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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Ripetizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in di indebito
sostituzione del GdL dott. R. Gibboni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2828/2025 R.G. N. 2828/25
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 30.09.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Ripetizione di indebito”; e vertente N. _______________ tra
rappresentato e difeso dall'avv. G. Pagano del Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, REPERTORIO
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in N. _______________
n. 113/2025 R.B. Prev. Battipaglia (Sa), Via Sassari, n. 20;
Ricorrente
Discusso nel termine del 30.09.2025 e con scambio di note scritte
, in persona del art. 127 ter cpc Parte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. Maritato in virtù
di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Deposito minuta Per_1
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura _________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2828/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 05.05.2025, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il provvedimento dell' in data 18.11.2024, col quale l chiedeva CP_1 Controparte_2
ad esso ricorrente la restituzione della somma di euro 2.522,05, indebitamente percepita sulla pensione cat. INVCIV n. 044-
720201318567, periodo gennaio 2022 – dicembre 2023, a seguito di ricalcolo della maggiorazione sociale;
quindi, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero disposto dall con condanna CP_1
dell'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Giudizio n. 2828/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 Invero, in subiecta materia la Suprema Corte ha affermato che
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass. n. 26036/2019);
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. n. 28771/2018).
Orbene, richiamati i suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso in esame, posto che l'indebito in oggetto scaturisce da un pagamento effettuato dall'Istituto, superiore (a dire dello stesso) rispetto al dovuto e conseguente al ricalcolo della maggiorazione sociale, deve escludersi, ad avviso del Tribunale adito, la sussistenza di una condotta dolosa del ricorrente, volta a conseguire una prestazione indebita: infatti, l'odierno ricorrente e la moglie, hanno comunicato regolarmente i Persona_2
redditi (cfr. le dichiarazioni reddituali, all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e le stesse verifiche effettuate dall' sono scaturite dalla Pt_2
domanda di ricostituzione presentata dai suddetti coniugi in data
30.05.2024 (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte resistente).
Quindi, in mancanza di specifici indici sintomatici di una condotta in mala fede o dolosa da parte dell'accipiens (solamente affermata
Giudizio n. 2828/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 dall'Istituti previdenziale, ma non provata), sono dovuti in restituzione, alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, solo i ratei eventualmente erogati a partire dalla data del provvedimento di accertamento delle somme indebitamente percepite dall'accipiens
(novembre 2024), non già le somme erogate a partire dal mese di gennaio 2022.
Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, quindi, va accolto, con le conseguenti statuizioni di legge.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le CP_1
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 05.05.2025
[...] CP_1
e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna il resistente alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente trattenute;
3) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 750,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 30.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2828/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1