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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2058/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta delega in atti, Parte_1
dagli avv.ti Leopoldo Frediano e Paolo Frediani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Carrara via Mazzini n. 15;
attore opponente
nei confronti di
(p.iva ) in persona del legale _2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Giovanna Garrone e Claudia Antonella Lembo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Carrara via Cavour n. 43;
convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 24 Conclusioni: per “Piaccia al Tribunale di Massa, contrarijs rejectis: - Controparte_1
revocare siccome nullo e di nessun effetto giuridico, per le causali di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo
506/2020 del 26.8.2020 emesso dal Dottor del Tribunale Civile di Persona_1
Massa nel procedimento 1469/2020 emesso contra legem, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate avanzate dalla - In _2
accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il credito risarcitorio della derivante dalla difettosita' Controparte_1
delle lame fornite, condannando la al pagamento in suo favore della _2
somma di € 77.847,53 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio. - In via subordinata: in caso di ritenuta esistenza di un eventuale credito della _2
, che fosse provato ed accertato nel suo ammontare, compensarlo con la maggior somma dovuta alla
[...]
, per le causali risarcitorie di cui in narrativa, con condanna della Controparte_1
prima al pagamento di quella residua o quella maggiore o minore risultanda di giustizia alla seconda;
In ogni caso vinte le spese legali, oltre art.13 LP, CNA ed IVA”; per “− respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− _2
previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− in via principale respingere
l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiari tenuta e condanni la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore Controparte_1
della e somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa _2
somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 506/2020 con cui il Tribunale di Massa in data 26.8.2020 (R.G.
1469/2020) aveva condannato l'opponente al pagamento della somma di € 49.551,63, oltre interessi e spese, a favore di In particolare, la società attrice _2
pagina 2 di 24 rappresentava che: 1) il provvedimento monitorio era nullo e, in quanto tale, doveva essere revocato poiché il credito non era fondato su prova scritta;
2) trattandosi di un credito relativo ad un contratto di somministrazione di merci, ai fini dell'ingiunzione, non era sufficiente la produzione dei documenti di trasporto sottoscritti dalla parte debitrice e la mera copia delle fatture, in quanto avrebbe dovuto essere prodotto l'estratto notarile delle scritture contabili per dimostrare che le fatture erano regolarmente inserite nella documentazione aziendale;
3) tra le parti era stato stipulato un accordo commerciale secondo cui la merce veniva fornita in prova, essendo una produzione ancora da testare e sperimentare;
4) difatti, le fatture recavano l'indicazione
“emessa fattura per vs. accettazione del ns. ddt di prova” ed erano state emesse ancora prima del ricevimento della merce da parte di 5) la clientela della Controparte_1 CP_1
(con particolare riferimento a SI & LL s.p.a., Belle Stone CO LTD,
[...]
ZE RA & AR Tr.est, Red IT s.p.a., AG ES di NA Anni) aveva fatto pervenire numerose lamentele circa il cattivo esito delle segagioni dei blocchi effettuate dall'opponente mediante le lame diamantate fornite da 6) i _2
danni procurati dall'utilizzo delle lame fornite dalla era pari alla _2
somma complessiva di € 77.848,53; 7) tutte le lavorazioni erano state seguite dal IG.
responsabile tecnico della e dal IG. Testimone_1 _2 Per_2
dipendente della stessa società, i quali avevano potuto constatare la loro mal
[...]
riuscita, come risultante dalle e-mail del 1.4.2020 e 13.7.2020 (v. docc. 39 e 40); 8) la non aveva emesso le ulteriori fatture relative ai restanti documenti di _2
trasporto, evidentemente consapevole della piena sussistenza dei vizi e difetti lamentati;
12) la aveva provveduto alla riconsegna delle lame descritte dai ddt Controparte_1
128 del 12.6.2020 e 194 del 21.7.2020. Sulla scorta di tutto quanto sopra rappresentato, domandava al Tribunale adito di: “- denegata la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del decreto non sussistendo i requisiti di legge, revocare siccome nullo e di nessun
pagina 3 di 24 effetto giuridico, per le causali di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo 506/2020 del 26.8.2020 emesso dal Dottor del Tribunale Civile di Massa nel procedimento 1469/2020 Persona_1
emesso contra legem, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate avanzate dalla - in accoglimento della domanda riconvenzionale _2
proposta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il credito risarcitorio della
[...]
derivante dalla difettosità delle lame fornite, condannando la al CP_1 _2
pagamento in cui favore della somma di € 77.847,53 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio. – In via subordinata: in caso di ritenuta esistenza di un eventuale credito della che fosse provato ed accertato nel suo ammontare, compensarlo con la _2
maggior somma dovuta alla per le causali risarcitorie di cui in narrativa, con Controparte_1
condanna della prima al pagamento di quella residua o quella maggiore o minore risultanda di giustizia alla seconda;
in ogni caso vinte le spese legali, art. 13, LP, CNA ed IVA”.
2. Si costituiva in giudizio deducendo che: 1) i documenti _2
allegati al ricorso monitorio, con particolare riferimento alla copia delle fatture, alle bolle di consegna sottoscritte dal destinatario della merce e dal vettore incaricato del trasporto, all'estratto conto, avevano evidenziato la piena prova scritta dei diritti di credito vantati dalla 2) la sottoscrizione dei ddt da parte della _2
società convenuta aveva confermato l'avvenuta consegna della merce alla
[...]
e tale documentazione non era stata disconosciuta da quest'ultima entro il CP_1
primo termine utile, vale a dire la notifica dell'atto di citazione in opposizione;
3) aveva contattato la in quanto produttrice Controparte_1 _2
di lame diamantate per il taglio di granito a battuta chiedendo la fornitura di n. 80 lame, successivamente consegnate con ddt nr. 715 del 22/07/2019; 4) la dicitura “merce in prova” riportata nei ddt aveva come fine quello di agevolare atteso che Controparte_1
tale società era ancora legata da un contratto di esclusiva con penale al precedente fornitore, nonché quello di testare effettivamente il prodotto;
5) in data 13.09.2019,
pagina 4 di 24 dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del IG. il _2 Parte_1
quale aveva ritenuto il prodotto idoneo alla segagione del granito, aveva emesso la relativa fattura nr. 1130; 6) contestualmente, aveva ordinato al IG. Controparte_1
ulteriori 80 lame consegnate con altre due spedizioni in conto prova (ddt Persona_2
nr. 911 del 04/10/2019 e 924 del 08/10/2019); 7) a conferma della bontà del prodotto, aveva richiesto una terza fornitura, provvedendo contestualmente Controparte_1
al saldo parziale della prima fornitura;
8) tali pagamenti erano stati concordati dal IG. con il IG. dopo aver raggiunto e ampiamente superato la garanzia pattuita Pt_1 Per_2
di taglio;
9) aveva ritenuto opportuno non montare le ultime 80 lame _2
consegnate con ddt nr. 1123 del 28/11/2019 e aveva chiesto al cliente la restituzione delle stesse;
10) inoltre, i IG.ri e della visitavano Tes_1 Per_2 _2
periodicamente lo stabilimento della e avevano notato che insieme alle Controparte_1
lame della convenuta erano state montate anche altre lame di altri fornitori, segnalando al IG. che tale fatto poteva essere causa di problemi di lavorazione;
11) la Parte_1
non aveva indicato i vizi relativi alla merce fornita né aveva dato prova Controparte_1
della coincidenza della merce oggetto delle fatture azionate con decreto ingiuntivo con la merce affetta da tali asseriti vizi;
12) la inoltre, non aveva fornito Controparte_1
alcuna prova dell'avvenuta tempestiva denuncia di tali asseriti vizi;
13) appariva del tutto incomprensibile il motivo per cui la avendo riscontrato le asserite Controparte_1
problematiche, avesse continuato a lavorare con lame di _2
riordinandone altre e perché dopo il primo blocco tagliato male avesse continuato a rovinare altro materiale;
14) il preteso diritto di ad azionare la garanzia Controparte_1
era comunque prescritto ai sensi dell'art. 1495 co. 3 c.c.: la merce di cui alle fatture azionate con decreto ingiuntivo era stata consegnata all'opponente nel periodo di tempo compreso tra il mese di luglio ed ottobre 2019, mentre la prima ed unica contestazione circa la qualità dei beni era giunta a conoscenza dell'opposta solamente in pagina 5 di 24 data 3.11.2020 con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ben oltre un anno dalla consegna della merce al vettore. In considerazione di quanto esposto, la rassegnava le seguenti conclusioni: “respinta ogni _2
contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto od in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
− in via principale respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiari tenuta e condanni la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a favore della le somme indicate nel decreto _2
ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
3. Con ordinanza del 29 aprile 2021, il Giudice – ritenuto sussistente il fumus boni iuris della spettanza del credito azionato in via monitoria e rilevato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione – concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c..
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
5. In data 22 giugno 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c..
pagina 6 di 24 Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed eIGibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis Cass. civ. n. 4800/2017). Costituisce orientamento consolidato della Suprema
Corte, inoltre, quello secondo cui: “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio” (cfr. Cass. civ. n.
7020\2019; in senso conforme: Cass. civ. 1184\2007; Cass. civ. 15402\2004; Cass. civ.
4121\2001).
2. Ancora in termini generali, brevi cenni merita la disciplina relativa alla garanzia per vizi nella vendita di beni mobili.
Nel contratto di compravendita, tra gli obblighi gravanti sull'alienante, sussiste quello di garantire l'acquirente dai vizi della cosa che, ai sensi dell'art. 1490 c.c., la rendano inidonea all'uso a cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: vizi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito essere identificabili in quei difetti attinenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord. 1218/2022). In presenza di un vizio – anche occulto – il legislatore tutela l'acquirente permettendogli di esperire, a sua scelta,
pagina 7 di 24 l'actio redhibitoria, volta alla risoluzione del contratto, nonché l'actio quanti minoris o azione estimatoria, finalizzata alla riduzione del prezzo pattuito. Tali strumenti di tutela rientrano nel novero della più ampia categoria delle azioni edilizie, contraddistinte dai seguenti elementi tipici: i) l'onere gravante sull'acquirente di denunciare l'esistenza del vizio al venditore nel termine di otto giorni a pena di decadenza, decorrenti a partire dalla scoperta, se si tratta di vizi occulti, ovvero dalla conclusione del contratto se si tratta di vizi apparenti;
ii) l'onere in capo all'acquirente di fornire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. civ., Sez. Un. sent. n. 11748/2019); iii) l'irrilevanza della colpa del venditore ai fini della soggezione alla garanzia;
iv) il termine prescrizionale di un anno entro cui l'azione deve essere esercitata, che decorre dal momento della consegna del bene.
E' d'uopo altresì precisare che la stessa disciplina codicistica fa comunque salva la possibilità per l'acquirente di esperire – oltre all'azione di garanzia – anche l'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c. Più precisamente, la norma garantisce al compratore non solo il ristoro per il pregiudizio economico subito per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato (v. art. 1494, comma 1 c.c.) ma anche quello per le specifiche conseguenze dirette ed immediate derivate dall'esistenza del difetto (v. art. 1494, comma 2 c.c.). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”
(cfr. Cass. civ. n. 36052/2021. In senso conforme cfr. Cass. civ. n. 10728/2001 e Cass. civ. Sez. Un. 18672/2019 in parte motiva).
Occorre ulteriormente precisare che, in accordo all'art. 1495 co. 2 c.c., “la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il riconoscimento dei difetti deve consistere in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente,
pagina 8 di 24 la quale, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca e provenire dal venditore (cfr. Cass. civ. 8420/2016) e che: “A differenza del riconoscimento da parte del venditore della propria responsabilità in ordine al vizio o alla mancanza di qualità della cosa, il semplice riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità, rende soltanto superflua la denunzia del compratore, e non richiede l'ammissione da parte del venditore della propria responsabilità. Tale riconoscimento, che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria” (cfr. Cass. civ. Sez. II sent.
4968/2004). Recentemente, la Suprema Corte ha poi precisato che: “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art.
1495 c. 2 c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. Ed inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite” (cfr. “Cass. civ., sez. II, 03/04/2024, n. 8775).
3. Tanto chiarito in termini generali, e venendo al merito delle domande attoree, vale rappresentare che opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
506/2020 emesso in data 26.8.2020 dal Tribunale di Massa (n. 1469/2020 R.G.) ne ha chiesto la revoca e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla difettosità delle lame fornite da chiedendo, in _2
subordine, la compensazione tra l'eventuale credito riconosciuto alla _2
e la maggior somma dovuta alla Controparte_1
4. Ciò posto, è opportuno qualificare il rapporto negoziale intercorso tra le parti, atteso che risulta controverso se a venire in rilievo sia o meno un contratto di vendita in prova.
pagina 9 di 24 Segnatamente, in accordo all'art. 1521 c.c., la vendita in prova si presume effettuata sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. Se l'esito della prova è negativo, difatti, “la vendita si risolve automaticamente, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo” (cfr.
Cass. civ. n. 1318/2003).
Orbene, è opinione del giudicante che nel caso di specie l'indicazione di “merce in prova” contenuta nei documenti di trasporto in atti, come meglio descritti in seguito, non sia sufficiente a ritenere che fosse sussistente, tra le parti, un contratto di vendita in prova.
Difatti, le risultanze testimoniali hanno confermato che la predetta dicitura è stata utilizzata per evitare che nei confronti di sorgessero problematiche Controparte_1
con il precedente fornitore a cui era ancora legata da un patto di esclusiva. In particolare, il IG. responsabile tecnico commerciale di Persona_2 _2
escusso all'udienza dell'11.7.2022, ha confermato che la fornitura di 80 lame
[...]
consegnate con ddt n. 715 del 22.7.2019 era avvenuta con dicitura “merce in prova” per agevolare nell'evitare possibili conflitti con il fornitore precedente Controparte_1
a cui era ancora legata da un contratto di esclusiva, nonché per testare effettivamente il prodotto (questi, invero, invero ha dichiarato che: “fornimmo le lame con dicitura merce in prova/in sospeso per non creare a ed anche a noi problemi con il fornitore precedente Controparte_1
che avrebbe avuto diritto di esclusiva”). Il teste ha altresì riferito di aver saputo dall'allora amministratore delegato di vale a dire che il fornitore Controparte_1 Parte_1
precedente di aveva un diritto di esclusiva con quest'ultimo. Controparte_1
Concordemente, il IG. piccolo imprenditore, solito comprare Testimone_1
materiale per conto di escusso all'udienza dell'11.10.2022, ha _2
confermato che aveva chiesto alla nelle persone di Controparte_1 _2
e la fornitura di 80 lame, riferendo di avere problemi di Persona_2 Testimone_1
pagina 10 di 24 con il precedente fornitore (“in poche parole voleva cambiare fornitore”) e che la Parte_2
fornitura di tali lame consegnate con d.d.t. n. 715 del 22.7.2019 era avvenuta con la dicitura “merce in prova” per evitare che avesse conflitti con tale Controparte_1
precedente fornitore a cui era ancora legata da un contratto di esclusiva con penale, nonché per testare effettivamente il prodotto. Ancora, il IG. Testimone_2
dipendente della escusso all'udienza dell'11.10.2022, ha riferito che la Controparte_1
fornitura delle 80 lame consegnate con d.d.t. n. 715 del 22.7.2019 era avvenuta con la dicitura merce in prova “per evitare problemi con il precedente fornitore;
sono a conoscenza della circostanza perché sono io che in azienda ricevo le bolle”.
Inoltre, risulta utile evidenziare che ad una prima fornitura di lame effettuata da a favore di sono seguite ulteriori forniture - ordinate _2 Controparte_1
anche a distanza temporale di diversi mesi, atteso che la prima spedizione risale al luglio
2019 mentre l'ultima ad ottobre 2019 - aventi ad oggetto lame diamantate della medesima tipologia di quelle già ricevute.
La situazione fattuale descritta, unitamente alle risultanze testimoniali, risulta incompatibile con una regolamentazione negoziale tra le parti corrispondente alla vendita di merci in prova, essendo verosimile che la abbia _2
effettivamente predisposto i documenti di trasporto della merce, avvalendosi della dicitura predetta, nel reale intento di agevolare nella gestione del Controparte_1
rapporto col precedente fornitore.
5. Esclusa, dunque, la fattispecie della vendita in prova, e ritenuto che le consegne di merce di che trattasi siano sussumibili nello schema della compravendita ordinaria, non può che ritenersi applicabile la disciplina sulla garanzia dei vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c.: da qui la necessità di verificare se il compratore abbia rispettato il duplice termine di decadenza e di prescrizione descritto dall'art. 1495 c.c., tenendo in pagina 11 di 24 debita considerazione che “la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultata” (v. art. 1495 co. 2 c.c.).
