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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11923 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 20.11.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2266/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio Faà di Bruno n.87 Parte_1 presso lo studio degli avv. Alessandro Oddi ed Eloisa Ruffo, che lo rappresentano e difen- dono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del per il Lazio, elettivamente domici-
[...] Controparte_2 liato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n.3 , presso l'avv. Guido Eudizi che lo rappre- senta e difende, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: danno biologico da malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2025 il ricorrente in epigrafe deduceva: 1) di avere ritualmente inoltrato all' in data 24.5.2024 domanda di riconoscimento CP_1 dell'eziologia professionale delle malattie lombodiscoartrosi con protusioni multiple e sin- drome cuffia dei rotatori bilaterale, contratte per effetto di attività lavorativa alle dipendenze di come conducente di automezzi raccolta, addetto alla raccolta manuale, allo CP_3 spazzamento ed alla disinfestazione;
2) che l accoglieva la domanda pervenendo, per sommatoria delle 2 tecnopatie e CP_1 di un precedente riconoscimento, ad una percentuale complessiva di danno biologico dell'11%;
3) di avere promosso formale opposizione, senza neppure essere convocato a visita;
4) che il giudizio dell'istituto è ingiusto e lesivo dei propri diritti.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, dinanzi a quest'ufficio:
- l'accertamento e la declaratoria di una menomazione complessiva dell'integrità psico- fisica pari o superiore al grado del 23% e segnatamente:
1. sindrome cuffia dei rotatori bilaterale con valutazione medicolegale pari al 12%;
2. artrosi colonna lombosacrale con valutazione medicolegale pari al 12% ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU;
- l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto all'erogazione della rendita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, commisurata alla giusta percentuale di danno biologico subìto, e/o all'indennizzo previsto dalla legge;
- per l'effetto la condanna dell' all'erogazione della suddetta rendita e/o a quella che CP_1 sarà ritenuta di giustizia all'esito di CTU medico – legale, con decorrenza ed accessori di legge, e con decurtazione di quanto già corrisposto dall a tale titolo;
CP_1
- con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordinata la comparizione delle parti e costituitosi il contraddittorio ( ricorso e decreto noti- ficati ), l contestava la domanda, eccependone la infondatezza e chiedendone il CP_1 rigetto.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , sulla base dell'esame medico- Persona_1 legale, ha concluso che "il Ricorrente ha riportato un danno biologico Parte_1 permanente da malattia professionale, per spondilodiscoartrosi lombosacrale con protru- sioni multiple e sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale, valutabile nella misura del 22% del totale sulla scorta della tabella valutativa allegata al D.M. del 12 luglio 2000”
2 Le conclusioni del CTU appaiono frutto di una corretta indagine medico legale e risultano pienamente condivisibili alla luce della completa e puntuale ricostruzione del quadro clini- co.
Le parti, d'altronde, non hanno sollevato consistenti e convincenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, al ricorrente deve essere riconosciuto, un danno biologico del 22%, con conseguente con- danna dell' al pagamento della corrispondente rendita secondo le tabelle di riferi- CP_1 mento, con decurtazione di quanto già corrisposto per il medesimo titolo.
Alla soccombenza, consegue la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_1 comprese quelle di CTU, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalle denunciate malattie professionali che hanno determinato un danno biologico del 22%;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore della rendita corrispondente al CP_1 suddetto grado di inabilità, oltre interessi legali come per legge, con decurtazione di quan- to già corrisposto dall'istituto a tale titolo.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.800,00 oltre ac- CP_1 cessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Le spese di CTU restano a carico dell' . CP_1
Roma, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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