Art. 60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' art. 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 , apportate ai sensi del terzo comma del medesimo art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' art. 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 , apportate ai sensi del terzo comma del medesimo art. 11.