_2
Quanto all'elemento soggettivo in capo alla società acquirente, una volta accertato in capo al disponente la consapevolezza del pregiudizio che mediante la vendita avrebbe arrecato alla pretesa creditoria dell'attore, non si può non ritenere che tale consapevolezza sussista anche in capo alla essendo quest'ultima Controparte_2 di proprietà al 95% di CP_4
Appaiono, pertanto, sussistere tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto impugnato.
Concludendo il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1 degli atti meglio descritti nel dispositivo della presente decisione.
[...]
Tale soluzione rende superfluo l'esame della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. formulata da parte convenuta.
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.
3. Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza e vanno Controparte_1 Controparte_2 condannati in solido a rimborsare a le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. Parte_1
147/2022, in base ai valori medi (valore della controversia pari ad euro 224.877,91, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda presentata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 di Controparte_2
2) revoca e dichiara inefficace nei confronti di la cessione dei seguenti beni Parte_1 mobili registrati:
• tg. DD843EE (Audi Q7 prima serie);
• tg. FE151SB (Volkswagen Golf); CP_1
• tg. FM463PT (BMW 520D Touring;
• tg. FV337GM (Opel ; Controparte_3
10 3) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
le spese di giudizio liquidate in euro 8.433,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte)
e C.P.A;
4) dichiara la statuizione di cui al capo n. 2 titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 12/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per comodità espositiva è stato qui già recepito quanto indicato dall'attore con la memoria n.
1. Si riporta il contenuto della nota a pag. 20: “Originariamente la presente azione revocatoria verteva su n. 6 veicoli, ridottisi a n. 4, in quanto – come anche
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