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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente
Alessio Marfè - Giudice
Roberto Bianco - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1084 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto “modifiche delle condizioni in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Cristiano, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. Lucia Anna CP_1 C.F._2
Angela Roccotiello, giusta procura in atti
Ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto di modificare le condizioni in materia di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio - di cui al provvedimento del 30.05.2022 emesso dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio n. RG.
1 6751/2021- in punto di diritto di visita paterno, prevedendo un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, come dettagliatamente disciplinati nel piano genitoriale allegato al ricorso.
Premesso che il presente giudizio soggiace alla nuova disciplina di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., essendo stato introdotto successivamente al 28.02.2023, il Collegio ritiene di poter omologare la modifica delle condizioni in materia di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio concordemente richiesta dalle parti, giudicata rispondente all'interesse della prole, oltre che conforme alle norme inderogabili di legge.
Ritenuto che, trattandosi di ricorso congiunto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.
- modifica le condizioni in materia di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio, di cui al provvedimento del 30.05.2022 emesso dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio n. RG.
6751/2021, nei termini di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui per riportato e trascritto;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, il 06.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente
Alessio Marfè - Giudice
Roberto Bianco - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1084 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto “modifiche delle condizioni in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Cristiano, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. Lucia Anna CP_1 C.F._2
Angela Roccotiello, giusta procura in atti
Ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto di modificare le condizioni in materia di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio - di cui al provvedimento del 30.05.2022 emesso dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio n. RG.
1 6751/2021- in punto di diritto di visita paterno, prevedendo un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, come dettagliatamente disciplinati nel piano genitoriale allegato al ricorso.
Premesso che il presente giudizio soggiace alla nuova disciplina di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., essendo stato introdotto successivamente al 28.02.2023, il Collegio ritiene di poter omologare la modifica delle condizioni in materia di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio concordemente richiesta dalle parti, giudicata rispondente all'interesse della prole, oltre che conforme alle norme inderogabili di legge.
Ritenuto che, trattandosi di ricorso congiunto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.
- modifica le condizioni in materia di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio, di cui al provvedimento del 30.05.2022 emesso dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio n. RG.
6751/2021, nei termini di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui per riportato e trascritto;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, il 06.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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