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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17148 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.19438/2021 del R.G., pendente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. con C.F._3 Parte_4 C.F._4
gli Avv. Ferdinando TOTA e Maria Pia SABATINI;
in persona del legale rappresentante p.t., (p.iva Parte_5 P.IVA_1
con l'Avv. Valentina PETRI;
PARTI ATTRICI
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
), con l'Avv. Prof. Vincenzo CUFFARO;
C.F._6
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Controparte_3 C.F._7 di sostegno, , con l'Avv. Diego GRIMALDI;
Controparte_4
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
e (c.f. ), con gli C.F._9 Controparte_7 C.F._10
Avv. Chiara FABRIZI e Stefano RUBEO
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
Pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per le parti attrici: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via d'urgenza, per evitare la confusione dei beni legati con il patrimonio degli eredi, disporre la separazione dei beni, ai sensi degli artt. 512 e ss. c.c.. In via ordinaria:
1. accertare e dichiarare che la sottrazione, la distruzione, la soppressione o lo smarrimento del testamento olografo del
12.3.2018 (in atti depositato in fotocopia), della sig.ra , nata a [...] il 29 Persona_1
marzo 1954 e deceduta a Roma il 9 marzo 2019 è avvenuta successivamente alla morte della de cuius.
2. accertare e dichiarare che la copia del testamento olografo riproduce le volontà della de cuius contenute nell'originale smarrito o sottratto, ovvero che le disposizioni testamentarie smarrite riprodotte in copia contengono la volontà della de cuius, attese le risultanze delle testimonianze in atti, dimostranti peraltro l'assenza totale di qualsivoglia volontà di revoca di tali disposizioni da parte della de cuius.
3. accertare e dichiarare che
l'eredità della sig.ra al momento della sua morte, sia stata ingiustamente Persona_1
interamente devoluta, ab intestato, ai sigg.ri Controparte_1 Controparte_3
4. accertare e dichiarare la validità della volontà della Parte_6 CP_2
de cuius contenuta nel testamento de quo e per l'effetto, dichiarare che gli attori legatari (o subordinatamente eredi) sono proprietari a far data dall'apertura della successione dei legati loro attribuiti e cioè: i signori e del locale sito Parte_3 Parte_4 in Roma alla via dei Banchi Vecchi n.37, Piano Terra, Foglio 484, Particella 172, sub 1 e i signori e del locale sito in Roma alla Via di Santa Parte_1 Parte_2
Maria dell'Anima, 13, Piano Terra, Foglio 485, Particella 225, Foglio 15, condannando i convenuti a far conseguire loro rispettivamente possesso del legato immobiliare;
5. accertare
e dichiarare la validità della volontà della de cuius contenuta nel testamento de quo e per
l'effetto, dichiarare che l 'attrice legataria (o Controparte_8
subordinatamente erede) è proprietaria dei titoli di credito e degli strumenti finanziari, comunque denominati (“quanto depositato in titoli”), depositati presso la Controparte_9
, filiale di via Prati Fiscali 187 in Roma al momento dell'apertura della successione,
[...]
condannando i convenuti a far conseguire loro rispettivamente il possesso di tali titoli mobiliari e dei relativi interessi o frutti, comunque denominati o, in via subordinata, condannare i convenuti al pagamento delle somme derivanti dalla liquidazione dei titoli suddetti dei loro frutti o interessi comunque maturati, con contestuale risarcimento dell'eventuale danno che dovesse essere derivato alla dalla gestione dei Parte_5
Pagina 2 di 15 titoli suddetti.
6. per l'effetto, ordinare al signor Conservatore dei Registri immobiliari di
Roma di provvedere alle variazioni di legge, e di effettuare le debite trascrizioni;
7. condannare i medesimi convenuti al pagamento in favore di parte attrice, di una somma a titolo risarcitorio, ovvero indennitario, derivante dal mancato godimento e sfruttamento degli immobili e indebita detenzione delle somme, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante, commisurato al valore locativo del bene, da accertarsi mediante CTU, ed al valore del denaro, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, con decorrenza a far data dall'apertura della successione sino alla effettiva immissione in possesso ed al pagamento, il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione agli indici
ISTAT e maggior danno.
8. Con vittoria di spese legali di giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Controparte_3
eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e . In ogni caso, rigettare le domande di parte attrice Pt_1 Parte_4 perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari oltre al rimborso delle spese generali, di Iva e Cpa come per legge, condannando gli attori , Parte_3
, , e al Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_5
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di cancellare la domanda giudiziale trascritta da parte attrice sull'immobile sito in Roma, via S. Maria dell'Anima n. 13 di natura C1, individuato al Foglio 485, particella 225, sub. 15 del NCEU di Roma e sull'immobile sito in Roma, via dei Banchi Vecchi n. 37 di natura C1, individuato al Foglio 484, particella 172, sub. 1 del NCEU di Roma nonché su ogni altro immobile facente parte dell'asse ereditario di ”. Persona_1
Per parte convenuta e : “Piaccia al Tribunale adito, Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e previe le necessarie declaratorie: a) accertata e dichiarata la inammissibilità, nullità e comunque l'infondatezza delle domande ex adverso proposte, integralmente respingerle;
b) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata dagli attori e e da e Pt_1 Parte_4 Pt_1
sugli immobili siti in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 13 e Via dei Parte_2
Banchi Vecchi n. 37, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità; c) accertare e dichiarare la responsabilità degli attori e , e Pt_1 Parte_4 Pt_1 Parte_2
Pagina 3 di 15 per l'illegittima trascrizione della citazione e quindi condannarli al risarcimento Parte_2
del danno;
danno da liquidarsi in separato giudizio;
d) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di tutti gli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; e) condannare gli attori al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”
Per parte convenuta , e : “Voglia Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso spiegate, in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- per
l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di cancellare la domanda giudiziale trascritta da parte attrice sull'immobile sito a Roma (RM), in Via di
Santa Maria dell'Anima n. 13, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune al Foglio
485, Particella 225, Sub. 15, z.c. 1, categoria C/2, classe 8 e sull'immobile ubicato a Roma
(RM), in Via dei Banchi Vecchi n. 37, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune al
Foglio 484, Particella 172, Sub. 1, z.c. 2, categoria C/1, classe 9, nonché su ogni altro immobile facente parte dell'asse ereditario della de cuius - Persona_1 condannare gli attori, Sigg.ri , , Parte_4 Parte_3
, e la Parte_1 Parte_2 Controparte_8
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da lite temeraria, da
[...]
determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione attiva degli attori e Parte_3 Parte_4
.
[...]
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei fratelli Parte_3
e rispetto alle domande spiegate nell'odierno giudizio.
[...] Parte_4
Sono fondati, infatti, sul punto, i rilievi sollevati da tutte le parti convenute (pag. 16 comp.
Avv. Cuffaro, pag. 10 comp. Avv. Grimaldi, pagg. 10-12 comp. Avv. Rubeo/Fabrizi), e trattasi, comunque, di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente alla regolarità del contraddittorio (Cass. sez. 1 Sent. n. 7776 del 27/03/2017).
Si osserva al riguardo che le pretese azionate dalle parti attrici sono basate sulle disposizioni contenute nel testamento olografo del 12.03.2018 attribuito alla defunta, , Persona_1
della cui esistenza e validità si controverte, stante l'affermata presenza dell'originale della
Pagina 4 di 15 scheda testamentaria in epoca successiva all'apertura della successione (9.03.2019), poi andata smarrita e/o distrutta ad opera di ignoti e mai pubblicata in quanto rinvenuta esclusivamente in copia fotostatica, attualmente depositata in atti.