6. Per quanto attiene al rispetto del termine per effettuare la denunzia dei vizi, lo scrutinio deve muovere dalle risultanze documentali in atti, da cui è emerso che la ha inviato a le seguenti spedizioni: i) “ddt _2 Controparte_1
c/prova a cliente Italia” n. 715 del 22.7.2019 per n. 80 lame diamantate;
ii) ddt n. 911 del
4.10.2019 e ddt. n. 924 del 8.10.2019 per un totale di n. 80 lame diamantate;
iii) ddt n.
988 del 25.10.2019 di n. 5 lame;
iv) dal ddt n. 1123 del 28.11.2019 per n. 80 lame, tutti recanti la causale del trasporto “merce in prova” (v. doc.
2-3 allegati dall'opponente). A dispetto di ciò, risulta aver emesso unicamente due fatture e, in _2
particolare: 1) la fattura n. 1130 del 13.9.2019 relativa al d.d.t. 715 del 22.7.2019 per il prezzo complessivo di € 34.170,98; 2) la fattura n. 1391 del 6.11.2019 relativa ai d.d.t.
911 del 4.10.2019 e d.d.t. n. 924 dell'8.10.2019 per il prezzo complessivo di € 34.170,98
(v. doc. allegati dall'opposta al fascicolo monitorio).
Ciò posto, sebbene non risulti prodotta alcuna formale denuncia dei vizi avanzata da nel termine di otto giorni dalla scoperta, può ritenersi che – alla luce Controparte_1
dell'istruttoria svolta – il venditore sia comunque stato tempestivamente reso edotto del vizio e\o ne abbia riconosciuto l'esistenza.
Invero, il IG. dipendente di responsabile della Testimone_3 Controparte_1
segagione, escusso all'udienza dell'11.7.2022, visionando i ddt (documenti nn. 2 e 3 opponente) ha riferito che la segagione dei blocchi con le lame della _2
era solita intervenire alla presenza dei IG.ri e affermando che: “ogni volta Tes_1 Per_2
che veniva segato un blocco questi IGnori erano sempre presenti per vedere come venivano segati i blocchi” e che “i IGnori e dissero che avrebbero provveduto a pagare il danno”. Per_2 Tes_1
Concordanti appaiono le dichiarazioni della IG.ra , impiegata presso Testimone_4
ed escussa all'udienza dell'8.11.2022, la quale svolgendo mansioni Controparte_1
pagina 12 di 24 presso l'ufficio sito poco distante dall'area di segagione ed avendo la mansione di aprire e chiudere il cancello di ingresso aveva la possibilità di vedere chi entrava e usciva dall'azienda. In particolare, rispetto alla segagione dei blocchi la teste ha riferito che erano presenti i IG.ri e e che: “ho anche assistito a più di una telefonata tra il Per_2 Tes_1
mio IGnor ed il IGnor ne sono sicura perché era quello con cui aveva più contattai ed io Pt_1 Per_2
vedono spesso in azienda;
preciso che il mio ufficio è accanto a quello del IGnor quindi sento Pt_1
tutto e per arrivare all'Ufficio del il IGnor doveva passare davanti al mio;
ho sentito Pt_1 Per_2
anche la conversazione che si è svolta in ufficio tra il ed il nel corso della quale il Pt_1 Per_2 Per_2
chiedeva il pagamento di alcune fatture – sebbene relative a beni in conto prova – ed il gli disse Pt_1
che dovevano trovare una soluzione ai danni subiti a causa delle lame;
disse che si appoggiavano Per_2
ad un'assicurazione e che non si sarebbe dovuto preoccupare”.
Ancora, il IG. segatore di marmo presso escusso Tes_5 Controparte_1
all'udienza dell'8.11.2022, quanto ai blocchi di proprietà di SI & LL s.p.a.,
[...]
, ZE RA & AR Tr.est, Red IT s.p.a., AG ES di NA CP_3
AN, ha riferito che: “ero presente alla segagione dei blocchi in quanto sono l'addetto al montaggio delle lame;
oltre a me era presente e che sono i responsabili delle lame Persona_2 Testimone_1
della tagliavamo i blocchi di marmo LV, lo ricordo con certezza mentre gli altri _2
blocchi non ricordo;
per il taglio del blocco di LV avevo montato per metà lame Diamand Service
e per metà lame della ZE e posso dire che la segagione con lame ZE avvenne bene mentre quella con lame no, cioè siamo intervenuti e abbiamo dovuto tagliare delle lame;
non so ciò _2
che e dissero in quella circostanza perché ero impegnato a tagliare le lame”. Per_2 Tes_1
Il IG. imprenditore cliente della escusso all'udienza Testimone_6 Controparte_1
dell'11.10.2022, ha confermato che la società ZE RA & AR Tr.Est. degli
Emirati Arabi aveva inviato diverse e-mail in lingua inglese da settembre a ottobre 2020 anche alla con riguardo all'esito della segagione del blocco Controparte_1
LV con le lame fornite dalla (docc. nn. 13-18, 19-22) e ha _2
pagina 13 di 24 precisato quanto segue: “[…] Ho chiesto al IGnor direttamente le ragioni della mal Pt_1
segagione ed ho assistito alla telefonata del con il fornitore delle lame con il quale si lamentava a Pt_1
toni sostenuti riferendo che un altro blocco era stato mal segato;
non so con chi posse al telefono né so chi fosse il fornitore delle lame”.
Inoltre, sono presenti in atti diversi messaggi inviati dal IG. (amministratore Pt_1
delegato di al IG. (tecnico della mediante Controparte_1 Tes_1 _2
l'applicazione di messaggistica “Whatsapp” da cui si evince la richiesta rivolta dal primo al IG. di recarsi presso lo stabilimento della con urgenza. In Tes_1 Controparte_1
particolare, in data 11.8.2019 e 1.9.2019 il IG. ha inoltrato i seguenti messaggi: Pt_1
“Buongiorno domattina potresti passare Ciao” e Buongiorno sarebbe urgente tu Tes_1 Tes_1
venissi Ciao”: messaggi a cui non è seguita alcuna risposta da parte del IG. Tes_1
Altresì, in data 2.12.2019, sono state inviate al medesimo destinatario due fotografie ritraenti alcune lastre di marmo (v. doc. 47 allegato dall'opponente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Si precisa che il IG. sentito quale testimone, ha Testimone_1
confermato di aver ricevuto dal IG. i predetti messaggi indicati nel documento n. Pt_1
47 di parte opponente.
Ancora, mediante comunicazione e-mail inviata in data 1.4.2020 dall'amministrazione di a nelle persone del IG. e del Controparte_1 _2 Persona_3
IG. avente ad oggetto “contestazione”, l'odierna opponente ha contestato il Persona_2
sollecito di pagamento delle fatture n. 1130 del 13.9.2019 e n. 1391 del 6.11.2019 emesse da per la fornitura delle lame. In particolare, la _2 CP_1
ha esposto quanto segue: “Buongiorno, con la presente siamo a ribadire quello che vi è
[...]
stato già detto verbalmente e verificato dal vostro tecnico, cioè che abbiamo avuto tante malsegagioni con le vostre lame, con materiale inutilizzabile. Non appena avremo il resoconto dell'entità dei danni subiti, dai nostri clienti, provvederemo a mettervi al corrente e sistemare la situazione contabile.
Cordiali saluti”. Il contenuto di tale comunicazione è stato ribadito dalla Esercizio
pagina 14 di 24 mediante e-mail datata 13.7.2020 inviata all'odierna opposta, il cui tenore è il CP_1
seguente: “Buonasera, con riferimento alla Vs. racc.ta 23.6.2020, a nome e nell'interesse della
debbo richiamare alla Vs. cortese attenzione la contestazione CP_1 Parte_3
1.4.2020 indirizzata direttamente alla Vs. assicurata nella quale era messa in _2
evidenza le tante malsegagioni avute con le lame acquistate dalla stessa, con il materiale reso inutilizzabile […]” (v. docc. nn. 39-44).
Il superiore dato probatorio consente di ritenere che i referenti della _2
siano stati presenti a numerose delle segagioni effettuate con le lame da queste fornite e\o comunque siano stati tempestivamente informati delle problematiche emerse, anche all'esito delle contestazioni dei clienti terzi, assumendo un contegno incompatibile con l'intenzione di contestare le rimostranze avversarie, tale da far ritenere alla che non vi fosse in quella fase la necessità di adire le vie Controparte_1
legali o\o comunque di provvedere a delle segnalazioni formali in vista dell'esercizio di un'iniziativa giudiziale, avendo conseguito rassicurazioni in ordine alla sussistenza di una garanzia assicurativa tale da coprire ogni danno.
6. Venendo ora al termine prescrizionale dell'azione, appare dirimente evidenziare che – in accordo al disposto del capoverso dell'art. 1495 c.c. – il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. Denuncia che, come si è visto, è senz'altro intervenuta nei termini di legge e\o è comunque stata surrogata dal contegno della parte venditrice nei termini predetti.
Oltretutto, anche in relazione ai danni relativi alla merce di cui non è stato richiesto il pagamento in via monitoria, le comunicazioni e-mail di cui è detto appaiono in ogni caso qualificabili alla stregua di plurimi atti interruttivi della prescrizione annuale: e ben vero, la spedizione delle lame diamantate ha avuto avvio in data 22.7.2019, come da pagina 15 di 24 documento di trasporto in atti, e la prima delle comunicazione e-mail inoltrate da parte di in contestazione ai solleciti di pagamento è avvenuta in data Controparte_1
1.4.2020, mentre l'odierno procedimento è stato iscritto in data 10.11.2020.
A riguardo, del resto, costituisce consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3
c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 18672/2019 confermata di recente da Cass. civ.
Sez. II ord. n. 11590/2024 in parte motiva).
7. Ciò posto, venendo al merito delle contestazioni mosse da è d'uopo Controparte_1
richiamare le risultanze testimoniali assunte in corso di causa.
In particolare, il IG. dipendente di Testimone_3 Controparte_1
responsabile della segagione, escusso all'udienza dell'11.7.2022, ha confermato che il blocco di labradorite bianca di cui documenti nn. 4 e 5 era stato segato male così come il materiale delle fotografie 7 e 8. Segnatamente, lo stesso ha dichiarato, con riguardo alla segagione dei blocchi LV che: “abbiamo riscontrato che la parte segata con altre lame diverse da era venuto bene, mentre la parte con lame no”. _2 _2
Il IG. imprenditore cliente della escusso all'udienza Testimone_6 Controparte_1
dell'11.10.2022, come già rilevato, ha confermato che la società ZE RA & AR
Tr.Est. degli Emirati Arabi ha inviato diverse e-mail in lingua inglese da settembre a ottobre 2020 alla in relazione all'esito della segagione con le lame Controparte_1
fornite dalla del blocco LV (docc. nn. 13-18, 19-22), _2
affermando che: “sono ispettore della ZE IT che è cliente della è vero che Controparte_1
la fornitura di un blocco di belvedere acquistato dalla è risultato mal segato;
Controparte_4
pagina 16 di 24 ZE ha contestato la segazione, non abbiamo ritirato il blocco ed abbiamo richiesto il rimborso delle spese del blocco. Il blocco in parte è stato segato perfettamente ed in parte risultava inutilizzabile”.
Il IG. dipendente della escusso all'udienza Testimone_2 Controparte_1
dell'11.10.2022, ha riferito di essere stato presente quando sono state eseguite le segagioni di proprietà di SI & LL s.p.a., , ZE Parte_4 Controparte_3
RA & AR Tr.Est, Red IT s.p.a., AG ES di NA AN (come da cap. 1 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'opponente). Più precisamente, il teste ha riferito che: “ricordo che il blocco di SI e LL in non si tagliò regolarmente perché le Parte_5
lame in fase di discesa si avvicinava o allontanavano;
ciò rendeva le singole lastre di spessore non uniforme;
ricordo il fatto Perchè la SI e LL e la Red non si rivolse più a noi per le Parte_2
anzi la Red – altra grossa ditta – ci portò via anche i bocchi che avevano in deposito”. Circa
l'utilizzo anche di altre lame da parte di per effettuare la segagione, il Controparte_1
teste ha riferito che: “ricordo che le non funzionavano e quindi in Parte_6
un'occasione abbiamo fatto una prova cioè abbiamo montate una parte di e una parte Parte_6
ZE – altro nostro fornitore;
non ricordo se fossero presente e le lame non Per_2 Tes_1 CP_2
segarono in modo corretto mentre quelle della ZE si”.
Il IG. segatore di marmo presso escusso Tes_5 Controparte_1
all'udienza dell'8.11.2022, quanto ai blocchi di proprietà di SI & LL s.p.a.,
[...]
, ZE RA & AR Tr.est, Red IT s.p.a., AG ES di NA CP_3
AN, ha dichiarato che: “per il taglio del blocco di LV avevo montato per metà lame
Diamand Service e per metà lame della ZE e posso dire che la segagione con lame ZE avvenne bene mentre quella con lame no, cioè siamo intervenuti e abbiamo dovuto tagliare _2
delle lame”.
Il IG. , impiegato presso Red IT, escusso all'udienza dell'8.11.2022, Tes_7
ha confermato di aver inviato per conto della Red IT in data 20.11.2019 l'e-mail di cui al documento 26 allegato dall'opponente relativa al danneggiamento dei blocchi di pagina 17 di 24 marmo Lemurian Blue e durante la segagione da parte di Pt_7 Controparte_1
specificando che: “la segagione effettuata dall' era un disastro perché il taglio non Controparte_1
era stato completato – come si vede dalle foto – quindi abbiamo dovuto procede con il flessibile a segare ad una ad una le lastre;
rimuovendo le lastre singolarmente ho potuto verificarne la qualità del taglio che non risultava idonea era inferiore allo standard;
Red IT non sapeva neppure se il materiale sarebbe stato recuperabile”, ed aggiungendo che: “Sapevo che le lame erano per _2
avermelo detto sia il segatore che qualche giorno prima della segagione, ma Parte_1 Persona_2
non ricordo la circostanza”. Il teste ha confermato che la ha emesso a Controparte_1
favore di Red IT s.p.a. la nota di credito n. 61 del 16.3.2020 per € 3.563,22, precisando che: “la nota di credito riguarda i costi che abbiamo sostenuto per le lavorazioni successive sulle singole lastre e non la segagione”.
Il IG. , marmista presso Tarabella Marmi s.r.l., escusso all'udienza Testimone_8
dell'8.11.2022, rispetto alla segagione effettuata da con le lame fornite Controparte_1
da del blocco 4 season di Belle Stone Co. Ltd di cui alla 40 lastre che _2
vennero inviate alla Tarabella Marmi s.r.l., ha affermato che: “mostrato i doc nn 10, 11 e 45 posso riferire che si tratta di lastre molto, molto mal segate che era difficile riuscire a rimediare;
le lastre erano singole e di vario spessore a casa della mal segagione;
ho tagliato parte delle lastre non riuscendo a rettificarle poiché lo spessore era inadeguato, come risulta da dicitura del doc 11; le abbiamo retinate e colate sul piano ma non era possibile lucidarle con le nostre macchine;
in sostanza è stata applicato sul retro della lastra un rinforzo in fibra di vetro con resina epossidica, la superficie è stata rettificata con
l'obiettivo renderla omogenea, ma come ho già detto era impossibile a causa della forte mal segagione, poi è stata applicata resina epossidica con relativa ricostruzione. Nonostante il nostro intervento le lastre rimasero danneggiate ed a mio parere invendibili”.
La IG.ra , impiegata presso ed escussa Testimone_4 Controparte_1
all'udienza dell'8.11.2022, rispetto alla segagione dei blocchi di proprietà di SI &
LL s.p.a., , ZE RA & AR Tr.est, Red IT s.p.a. e Controparte_3
pagina 18 di 24 AG ES di NA AN, ha confermato la presenza dei IG.ri e e che: Per_2 Tes_1
“[…] ho sentito anche la conversazione che si è svolta in ufficio tra il ed il nel corso della Pt_1 Per_2
quale il chiedeva il pagamento di alcune fatture – sebbene relative a beni in conto prova – ed il Per_2
gli disse che dovevano trovare una soluzione ai danni subiti a causa delle lame;
disse che si Pt_1 Per_2
appoggiavano ad un'assicurazione e che non si sarebbe dovuto preoccupare”.
