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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 262/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a EG (TV), Parte_1 C.F._1 il 9/06/1974 con l'avv. ERICA CASAGRANDE
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a EG (TV), CP_1 C.F._2 il 4/10/1966 con l'avv. MARZIA CALLEGARO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 29.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di separazione, risultando dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1 4.10.2008, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mareno di Piave (TV), dell'anno 2008 al n. 23, Parte II, Serie A.
Inoltre, le condizioni di cui all'intercorso accordo – che prevede un trasferimento immobiliare – sono congrue, rispondenti all'interesse della prole e essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a EG (TV), il 9/06/1974 Parte_1 e
, nato/a a EG (TV), il 4/10/1966, CP_1 uniti in matrimonio il 4/10/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) dell'anno 2008 n. 23, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al sopraggiunto accordo tra le parti:
“a) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di mensa, di letto e di abitazione con obbligo al reciproco rispetto;
b) assegnare la casa familiare, con quanto la arreda, fatta eccezione dei beni che la signora è stata espressamente autorizzata ad asportare con Parte_1 apposito accordo sottoscritto dai coniugi, al signor anche in CP_1 ragione del trasferimento allo stesso della quota di proprietà della signora Pt_1
. Il signor provvederà entro e non oltre il termine di 30
[...] CP_1 giorni dal rilascio dell'abitazione da parte della moglie ad effettuare la volturazione di tutte le utenze, attualmente intestate alla stessa, impegnandosi, in ogni caso, a sostenere, in via esclusiva, i costi per le utenze dal giorno del rilascio.
In difetto quest'ultima provvederà a dare autonomamente disdetta alle stesse. Per_ c) affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa che la medesima reperirà. La signora provvederà entro e non oltre il termine di 45 giorni dal Parte_1 deposito della sentenza a trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia minore;
Per_ d) in ragione dell'età di , oramai quindicenne, il signor potrà CP_1 vedere e tenere con sè la figlia ogni volta che lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, e previo congruo avviso alla Per_ madre. trascorrerà con il padre weekend alternati e pernotterà da lui solo quando lo vorrà, previo accordo con il medesimo e con la madre. Nell'ipotesi in cui la minore non voglia pernottare dal padre rimarrà con lui, nel weekend di sua competenza, dal sabato al termine delle lezioni fino all'ora di cena e la domenica dalla mattina alla sera fino all'ora di cena quando verrà riaccompagnata a casa della madre. Il signor trascorrerà con la figlia, qualora questa lo desideri, 7 Pt_1 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, Natale o Capodanno;
3 giorni durante le vacanze Pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta. Qualora la figlia non voglia pernottare dal padre, i genitori di concerto tra loro, tenuto conto dei desideri di lei si Per_ accorderanno affinchè trascorra con lui, in alternanza con la madre, le giornate di festività dalla mattina alla sera, con rientro a casa della madre per la notte. Il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. La madre farà altrettanto e comunicherà al signor entro il predetto Pt_1 termine il periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, che intenderà trascorrere con la figlia. Il tutto compatibilmente con le esigenze e la volontà della Per_ minore. I genitori, tenuto conto degli impegni e delle necessità di , potranno trascorrere con lei, alternativamente di anno in anno, i giorni di festività infrannuali nonché, ad anni alterni, il di lei compleanno, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia la quale trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
e) porsi a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Per_ della figlia minore , tenuto conto dei tempi di permanenza di lei prevalentemente presso l'abitazione della madre, la somma di € 350,00 al mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c della madre IBAN
[...]. Nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima da regolarsi secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso e da rimborsare entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'invio delle pezze giustificative contestualmente al versamento dell'assegno ordinario. L'Assegno Unico, attualmente pari ad € 57,00 mensili verrà percepito integralmente dalla madre, quale collocataria della figlia minore;
f) nulla disporre in punto mantenimento reciproco essendo i coniugi entrambi autosufficienti;
g) disporre che i coniugi si concedano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia;
h) in adempimento degli accordi di separazione, il signor versa CP_1 alla signora , che accetta, a mezzo assegno bancario tratto da Parte_1
Banca Intesa San Paolo filiale di Mareno di Piave con data 29.10.2025, n.
