Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4058/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 4058/2021 R.G., avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”,
TRA
, ) e , rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato Giovanni De Sivo, presso il cui studio in Napoli alla Via Miano n.57 Ed. D, risultano elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
nella qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S. in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Russo, presso il cui studio in
Caianello, alla Via Russi, 2 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
28.02.2025 che espressamente si richiamano, concludevano riportandosi ai rispettivi atti e, con ordinanza del 31.03.2025, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l'odierna convenuta esponendo di trovarsi in data 07/12/2017 alle ore 14,00 circa, in
Melito di Napoli (NA) alla Via Roma all' altezza del negozio Esposito Distribuzione Intimo a bordo del motociclo Honda SH 150 tg. BF 96948 condotto dal IG e con a bordo la IG.ra Parte_1
, come terza trasportata. Parte_2
In siffatte circostanze, il motociclo condotto dagli attori veniva investito al lato sinistro, dalla parte anteriore e laterale destra di un autoveicolo pirata, che effettuava un'azzardata ed errata manovra di sorpasso a sinistra, il cui conducente non si fermava a prestare soccorso dandosi alla fuga.
Per effetto dell'urto, il motoveicolo Honda tg. BF 96948, cadeva in terra alla propria destra, in uno agli occupanti i quali, riportavano lesioni personali.
Deducendo, quindi, la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo non identificato, gli odierni attori chiedevano al Tribunale l'accertamento dell'esclusiva responsabilità
del sinistro in capo al suddetto conducente e la condanna di , nella qualità di impresa Controparte_1
designata alla gestione del F.G.V.S. al risarcimento dei danni alla salute subiti, rassegnando le seguenti conclusioni: “sentir dichiarare il pirata della strada responsabile dell'incidente di cui è causa e, di conseguenza, sentir condannare la convenuta, al pagamento, in favore del Si
[...]
, della somma cui alla perizia medica che si deposita in atti, danno biologico 24-25%, ITT Pt_1
120 gg., ITP al 75% 150 gg. ed ITP al 50% 150 gg., con rilevante incidenza sulla capacità lavorativa, oltre danno morale, oltre il maggior danno da svalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo, oltre danno esistenziale, la rivalutazione del credito e gli interessi legali dal giorno dell'incidente; in favore della IG.r , della somma cui alla perizia medica che Parte_2 si depositerà in atti, danno biologico, ITT, ITP, oltre danno morale, oltre il maggior danno da svalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo, oltre danno esistenziale, la rivalutazione del credito e gli interessi legali dal giorno dell'incidente; somme che saranno contenute nella somma di €.260.000,00; nonchè al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Si costituiva nella sopracitata qualità, eccependo la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito contestavano la prospettazione attorea e, in subordine, chiedeva di dichiararsi l'accertamento del concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054
c.c.
3. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata, non potendosi ritenere che parte attrice fornito prova del fatto storico cui era suo onere provare secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che evochi in giudizio, ex articolo 2054 c.c. e art. 287 del Codice delle Assicurazioni private è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2001, n. 10609).
Per colui il quale agisca sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato e invochi l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Ne consegue, che il danneggiato deve provare l'accadimento e le modalità dell'evento dannoso,
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l'imputabilità di tale evento alla condotta dolosa o colposa del conducente, nonché la mancata identificazione del veicolo al quale ricondurre la responsabilità del sinistro (Cass. civile Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
3.1. Nel caso in esame, in via preliminare, deve dirsi come la descrizione dell'evento e della dinamica risulti essere del tutto generica e siffatta circostanza, unitamente agli ulteriori elementi di seguito esposti, induce a ritenere non provato l'evento dannoso dedotto dall'attore.
Difatti gli attori, nell'atto di citazione, nella ricostruzione del fatto storico, hanno dedotto di essere stati tamponati da un “autoveicolo pirata” senza specificare, in alcun modo, il modello del veicolo, il tipo, la grandezza né tantomeno il colore dello stesso e già sotto tale profilo siffatta circostanza induce seri dubbi sulla riconducibilità dell'evento.
Anche i due testi escussi, su iniziativa attorea, all'udienza del 27.02.2024, non sono stati in grado di precisare ulteriori elementi identificativi del veicolo che avrebbe tamponato il motociclo con a bordo gli attori, nonostante, secondo le dichiarazioni, i testi si trovassero a poca distanza dall'indicato sinistro.
3.2. A ciò aggiungasi che ulteriori dubbi circa la presenza del veicolo “pirata” possono essere rinvenuti dalla circostanza che gli attori non abbiano sporto alcuna denuncia dell'accaduto all'Autorità giudiziaria nei giorni successivi e che, neppure nelle dichiarazioni operate ai sanitari intervenuti sul loco, gli attori abbiano riferito la presenza del veicolo pirata (cfr. scheda di intervento del 7-12-2017 con chiamata alle ore 13:47 in allegato all'atto di citazione).
3.3. Emerge anche una ulteriore incongruenza: mentre nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria del 16-6-2022, il sinistro è stato indicato come verificatosi alle ore 14.00 circa, nella scheda di intervento risulta l'ora della chiamata alle ore 13:47.
Sotto tale profilo, è pur vero che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento” (cfr ex multis Cass. civ., ord. n. 27541 del 30.12.2016; Cass. civ., sent.
n. 3019 del 17.02.2016), tuttavia “l'omessa denuncia circostanziata può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato…” (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n.
23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016 cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza
n. 3749/2022 del 13-04-2022).
Deve anche dirsi che mancano del tutto reperti fotografici della moto coinvolta (oggi facilmente ottenibili dagli smartphone di uso comune) nel sinistro e ciò sarebbe stato elemento di riscontro per verificare, in via oggettiva, i punti di contatto come indicati, anche se in maniera generica, dagli attori.
3.4. Pertanto, essendo rimasta incerta la dinamica del sinistro e in mancanza di ogni e qualsiasi
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elemento che consenta di ritenere sussistente il nesso causale tra il narrato evento e le lamentate lesioni asseritamente cagionate dal veicolo non identificato, deve rigettarsi la domanda proposta.
4. Le spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per la natura della controversia, tenendo conto del valore della causa in base al petitum e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
processuali nei confronti di nella qualità di impresa designata alla Controparte_1
gestione del F.G.V.S. in persona del legale rapp.te p.t., liquidate in euro=7.052,00= per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute come per legge;
c) pone a carico di e , in solido tra loro, le spese di c.t.u. così come Parte_1 Parte_2
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa il 25-6-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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