In detto scritto, i germani non risultano indicati tra i beneficiari delle Parte_4 disposizioni di ultima volontà di la quale avrebbe disposto, per quanto qui Persona_1
rileva, unicamente il lascito del locale sito in Roma, Via Banchi Vecchi n. 37, a favore di sua cugina materna (doc. 2 citazione) e madre dei medesimi attori, Parte_7 deceduta il 17.01.2019 (doc. 2 comp. cost. ). Controparte_3
Detta disposizione, indipendentemente dalle parole usate dalla de cuius, è chiaramente qualificabile come legato, e, quindi, a titolo particolare, prevedendo l'attribuzione di un bene determinato, in difetto di elementi dai quali possa inferirsi che ella abbia inteso assegnarlo quale quota ideale del proprio patrimonio (art. 588 c.c.).
Tanto chiarito, va rilevato che è senz'altro vero, in linea di principio, quanto affermato dagli attori (pag. 8 citazione), e cioè che il legato si acquista automaticamente, non necessita di accettazione, salva la facoltà di rinunziare, e che la proprietà della cosa che ne forma oggetto si trasmette direttamente in capo al legatario al momento dell'apertura della successione (art. 649 c.c.), ma è altrettanto vero che, essendo il decesso di antecedente Parte_7
all'apertura della successione (risalente al 9.03.2019, doc. 16 cit.), in suo capo, detto effetto
(delazione/acquisto della proprietà) non si è, in realtà, mai prodotto. Escludendo, anche in via meramente ipotetica, l'eventuale configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 479 c.c., per difetto dei presupposti richiesti dalla norma (in quanto non sarebbe mai stata una Parte_7
“chiamata all'eredità” deceduta senza averla accettata, ma una legataria deceduta ancor prima dell'apertura della successione e, quindi, alcun diritto di accettare potrebbe mai essersi trasmesso ai di lei eredi), non potrebbero i due attori invocare a supporto della loro pretesa nemmeno l'operatività del diritto di rappresentazione ex art. 467 c.c., che li vedrebbe
“…subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente quanto questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”. Invero, per esplicita previsione normativa, pur non avendo previsto la de cuius un'ipotesi di sostituzione ex art. 467 comma 2 c.c., essi restano, comunque, soggettivamente esclusi dal novero di coloro a favore dei quali può farsi luogo alla rappresentazione, in quanto sono, pacificamente, i discendenti della cugina, e non di fratelli e/o sorelle di (art. 468 comma 1, c.c.). Persona_1
Consta per i suddetti motivi, che difetti in capo ai fratelli , a qualsivoglia Parte_4
Pagina 5 di 15 titolo, la stessa “legitimatio ad causam”, consistente, come è noto, nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale ivi dedotto secondo la prospettazione di parte attrice, con la conseguenza che la domanda da essi formulata deve essere dichiarata inammissibile.
2. Sulla separazione dei beni del defunto da quella degli eredi.
È fondata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli degli eredi formulata dalla difesa delle convenute nella Controparte_10 comparsa di costituzione (pag. 14 comp. Avv. Cuffaro), per essere irrimediabilmente decorso il termine di cui all'art. 516 c.c. di tre mesi dall'apertura della successione. Invero, essendo stata la domanda de qua formulata con l'atto di citazione notificato solo nell'anno 2021, essa
è palesemente inammissibile (Cass. Sent. n. 3546/2004).
3. Nel merito.
Nel merito va, di contro, esaminata la domanda degli attori e Parte_2
, nonché della che sono, invece, espressamente Parte_8 Parte_5 menzionati, nella fotocopia del testamento, tra i destinatari di alcuni lasciti e, precisamente, i dell'immobile adibito a magazzino sito in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. Parte_2
13, e la di quanto depositato in titoli presso la filiale di Roma, Pt_5 Controparte_9
Via dei Prati Fiscali n. 187.
Come sopra già accennato, gli attori hanno inteso far valere in giudizio i diritti asseritamente loro spettanti in forza delle ripetute disposizioni testamentarie, deducendone l'esistenza, validità ed efficacia a fronte della, a loro dire, illegittima regolazione ab intestato della successione di cui i convenuti hanno dato corso, contravvenendo alle Persona_1
volontà ivi espresse.
Orbene, occorre osservare che costituisce dato positivo che il testamento olografo distrutto, lacerato, o cancellato in tutto in parte si considera in tutto o in parte revocato, a meno che non si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore ovvero si provi che il testatore non ebbe intenzione di revocarlo (art. 684 c.c.).
In ossequio a tale previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, è consolidata nel ritenere che «L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi
l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia
Pagina 6 di 15 superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute» (Cass. sez. 2, Ord. n. 4137 del 18/02/2025).
Quindi l'aspetto dirimente ed assorbente per la decisione della fattispecie sub iudice attiene alla prova dell'esistenza dell'esemplare originale del testamento olografo di Persona_1
all'epoca dell'apertura della successione, che, permettendo di superare la
[...]
presunzione di cui all'art. 684 c.c., lascerebbe spazio anche alle ulteriori e consequenziali domande (vedasi Cass. Sez. 2, Sent. n. 12098 del 22/11/1995 «Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 cod. civ.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca» ed anche Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 17237 del 12/08/2011 «Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione».
Ritiene il giudice che tale prova non sia stata raggiunta.
L'esame complessivo delle risultanze istruttorie, orali e documentali, acquisite nel corso del processo non consente, infatti, di ritenere dimostrati, con sufficiente grado di univocità e certezza, gli assunti attorei, stante la sussistenza di diversi profili di contraddittorietà che inducono ad escluderne la fondatezza.
Pagina 7 di 15 Tralasciata la questione dell'inammissibilità delle testimonianze ex art. 247 c.p.c. per i legami di parentela tra alcuni dei testi indicati da entrambe le parti e le parti stesse, per la nota sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 23/07/1974, la valutazione del giudicante deve orientarsi sul piano dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Nel caso in decisione i testi escussi hanno fornito dichiarazioni contrastanti in merito allo svolgimento dei fatti immediatamente successivi al decesso di ed al Persona_1
ritrovamento del presunto originale del testamento, circostanza affermata da quelli di parte attrice e fermamente negata da quelli di parte convenuta che hanno riferito, invece, del rinvenimento sempre e solo della copia fotostatica, da cui gli attori avrebbero poi, a loro volta, estratto l'ulteriore fotocopia prodotta in atti (doc. 1 citazione).
Tale contrasto “impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 2, Ord. n. 15270 del 31/05/2024).
Nel caso che occupa, non convincono le testimonianze offerte dai testi di parte attrice per una serie di incongruenze in esse riscontrabili rispetto agli ulteriori elementi, assertivi ed istruttori, acquisiti al giudizio.
Un primo profilo attiene alla considerazione che, nella narrativa dell'atto di citazione (punti 4,
5 e 6) e nella domanda introduttiva della procedura di mediazione della (pag. 1 rigo 6-7 Pt_5 paragrafo “Oggetto della controversia e breve descrizione” doc. 8 citazione), gli attori collocano il ritrovamento del testamento di alla mattina del 9.03.2019 (e la Persona_1 anche la fotocopiatura “… Visto e fotocopiato da testimoni il medesimo giorno del Pt_5
decesso e poi andato disperso dopo quella data”), allorquando il sig. Persona_2
padre di due degli odierni attori, mentre era intento a cercare un documento da
[...]
esibire al medico legale per le formalità del caso, avrebbe rinvenuto in un cassetto una busta aperta con all'interno il detto documento in originale.
Quindi, la presenza del medico legale sul luogo del decesso, che avrebbe occasionato le ricerche del documento di identità ed il ritrovamento del testamento, per stessa deduzione attorea, risalirebbe alla mattina del 9.03.2019. Detta circostanza è da ritenersi provata in quanto non contestata dalle convenute, anzi espressamente confermata anche dalla difesa
Pagina 8 di 15 la quale ha anche precisato che il medico legale sarebbe giunto verso le Controparte_10
10:30/11:00 sempre della stessa mattina (pag. 7 comp. cost. Avv. Cuffaro).
Rispetto a tale fatto, dunque pacifico, il teste attoreo, escusso Persona_2
all'udienza del 28.11.2023, ha dichiarato, invece, che la scoperta del testamento e la sua lettura sarebbe avvenuta il giorno successivo, il 10.03, allorquando era da solo in casa della defunta e “…nella stanza di c'era il medico legale che è andato via alle 16.30” … Per_1
(verbale di udienza del 28.11.2023).
Oltre a questa discrepanza temporale tra la narrazione degli accadimenti proveniente dagli stessi attori e la prova offerta a sostegno, concorre a minare la credibilità del teste
[...]
la deduzione delle convenute relative all'episodio in cui il Parte_4 Controparte_10
teste , nell'aprile 2019, avrebbe informato del decesso Persona_2 CP_2 tra l'altro non menzionata nella fotocopia del testamento de quo, ed alla domanda di lei sul se la de cuius avesse fatto testamento, egli avrebbe risposto di no (pag. 7 comp. cost. Avv.
Cuffaro).
Tale circostanza, specificamente dedotta, non è stata, infatti, mai contestata dagli attori, pertanto, anch'essa è da ritenersi provata ex art. 115 cpc.
È principio assolutamente pacifico che la puntuale allegazione dei fatti da una delle parti comporta che la parte che intenda contestarne la veridicità sia onerata di prendere posizione in maniera altrettanto specifica, operando in difetto la relevatio dall'onere della prova a carico del deducente e l'obbligo del giudice di ritenere provati i fatti che ne sono oggetto, non risultando utili allo scopo mere contestazioni generiche o formule di stile.
Applicando tale criterio, diventa, a questo punto, piuttosto arduo individuare un plausibile motivo per il quale, se il teste avesse realmente visto l'originale del Parte_4 testamento, da cui ha affermato di aver fatto fare delle fotocopie per sé e per i gemelli tramite l'altro teste per poi riporlo nel cassetto ove lo aveva trovato Parte_2 Tes_1 personalmente, ne avrebbe poi negato l'esistenza a CP_2
Sempre non contestati, nella loro storicità, inoltre, sono gli incontri avvenuti presso gli studi dei vari professionisti che hanno seguito la vicenda successoria, Avv. Piero Gentili e Notaio
, di cui vi sono anche riscontri documentali (docc.
3-4 comp. Avv. Cuffaro), Persona_3
se non per eccepirne l'irrilevanza ai fini del thema decidendum e del thema probandum
(memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 attori).
Tuttavia, anche tali eventi, benché astrattamente non ostativi al fatto che potesse essere stato
Pagina 9 di 15 visto dal testimone l'originale del testamento, oltre alla fotocopia Persona_2
effettivamente esibita ai detti professionisti, ovviamente inidonea alla pubblicazione, insinuano ulteriori dubbi sulla attendibilità della deposizione del medesimo. Infatti, risulta poco plausibile il fatto che in alcuno di detti consessi, egli, presente, abbia mai fatto menzione dell'esistenza del documento originale e del ritrovamento proprio da parte sua, fosse anche solo per denunciarne agli altri interessati il mancato successivo reperimento nel luogo in cui ha affermato di averlo riposto e/o altrove.
Incertezze sorgono anche in merito alla genuinità delle dichiarazioni dell'altro teste indicato dagli attori, del pari ascoltato all'udienza del 28.11.2023. Testimone_2
Quest'ultimo, la mattina del funerale di tenutosi il lunedì 11.03.19, si Persona_1
sarebbe recato a Via Conca d'Oro, presso la casa della defunta, su indicazione di
[...]
, impedito in quanto malato, mentre il fratello si trovava fuori Roma (pag. Parte_2 Pt_1
3 punto 8 citazione, conf. dep. resa all'udienza del 28.11.2023) per ivi fare delle fotocopie del testamento originale nella disponibilità di e da questi Persona_2 consegnatogli al portone dello stabile. Il teste avrebbe letto l'originale, fatto due fotocopie per Part poi restituirne una al , insieme al presunto originale, ed un'altra Persona_2 successivamente a . Parte_2
Tale deposizione non convince.
Prima di tutto essa appare contrastante con la deduzione, anch'essa mai contestata, se non per ritenuta irrilevanza, che uno dei fratelli fosse presente fuori dalla chiesa ai funerali Parte_2
della (pagg.
6-7 comp. cost. Avv. Cuffaro). Per_1
Risulta, quindi, quanto meno anomalo che i avessero incaricato un terzo estraneo Parte_2
a fare le fotocopie del testamento, documento di estrema delicatezza ed importanza, deducendo impedimenti a recarsi presso l'abitazione della defunta, per poi presenziare personalmente ai funerali proprio il medesimo giorno in cui il teste si sarebbe recato all'indirizzo della de cuius.
Si osserva, altresì, che nella dichiarazione scritta, prodotta in atti dalla stessa parte attrice, resa sempre dal teste (doc. 4 citazione), lo stesso, contraddicendo quanto dichiarato Tes_1 durante la sua escussione in udienza, ha dichiarato di essere stato chiamato da
[...]
il giorno 11 marzo e di essersi recato in quella stessa data a fare le fotocopie, Parte_2 mentre in udienza ha riferito di essere stato chiamato dal la mattina del 10 e di Parte_2
essersi recato solo il giorno successivo a fare le fotocopie. Il teste, nel medesimo scritto, ha
Pagina 10 di 15 dichiarato ancora di aver fatto tre fotocopie, di cui una consegnata, insieme all'originale, al
[...]
e le altre due, rispettivamente, ad ed , Persona_2 Parte_2 Parte_1 mentre in udienza ha riferito di averne fatte due, di cui una data al di ed una sola Parte_4
a (doc. 4 citazione, verbale di udienza del 28.11.2023, circostanza dichiarata Parte_2 anche dal ). Parte_4
Orbene è noto che le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma è altrettanto vero che esse possono assumere valore d'indizio, che è facoltà del giudice del merito utilizzare per la formazione del proprio convincimento, (Cass. Sez. 2, Ord. n. 24976 del 23/10/2017). Inoltre è assolutamente pacifico che «L' esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. Sez. 1,
Sent. n. 16056 del 02/08/2016).
Nel caso che occupa l'indizio documentale in esame induce chiaramente a diffidare della attendibilità del testimone, in quanto vi è una palese incoerenza tra la dichiarazione scritta (in cui, tra l'altro, il viene indicato con nome e cognome per esteso mentre in Parte_4
udienza semplicemente come “...il sig. di cui non ricordo il cognome…”) e quella resa Pt_9 in udienza dal sottoscrittore, che non confermando integralmente il contenuto, ha indebolito ancora di più il quadro probatorio offerto dagli attori.
Concludendo, ritiene questo giudice che la prova offerta da parte attrice non sia connotata da pienezza ed inconfutabilità, aspetti da valutarsi con particolare rigore anche considerate le importanti ripercussioni in termini di certezza nella circolazione dei diritti, immobiliari e mobiliari, che formano oggetto della controversia.
Per completezza di motivazione si evidenzia che non sussistono seri motivi, invece, per
Pagina 11 di 15 dubitare dell'attendibilità dei testi di parte convenuta, escusso in Testimone_3
esito a ricorso ex art. 692 c.p.c. all'udienza del 28.3.2022 e escusso Testimone_4 all'udienza del 28.11.2023.
Essi hanno confermato in maniera coerente e concordante le circostanze dedotte nelle comparse e nei capitoli di prova, nei limiti ammessi, delle convenute, segnatamente con riguardo all'epoca ed alle modalità del ritrovamento della fotocopia del testamento e della fotocopiatura della medesima il giorno stesso da parte del (dich. Parte_4 [...]
. Testimone_3
Non si condivide l'argomentazione difensiva degli attori riguardo all'inaffidabilità delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, in particolare di (pag. 4 Testimone_4
comparsa concl. Avv. Petri, pag. 9 comp concl. Avv. . Persona_4
Il teste ha dichiarato, infatti, di essere sicuro di aver trovato una mera fotocopia in quanto il documento era “mancante di alcune lettere”.
Questa affermazione è compatibile col dato ricavabile dal semplice raffronto di entrambe le fotocopie del testamento allegate dalle parti, anche quella esibita al testimone (doc. 1 citazione) da cui si evince che alcune parole della prima pagina, al margine destro sono Pers troncate in entrambi gli esemplari in atti. Ci si riferisce, in particolare, alla parola “ ”, mancante della lettera “a” (rigo 5), “sepoltu”, mancante della sillaba “ra” (rigo 8), la parola
“Missionar”, mancando della lettera “i” (rigo 11).
Quindi, fermo restando, si ribadisce, che gravava sugli attori l'onere di dimostrare l'esistenza dell'originale -ancora alla data del decesso- e non sulle convenute quello di fornire la prova negativa della non esistenza dello stesso, non si ravvisano profili di contraddittorietà della deposizione, né è univoca la conseguenza voluta dagli attori che l'incompletezza riferita dal teste si riferisse all'ultima riga della prima pagina del documento in esame. Pertanto, la prova del rinvenimento della fotocopia deve ritenersi, comunque, offerta.
Inoltre, l'evidenza documentale testé rilevata da un lato indebolisce ancora di più
l'affermazione che la copia prodotta dagli attori sia stata estratta da un originale completo
(deduzione che, se vera, renderebbe piuttosto improbabile il fatto che i due documenti presentino esattamente le medesime troncature di alcune parole al margine destro della prima pagina), dall'altro contribuisce ad avvalorare l'affermazione che essa sia in realtà la fotocopia della fotocopia depositata dalle convenute, sia pure mal eseguita per la mancanza anche dell'ultima riga (locuzione “di famiglia”).
Pagina 12 di 15 Il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 684 c.c. assorbe tutte le ulteriori domande spiegate e ad essa consequenziali sia in merito all'accertamento dei requisiti di validità e di conformità del contenuto delle disposizioni al preteso originale, sia relative alle rivendicazioni sui beni dell'asse ereditario.
4. Sulla trascrizione della domanda giudiziale.
Le convenute hanno chiesto accertarsi la responsabilità degli attori per Controparte_10
illegittima trascrizione della domanda giudiziale, formulando istanza di risarcimento dei danni ad essa conseguenti, da liquidarsi in separato giudizio.
Il rigetto integrale della domanda attorea determina certamente l'ordine di cancellazione della trascrizione eseguita sui beni immobili di proprietà delle convenute, ai sensi dell'art. 2668 comma 2, c.c..
Non può, tuttavia, essere dichiarata l'illegittimità di tale trascrizione atteso che quest'ultima, in senso proprio, può essere configurata esclusivamente nelle ipotesi in cui la formalità venga eseguita in difetto dei presupposti di legge e non anche in quelli in cui la domanda, astrattamente rientrante nell'ipotesi normativa, si riveli, all'esito del giudizio, priva di fondamento, caso in cui la giurisprudenza di legittimità si esprime, piuttosto, in termini di cd.
“trascrizione ingiusta”, per affermare la competenza a conoscerne esclusivamente in capo allo stesso giudice della causa in cui è stata spiegata la domanda trascritta. (Cass. Sez. 3, Sent. n.
16272 del 31/07/2015).
Nel caso di specie la domanda è stata trascritta in conformità a quanto previsto dall'art. 2652 comma 1, n. 7) c.c., pertanto l'accertata inesistenza del diritto a tutela del quale si è proceduto determina unicamente la verifica dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 comma 2
c.p.c., ovvero che la parte attrice abbia agito senza la normale prudenza arrecando danni alla controparte.
Detti presupposti non sussistono nel caso di specie.
Intanto si evidenzia che la trascrizione risulta effettuata unicamente a favore dei fratelli ed (doc. 18 attori) e non anche degli altri attori. Parte_2 Parte_1
I danni che si chiede di accertare (ma non di liquidare) non sono stati, non solo dimostrati, ma neanche, a monte, dedotti, se non in maniera assolutamente generica, priva di allegazioni dei fatti concreti e specifici (mancati affari ecc.) da cui essi deriverebbero, non essendo certamente danni in re ipsa.
Sotto altro profilo, la domanda attorea non pare connotata da una concreta presenza di
Pagina 13 di 15 malafede o colpa grave della parte soccombente, considerato il fatto che, comunque, gli assunti attorei sono stati supportati da dichiarazioni testimoniali, anche se questo giudice ha ritenuto di disattenderle per i motivi esposti.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di tutti gli attori, in solido tra loro
(art. 97 c.p.c.) nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta (valore indeterminabile/complessità bassa, visto che la questione giuridica principale oggetto del giudizio, era una sola e, per lo più, di natura precipuamente fattuale) – in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
con la precisazione che la condanna è a favore di ciascuna delle parti (o gruppi di parti) convenute, che siano assistite da una stessa difesa o collegio difensivo, non essendo applicabile il criterio di cui all'art. 4
DM n. 55/2014, previsto solo per le ipotesi di più parti vittoriose, ma assistite da un unico difensore, laddove, in caso di pluralità di parti vittoriose assistite da diversi legali, a ciascuna spetta un'autonoma liquidazione (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. n. 18256 del 24/07/2017; sez. 2, n.
663 del 25/01/1999).
Non va accolta, in considerazione di quanto detto in proposito della trascrizione della domanda, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute, non riscontrandosi, al di là della soccombenza, temerarietà dell'azione intrapresa e mala fede o colpa grave in capo alle parti che hanno assunto l'iniziativa, in quanto va ribadito che “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 19948 del
12/07/2023).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.19438/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
Pagina 14 di 15 - preliminarmente, dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da Parte_3
e per difetto di legittimazione attiva;
[...] Parte_4
- sempre in via preliminare, dichiara l'inammissibilità della domanda di separazione ex art. 512 c.c. per intervenuta decadenza;
- nel merito, rigetta integralmente la domanda spiegata da , Parte_2 Parte_1
e in persona del legale rapp.te p.t.;
[...] Parte_5
- condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, alla Parte_4 Parte_5
refusione delle spese di lite, come segue:
• € 7.616,00, oltre accessori di legge, in favore delle convenute e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro;
[...]
• € 7.616,00, oltre accessori di legge, in favore della convenuta;
Controparte_3
• € 7.616,00, oltre accessori di legge, in favore delle convenute , Controparte_5
, , in solido tra loro;
Controparte_6 Controparte_7
- Ordina alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma-Territorio
Servizi di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 22.04.2021, n. 51022 Reg. generale e n. 35403 Reg. particolare, a favore di e e contro , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
, , , , sugli immobili Controparte_7 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 13, censiti al fl.485, p.lla 221, sub 15 e Via dei
Banchi Vecchi n. 37, censiti al fl.484, p.lla 172 sub.1.
