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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1277 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Gatta
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Daniela Bellassai - appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
che era invalida in misura non inferiore all'80% e, dunque, nelle condizioni per fruire del requisito ridotto di età previsto dall'art.1, comma 8, D.L.gs n. 503/1992;
Co che aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia respinta dall' per l'insussistenza del requisito sanitario;
che aveva presentato ricorso, rimasto senza riscontro, avverso il provvedimento dell;
Pt_2
che aveva maturato tutti i requisiti di legge -anagrafico, contributivo e sanitario- per accedere alla prestazione richiesta.
2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di Frosinone di <<accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dalla domanda amministrativa e per
CP_ l'effetto condannare l' al pagamento dei singoli ratei, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
in via subordinata: qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non ritenga che la decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, sia dalla domanda amministrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la
CP_ prestazione da qualsiasi altra data che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei, dal riconoscimento al soddisfo>>.
CP_ Resisteva l'
3. Espletata CTU medico – legale, l'adito Tribunale, con sentenza n. 218/2025 del 27 febbraio 2025, rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
< la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'invalidità civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica") e non l'invalidità
accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della "capacità di lavoro" e "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa")…
deve ritenersi che nel caso di specie non ricorra il requisito sanitario della percentuale d'invalidità uguale o superiore all'80%, non riscontrato dall'espletata C.T.U., le cui conclusioni non sono state contestate in alcun modo dalle parti>>.
4. Con ricorso del 22 maggio 2025 la interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo, l'appellante censura le risultanze della CTU di 1° grado, poste dal Tribunale a fondamento del decisum.
Deduce l'appellante:
<
CP_ accertata in sede medico legale dalla commissione dell' di Frosinone con il verbale già allegato in atti.
Tale valutazione era stata effettuata in base ai parametri del DM 05/02/1992. Di tale circostanza ne viene dato atto nella CTU in contestazione, ma i parametri di riferimento vengono successivamente non definiti in base al DM 05/02/1992 (quindi dell'invalidità civile generica) ma in base ai parametri della l. 222/1984 ovvero dell'invalidità lavorativa specifica…
CP_ il CTU, pur valutando già una invalidità dell'80% accertata in commissione ML di senza revisione non né
da conferma, ma allega il verbale di tale accertamento effettuato in base ai parametri del DM 05/02/1992
alla CTU, valutando poi ex. l. 222/1984. Il Giudice di I grado quindi, basandosi sulla CTU, rigetta il ricorso, non prendendo minimamente in considerazione la documentazione medica allegata in cui la sig.ra dimostrava di essere già invalida Pt_1
nella misura dell'80%, con accertamento effettuato ai sensi del DM 05/02/199>>.
6. L'appello è fondato.
CP_ Va premesso che l' aveva sostenuto con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado che
<
specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica)>>.
Il Tribunale, invece (richiamando varia giurisprudenza della S.C.), ha espressamente affermato che <
percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'invalidità civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica") e non l'invalidità
accertata secondo i parametri della L. 222/1984>>.
Il Tribunale, tuttavia non ha tratto le dovute conseguenze dall'affermato principio, poiché ha rigettato la domanda attorea sul rilievo che il CTU aveva accertato che la capacità di lavoro della in occupazioni Pt_1
confacenti alle sue attitudini non era ridotta permanentemente in misura pari o superiore all'80% del normale ai sensi della Legge n. 222/1984.
CP_ In realtà, l'appellante ha esibito già in primo grado il verbale della Commissione medica che aveva accertato che ella era invalida all'80% con decorrenza dal 20.9.2021, ossia da data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa di pensione anticipata (16 maggio 2023).
Ne consegue, da un lato, che le valutazioni espresse dal CTU a norma della Legge n. 222/1984 sono inconferenti, perché rileva la percentuale d'invalidità determinata secondo le tabelle del DM 05/02/1992, e,
dall'altro lato, che il requisito sanitario non può essere disconosciuto perché accertato, in base a dette
CP_ tabelle, dalla Commissione competente e non contestato dall'
CP_ 7. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato a corrispondere alla AP la pensione di vecchiaia anticipata richiesta con domanda amministrativa del 16 maggio 2023, con la decorrenza di legge, tenendo conto della finestra mobile prevista per tale forma di pensione, oltre agli accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 27 febbraio 2025 e, per l'effetto,
CP_ in riforma di detta sentenza, condanna l' a corrispondere alla AP la pensione di vecchiaia anticipata richiesta con domanda amministrativa del 16 maggio 2023, con la decorrenza di legge, oltre agli accessori come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.7.000,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.5.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
CP_ Pone a definitivo carico dell' le spese di CTU di primo grado.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1277 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Gatta
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Daniela Bellassai - appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
che era invalida in misura non inferiore all'80% e, dunque, nelle condizioni per fruire del requisito ridotto di età previsto dall'art.1, comma 8, D.L.gs n. 503/1992;
Co che aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia respinta dall' per l'insussistenza del requisito sanitario;
che aveva presentato ricorso, rimasto senza riscontro, avverso il provvedimento dell;
Pt_2
che aveva maturato tutti i requisiti di legge -anagrafico, contributivo e sanitario- per accedere alla prestazione richiesta.
