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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/09/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 866/2025 tra
GE AZ (C.F.: ) residente in [...] con C.F._1
l'Avv. Roberto Scolz del Foro di DI
Ricorrente
CONTRO di DI (C.F.: Controparte_1
) con sede legale in DI con l'Avv. Brigida Burlon e l'Avv. Lucia P.IVA_1
Troiani
Resistente
*
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 31.3.2025, depositato in pari data, la signora GE AZ (di seguito anche: AZ e/o ricorrente e/o assegnataria) residente in [...], si è opposta al provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal direttore dell' di DI (di seguito anche: Controparte_1
Ater e/o resistente), notificato il 7.3.2025, per aver avuto per un quadriennio un indicatore della situazione economica equivalente superiore ai limiti di cui all'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 208 del
26.10.2016.
La ricorrente ha esposto:
➢ di essere affetta sin dalla nascita da handicap che le impedisce di deambulare se non con una sedia a rotelle;
➢ che, possedendone i requisiti, negli anni '90 le era stato assegnato dall'Istituto
Autonomo Case Popolari di DI un appartamento all'interno dello stabile situato in OR, Piazzale Franco Marinotti n.3/4 dove tuttora vive, sottoscrivendo in data 18.12.1993 il relativo contratto di locazione;
➢ che l'immobile è confacente ai suoi limiti ed alle sue esigenze grazie alla presenza di un montascale, inoltre a proprie spese ha provveduto ad adattare il mobilio ed i serramenti, e le è stato assegnato un posto auto esclusivo nei pressi del cortile;
➢ che con lettera del 24.10.2024 le ha contestato il superamento per un CP_1
quadriennio del limite Isee previsto dall'art. 16, comma 2, del Decreto del
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 26.10.2016 per la permanenza nell'alloggio di cui è causa, assegnandole termine di giorni quindici per la presentazione di osservazioni;
➢ che in data 7.11.2024 ha presentato le osservazioni chiedendo l'annullamento del provvedimento ovvero la dilazione delle conseguenti azioni;
➢ di essersi attivata sin dalla ricezione della comunicazione del 24.10.2024 per reperire un alloggio alternativo, incontrando, però, notevoli difficoltà a rinvenire nei tempi stretti concessi, un alloggio confacente ai suoi limiti ed esigenze.
La AZ ha, quindi, eccepito la nullità del provvedimento di revoca per non avere efficacia di titolo esecutivo in difetto di specifica normativa e per non avere Ater il potere di revocare l'assegnazione dell'alloggio.
La ricorrente ha, altresì, richiesto il differimento del termine per il rilascio dell'immobile sino a quando non avrà trovato una sistemazione congrua alle proprie
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 esigenze ovvero di mesi 18 ex art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 431 del 9.12.1998.
La AZ presentava, inoltre, istanza cautelare per la sospensione del decreto di revoca, istanza che veniva accolta con ordinanza del 23.4.2025 sul presupposto delle obiettive difficolta della ricorrente a reperire una sistemazione alternativa.
Con memoria del 19.5.2025 si è costituita Ater contestando le deduzioni della ricorrente ed affermando:
➢ che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia sulle Ater è stato introdotto l'indicatore della situazione economica equivalente c.d. Isee quale indicatore, insieme ad altri, per l'accesso all'assegnazione di un alloggio pubblico ed ai sensi dell'art. 4 del Decreto del
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 26.10.2016, gli alloggi
Ater sono assegnati a soggetti che possiedono un Isee non superiore ad
€.20.000,00;
➢ che l'Isee costituisce la base per la determinazione del canone di locazione;
➢ che nel corso della locazione l'Isee deve essere presentato ad ogni biennio CP_1
per consentire a quest'ultima sia di verificare la permanenza dello stato di bisogno, sia per rideterminare eventualmente il canone di locazione;
➢ che il limite massimo dell'Isee per permanere negli alloggi assegnati è di
€.33.334,00 e se tale limite massimo viene superato, il conduttore andrà a corrispondere un canone fino al 150% superiore a quello oggettivo e se il superamento permane per un quadriennio, l'Ater dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ex art.16, comma 2, lett. a) Decreto Presidente
Regione Friuli-Venezia Giulia n.208 del 2016;
➢ che in caso di disabilità dell'inquilino o in caso di inquilini ultrasessantacinquenni il limite massimo dell'Isee è elevato ad €.66.668,00 (il doppio di €.33.334,00);
➢ che la ricorrente, disabile ed ultrasessantacinquenne, nel biennio del 2017 e 2018 ha presentato rispettivamente un Isee di €.68.833,99 e di €.99.019,83, nel
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 biennio del 2019 ha presentato un Isee di €.65.216,91, nel biennio del 2021 ha presentato un Isee di €.69.122,54, per l'anno 2022 un Isee di €.69.086,00, per l'anno 2023 di €.90.602,56 e per l'anno 2024 di €.83.325,72;
➢ che la AZ nel quadriennio 2021-2024 ha superato il limite massimo Isee di
€.66.668,00;
➢ la legittimità del decreto di revoca in quanto l'art. 8, comma 7, della L.R. Friuli-
Venezia Giulia n.14 del 6.8.2019 richiama il D.P.R. n.1035/1972;
➢ che l'art. 16 del Decreto del Presidente del Friuli-Venezia Giulia n.208/2016 stabilisce che i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione emessi dal direttore generale dell'Ater, decorsi i termini previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio;
➢ che la ricorrente non ha opposto alcun diritto al mantenimento della situazione di vantaggio, né ha contestato l'accertamento dell'Ater di DI;
➢ che le richieste avanzate dalla ricorrente di differimento del termine di esecuzione del decreto di revoca sono illegittime.
Ater ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento o di proroga di 18 mesi l'esecuzione del rilascio.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 5.6.2025, con ordinanza di pari data non sono state ammesse le istanze istruttorie e la causa, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di discussione del 17.9.2025 con assegnazione alle parti di termine fino al 5.9.2025 per il deposito di note conclusive che sono state depositate dalle parti.
*
La domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
*
QUANTO ALL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL DECRETO DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
DELL'ALLOGGIO ED AL POTERE DI REVOCA DI CP_1
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 AZ ha contestato l'efficacia esecutiva del decreto di Ater di revoca dell'assegnazione dell'alloggio notificato il 7.3.2025 nonché il potere stesso di Ater di provvedere alla suddetta revoca.
La ricorrente afferma che l'art.474 c.p.c. stabilisce che costituiscono titolo esecutivo soltanto le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e che ai senti dell'art. 21 ter della Legge
n.241/1990 le Pubbliche Amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
La ricorrente aggiunge, poi, che non ha il potere di dar corso alla revoca CP_1
dell'assegnazione dell'alloggio perché non espressamente previsto dalla Legge
Regionale F.V.G. n.1/2006. ha replicato alle contestazioni della AZ precisando che il D.P.R. n.1035 del CP_1
1972 - che per la prima volta ha regolamentato il rapporto di locazione di edilizia pubblica - è tuttora vigente nonostante le successive modifiche ed è richiamato dall'art.8, comma 7, della L.R. Friuli-Venezia Giulia n.14/2019 a cui si aggiunge quanto disposto dall'art. 16 del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia n.208/2016 e che, in forza di tali disposizioni, ha il potere di dar corso alla CP_1
revoca dell'assegnazione dell'alloggio con provvedimento avente efficacia esecutiva.
Va accolta la tesi di CP_1
Ed, infatti l'art. 8, comma 7, della Legge Regionale n.14/2019 (Ordinamento delle
Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale
1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) nel testo vigente dall'1.1.2024 stabilisce che: “7. Ai sensi dell' articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione del canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore, decorsi i termini ivi previsti,
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi
l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe”.
Il richiamato art. 11 del D.P.R. n.1035/1972 a sua volta stabilisce che: “Il decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.”
L'art. 16 del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n.208/2016
(Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle
Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e
44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).) in tema di annullamento e revoca dell'assegnazione al comma 3 stabilisce che “
3. In osservanza del disposto di cui all'articolo 39 comma
5 della legge regionale 1/2016 i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione emessi dal Direttore generale dell'Ater, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi
l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.” Va, qui, precisato che l'art. 39 della L.R. Friuli-Venezia Giulia n.1/2016 è stato abrogato dall'art. 22, comma 1,
L.R. Friuli-Venezia Giulia n.14/2019.
Dal combinato disposto delle suddette norme, risulta il potere di Ater di emettere il provvedimento di revoca o annullamento dell'assegnazione dell'alloggio e tale provvedimento costituisce titolo esecutivo.
L'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, proprio con riferimento alla questione dell'efficacia esecutiva degli ordini di rilascio, con la sentenza n.325 del 23.12.2013
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 ha affermato che “la norma in esame è inserita nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, la quale – come riconosciuto da questa Corte – sebbene non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., «si estende su tre livelli normativi», il terzo dei quali, «rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 94 del 2007); che già in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), con legge regionale 24 giugno 1996, n.
29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica), la ha Parte_1
disciplinato il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, disponendo la trasformazione degli stessi enti in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica ( , con il compito di provvedere CP_1
«a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale» (art. 4, primo comma, lettera d, della legge regionale n. 29 del 1996); che, all'esito di tale evoluzione normativa, sussiste piena coincidenza soggettiva tra l'attuale Ente gestore, previsto dalla norma regionale impugnata quale soggetto legittimato all'emissione dell'ordine di rilascio, e il (precedente) Istituto autonomo case popolari, legittimato all'emissione di ordini di rilascio aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972”.
In applicazione dei suddetti principi e disposizioni normative, aveva il potere di CP_1
emettere il decreto notificato alla AZ il 7.3.2025 di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica avente efficacia esecutiva.
La contestazione della ricorrente va, pertanto, rigettata.
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 *
QUANTO AL DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE
La ricorrente richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali secondo l'interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo afferma che in ipotesi – come quella in esame – di persone disabili, quest'ultime possono essere soggette ad interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, nella loro casa, con la conseguenza che in relazione ad alloggi di proprietà pubblica con finalità sociali, il giudice deve valutare la proporzionalità delle misure adottate dalle autorità nazionali alla luce delle conseguenze che esse potrebbero avere sulla qualità della vita e sulla dignità delle persone colpite da disabilità.
Continua la AZ precisando che proprio la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato che in ipotesi di sfratto in assenza di un alloggio alternativo disponibile ci si trova in una situazione di forma estrema di interferenza più grave dell'ipotesi in cui tale alloggio è disponibile.
Conclude la ricorrente sostenendo che proprio il principio di proporzionalità impone di differire l'esecuzione del provvedimento di Ater.
La tesi della ricorrente non può essere accolta.
Si è già evidenziato che il limite Isee che consente all'assegnatario di permanere nell'alloggio in caso di disabilità è pari ad €.66.668,00 e che tale limite deve mantenersi per un quadriennio.
Nella fattispecie in esame – circostanza che è opportuno ribadire – la AZ ha superato il suddetto limite nel quadriennio 2021-2024 avendo avuto nel 2021 un
Isee di €.69.122,54, nel 2022 di €.69.086,00, nel 2023 di €.90.602,56, nel 2024 di
€.83.325,72.
La ricorrente aveva un Isee superiore alla soglia sopra indicata anche nel 2017 pari ad €.68.833,99 e nel 2018 €.99.019,83, mentre nel 2019 risultava di poco inferiore
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 al limite legale avendo presentato un Isee pari ad €.65.216,91.
La AZ è, pertanto, consapevole che, avendo presentato un Isee superiore al limite legale con punte elevate di €.90.602,56 nel 2023 e di €.83.325,72 nel 2024,
Ater avrebbe emesso il provvedimento di revoca che – cosa poi avvenuta – si presenta del tutto proporzionale alla situazione della AZ.
Senza con ciò voler sminuire la condizione di disabilità e di fragilità della ricorrente, vi è da rilevare - concordando con quanto affermato da – che la stessa con un CP_1
tale Isee ad oggi non potrebbe partecipare all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nonostante la sua disabilità, mentre di contro il permanere di quest'ultima nell'alloggio impedisce ad altri soggetti con disagio abitativo, eventualmente anche disabili e con un Isee nettamente inferiore a quello della ricorrente, di ottenere l'assegnazione dell'alloggio.
La situazione della AZ - in grado, nonostante la propria disabilità, di svolgere autonomamente le attività quotidiane a tal punto da poter guidare un'automobile e disponendo di un patrimonio consistente (Isee negli ultimi due anni di circa
€.90.000,00 ed €.83.000,00) - non impedisce a quest'ultima di trovare altra sistemazione.
Sorprende, infatti, che la ricorrente per trovare un nuovo alloggio abbia deciso di rivolgersi alle assistenti sociali ed al Sindaco del Comune di OR e ad una sola
– e non a più – agenzie immobiliari come riportato nel doc. 5 di parte ricorrente.
Pur comprendendo le difficoltà della ricorrente che, comunque e per quanto detto, non le impediscono di vivere da sola grazie al montascale ed alle modifiche effettuale all'immobile di muoversi con una certa autonomia, di raggiungere il negozio CP_1
vicino casa e di utilizzare l'automobile per commissioni ed altri bisogni (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), la stessa rappresenta di aver difficoltà a rinvenire un alloggio – sia in affitto sia da acquistare – privo di barriere architettoniche ed adatto alle sue esigenze.
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 In applicazione del principio di proporzionalità ed in ragione del fatto che il perdurare dell'occupazione da parte della ricorrente dell'alloggio assegnatole impedisce ad altri nuclei familiari o ad altre persone disabili in presenza di un Isee adeguato ad ottenere l'assegnazione di un alloggio vi è da rilevare che la ricorrente dispone CP_1
di risorse economiche tali da poter provvedere al pagamento di un canone di affitto, come pure di acquistare – come dalla stessa affermato – un immobile, come pure di apportare ad un eventuale nuovo immobile anche a proprie spese – come di già avvenuto con l'alloggio Ater – le modifiche necessarie per rendere la nuova unità abitativa adatta alle proprie esigenze e per eliminare le barriere architettoniche, soprattutto nell'ipotesi di acquisto.
Per concludere, la ricorrente consapevole di dover lasciare l'immobile già da parecchi anni in considerazione dell'Isee elevato o, quanto meno, dal maturare del quadriennio in cui il limite legale dell'Isee è stato superato, non si trova in una situazione di disagio abitativo non avendo difficoltà economiche, né in uno stato di marginalità sociale essendo seguita ed assistita dalla famiglia, rispetto, invece, agli aspiranti assegnatari.
Si concorda, pertanto, con quanto sostenuto da che il provvedimento di revoca CP_1
dell'alloggio assegnato non costituisce un'arbitraria interferenza nella vita della ricorrente (che è oltretutto consapevole di dover rilasciare l'immobile visto quanto dedotto nel doc. 5 dalla medesima prodotto e nulla avendo dedotto in merito al superamento dell'Isee), ma si tratta dello strumento idoneo per ottenere dalla ricorrente il rilascio dell'immobile e consentire ad di poter riassegnare l'alloggio CP_1
ad un nucleo familiare che si trovi effettivamente in una situazione di disagio abitativo.
Anche tale contestazione della ricorrente risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
*
QUANTO AL DIFFERIMENTO DI DICIOTTO MESI DEL TERMINE PER IL RILASCIO
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 DELL'IMMOBILE
La ricorrente richiamando l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n.431/1998 chiede, quale soggetto che ha già compiuto i 65 anni di età e sia portatore di handicap, il differimento di mesi diciotto del termine del rilascio dell'immobile, tenuto conto che né la L.R. Friuli-Venezia Giulia n.1/2016, né il regolamento regionale derogano alla suddetta norma.
La richiesta non può essere accolta perché infondata.
Al di là dei due requisiti oggettivi posseduti dalla ricorrente, compimento di 65 anni di età e portatrice di handicap, la norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame poiché difetta il principale requisito oggettivo in quanto il differimento del termine delle esecuzioni fissato in 18 mesi di cui al comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs. n.431/1998 si applica alle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ovvero, per le ipotesi di cui al comma 3, nel caso in cui sia trascorso il termine di cui al comma 1 e manchi l'accordo fra le parti per il rinnovo della locazione e, per le ipotesi di cui al comma 4, – come riferito dalla stessa ricorrente – nel caso di provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della legge n.431/1998.
La fattispecie in esame non rientra tra le suddette ipotesi di scadenza termine e mancato accordo tra le parti per il rinnovo della locazione e di provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione.
*
In conclusione, deve ritenersi che il provvedimento di di decadenza CP_1
dell'assegnazione dell'alloggio sia stato legittimamente adottato e, conseguentemente, l'opposizione va rigettata.
*
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di GE
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 AZ e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022; tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 e con riduzione del
50% della fase istruttorie e/o di trattazione e della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda della ricorrente;
- condanna GE AZ alla rifusione delle spese di lite a favore di dell'
[...]