Il IG. , tecnico e commerciale per conto di Testimone_9 Controparte_5
escusso all'udienza dell'8.11.2022, quanto alla segagione del blocco LV da parte di con le lame fornite dalla ha rappresentato che: Controparte_1 _2
“sono a conoscenza delle contestazioni relative al taglio del blocco in LV;
so che vi è stato scambio di email e ne ho conoscenza per avermelo riferito poiché nel taglio di quel blocco CP_1 CP_1
erano state impiegate anche le lame ZE;
ho eseguito i controlli a fine taglio: ho verificato che la parte del blocco tagliata con lame ZE era ok, mentre la parte tagliata con presentava _2
deviazioni e le lastre erano fuori spessore”.
8. Vale inoltre rilevare come dalle risultanze documentali emerga che, in data 16.9.2019 la SI & LL s.p.a. abbia richiesto ad di tenere sospeso il Controparte_1
pagamento della fattura emessa dalla stessa (fattura n. 257 del 5.9.2019) per la segagione del blocco di nr. CA16695/226 “in quanto tutte le lastre risultano segate Parte_8
male” (v. docc.
4-6 allegati dall'opponente). Inoltre, nella fattura emessa da Tarabella
Marmi n. 227 del 30.9.2020 nei confronti di per la merce consegnata Controparte_1
con bolla 00592 del 16.9.2020 viene indicato “Nota bene: materiale molto malsegato” (v. docc. 11.12 allegati dall'opponente). Ancora, dalla e-mail inviata da ZE RA &
AR Tr.Est. a in data 27.9.2020 e 22.10.2020, si evince come la Controparte_1
prima società si lamenti dei danni provocati dalla segagione del blocco LV (v. docc. n. 13-18).
Deve darsi conto, infine, che ha ritenuto opportuno non _2
montare le ultime 80 lame consegnate con ddt 988 del 25/10/2019 e ddt nr. 1123 del pagina 19 di 24 28/11/2019 e ha chiesto al cliente la restituzione delle stesse, rese parzialmente in data
12/06/2020 con ddt n. 128 e a saldo in data 21/07/20 con ddt nr. 194 (v. docc. 43 e 44
Esercizio IT).
9. Tale essendo il quadro probatorio è utile a questo punto richiamare le risultanze dell'elaborato peritale a firma del CTU, dott. geol. apparendo il relativo Persona_4
percorso logico motivazionale, cui si rimanda integralmente, immune da vizi e conforme alla ricostruzione testé operata.
Segnatamente, l'ausiliario dell'Ufficio, nella propria consulenza depositata in data
18.7.2023, all'esito di diversi sopralluoghi e dell'approfondito esame della documentazione fotografica e delle risultanze processuali, ha svolto un'analisi dettagliata sulle lame diamantate prodotte e fornite dalla convenuta-opposta e sull'effetto che l'utilizzo di tali lame ha provocato sulla segagione dei blocchi di materiale lapideo di diversa natura, vale a dire sull'operazione di trasformazione di taluni blocchi grezzi in lastre grezze, effettuata dall'attrice opponente con lo specifico macchinario del telaio multilame a moto pendolare. In particolare, il CTU ha rilevato che: “Le specifiche lame diamantate di cui trattasi – nei limiti di quanto potuto rilevare e indistintamente rispetto alle n°3 forniture di lame intercorse tra le parti in causa – hanno espresso carenze funzionali e/o non idoneità potendosi ritenere concorrenti nella difettosa segagione dei materiali lapidei (blocchi e/o lastre) di proprietà di terzi con conseguenti danni economici. La concorrenza delle lame nei danneggiamenti dei blocchi e delle lastre è, ragionevolmente, da proporzionarsi in relazione ad altri fattori quali l'eIGenza di un congruo periodo di prove, anche per una corretta sintonia telaio/lame come evidenziato dall'ausiliario esperto, e la sussistenza di taluni peculiari caratteri mineralogico- petrografici dei materiali lapidei oggetto di lavorazione” (v. pag. 21 elaborato peritale).
Più precisamente, il CTU ha constatato le seguenti difettosità e/o danneggiamenti:
“I. parte della risulta non portata a termine (descritta anche come “tagli incompleti”) a Parte_2
seguito di un'elevata deviazione dalla direzione verticale di taluni tagli con reciproco avvicinamento delle
pagina 20 di 24 lame; conseguenze di tale circostanza sono il fermo macchina (così detto “blocco del telaio”) e la necessità di tagliare alcune lame, con ossitaglio, per riprendere e completare la segagione;
seconda conseguenza è il danneggiamento per irrecuperabilità di tutto o in parte del blocco oggetto di lavorazione;
II. segagione portata termine con più o meno elevate deviazioni dalla direzione verticale di taluni tagli con reciproco avvicinamento o allontanamento delle lame;
conseguenza è l'ottenimento di lastre
“malsegate” con spessori non omogenei in parte sopra-misura e in altra parte sotto-misura, eventualmente recuperabili con operazioni di rettifica oppure non recuperabili;
III. segagione portata termine con più o meno elevate deviazioni nella direzione orizzontale;
conseguenza è l'ottenimento di lastre “malsegate” con difetto di planarità, eventualmente recuperabili con operazioni di rettifica oppure non recuperabili a seguito di rottura sotto carichi di lavorazione” (v. pag. 30 elaborato peritale).