Così deciso in Roma, in data 8/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
___________________________
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.19438/2021 del R.G., pendente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. con C.F._3 Parte_4 C.F._4
gli Avv. Ferdinando TOTA e Maria Pia SABATINI;
in persona del legale rappresentante p.t., (p.iva Parte_5 P.IVA_1
con l'Avv. Valentina PETRI;
PARTI ATTRICI
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
), con l'Avv. Prof. Vincenzo CUFFARO;
C.F._6
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Controparte_3 C.F._7 di sostegno, , con l'Avv. Diego GRIMALDI;
Controparte_4
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
e (c.f. ), con gli C.F._9 Controparte_7 C.F._10
Avv. Chiara FABRIZI e Stefano RUBEO
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
Pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per le parti attrici: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via d'urgenza, per evitare la confusione dei beni legati con il patrimonio degli eredi, disporre la separazione dei beni, ai sensi degli artt. 512 e ss. c.c.. In via ordinaria:
1. accertare e dichiarare che la sottrazione, la distruzione, la soppressione o lo smarrimento del testamento olografo del
12.3.2018 (in atti depositato in fotocopia), della sig.ra , nata a [...] il 29 Persona_1
marzo 1954 e deceduta a Roma il 9 marzo 2019 è avvenuta successivamente alla morte della de cuius.
2. accertare e dichiarare che la copia del testamento olografo riproduce le volontà della de cuius contenute nell'originale smarrito o sottratto, ovvero che le disposizioni testamentarie smarrite riprodotte in copia contengono la volontà della de cuius, attese le risultanze delle testimonianze in atti, dimostranti peraltro l'assenza totale di qualsivoglia volontà di revoca di tali disposizioni da parte della de cuius.
3. accertare e dichiarare che
l'eredità della sig.ra al momento della sua morte, sia stata ingiustamente Persona_1
interamente devoluta, ab intestato, ai sigg.ri Controparte_1 Controparte_3
4. accertare e dichiarare la validità della volontà della Parte_6 CP_2
de cuius contenuta nel testamento de quo e per l'effetto, dichiarare che gli attori legatari (o subordinatamente eredi) sono proprietari a far data dall'apertura della successione dei legati loro attribuiti e cioè: i signori e del locale sito Parte_3 Parte_4 in Roma alla via dei Banchi Vecchi n.37, Piano Terra, Foglio 484, Particella 172, sub 1 e i signori e del locale sito in Roma alla Via di Santa Parte_1 Parte_2
Maria dell'Anima, 13, Piano Terra, Foglio 485, Particella 225, Foglio 15, condannando i convenuti a far conseguire loro rispettivamente possesso del legato immobiliare;
5. accertare
e dichiarare la validità della volontà della de cuius contenuta nel testamento de quo e per
l'effetto, dichiarare che l 'attrice legataria (o Controparte_8
subordinatamente erede) è proprietaria dei titoli di credito e degli strumenti finanziari, comunque denominati (“quanto depositato in titoli”), depositati presso la Controparte_9
, filiale di via Prati Fiscali 187 in Roma al momento dell'apertura della successione,
[...]
condannando i convenuti a far conseguire loro rispettivamente il possesso di tali titoli mobiliari e dei relativi interessi o frutti, comunque denominati o, in via subordinata, condannare i convenuti al pagamento delle somme derivanti dalla liquidazione dei titoli suddetti dei loro frutti o interessi comunque maturati, con contestuale risarcimento dell'eventuale danno che dovesse essere derivato alla dalla gestione dei Parte_5
Pagina 2 di 15 titoli suddetti.
6. per l'effetto, ordinare al signor Conservatore dei Registri immobiliari di
Roma di provvedere alle variazioni di legge, e di effettuare le debite trascrizioni;
7. condannare i medesimi convenuti al pagamento in favore di parte attrice, di una somma a titolo risarcitorio, ovvero indennitario, derivante dal mancato godimento e sfruttamento degli immobili e indebita detenzione delle somme, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante, commisurato al valore locativo del bene, da accertarsi mediante CTU, ed al valore del denaro, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, con decorrenza a far data dall'apertura della successione sino alla effettiva immissione in possesso ed al pagamento, il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione agli indici
ISTAT e maggior danno.
8. Con vittoria di spese legali di giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Controparte_3
eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e . In ogni caso, rigettare le domande di parte attrice Pt_1 Parte_4 perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari oltre al rimborso delle spese generali, di Iva e Cpa come per legge, condannando gli attori , Parte_3
, , e al Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_5
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di cancellare la domanda giudiziale trascritta da parte attrice sull'immobile sito in Roma, via S. Maria dell'Anima n. 13 di natura C1, individuato al Foglio 485, particella 225, sub. 15 del NCEU di Roma e sull'immobile sito in Roma, via dei Banchi Vecchi n. 37 di natura C1, individuato al Foglio 484, particella 172, sub. 1 del NCEU di Roma nonché su ogni altro immobile facente parte dell'asse ereditario di ”. Persona_1
Per parte convenuta e : “Piaccia al Tribunale adito, Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e previe le necessarie declaratorie: a) accertata e dichiarata la inammissibilità, nullità e comunque l'infondatezza delle domande ex adverso proposte, integralmente respingerle;
b) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata dagli attori e e da e Pt_1 Parte_4 Pt_1
sugli immobili siti in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 13 e Via dei Parte_2
Banchi Vecchi n. 37, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità; c) accertare e dichiarare la responsabilità degli attori e , e Pt_1 Parte_4 Pt_1 Parte_2
Pagina 3 di 15 per l'illegittima trascrizione della citazione e quindi condannarli al risarcimento Parte_2
del danno;
danno da liquidarsi in separato giudizio;
d) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di tutti gli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; e) condannare gli attori al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”
Per parte convenuta , e : “Voglia Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso spiegate, in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- per
l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di cancellare la domanda giudiziale trascritta da parte attrice sull'immobile sito a Roma (RM), in Via di
Santa Maria dell'Anima n. 13, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune al Foglio
485, Particella 225, Sub. 15, z.c. 1, categoria C/2, classe 8 e sull'immobile ubicato a Roma
(RM), in Via dei Banchi Vecchi n. 37, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune al
Foglio 484, Particella 172, Sub. 1, z.c. 2, categoria C/1, classe 9, nonché su ogni altro immobile facente parte dell'asse ereditario della de cuius - Persona_1 condannare gli attori, Sigg.ri , , Parte_4 Parte_3
, e la Parte_1 Parte_2 Controparte_8
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da lite temeraria, da
[...]
determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione attiva degli attori e Parte_3 Parte_4
.
[...]
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei fratelli Parte_3
e rispetto alle domande spiegate nell'odierno giudizio.
[...] Parte_4
Sono fondati, infatti, sul punto, i rilievi sollevati da tutte le parti convenute (pag. 16 comp.
Avv. Cuffaro, pag. 10 comp. Avv. Grimaldi, pagg. 10-12 comp. Avv. Rubeo/Fabrizi), e trattasi, comunque, di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente alla regolarità del contraddittorio (Cass. sez. 1 Sent. n. 7776 del 27/03/2017).
Si osserva al riguardo che le pretese azionate dalle parti attrici sono basate sulle disposizioni contenute nel testamento olografo del 12.03.2018 attribuito alla defunta, , Persona_1
della cui esistenza e validità si controverte, stante l'affermata presenza dell'originale della
Pagina 4 di 15 scheda testamentaria in epoca successiva all'apertura della successione (9.03.2019), poi andata smarrita e/o distrutta ad opera di ignoti e mai pubblicata in quanto rinvenuta esclusivamente in copia fotostatica, attualmente depositata in atti.
In detto scritto, i germani non risultano indicati tra i beneficiari delle Parte_4 disposizioni di ultima volontà di la quale avrebbe disposto, per quanto qui Persona_1
rileva, unicamente il lascito del locale sito in Roma, Via Banchi Vecchi n. 37, a favore di sua cugina materna (doc. 2 citazione) e madre dei medesimi attori, Parte_7 deceduta il 17.01.2019 (doc. 2 comp. cost. ). Controparte_3
Detta disposizione, indipendentemente dalle parole usate dalla de cuius, è chiaramente qualificabile come legato, e, quindi, a titolo particolare, prevedendo l'attribuzione di un bene determinato, in difetto di elementi dai quali possa inferirsi che ella abbia inteso assegnarlo quale quota ideale del proprio patrimonio (art. 588 c.c.).
Tanto chiarito, va rilevato che è senz'altro vero, in linea di principio, quanto affermato dagli attori (pag. 8 citazione), e cioè che il legato si acquista automaticamente, non necessita di accettazione, salva la facoltà di rinunziare, e che la proprietà della cosa che ne forma oggetto si trasmette direttamente in capo al legatario al momento dell'apertura della successione (art. 649 c.c.), ma è altrettanto vero che, essendo il decesso di antecedente Parte_7
all'apertura della successione (risalente al 9.03.2019, doc. 16 cit.), in suo capo, detto effetto
(delazione/acquisto della proprietà) non si è, in realtà, mai prodotto. Escludendo, anche in via meramente ipotetica, l'eventuale configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 479 c.c., per difetto dei presupposti richiesti dalla norma (in quanto non sarebbe mai stata una Parte_7
“chiamata all'eredità” deceduta senza averla accettata, ma una legataria deceduta ancor prima dell'apertura della successione e, quindi, alcun diritto di accettare potrebbe mai essersi trasmesso ai di lei eredi), non potrebbero i due attori invocare a supporto della loro pretesa nemmeno l'operatività del diritto di rappresentazione ex art. 467 c.c., che li vedrebbe
“…subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente quanto questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”. Invero, per esplicita previsione normativa, pur non avendo previsto la de cuius un'ipotesi di sostituzione ex art. 467 comma 2 c.c., essi restano, comunque, soggettivamente esclusi dal novero di coloro a favore dei quali può farsi luogo alla rappresentazione, in quanto sono, pacificamente, i discendenti della cugina, e non di fratelli e/o sorelle di (art. 468 comma 1, c.c.). Persona_1
Consta per i suddetti motivi, che difetti in capo ai fratelli , a qualsivoglia Parte_4
Pagina 5 di 15 titolo, la stessa “legitimatio ad causam”, consistente, come è noto, nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale ivi dedotto secondo la prospettazione di parte attrice, con la conseguenza che la domanda da essi formulata deve essere dichiarata inammissibile.
2. Sulla separazione dei beni del defunto da quella degli eredi.
È fondata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli degli eredi formulata dalla difesa delle convenute nella Controparte_10 comparsa di costituzione (pag. 14 comp. Avv. Cuffaro), per essere irrimediabilmente decorso il termine di cui all'art. 516 c.c. di tre mesi dall'apertura della successione. Invero, essendo stata la domanda de qua formulata con l'atto di citazione notificato solo nell'anno 2021, essa
è palesemente inammissibile (Cass. Sent. n. 3546/2004).
3. Nel merito.
Nel merito va, di contro, esaminata la domanda degli attori e Parte_2
, nonché della che sono, invece, espressamente Parte_8 Parte_5 menzionati, nella fotocopia del testamento, tra i destinatari di alcuni lasciti e, precisamente, i dell'immobile adibito a magazzino sito in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. Parte_2
13, e la di quanto depositato in titoli presso la filiale di Roma, Pt_5 Controparte_9
Via dei Prati Fiscali n. 187.
Come sopra già accennato, gli attori hanno inteso far valere in giudizio i diritti asseritamente loro spettanti in forza delle ripetute disposizioni testamentarie, deducendone l'esistenza, validità ed efficacia a fronte della, a loro dire, illegittima regolazione ab intestato della successione di cui i convenuti hanno dato corso, contravvenendo alle Persona_1
volontà ivi espresse.
Orbene, occorre osservare che costituisce dato positivo che il testamento olografo distrutto, lacerato, o cancellato in tutto in parte si considera in tutto o in parte revocato, a meno che non si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore ovvero si provi che il testatore non ebbe intenzione di revocarlo (art. 684 c.c.).
In ossequio a tale previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, è consolidata nel ritenere che «L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi
l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia
Pagina 6 di 15 superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute» (Cass. sez. 2, Ord. n. 4137 del 18/02/2025).
Quindi l'aspetto dirimente ed assorbente per la decisione della fattispecie sub iudice attiene alla prova dell'esistenza dell'esemplare originale del testamento olografo di Persona_1
all'epoca dell'apertura della successione, che, permettendo di superare la
[...]
presunzione di cui all'art. 684 c.c., lascerebbe spazio anche alle ulteriori e consequenziali domande (vedasi Cass. Sez. 2, Sent. n. 12098 del 22/11/1995 «Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 cod. civ.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca» ed anche Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 17237 del 12/08/2011 «Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione».
Ritiene il giudice che tale prova non sia stata raggiunta.
L'esame complessivo delle risultanze istruttorie, orali e documentali, acquisite nel corso del processo non consente, infatti, di ritenere dimostrati, con sufficiente grado di univocità e certezza, gli assunti attorei, stante la sussistenza di diversi profili di contraddittorietà che inducono ad escluderne la fondatezza.
Pagina 7 di 15 Tralasciata la questione dell'inammissibilità delle testimonianze ex art. 247 c.p.c. per i legami di parentela tra alcuni dei testi indicati da entrambe le parti e le parti stesse, per la nota sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 23/07/1974, la valutazione del giudicante deve orientarsi sul piano dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Nel caso in decisione i testi escussi hanno fornito dichiarazioni contrastanti in merito allo svolgimento dei fatti immediatamente successivi al decesso di ed al Persona_1
ritrovamento del presunto originale del testamento, circostanza affermata da quelli di parte attrice e fermamente negata da quelli di parte convenuta che hanno riferito, invece, del rinvenimento sempre e solo della copia fotostatica, da cui gli attori avrebbero poi, a loro volta, estratto l'ulteriore fotocopia prodotta in atti (doc. 1 citazione).
Tale contrasto “impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 2, Ord. n. 15270 del 31/05/2024).
Nel caso che occupa, non convincono le testimonianze offerte dai testi di parte attrice per una serie di incongruenze in esse riscontrabili rispetto agli ulteriori elementi, assertivi ed istruttori, acquisiti al giudizio.
Un primo profilo attiene alla considerazione che, nella narrativa dell'atto di citazione (punti 4,
5 e 6) e nella domanda introduttiva della procedura di mediazione della (pag. 1 rigo 6-7 Pt_5 paragrafo “Oggetto della controversia e breve descrizione” doc. 8 citazione), gli attori collocano il ritrovamento del testamento di alla mattina del 9.03.2019 (e la Persona_1 anche la fotocopiatura “… Visto e fotocopiato da testimoni il medesimo giorno del Pt_5
decesso e poi andato disperso dopo quella data”), allorquando il sig. Persona_2
padre di due degli odierni attori, mentre era intento a cercare un documento da
[...]
esibire al medico legale per le formalità del caso, avrebbe rinvenuto in un cassetto una busta aperta con all'interno il detto documento in originale.
Quindi, la presenza del medico legale sul luogo del decesso, che avrebbe occasionato le ricerche del documento di identità ed il ritrovamento del testamento, per stessa deduzione attorea, risalirebbe alla mattina del 9.03.2019. Detta circostanza è da ritenersi provata in quanto non contestata dalle convenute, anzi espressamente confermata anche dalla difesa
Pagina 8 di 15 la quale ha anche precisato che il medico legale sarebbe giunto verso le Controparte_10
10:30/11:00 sempre della stessa mattina (pag. 7 comp. cost. Avv. Cuffaro).
Rispetto a tale fatto, dunque pacifico, il teste attoreo, escusso Persona_2
all'udienza del 28.11.2023, ha dichiarato, invece, che la scoperta del testamento e la sua lettura sarebbe avvenuta il giorno successivo, il 10.03, allorquando era da solo in casa della defunta e “…nella stanza di c'era il medico legale che è andato via alle 16.30” … Per_1
(verbale di udienza del 28.11.2023).
Oltre a questa discrepanza temporale tra la narrazione degli accadimenti proveniente dagli stessi attori e la prova offerta a sostegno, concorre a minare la credibilità del teste
[...]
la deduzione delle convenute relative all'episodio in cui il Parte_4 Controparte_10
teste , nell'aprile 2019, avrebbe informato del decesso Persona_2 CP_2 tra l'altro non menzionata nella fotocopia del testamento de quo, ed alla domanda di lei sul se la de cuius avesse fatto testamento, egli avrebbe risposto di no (pag. 7 comp. cost. Avv.
Cuffaro).
Tale circostanza, specificamente dedotta, non è stata, infatti, mai contestata dagli attori, pertanto, anch'essa è da ritenersi provata ex art. 115 cpc.
È principio assolutamente pacifico che la puntuale allegazione dei fatti da una delle parti comporta che la parte che intenda contestarne la veridicità sia onerata di prendere posizione in maniera altrettanto specifica, operando in difetto la relevatio dall'onere della prova a carico del deducente e l'obbligo del giudice di ritenere provati i fatti che ne sono oggetto, non risultando utili allo scopo mere contestazioni generiche o formule di stile.
Applicando tale criterio, diventa, a questo punto, piuttosto arduo individuare un plausibile motivo per il quale, se il teste avesse realmente visto l'originale del Parte_4 testamento, da cui ha affermato di aver fatto fare delle fotocopie per sé e per i gemelli tramite l'altro teste per poi riporlo nel cassetto ove lo aveva trovato Parte_2 Tes_1 personalmente, ne avrebbe poi negato l'esistenza a CP_2
Sempre non contestati, nella loro storicità, inoltre, sono gli incontri avvenuti presso gli studi dei vari professionisti che hanno seguito la vicenda successoria, Avv. Piero Gentili e Notaio
, di cui vi sono anche riscontri documentali (docc.
3-4 comp. Avv. Cuffaro), Persona_3
se non per eccepirne l'irrilevanza ai fini del thema decidendum e del thema probandum
(memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 attori).
Tuttavia, anche tali eventi, benché astrattamente non ostativi al fatto che potesse essere stato
Pagina 9 di 15 visto dal testimone l'originale del testamento, oltre alla fotocopia Persona_2
effettivamente esibita ai detti professionisti, ovviamente inidonea alla pubblicazione, insinuano ulteriori dubbi sulla attendibilità della deposizione del medesimo. Infatti, risulta poco plausibile il fatto che in alcuno di detti consessi, egli, presente, abbia mai fatto menzione dell'esistenza del documento originale e del ritrovamento proprio da parte sua, fosse anche solo per denunciarne agli altri interessati il mancato successivo reperimento nel luogo in cui ha affermato di averlo riposto e/o altrove.
Incertezze sorgono anche in merito alla genuinità delle dichiarazioni dell'altro teste indicato dagli attori, del pari ascoltato all'udienza del 28.11.2023. Testimone_2
Quest'ultimo, la mattina del funerale di tenutosi il lunedì 11.03.19, si Persona_1
sarebbe recato a Via Conca d'Oro, presso la casa della defunta, su indicazione di
[...]
, impedito in quanto malato, mentre il fratello si trovava fuori Roma (pag. Parte_2 Pt_1
3 punto 8 citazione, conf. dep. resa all'udienza del 28.11.2023) per ivi fare delle fotocopie del testamento originale nella disponibilità di e da questi Persona_2 consegnatogli al portone dello stabile. Il teste avrebbe letto l'originale, fatto due fotocopie per Part poi restituirne una al , insieme al presunto originale, ed un'altra Persona_2 successivamente a . Parte_2
Tale deposizione non convince.
Prima di tutto essa appare contrastante con la deduzione, anch'essa mai contestata, se non per ritenuta irrilevanza, che uno dei fratelli fosse presente fuori dalla chiesa ai funerali Parte_2
della (pagg.
6-7 comp. cost. Avv. Cuffaro). Per_1
Risulta, quindi, quanto meno anomalo che i avessero incaricato un terzo estraneo Parte_2
a fare le fotocopie del testamento, documento di estrema delicatezza ed importanza, deducendo impedimenti a recarsi presso l'abitazione della defunta, per poi presenziare personalmente ai funerali proprio il medesimo giorno in cui il teste si sarebbe recato all'indirizzo della de cuius.
Si osserva, altresì, che nella dichiarazione scritta, prodotta in atti dalla stessa parte attrice, resa sempre dal teste (doc. 4 citazione), lo stesso, contraddicendo quanto dichiarato Tes_1 durante la sua escussione in udienza, ha dichiarato di essere stato chiamato da
[...]
il giorno 11 marzo e di essersi recato in quella stessa data a fare le fotocopie, Parte_2 mentre in udienza ha riferito di essere stato chiamato dal la mattina del 10 e di Parte_2
essersi recato solo il giorno successivo a fare le fotocopie. Il teste, nel medesimo scritto, ha
Pagina 10 di 15 dichiarato ancora di aver fatto tre fotocopie, di cui una consegnata, insieme all'originale, al
[...]
e le altre due, rispettivamente, ad ed , Persona_2 Parte_2 Parte_1 mentre in udienza ha riferito di averne fatte due, di cui una data al di ed una sola Parte_4
a (doc. 4 citazione, verbale di udienza del 28.11.2023, circostanza dichiarata Parte_2 anche dal ). Parte_4
Orbene è noto che le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma è altrettanto vero che esse possono assumere valore d'indizio, che è facoltà del giudice del merito utilizzare per la formazione del proprio convincimento, (Cass. Sez. 2, Ord. n. 24976 del 23/10/2017). Inoltre è assolutamente pacifico che «L' esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. Sez. 1,
Sent. n. 16056 del 02/08/2016).
Nel caso che occupa l'indizio documentale in esame induce chiaramente a diffidare della attendibilità del testimone, in quanto vi è una palese incoerenza tra la dichiarazione scritta (in cui, tra l'altro, il viene indicato con nome e cognome per esteso mentre in Parte_4
udienza semplicemente come “...il sig. di cui non ricordo il cognome…”) e quella resa Pt_9 in udienza dal sottoscrittore, che non confermando integralmente il contenuto, ha indebolito ancora di più il quadro probatorio offerto dagli attori.
Concludendo, ritiene questo giudice che la prova offerta da parte attrice non sia connotata da pienezza ed inconfutabilità, aspetti da valutarsi con particolare rigore anche considerate le importanti ripercussioni in termini di certezza nella circolazione dei diritti, immobiliari e mobiliari, che formano oggetto della controversia.
Per completezza di motivazione si evidenzia che non sussistono seri motivi, invece, per
Pagina 11 di 15 dubitare dell'attendibilità dei testi di parte convenuta, escusso in Testimone_3
esito a ricorso ex art. 692 c.p.c. all'udienza del 28.3.2022 e escusso Testimone_4 all'udienza del 28.11.2023.
Essi hanno confermato in maniera coerente e concordante le circostanze dedotte nelle comparse e nei capitoli di prova, nei limiti ammessi, delle convenute, segnatamente con riguardo all'epoca ed alle modalità del ritrovamento della fotocopia del testamento e della fotocopiatura della medesima il giorno stesso da parte del (dich. Parte_4 [...]
. Testimone_3
Non si condivide l'argomentazione difensiva degli attori riguardo all'inaffidabilità delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, in particolare di (pag. 4 Testimone_4
comparsa concl. Avv. Petri, pag. 9 comp concl. Avv. . Persona_4
Il teste ha dichiarato, infatti, di essere sicuro di aver trovato una mera fotocopia in quanto il documento era “mancante di alcune lettere”.
Questa affermazione è compatibile col dato ricavabile dal semplice raffronto di entrambe le fotocopie del testamento allegate dalle parti, anche quella esibita al testimone (doc. 1 citazione) da cui si evince che alcune parole della prima pagina, al margine destro sono Pers troncate in entrambi gli esemplari in atti. Ci si riferisce, in particolare, alla parola “ ”, mancante della lettera “a” (rigo 5), “sepoltu”, mancante della sillaba “ra” (rigo 8), la parola
“Missionar”, mancando della lettera “i” (rigo 11).
Quindi, fermo restando, si ribadisce, che gravava sugli attori l'onere di dimostrare l'esistenza dell'originale -ancora alla data del decesso- e non sulle convenute quello di fornire la prova negativa della non esistenza dello stesso, non si ravvisano profili di contraddittorietà della deposizione, né è univoca la conseguenza voluta dagli attori che l'incompletezza riferita dal teste si riferisse all'ultima riga della prima pagina del documento in esame. Pertanto, la prova del rinvenimento della fotocopia deve ritenersi, comunque, offerta.
Inoltre, l'evidenza documentale testé rilevata da un lato indebolisce ancora di più
l'affermazione che la copia prodotta dagli attori sia stata estratta da un originale completo
(deduzione che, se vera, renderebbe piuttosto improbabile il fatto che i due documenti presentino esattamente le medesime troncature di alcune parole al margine destro della prima pagina), dall'altro contribuisce ad avvalorare l'affermazione che essa sia in realtà la fotocopia della fotocopia depositata dalle convenute, sia pure mal eseguita per la mancanza anche dell'ultima riga (locuzione “di famiglia”).
Pagina 12 di 15 Il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 684 c.c. assorbe tutte le ulteriori domande spiegate e ad essa consequenziali sia in merito all'accertamento dei requisiti di validità e di conformità del contenuto delle disposizioni al preteso originale, sia relative alle rivendicazioni sui beni dell'asse ereditario.
4. Sulla trascrizione della domanda giudiziale.
Le convenute hanno chiesto accertarsi la responsabilità degli attori per Controparte_10
illegittima trascrizione della domanda giudiziale, formulando istanza di risarcimento dei danni ad essa conseguenti, da liquidarsi in separato giudizio.
Il rigetto integrale della domanda attorea determina certamente l'ordine di cancellazione della trascrizione eseguita sui beni immobili di proprietà delle convenute, ai sensi dell'art. 2668 comma 2, c.c..
Non può, tuttavia, essere dichiarata l'illegittimità di tale trascrizione atteso che quest'ultima, in senso proprio, può essere configurata esclusivamente nelle ipotesi in cui la formalità venga eseguita in difetto dei presupposti di legge e non anche in quelli in cui la domanda, astrattamente rientrante nell'ipotesi normativa, si riveli, all'esito del giudizio, priva di fondamento, caso in cui la giurisprudenza di legittimità si esprime, piuttosto, in termini di cd.
“trascrizione ingiusta”, per affermare la competenza a conoscerne esclusivamente in capo allo stesso giudice della causa in cui è stata spiegata la domanda trascritta. (Cass. Sez. 3, Sent. n.
16272 del 31/07/2015).
Nel caso di specie la domanda è stata trascritta in conformità a quanto previsto dall'art. 2652 comma 1, n. 7) c.c., pertanto l'accertata inesistenza del diritto a tutela del quale si è proceduto determina unicamente la verifica dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 comma 2
c.p.c., ovvero che la parte attrice abbia agito senza la normale prudenza arrecando danni alla controparte.
Detti presupposti non sussistono nel caso di specie.
Intanto si evidenzia che la trascrizione risulta effettuata unicamente a favore dei fratelli ed (doc. 18 attori) e non anche degli altri attori. Parte_2 Parte_1
I danni che si chiede di accertare (ma non di liquidare) non sono stati, non solo dimostrati, ma neanche, a monte, dedotti, se non in maniera assolutamente generica, priva di allegazioni dei fatti concreti e specifici (mancati affari ecc.) da cui essi deriverebbero, non essendo certamente danni in re ipsa.
Sotto altro profilo, la domanda attorea non pare connotata da una concreta presenza di
Pagina 13 di 15 malafede o colpa grave della parte soccombente, considerato il fatto che, comunque, gli assunti attorei sono stati supportati da dichiarazioni testimoniali, anche se questo giudice ha ritenuto di disattenderle per i motivi esposti.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di tutti gli attori, in solido tra loro
(art. 97 c.p.c.) nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta (valore indeterminabile/complessità bassa, visto che la questione giuridica principale oggetto del giudizio, era una sola e, per lo più, di natura precipuamente fattuale) – in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
con la precisazione che la condanna è a favore di ciascuna delle parti (o gruppi di parti) convenute, che siano assistite da una stessa difesa o collegio difensivo, non essendo applicabile il criterio di cui all'art. 4
DM n. 55/2014, previsto solo per le ipotesi di più parti vittoriose, ma assistite da un unico difensore, laddove, in caso di pluralità di parti vittoriose assistite da diversi legali, a ciascuna spetta un'autonoma liquidazione (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. n. 18256 del 24/07/2017; sez. 2, n.
663 del 25/01/1999).
Non va accolta, in considerazione di quanto detto in proposito della trascrizione della domanda, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute, non riscontrandosi, al di là della soccombenza, temerarietà dell'azione intrapresa e mala fede o colpa grave in capo alle parti che hanno assunto l'iniziativa, in quanto va ribadito che “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 19948 del
12/07/2023).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.19438/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
Pagina 14 di 15 - preliminarmente, dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da Parte_3
e per difetto di legittimazione attiva;
[...] Parte_4
- sempre in via preliminare, dichiara l'inammissibilità della domanda di separazione ex art. 512 c.c. per intervenuta decadenza;
- nel merito, rigetta integralmente la domanda spiegata da , Parte_2 Parte_1
e in persona del legale rapp.te p.t.;
[...] Parte_5
- condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, alla Parte_4 Parte_5
refusione delle spese di lite, come segue:
• € 7.616,00, oltre accessori di legge, in favore delle convenute e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro;
[...]
• € 7.616,00, oltre accessori di legge, in favore della convenuta;
Controparte_3
• € 7.616,00, oltre accessori di legge, in favore delle convenute , Controparte_5
, , in solido tra loro;
Controparte_6 Controparte_7
- Ordina alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma-Territorio
Servizi di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 22.04.2021, n. 51022 Reg. generale e n. 35403 Reg. particolare, a favore di e e contro , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
, , , , sugli immobili Controparte_7 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 13, censiti al fl.485, p.lla 221, sub 15 e Via dei
Banchi Vecchi n. 37, censiti al fl.484, p.lla 172 sub.1.
Così deciso in Roma, in data 8/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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