Art. 6.
Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall' articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204 , sono sostituite dalle seguenti:
| Personale | Personale
| fruente | non fruente | di aggiunta | di aggiunta | di famiglia | di famiglia - -
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, | |
maresciallo di alloggio e gradi cor- | |
rispondenti . . . . . . . . . . . . . | L. 8.000 | L. 5.000
Brigadiere e vicebrigadiere . . . . . . | " 6.400 | " 4.000
Appuntato, carabiniere e gradi corris- | |
pondenti, allievo carabiniere e gradi | |
corrispondenti. . . . . . . . . . . . | " 5.000 | " 3.200
L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ".
Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall' articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204 , sono sostituite dalle seguenti:
| Personale | Personale
| fruente | non fruente | di aggiunta | di aggiunta | di famiglia | di famiglia - -
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, | |
maresciallo di alloggio e gradi cor- | |
rispondenti . . . . . . . . . . . . . | L. 8.000 | L. 5.000
Brigadiere e vicebrigadiere . . . . . . | " 6.400 | " 4.000
Appuntato, carabiniere e gradi corris- | |
pondenti, allievo carabiniere e gradi | |
corrispondenti. . . . . . . . . . . . | " 5.000 | " 3.200
L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ".