Art. 1. Articolo unico.
I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacita' lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 , per la assegnazione di Magazzini e Bivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare.
I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacita' lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 , per la assegnazione di Magazzini e Bivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare.