Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1963, n. 137
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20 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacita' lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 , per la assegnazione di Magazzini e Bivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare.

Entrata in vigore il 20 marzo 1963