Sulla scorta di quanto sopra, il CTU ha precisato di aver quantificato i danni conseguenti alla difettosità e/o non adeguatezza delle lame diamantate considerando anche “altri fattori che possono aver concorso al danneggiamento e che sono indipendenti dalla qualità delle lame diamantate di che trattasi” (v. pag. 29 elaborato peritale) e, nel rispondere agli specifici quesiti formulati dal Giudice - quanto all'ipotesi B) relativa alle valutazioni e quantificazioni di tutte le forniture di lame intervenute tra le parti di cui ai ddt C/Prova
n. 715 del 22.07.2019, n. 911 del 4.10.2019, n. 924 del 08.10.2019, n. 988 del 25.10.2019
e n. 1123 del 28.11.2019 - ha rappresentato che: “Sulla base degli accertamenti e delle analisi tecniche condotte è ragionevole considerare una difettosa o cattiva segagione dei blocchi “Labradorite
Bianca”, “Les Quatre Saisons”, “LV”, “Lemurian Blue”, e delle lastre “Silver Pt_7
Pearl” che – compatibilmente e parzialmente – può essere ricondotta a carenze funzionali/non idoneità delle lame diamantate dei cui alle forniture consegnate con i DD.dd.TT. C/Prova n n°715 del 22/07/2019, n°911 del 04/10/2019, n°924 del 08/10/2019, n°988 del 25/10/2019 e
n°1123 del 28/11/2019; stimando le perdite economiche conseguenti alle “cattive pagina 21 di 24 segagioni” dei suddetti materiali lapidei in complessivi € 30.520,67 (v. pag. 33-34 elaborato peritale). Sennonché, tale dato è stato opportunamente rettificato all'esito dell'integrazione peritale disposta dal magistrato. Segnatamente, il CTU ha rilevato che
“L'impianto ed i criteri valutativi della relazione di C.T.U. in data 18/07/2023 sono sostanzialmente confermati potendosi tuttavia apportare un perfezionamento alle stime di danno tenuta presente l'acclarata situazione concausale”. In particolare, per l'ipotesi B) i danni ragionevolmente riferibili alla non adeguatezza delle lame diamantate fornite dalla anche alla luce delle caratteristiche dei blocchi di marmo ed alla _2
relativa percentuale di responsabilità riferibile alle problematiche relative alle lame
(dettagliatamente indicata nell'elaborato) sono pari ad € 34.194,97. A tale importo devono aggiungersi interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal'8.10.2019 (data coincidente con l'ultima delle forniture).
10. Non suffragato da idonei elementi tali da consentire al magistrato di formulare una prognosi di attendibilità, anche alla luce delle IGnificative carenze allegative e probatorie, appare invece l'elaborato nella parte relativa ai cc.dd. danni indiretti, così come infondate per le medesime ragioni risultano le ulteriori pretese risarcitorie avanzate da Controparte_1
11. Ciò posto, per ciò che attiene l'azione estimatoria, deve ribadirsi che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto con riguardo al credito di cui: i) alla fattura n. 1130 del 13.9.2019 relativa al ddt. 715 del 22.7.2019, relativo ad 80 lame, per il prezzo complessivo di € 34.170,98; ii) alla fattura n. 1391 del 6.11.2019 relativa ai d.d.t. 911 del
4.10.2019 e d.d.t. n. 924 dell'8.10.2019, relativi a 80 lame, per il prezzo complessivo di €
34.170,98. Tanto, per complessivi € 68.341,96, a cui devono essere detratti gli acconti pari ad € 18.790,33, per un residuo pari ad € 49.551,63 oltre interessi legali.
Rispetto a tali importi il CTU ha confermato come abbia _2
richiesto il pagamento relativamente a 14 lame che aveva già restituito Controparte_1
pagina 22 di 24 (v. docc. 43 e 44 parte attrice opponente) per un controvalore di € 4.900,00, che deve essere decurtato dall'importo domandato.
Tanto premesso, è opinione del magistrato che sia effettivamente accordabile una riduzione del prezzo richiesto in via equitativa alla luce di tutto quanto emerso in atti
(cfr. Cass. civ. n. 1066\2012).
12. In tale ottica, occorre muovere dalla circostanza che prezzo convenuto per le lame risulta già di per sé basso (il CTU ha dato conto che: “il prezzo delle lame diamantate di cui alle prime due forniture della convenuta-opposta oggetto di decreto ingiuntivo è stabilito in Euro 350,00 per ciascuna lama (Fatt. n°1130 del 13/09/2019 relativa al D.d.T. 715/2019 e Fatt. n°1391 del 06/11/2019 relativa ai D.d.T. 911 e 924/2019)” a fronte di un prezzo di mercato che si aggira a circa € 600,00 per lama (sebbene la condizione delle lame, nella specie, non consenta il recupero dell'acciaio, tale da generare ricavi di € 150,00 a fronte di ogni lama usata). Orbene, rispetto al prezzo convenuto appare congruo operare una decurtazione nella misura del 71%: parametro costituito dalla media del concorso delle lame nella causazione dei danni nelle (v. pag. 19 elaborato peritale integrativo). Parte_2
Applicata all'importo di € 63.441,96 (ottenuto decurtando ad € 68.341,96, la somma di
€ 4.900,00 riferibile a lame restituite) una decurtazione pari al 71% residuano €
18.398,17, ovvero un importo inferiore a quello oggetto degli acconti corrisposti pari ad
€ 18.790,33. In definitiva il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata parte opposta alla restituzione di € 392,16, oltre al risarcimento del danno nei termini predetti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, della complessità delle questioni trattate nonché dell'attività processuale svolta, si quantificano in €
8.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 2058\2020 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara in relazione alle forniture di cui alle fatture azionate in via Controparte_1
monitoria, tenuta al pagamento di € 18.398,17, di talché a fronte della intervenuta percezione di acconti pari ad € 18.790,33, condanna a restituire a _2
€ 392,16, oltre interessi legali dalla data del pagamento, nonché Controparte_1
gli importi corrisposti in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
2) in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da Controparte_1
condanna al pagamento in favore della prima di € 34.194,97 oltre _2
interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data dell'8.10.2019;
3) condanna a rifondere a le spese di lite _2 Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio;
4) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di _2
Così deciso in Massa, il 2.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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