2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di Frosinone di <<accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dalla domanda amministrativa e per
CP_ l'effetto condannare l' al pagamento dei singoli ratei, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
in via subordinata: qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non ritenga che la decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, sia dalla domanda amministrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la
CP_ prestazione da qualsiasi altra data che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei, dal riconoscimento al soddisfo>>.
CP_ Resisteva l'
3. Espletata CTU medico – legale, l'adito Tribunale, con sentenza n. 218/2025 del 27 febbraio 2025, rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
< la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'invalidità civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica") e non l'invalidità
accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della "capacità di lavoro" e "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa")…
deve ritenersi che nel caso di specie non ricorra il requisito sanitario della percentuale d'invalidità uguale o superiore all'80%, non riscontrato dall'espletata C.T.U., le cui conclusioni non sono state contestate in alcun modo dalle parti>>.
4. Con ricorso del 22 maggio 2025 la interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo, l'appellante censura le risultanze della CTU di 1° grado, poste dal Tribunale a fondamento del decisum.
Deduce l'appellante:
<
CP_ accertata in sede medico legale dalla commissione dell' di Frosinone con il verbale già allegato in atti.
Tale valutazione era stata effettuata in base ai parametri del DM 05/02/1992. Di tale circostanza ne viene dato atto nella CTU in contestazione, ma i parametri di riferimento vengono successivamente non definiti in base al DM 05/02/1992 (quindi dell'invalidità civile generica) ma in base ai parametri della l. 222/1984 ovvero dell'invalidità lavorativa specifica…
CP_ il CTU, pur valutando già una invalidità dell'80% accertata in commissione ML di senza revisione non né
da conferma, ma allega il verbale di tale accertamento effettuato in base ai parametri del DM 05/02/1992
alla CTU, valutando poi ex. l. 222/1984. Il Giudice di I grado quindi, basandosi sulla CTU, rigetta il ricorso, non prendendo minimamente in considerazione la documentazione medica allegata in cui la sig.ra dimostrava di essere già invalida Pt_1
nella misura dell'80%, con accertamento effettuato ai sensi del DM 05/02/199>>.
6. L'appello è fondato.
CP_ Va premesso che l' aveva sostenuto con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado che
<
specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica)>>.
Il Tribunale, invece (richiamando varia giurisprudenza della S.C.), ha espressamente affermato che <
percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'invalidità civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica") e non l'invalidità
accertata secondo i parametri della L. 222/1984>>.
Il Tribunale, tuttavia non ha tratto le dovute conseguenze dall'affermato principio, poiché ha rigettato la domanda attorea sul rilievo che il CTU aveva accertato che la capacità di lavoro della in occupazioni Pt_1
confacenti alle sue attitudini non era ridotta permanentemente in misura pari o superiore all'80% del normale ai sensi della Legge n. 222/1984.
CP_ In realtà, l'appellante ha esibito già in primo grado il verbale della Commissione medica che aveva accertato che ella era invalida all'80% con decorrenza dal 20.9.2021, ossia da data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa di pensione anticipata (16 maggio 2023).
Ne consegue, da un lato, che le valutazioni espresse dal CTU a norma della Legge n. 222/1984 sono inconferenti, perché rileva la percentuale d'invalidità determinata secondo le tabelle del DM 05/02/1992, e,
dall'altro lato, che il requisito sanitario non può essere disconosciuto perché accertato, in base a dette
CP_ tabelle, dalla Commissione competente e non contestato dall'
CP_ 7. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato a corrispondere alla AP la pensione di vecchiaia anticipata richiesta con domanda amministrativa del 16 maggio 2023, con la decorrenza di legge, tenendo conto della finestra mobile prevista per tale forma di pensione, oltre agli accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 27 febbraio 2025 e, per l'effetto,
CP_ in riforma di detta sentenza, condanna l' a corrispondere alla AP la pensione di vecchiaia anticipata richiesta con domanda amministrativa del 16 maggio 2023, con la decorrenza di legge, oltre agli accessori come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.7.000,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.5.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
CP_ Pone a definitivo carico dell' le spese di CTU di primo grado.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis