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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2024, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria
Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2908/2022 R.G., avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare, vertente
TRA
(c.f.: , rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Maria De Parte_1 C.F._1
Stefano, domiciliataria in Avellino, alla via Fioretti n. 2, in virtù di mandato in atti attrice
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anastasia Giglio e dall'avv. Michela Ronca, elett. Te dom.to presso lo studio di quest'ultima in Avellino, alla via Dante Alighieri n. 26, in virtù di mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il condominio in epigrafe indicato ed ha chiesto, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia, di dichiarare la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 17.5.2022, vinte le spese di lite, per i motivi di cui appresso.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese con attribuzione. CP_1
Rigettata la istanza di sospensione, la causa, solo documentalmente istruita, è stata riservata in decisione.
1 2.Punto di partenza necessario, al fine di verificare se parte attrice ha sollevato vizi di nullità o annullabilità delle delibere impugnate (nel quale ultimo caso la delibera, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. - decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ), è il CP_1 pronunciamento della Cassazione a sezioni unite del 07/03/2005 n. 4806: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (vedi in senso conforme da ultimo Cass. Sez. 2.
Sentenza n. 17014 del 20/07/2010). La medesima sentenza ha ulteriormente esposto che “In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote”, ed, infine, che “In tema di delibere assembleari condominiali, la delibera, assunta nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ., relativa alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative a lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni…. e alla tassa di occupazione di suolo pubblico, ove adottata in violazione dei criteri già stabiliti, deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 cod. civ., e la relativa impugnazione va pertanto proposta nel termine di decadenza (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ.”.
Si segnala poi Cass., Sez. un. sentenza 2021 n. 9839: “In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o
2 giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Tanto si espone al fine di inquadrare la natura dei vizi sollevati da parte attrice.
3.Nel caso in esame la delibera è stata comunicata il 31.5.2022 ed il 9 giugno 2022 è stata presentata istanza di mediazione, che pacificamente interrompe i termini di decadenza. La domanda è poi procedibile perché nella istanza è indicata con chiarezza la delibera impugnata ed è richiamata la invalidità/annullabilità in riferimento a punti specifici deliberati ed alla violazione di norme ben indicate.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che la procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale, il quale torna nuovamente a decorrere (per ulteriori 30 giorni) dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativo presso l'organismo di mediazione (art. 5, co. 6 del Dlgs n. 28/2010; nella specie verbale depositato il 7.7.2022; citazione notificata il 18.7.2022).
Inoltre, in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento
(nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione
(Trib. Roma2.1.2023).
Nel caso in esame nella istanza sono indicate le norme asseritamente violate, dal che si desumono i motivi di impugnazione.
3 4.Così esposti i principi ai quali questo giudice ritiene di aderire, deve rilevarsi che l'attore, in primo luogo, censura la delibera del 17.05.2022, per violazione del quorum deliberativo.
In dettaglio, assume parte attrice che, con specifico riferimento ai punti nn. 2 e 3 dell'ordine del giorno, era intervenuta approvazione con il voto dei condomini per 358,65 millesimi in violazione del co. 4 dell'art. 1136 c.c.
La norma citata al co.4 così recita:
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli artt. 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma,
Il secondo comma dispone che Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Al punto n. 2 dell'ordine del giorno si è deliberato su una proposta transattiva e sull'abbandono di una lite giudiziaria con compensazione delle spese;
giudizio n. 684/2019 rg;
al punto n. 3 su una proposta transattiva e sull'abbandono di una lite giudiziaria con compensazione delle spese;
giudizio n. 3068/2019 rg.
Occorre verificare se si tratta di una deliberazione su liti che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, soggetta alla maggioranza qualificata del comma 2.
Ebbene, pacifico essendo che si tratta di lite giudiziaria su materie che rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore (impugnazione delibera assembleare per il primo giudizio e recupero quote condominiali non versate per il secondo), non è richiesta la maggioranza qualificata che il condomino invoca, essendo sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza del co.3 (il quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio); cfr. in tal senso Cass.
2016 n. 7201 ed in senso analogo Cass. 2014 n. 821.
5.Il richiamo al lastrico solare nel terzo punto all'ordine del giorno (richiamo nella transazione al previo riconoscimento della “non titolarità” del lastrico solare in capo ai condomini germani ) non coglie nel segno nel senso voluto da parte attrice. Per_1
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime
4 dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni (alienazione fondo comune, costituzione diritti reali, locazioni ultranovennali etc.), laddove nella specie non si è posto alcun limite reale in danno del , ma si è sostanzialmente ribadita la presunzione di CP_1 condominialità del lastrico sancita dall'art. 1117 c.c..
Ancora, in caso di controversie su materie rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore, non opera il dissenso manifestato dal singolo ex art. 1132 c.c. (Cass. 7095/2017) CP_1
6.Parte attrice si duole poi della inidonea informazione sul contenuto della transazione e della genericità dell'ordine del giorno.
Va evidenziato che negli ordini del giorno sono indicati i numeri di R.G. dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale ed oggetto di transazione.
In ogni caso, in materia condominiale, in relazione alla convocazione dell'assemblea,
l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione. Pertanto, in considerazione della ratio di detto avviso, la sua eventuale genericità non comporta l'invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure aliunde, era sufficientemente informato sull'argomento che avrebbe costituito oggetto dell'assemblea (Cass. 2006, n. 63; Trib, Nola 2020 n. 1376).
Di tali procedimenti parte attrice era adeguatamente informata se è vero che ha manifestato il suo dissenso (evenienza ammessa in citazione).
Alla convocazione erano poi allegate le condizioni della transazione, seppur sul punto debba ulteriormente darsi conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude obblighi dell'amministratore a corredare le convocazioni dei documenti giustificativi e delle pezze di appoggio, fermo restando il diritto di accesso di ciascun condomino alla documentazione amministrativa (Cass. 2018, n. 16677).
Va, dunque, rigettata ogni domanda.
7.La complessità della lite e l'esistenza di orientamenti difformi giustificano la intera compensazione delle spese di lite, anche alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda e compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 10.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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