8337907593-02, intestato alla medesima, la somma di euro 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese da lei anticipate per la famiglia;
i) la signora , in adempimento degli accordi di separazione, cede e Parte_1 trasferisce al signor , che accetta ed acquista, divenendone così CP_1 pieno ed esclusivo proprietario, la propria quota indivisa di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà dell'appartamento ad uso abitazione ai piani primo, secondo e terzo con ripostiglio al piano primo sottostrada ed in un garage al piano primo sottostrada, unità site in Comune di Santa Lucia di Piave, catastalmente censite al Catasto Fabbricati Sez. B – Fg. 3 Comune di Santa Lucia di Piave
-Mn. 1169 sub 13, cat. A/2, cl. 2, di vani 6,5, superficie catastale totale mq. 134 – totale escluse aree scoperte mq. 126, R.C. € 537,12, via A. Volta p. S1-1-2-3;
- Mn. 1169 sub 8, cat. C/6, cl. 3, di mq. 29, superficie catastale totale mq. 34,
R.C. € 62,90, via A. Volta p. S1; proprietà per ½ ciascuno, in regime di separazione legale, di e Parte_1
. CP_1
Comune di Santa Lucia di Piave
Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 3
-Mn. 1121, cat. F/1, area urbana proprietà per 21957/200000 ciascuno, in regime di separazione legale, di Pt_1
e .
[...] CP_1
Parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto ad ogni conseguente effetto di legge:
▪ che i M.N. 1169 sub 4 – 11 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “A” nella planimetria allegata all'atto in data 29.6.1998 n.
61498 di rep. del notaio , registrato a Conegliano il 20.7.1998 al n. Persona_2
1354 serie 1V e trascritto a Treviso il 21.7.1998 ai nn. 22385/15603; C.F._
▪ che i M.N. sub 5 – 12 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “B” nella suddetta planimetria;
▪ che i M.N. 1169 sub. 8 – 13, oggetto del presente atto hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “C” nella suddetta planimetria;
C.F._
▪ che i M.N. sub 6 – 10 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “D” nella suddetta planimetria;
C.F._
▪ che i M.N. sub 7 – 9 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “E” nella suddetta planimetria. Confini: l'area su cui sorge il fabbricato in condominio di cui fanno parte le unità immobiliari cedute confina con i M.N. e con la strada, salvo C.F._4 altri.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n.
52, in riferimento alle planimetrie da ultimo depositate in catasto, la parte intestataria dichiara la conformità, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, allo stato di fatto dei dati catastali e delle dette planimetrie che, previa visione, approvazione e sottoscrizione ai sensi di legge, si allegano al presente atto sotto la lettera “A”.
Le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono pervenute alla parte cedente per atto di compravendita in data 30.03.2009 n. 30733 di rep. del Notaio
, registrato a Conegliano il 03.04.2009 al n. 1808 serie 1T e Persona_3 trascritto a Treviso il 06.04.2009 ai nn. 12509/7622.
Il prezzo della cessione viene convenuto in € 90.000,00 (novantamila/00). I signori e dichiarano ed attestano che il prezzo Parte_1 CP_1 concordato viene corrisposto con assegno circolare tratto su Banca Intesa San
Paolo Spa filiale di Mareno di Piave in data 24.10.2025 n. 3307165265-01 che il signor consegna davanti al Giudice all'avvocato Erica CP_1
Casagrande, la quale lo terrà in deposito fino alla liberazione dell'immobile. Le parti dichiarano che la cessione avviene all'interno della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La signora rinuncia Parte_1 espressamente all'ipoteca legale ed esonera il competente Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
La presente cessione si intende effettuata come le unità immobiliari descritte attualmente si trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso ed infisso, azioni, diritti, ragioni, servitù attive e passive inerenti e particolarmente con le servitù nascenti dalla situazione di condominio o stabilite e poste in essere dalla legge a carico di ciascun condomino, nonché con la servitù di passaggio e transito a carico del M.N. 1121 di cui all'atto in data 20.4.1996 n. 54124 di rep. del notaio , trascritto a Treviso il 14.5.1996 ai nn. 12013/9429 ed ai Persona_2 nn. 12014/9430. La cessione avviene inoltre con immediata trasfusione nella parte cessionaria della proprietà. Il possesso verrà trasfuso dalla parte cedente alla parte cessionaria entro e non oltre il 30.11.2025.