, che si liquidano ex D.M. n. Controparte_2
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.5.260,50 (di cui euro €.1.701,00 per la fase di studio della controversia, €.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in DI il 17.9.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 866/2025 tra
GE AZ (C.F.: ) residente in [...] con C.F._1
l'Avv. Roberto Scolz del Foro di DI
Ricorrente
CONTRO di DI (C.F.: Controparte_1
) con sede legale in DI con l'Avv. Brigida Burlon e l'Avv. Lucia P.IVA_1
Troiani
Resistente
*
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
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Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 31.3.2025, depositato in pari data, la signora GE AZ (di seguito anche: AZ e/o ricorrente e/o assegnataria) residente in [...], si è opposta al provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal direttore dell' di DI (di seguito anche: Controparte_1
Ater e/o resistente), notificato il 7.3.2025, per aver avuto per un quadriennio un indicatore della situazione economica equivalente superiore ai limiti di cui all'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 208 del
26.10.2016.
La ricorrente ha esposto:
➢ di essere affetta sin dalla nascita da handicap che le impedisce di deambulare se non con una sedia a rotelle;
➢ che, possedendone i requisiti, negli anni '90 le era stato assegnato dall'Istituto
Autonomo Case Popolari di DI un appartamento all'interno dello stabile situato in OR, Piazzale Franco Marinotti n.3/4 dove tuttora vive, sottoscrivendo in data 18.12.1993 il relativo contratto di locazione;
➢ che l'immobile è confacente ai suoi limiti ed alle sue esigenze grazie alla presenza di un montascale, inoltre a proprie spese ha provveduto ad adattare il mobilio ed i serramenti, e le è stato assegnato un posto auto esclusivo nei pressi del cortile;
➢ che con lettera del 24.10.2024 le ha contestato il superamento per un CP_1
quadriennio del limite Isee previsto dall'art. 16, comma 2, del Decreto del
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 26.10.2016 per la permanenza nell'alloggio di cui è causa, assegnandole termine di giorni quindici per la presentazione di osservazioni;
➢ che in data 7.11.2024 ha presentato le osservazioni chiedendo l'annullamento del provvedimento ovvero la dilazione delle conseguenti azioni;
➢ di essersi attivata sin dalla ricezione della comunicazione del 24.10.2024 per reperire un alloggio alternativo, incontrando, però, notevoli difficoltà a rinvenire nei tempi stretti concessi, un alloggio confacente ai suoi limiti ed esigenze.
La AZ ha, quindi, eccepito la nullità del provvedimento di revoca per non avere efficacia di titolo esecutivo in difetto di specifica normativa e per non avere Ater il potere di revocare l'assegnazione dell'alloggio.
La ricorrente ha, altresì, richiesto il differimento del termine per il rilascio dell'immobile sino a quando non avrà trovato una sistemazione congrua alle proprie
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 esigenze ovvero di mesi 18 ex art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 431 del 9.12.1998.
La AZ presentava, inoltre, istanza cautelare per la sospensione del decreto di revoca, istanza che veniva accolta con ordinanza del 23.4.2025 sul presupposto delle obiettive difficolta della ricorrente a reperire una sistemazione alternativa.
Con memoria del 19.5.2025 si è costituita Ater contestando le deduzioni della ricorrente ed affermando:
➢ che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia sulle Ater è stato introdotto l'indicatore della situazione economica equivalente c.d. Isee quale indicatore, insieme ad altri, per l'accesso all'assegnazione di un alloggio pubblico ed ai sensi dell'art. 4 del Decreto del
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 26.10.2016, gli alloggi
Ater sono assegnati a soggetti che possiedono un Isee non superiore ad
€.20.000,00;
➢ che l'Isee costituisce la base per la determinazione del canone di locazione;
➢ che nel corso della locazione l'Isee deve essere presentato ad ogni biennio CP_1
per consentire a quest'ultima sia di verificare la permanenza dello stato di bisogno, sia per rideterminare eventualmente il canone di locazione;
➢ che il limite massimo dell'Isee per permanere negli alloggi assegnati è di
€.33.334,00 e se tale limite massimo viene superato, il conduttore andrà a corrispondere un canone fino al 150% superiore a quello oggettivo e se il superamento permane per un quadriennio, l'Ater dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ex art.16, comma 2, lett. a) Decreto Presidente
Regione Friuli-Venezia Giulia n.208 del 2016;
➢ che in caso di disabilità dell'inquilino o in caso di inquilini ultrasessantacinquenni il limite massimo dell'Isee è elevato ad €.66.668,00 (il doppio di €.33.334,00);
➢ che la ricorrente, disabile ed ultrasessantacinquenne, nel biennio del 2017 e 2018 ha presentato rispettivamente un Isee di €.68.833,99 e di €.99.019,83, nel
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 biennio del 2019 ha presentato un Isee di €.65.216,91, nel biennio del 2021 ha presentato un Isee di €.69.122,54, per l'anno 2022 un Isee di €.69.086,00, per l'anno 2023 di €.90.602,56 e per l'anno 2024 di €.83.325,72;
➢ che la AZ nel quadriennio 2021-2024 ha superato il limite massimo Isee di
€.66.668,00;
➢ la legittimità del decreto di revoca in quanto l'art. 8, comma 7, della L.R. Friuli-
Venezia Giulia n.14 del 6.8.2019 richiama il D.P.R. n.1035/1972;
➢ che l'art. 16 del Decreto del Presidente del Friuli-Venezia Giulia n.208/2016 stabilisce che i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione emessi dal direttore generale dell'Ater, decorsi i termini previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio;
➢ che la ricorrente non ha opposto alcun diritto al mantenimento della situazione di vantaggio, né ha contestato l'accertamento dell'Ater di DI;
➢ che le richieste avanzate dalla ricorrente di differimento del termine di esecuzione del decreto di revoca sono illegittime.
Ater ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento o di proroga di 18 mesi l'esecuzione del rilascio.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 5.6.2025, con ordinanza di pari data non sono state ammesse le istanze istruttorie e la causa, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di discussione del 17.9.2025 con assegnazione alle parti di termine fino al 5.9.2025 per il deposito di note conclusive che sono state depositate dalle parti.
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La domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
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QUANTO ALL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL DECRETO DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
DELL'ALLOGGIO ED AL POTERE DI REVOCA DI CP_1
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 AZ ha contestato l'efficacia esecutiva del decreto di Ater di revoca dell'assegnazione dell'alloggio notificato il 7.3.2025 nonché il potere stesso di Ater di provvedere alla suddetta revoca.
La ricorrente afferma che l'art.474 c.p.c. stabilisce che costituiscono titolo esecutivo soltanto le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e che ai senti dell'art. 21 ter della Legge
n.241/1990 le Pubbliche Amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
La ricorrente aggiunge, poi, che non ha il potere di dar corso alla revoca CP_1
dell'assegnazione dell'alloggio perché non espressamente previsto dalla Legge
Regionale F.V.G. n.1/2006. ha replicato alle contestazioni della AZ precisando che il D.P.R. n.1035 del CP_1
1972 - che per la prima volta ha regolamentato il rapporto di locazione di edilizia pubblica - è tuttora vigente nonostante le successive modifiche ed è richiamato dall'art.8, comma 7, della L.R. Friuli-Venezia Giulia n.14/2019 a cui si aggiunge quanto disposto dall'art. 16 del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia n.208/2016 e che, in forza di tali disposizioni, ha il potere di dar corso alla CP_1
revoca dell'assegnazione dell'alloggio con provvedimento avente efficacia esecutiva.
Va accolta la tesi di CP_1
Ed, infatti l'art. 8, comma 7, della Legge Regionale n.14/2019 (Ordinamento delle
Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale
1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) nel testo vigente dall'1.1.2024 stabilisce che: “7. Ai sensi dell' articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione del canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore, decorsi i termini ivi previsti,
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi
l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe”.
Il richiamato art. 11 del D.P.R. n.1035/1972 a sua volta stabilisce che: “Il decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.”
L'art. 16 del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n.208/2016
(Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle
Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e
44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).) in tema di annullamento e revoca dell'assegnazione al comma 3 stabilisce che “
3. In osservanza del disposto di cui all'articolo 39 comma
5 della legge regionale 1/2016 i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione emessi dal Direttore generale dell'Ater, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi
l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.” Va, qui, precisato che l'art. 39 della L.R. Friuli-Venezia Giulia n.1/2016 è stato abrogato dall'art. 22, comma 1,
L.R. Friuli-Venezia Giulia n.14/2019.
Dal combinato disposto delle suddette norme, risulta il potere di Ater di emettere il provvedimento di revoca o annullamento dell'assegnazione dell'alloggio e tale provvedimento costituisce titolo esecutivo.
L'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, proprio con riferimento alla questione dell'efficacia esecutiva degli ordini di rilascio, con la sentenza n.325 del 23.12.2013
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 ha affermato che “la norma in esame è inserita nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, la quale – come riconosciuto da questa Corte – sebbene non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., «si estende su tre livelli normativi», il terzo dei quali, «rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 94 del 2007); che già in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), con legge regionale 24 giugno 1996, n.
29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica), la ha Parte_1
disciplinato il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, disponendo la trasformazione degli stessi enti in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica ( , con il compito di provvedere CP_1
«a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale» (art. 4, primo comma, lettera d, della legge regionale n. 29 del 1996); che, all'esito di tale evoluzione normativa, sussiste piena coincidenza soggettiva tra l'attuale Ente gestore, previsto dalla norma regionale impugnata quale soggetto legittimato all'emissione dell'ordine di rilascio, e il (precedente) Istituto autonomo case popolari, legittimato all'emissione di ordini di rilascio aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972”.
In applicazione dei suddetti principi e disposizioni normative, aveva il potere di CP_1
emettere il decreto notificato alla AZ il 7.3.2025 di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica avente efficacia esecutiva.
La contestazione della ricorrente va, pertanto, rigettata.
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 *
QUANTO AL DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE
La ricorrente richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali secondo l'interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo afferma che in ipotesi – come quella in esame – di persone disabili, quest'ultime possono essere soggette ad interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, nella loro casa, con la conseguenza che in relazione ad alloggi di proprietà pubblica con finalità sociali, il giudice deve valutare la proporzionalità delle misure adottate dalle autorità nazionali alla luce delle conseguenze che esse potrebbero avere sulla qualità della vita e sulla dignità delle persone colpite da disabilità.
Continua la AZ precisando che proprio la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato che in ipotesi di sfratto in assenza di un alloggio alternativo disponibile ci si trova in una situazione di forma estrema di interferenza più grave dell'ipotesi in cui tale alloggio è disponibile.
Conclude la ricorrente sostenendo che proprio il principio di proporzionalità impone di differire l'esecuzione del provvedimento di Ater.
La tesi della ricorrente non può essere accolta.
Si è già evidenziato che il limite Isee che consente all'assegnatario di permanere nell'alloggio in caso di disabilità è pari ad €.66.668,00 e che tale limite deve mantenersi per un quadriennio.
Nella fattispecie in esame – circostanza che è opportuno ribadire – la AZ ha superato il suddetto limite nel quadriennio 2021-2024 avendo avuto nel 2021 un
Isee di €.69.122,54, nel 2022 di €.69.086,00, nel 2023 di €.90.602,56, nel 2024 di
€.83.325,72.
La ricorrente aveva un Isee superiore alla soglia sopra indicata anche nel 2017 pari ad €.68.833,99 e nel 2018 €.99.019,83, mentre nel 2019 risultava di poco inferiore
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 al limite legale avendo presentato un Isee pari ad €.65.216,91.
La AZ è, pertanto, consapevole che, avendo presentato un Isee superiore al limite legale con punte elevate di €.90.602,56 nel 2023 e di €.83.325,72 nel 2024,
Ater avrebbe emesso il provvedimento di revoca che – cosa poi avvenuta – si presenta del tutto proporzionale alla situazione della AZ.
Senza con ciò voler sminuire la condizione di disabilità e di fragilità della ricorrente, vi è da rilevare - concordando con quanto affermato da – che la stessa con un CP_1
tale Isee ad oggi non potrebbe partecipare all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nonostante la sua disabilità, mentre di contro il permanere di quest'ultima nell'alloggio impedisce ad altri soggetti con disagio abitativo, eventualmente anche disabili e con un Isee nettamente inferiore a quello della ricorrente, di ottenere l'assegnazione dell'alloggio.
La situazione della AZ - in grado, nonostante la propria disabilità, di svolgere autonomamente le attività quotidiane a tal punto da poter guidare un'automobile e disponendo di un patrimonio consistente (Isee negli ultimi due anni di circa
€.90.000,00 ed €.83.000,00) - non impedisce a quest'ultima di trovare altra sistemazione.
Sorprende, infatti, che la ricorrente per trovare un nuovo alloggio abbia deciso di rivolgersi alle assistenti sociali ed al Sindaco del Comune di OR e ad una sola
– e non a più – agenzie immobiliari come riportato nel doc. 5 di parte ricorrente.
Pur comprendendo le difficoltà della ricorrente che, comunque e per quanto detto, non le impediscono di vivere da sola grazie al montascale ed alle modifiche effettuale all'immobile di muoversi con una certa autonomia, di raggiungere il negozio CP_1
vicino casa e di utilizzare l'automobile per commissioni ed altri bisogni (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), la stessa rappresenta di aver difficoltà a rinvenire un alloggio – sia in affitto sia da acquistare – privo di barriere architettoniche ed adatto alle sue esigenze.
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 In applicazione del principio di proporzionalità ed in ragione del fatto che il perdurare dell'occupazione da parte della ricorrente dell'alloggio assegnatole impedisce ad altri nuclei familiari o ad altre persone disabili in presenza di un Isee adeguato ad ottenere l'assegnazione di un alloggio vi è da rilevare che la ricorrente dispone CP_1
di risorse economiche tali da poter provvedere al pagamento di un canone di affitto, come pure di acquistare – come dalla stessa affermato – un immobile, come pure di apportare ad un eventuale nuovo immobile anche a proprie spese – come di già avvenuto con l'alloggio Ater – le modifiche necessarie per rendere la nuova unità abitativa adatta alle proprie esigenze e per eliminare le barriere architettoniche, soprattutto nell'ipotesi di acquisto.
Per concludere, la ricorrente consapevole di dover lasciare l'immobile già da parecchi anni in considerazione dell'Isee elevato o, quanto meno, dal maturare del quadriennio in cui il limite legale dell'Isee è stato superato, non si trova in una situazione di disagio abitativo non avendo difficoltà economiche, né in uno stato di marginalità sociale essendo seguita ed assistita dalla famiglia, rispetto, invece, agli aspiranti assegnatari.
Si concorda, pertanto, con quanto sostenuto da che il provvedimento di revoca CP_1
dell'alloggio assegnato non costituisce un'arbitraria interferenza nella vita della ricorrente (che è oltretutto consapevole di dover rilasciare l'immobile visto quanto dedotto nel doc. 5 dalla medesima prodotto e nulla avendo dedotto in merito al superamento dell'Isee), ma si tratta dello strumento idoneo per ottenere dalla ricorrente il rilascio dell'immobile e consentire ad di poter riassegnare l'alloggio CP_1
ad un nucleo familiare che si trovi effettivamente in una situazione di disagio abitativo.
Anche tale contestazione della ricorrente risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
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QUANTO AL DIFFERIMENTO DI DICIOTTO MESI DEL TERMINE PER IL RILASCIO
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 DELL'IMMOBILE
La ricorrente richiamando l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n.431/1998 chiede, quale soggetto che ha già compiuto i 65 anni di età e sia portatore di handicap, il differimento di mesi diciotto del termine del rilascio dell'immobile, tenuto conto che né la L.R. Friuli-Venezia Giulia n.1/2016, né il regolamento regionale derogano alla suddetta norma.
La richiesta non può essere accolta perché infondata.
Al di là dei due requisiti oggettivi posseduti dalla ricorrente, compimento di 65 anni di età e portatrice di handicap, la norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame poiché difetta il principale requisito oggettivo in quanto il differimento del termine delle esecuzioni fissato in 18 mesi di cui al comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs. n.431/1998 si applica alle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ovvero, per le ipotesi di cui al comma 3, nel caso in cui sia trascorso il termine di cui al comma 1 e manchi l'accordo fra le parti per il rinnovo della locazione e, per le ipotesi di cui al comma 4, – come riferito dalla stessa ricorrente – nel caso di provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della legge n.431/1998.
La fattispecie in esame non rientra tra le suddette ipotesi di scadenza termine e mancato accordo tra le parti per il rinnovo della locazione e di provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione.
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In conclusione, deve ritenersi che il provvedimento di di decadenza CP_1
dell'assegnazione dell'alloggio sia stato legittimamente adottato e, conseguentemente, l'opposizione va rigettata.
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QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di GE
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025 AZ e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022; tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 e con riduzione del
50% della fase istruttorie e/o di trattazione e della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda della ricorrente;
- condanna GE AZ alla rifusione delle spese di lite a favore di dell'
[...]
, che si liquidano ex D.M. n. Controparte_2
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.5.260,50 (di cui euro €.1.701,00 per la fase di studio della controversia, €.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in DI il 17.9.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di DI – Seconda Sezione Civile – R.G. 866/2025