Parte cedente garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso delle unità immobiliari cedute con il presente atto e la più ampia libertà delle stesse da ipoteche, pesi, vincoli ed oneri pregiudizievoli di qualsiasi specie e natura e si obbliga alla manutenzione di legge per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia.
Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia il venditore dichiara:
▪ che il fabbricato di cui fanno parte le unità oggetto del presente atto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Santa Lucia di
Piave in data 5.11.1996, pratica edilizia n. 156 (poi volturata in data 5.12.1996, Prot. 9793, Pratica edilizia n. 251) e che successivamente è stata presentata al
Comune stesso la denuncia d'inizio attività in data 3.4.1998 prot. N. 2720;
▪ che i lavori di costruzione sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, alla concessione di cui sopra ed alla successiva denuncia di inizio attività;
▪ che il fabbricato di cui fanno parte le unità oggetto del presente atto è stato dichiarato abitabile con certificato di abitabilità n. 20/98 (p.e. 69/98) rilasciato dal
Comune di Santa Lucia di Piave in data 19 giugno 1998;
▪ che sino ad oggi non sono stati eseguiti in ordine alle unità compravendute lavori od opere tali, per i quali fosse necessaria alcun'altra concessione ad edificare, o concessione in sanatoria, o permesso di costruire e che né per il fabbricato nel suo complesso né per le unità oggetto del presente atto sono mai stati adottati i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'art. 41 L. 47/85. Parte cedente dichiara, infine, che le aree scoperte oggetto, pro quota, del presente atto sono di pertinenza delle unità immobiliari unitamente alle quali vengono alienate, che le stesse hanno una superficie inferiore, sia singolarmente che complessivamente, a 5000 mq. e che sulle aree scoperte medesime non sorge alcun altro fabbricato o manufatto.
▪ Parte cedente garantisce che gli impianti esistenti nelle unità immobiliari in oggetto e relative parti condominiali, quali indicati dall'art. 1 del Decreto del
Ministero delle Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008, sono conformi alla normativa esistente al momento della loro realizzazione;
pertanto l'eventuale adeguamento degli stessi alle vigenti norme di legge avverrà a cura e spese della parte cessionaria. Parte acquirente dichiara di essere già in possesso di tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti suddetti, nonché il libretto di uso e manutenzione, ai sensi dell'art. 1477 c.c.
Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, L. n. 90/2013 e s.m.i., la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla Prestazione Energetica dell'abitazione in oggetto, il cui attestato rilasciato in data 27.10.2025 si allega al presente atto sotto la lettera “B”.
Per il funzionamento del condominio le parti fanno espresso riferimento al relativo regolamento ed alle annesse tabelle millesimali che trovasi allegato all'atto in data 8.7.1998 n. 61647 di rep. del Notaio . Persona_2
In relazione alle spese condominiali imputabili alle unità in oggetto, la parte cedente dichiara e garantisce che sono stati assolti tutti gli oneri condominiali relativi all'anno in corso ed a quello precedente, che non sussistono liti condominiali pendenti, che l'assemblea dei condomini non ha ad oggi deliberato lavori di straordinaria manutenzione.
Le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
In coniugi dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori. Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del presente verbale presso il competente ufficio – Agenzia del Territorio Ufficio della Pubblicità Immobiliare (Conservatoria). Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare ed esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità. Le parti si impegnano alla sottoscrizione di ogni eventuale documento/atto dovesse risultare necessario per l'esecuzione del presente atto nonché di tutti gli atti diretti alla pubblicità immobiliare.
Trattandosi di atto con cui i signori e danno Parte_1 CP_1 concreta esecuzione alle attribuzioni patrimoniali stabilite in sede di separazione tra coniugi, gli stessi richiedono l'esenzione dalle imposte ipotecarie, catastali, di registro, di bollo ed ogni altra imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale
n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016. Le parti dichiarano che, con l'esatta esecuzione del presente accordo, nulla avranno reciprocamente a pretendere in ordine al predetto immobile”.
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 262/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a EG (TV), Parte_1 C.F._1 il 9/06/1974 con l'avv. ERICA CASAGRANDE
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a EG (TV), CP_1 C.F._2 il 4/10/1966 con l'avv. MARZIA CALLEGARO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 29.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di separazione, risultando dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1 4.10.2008, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mareno di Piave (TV), dell'anno 2008 al n. 23, Parte II, Serie A.
Inoltre, le condizioni di cui all'intercorso accordo – che prevede un trasferimento immobiliare – sono congrue, rispondenti all'interesse della prole e essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a EG (TV), il 9/06/1974 Parte_1 e
, nato/a a EG (TV), il 4/10/1966, CP_1 uniti in matrimonio il 4/10/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) dell'anno 2008 n. 23, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al sopraggiunto accordo tra le parti:
“a) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di mensa, di letto e di abitazione con obbligo al reciproco rispetto;
b) assegnare la casa familiare, con quanto la arreda, fatta eccezione dei beni che la signora è stata espressamente autorizzata ad asportare con Parte_1 apposito accordo sottoscritto dai coniugi, al signor anche in CP_1 ragione del trasferimento allo stesso della quota di proprietà della signora Pt_1
. Il signor provvederà entro e non oltre il termine di 30
[...] CP_1 giorni dal rilascio dell'abitazione da parte della moglie ad effettuare la volturazione di tutte le utenze, attualmente intestate alla stessa, impegnandosi, in ogni caso, a sostenere, in via esclusiva, i costi per le utenze dal giorno del rilascio.
In difetto quest'ultima provvederà a dare autonomamente disdetta alle stesse. Per_ c) affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa che la medesima reperirà. La signora provvederà entro e non oltre il termine di 45 giorni dal Parte_1 deposito della sentenza a trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia minore;
Per_ d) in ragione dell'età di , oramai quindicenne, il signor potrà CP_1 vedere e tenere con sè la figlia ogni volta che lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, e previo congruo avviso alla Per_ madre. trascorrerà con il padre weekend alternati e pernotterà da lui solo quando lo vorrà, previo accordo con il medesimo e con la madre. Nell'ipotesi in cui la minore non voglia pernottare dal padre rimarrà con lui, nel weekend di sua competenza, dal sabato al termine delle lezioni fino all'ora di cena e la domenica dalla mattina alla sera fino all'ora di cena quando verrà riaccompagnata a casa della madre. Il signor trascorrerà con la figlia, qualora questa lo desideri, 7 Pt_1 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, Natale o Capodanno;
3 giorni durante le vacanze Pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta. Qualora la figlia non voglia pernottare dal padre, i genitori di concerto tra loro, tenuto conto dei desideri di lei si Per_ accorderanno affinchè trascorra con lui, in alternanza con la madre, le giornate di festività dalla mattina alla sera, con rientro a casa della madre per la notte. Il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. La madre farà altrettanto e comunicherà al signor entro il predetto Pt_1 termine il periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, che intenderà trascorrere con la figlia. Il tutto compatibilmente con le esigenze e la volontà della Per_ minore. I genitori, tenuto conto degli impegni e delle necessità di , potranno trascorrere con lei, alternativamente di anno in anno, i giorni di festività infrannuali nonché, ad anni alterni, il di lei compleanno, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia la quale trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
e) porsi a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Per_ della figlia minore , tenuto conto dei tempi di permanenza di lei prevalentemente presso l'abitazione della madre, la somma di € 350,00 al mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c della madre IBAN
[...]. Nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima da regolarsi secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso e da rimborsare entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'invio delle pezze giustificative contestualmente al versamento dell'assegno ordinario. L'Assegno Unico, attualmente pari ad € 57,00 mensili verrà percepito integralmente dalla madre, quale collocataria della figlia minore;
f) nulla disporre in punto mantenimento reciproco essendo i coniugi entrambi autosufficienti;
g) disporre che i coniugi si concedano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia;
h) in adempimento degli accordi di separazione, il signor versa CP_1 alla signora , che accetta, a mezzo assegno bancario tratto da Parte_1
Banca Intesa San Paolo filiale di Mareno di Piave con data 29.10.2025, n.
8337907593-02, intestato alla medesima, la somma di euro 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese da lei anticipate per la famiglia;
i) la signora , in adempimento degli accordi di separazione, cede e Parte_1 trasferisce al signor , che accetta ed acquista, divenendone così CP_1 pieno ed esclusivo proprietario, la propria quota indivisa di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà dell'appartamento ad uso abitazione ai piani primo, secondo e terzo con ripostiglio al piano primo sottostrada ed in un garage al piano primo sottostrada, unità site in Comune di Santa Lucia di Piave, catastalmente censite al Catasto Fabbricati Sez. B – Fg. 3 Comune di Santa Lucia di Piave
-Mn. 1169 sub 13, cat. A/2, cl. 2, di vani 6,5, superficie catastale totale mq. 134 – totale escluse aree scoperte mq. 126, R.C. € 537,12, via A. Volta p. S1-1-2-3;
- Mn. 1169 sub 8, cat. C/6, cl. 3, di mq. 29, superficie catastale totale mq. 34,
R.C. € 62,90, via A. Volta p. S1; proprietà per ½ ciascuno, in regime di separazione legale, di e Parte_1
. CP_1
Comune di Santa Lucia di Piave
Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 3
-Mn. 1121, cat. F/1, area urbana proprietà per 21957/200000 ciascuno, in regime di separazione legale, di Pt_1
e .
[...] CP_1
Parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto ad ogni conseguente effetto di legge:
▪ che i M.N. 1169 sub 4 – 11 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “A” nella planimetria allegata all'atto in data 29.6.1998 n.
61498 di rep. del notaio , registrato a Conegliano il 20.7.1998 al n. Persona_2
1354 serie 1V e trascritto a Treviso il 21.7.1998 ai nn. 22385/15603; C.F._
▪ che i M.N. sub 5 – 12 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “B” nella suddetta planimetria;
▪ che i M.N. 1169 sub. 8 – 13, oggetto del presente atto hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “C” nella suddetta planimetria;
C.F._
▪ che i M.N. sub 6 – 10 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “D” nella suddetta planimetria;
C.F._
▪ che i M.N. sub 7 – 9 hanno diritto all'uso esclusivo dell'area scoperta distinta con la lettera “E” nella suddetta planimetria. Confini: l'area su cui sorge il fabbricato in condominio di cui fanno parte le unità immobiliari cedute confina con i M.N. e con la strada, salvo C.F._4 altri.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n.
52, in riferimento alle planimetrie da ultimo depositate in catasto, la parte intestataria dichiara la conformità, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, allo stato di fatto dei dati catastali e delle dette planimetrie che, previa visione, approvazione e sottoscrizione ai sensi di legge, si allegano al presente atto sotto la lettera “A”.
Le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono pervenute alla parte cedente per atto di compravendita in data 30.03.2009 n. 30733 di rep. del Notaio
, registrato a Conegliano il 03.04.2009 al n. 1808 serie 1T e Persona_3 trascritto a Treviso il 06.04.2009 ai nn. 12509/7622.
Il prezzo della cessione viene convenuto in € 90.000,00 (novantamila/00). I signori e dichiarano ed attestano che il prezzo Parte_1 CP_1 concordato viene corrisposto con assegno circolare tratto su Banca Intesa San
Paolo Spa filiale di Mareno di Piave in data 24.10.2025 n. 3307165265-01 che il signor consegna davanti al Giudice all'avvocato Erica CP_1
Casagrande, la quale lo terrà in deposito fino alla liberazione dell'immobile. Le parti dichiarano che la cessione avviene all'interno della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La signora rinuncia Parte_1 espressamente all'ipoteca legale ed esonera il competente Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
La presente cessione si intende effettuata come le unità immobiliari descritte attualmente si trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso ed infisso, azioni, diritti, ragioni, servitù attive e passive inerenti e particolarmente con le servitù nascenti dalla situazione di condominio o stabilite e poste in essere dalla legge a carico di ciascun condomino, nonché con la servitù di passaggio e transito a carico del M.N. 1121 di cui all'atto in data 20.4.1996 n. 54124 di rep. del notaio , trascritto a Treviso il 14.5.1996 ai nn. 12013/9429 ed ai Persona_2 nn. 12014/9430. La cessione avviene inoltre con immediata trasfusione nella parte cessionaria della proprietà. Il possesso verrà trasfuso dalla parte cedente alla parte cessionaria entro e non oltre il 30.11.2025.
Parte cedente garantisce la piena proprietà ed il pacifico possesso delle unità immobiliari cedute con il presente atto e la più ampia libertà delle stesse da ipoteche, pesi, vincoli ed oneri pregiudizievoli di qualsiasi specie e natura e si obbliga alla manutenzione di legge per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia.
Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia il venditore dichiara:
▪ che il fabbricato di cui fanno parte le unità oggetto del presente atto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Santa Lucia di
Piave in data 5.11.1996, pratica edilizia n. 156 (poi volturata in data 5.12.1996, Prot. 9793, Pratica edilizia n. 251) e che successivamente è stata presentata al
Comune stesso la denuncia d'inizio attività in data 3.4.1998 prot. N. 2720;
▪ che i lavori di costruzione sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, alla concessione di cui sopra ed alla successiva denuncia di inizio attività;
▪ che il fabbricato di cui fanno parte le unità oggetto del presente atto è stato dichiarato abitabile con certificato di abitabilità n. 20/98 (p.e. 69/98) rilasciato dal
Comune di Santa Lucia di Piave in data 19 giugno 1998;
▪ che sino ad oggi non sono stati eseguiti in ordine alle unità compravendute lavori od opere tali, per i quali fosse necessaria alcun'altra concessione ad edificare, o concessione in sanatoria, o permesso di costruire e che né per il fabbricato nel suo complesso né per le unità oggetto del presente atto sono mai stati adottati i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'art. 41 L. 47/85. Parte cedente dichiara, infine, che le aree scoperte oggetto, pro quota, del presente atto sono di pertinenza delle unità immobiliari unitamente alle quali vengono alienate, che le stesse hanno una superficie inferiore, sia singolarmente che complessivamente, a 5000 mq. e che sulle aree scoperte medesime non sorge alcun altro fabbricato o manufatto.
▪ Parte cedente garantisce che gli impianti esistenti nelle unità immobiliari in oggetto e relative parti condominiali, quali indicati dall'art. 1 del Decreto del
Ministero delle Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008, sono conformi alla normativa esistente al momento della loro realizzazione;
pertanto l'eventuale adeguamento degli stessi alle vigenti norme di legge avverrà a cura e spese della parte cessionaria. Parte acquirente dichiara di essere già in possesso di tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti suddetti, nonché il libretto di uso e manutenzione, ai sensi dell'art. 1477 c.c.
Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, L. n. 90/2013 e s.m.i., la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla Prestazione Energetica dell'abitazione in oggetto, il cui attestato rilasciato in data 27.10.2025 si allega al presente atto sotto la lettera “B”.
Per il funzionamento del condominio le parti fanno espresso riferimento al relativo regolamento ed alle annesse tabelle millesimali che trovasi allegato all'atto in data 8.7.1998 n. 61647 di rep. del Notaio . Persona_2
In relazione alle spese condominiali imputabili alle unità in oggetto, la parte cedente dichiara e garantisce che sono stati assolti tutti gli oneri condominiali relativi all'anno in corso ed a quello precedente, che non sussistono liti condominiali pendenti, che l'assemblea dei condomini non ha ad oggi deliberato lavori di straordinaria manutenzione.
Le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
In coniugi dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori. Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del presente verbale presso il competente ufficio – Agenzia del Territorio Ufficio della Pubblicità Immobiliare (Conservatoria). Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare ed esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità. Le parti si impegnano alla sottoscrizione di ogni eventuale documento/atto dovesse risultare necessario per l'esecuzione del presente atto nonché di tutti gli atti diretti alla pubblicità immobiliare.
Trattandosi di atto con cui i signori e danno Parte_1 CP_1 concreta esecuzione alle attribuzioni patrimoniali stabilite in sede di separazione tra coniugi, gli stessi richiedono l'esenzione dalle imposte ipotecarie, catastali, di registro, di bollo ed ogni altra imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale
n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016. Le parti dichiarano che, con l'esatta esecuzione del presente accordo, nulla avranno reciprocamente a pretendere in ordine al predetto immobile”.
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi