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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2024, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Schiaretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12502/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente presso l'avv. Marta Parte_1
Pieraccini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...]- CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.11.23 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
in Reggello (FI) il 18.12.2010 con e che, in assenza di figli i coniugi CP_2
avevano raggiunto un accordo di separazione omologato dal Tribunale di Firenze il
12.1.2023 e che da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
In contumacia della resistente, all'udienza del 14.2.2024, previa discussione orale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotta dal ricorrente, risulta che le parti con istanza depositata il 10.1.23 rinunciarono a comparire all'udienza presidenziale del 12.1.23, mentre il decreto di omologa è datato
13.1.2023; sicché alla data del deposito del ricorso (2.11.2023) erano già trascorsi ben oltre sei mesi.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre un anno non può più essere ricostituita. La resistente, peraltro, pur regolarmente notiziata ha ritenuto di non costituirsi, manifestando così il suo disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda proposta.
Nulla per spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento matrimonio contratto nel Comune di Reggello (FI) il 18.12.2010, tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_2
Montevarchi (AR) il 20.7.1971, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Reggello al n.23, parte I, ufficio 1, anno 2010;
nulla per spese.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 14 febbraio 2024
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Schiaretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12502/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente presso l'avv. Marta Parte_1
Pieraccini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...]- CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.11.23 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
in Reggello (FI) il 18.12.2010 con e che, in assenza di figli i coniugi CP_2
avevano raggiunto un accordo di separazione omologato dal Tribunale di Firenze il
12.1.2023 e che da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
In contumacia della resistente, all'udienza del 14.2.2024, previa discussione orale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotta dal ricorrente, risulta che le parti con istanza depositata il 10.1.23 rinunciarono a comparire all'udienza presidenziale del 12.1.23, mentre il decreto di omologa è datato
13.1.2023; sicché alla data del deposito del ricorso (2.11.2023) erano già trascorsi ben oltre sei mesi.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre un anno non può più essere ricostituita. La resistente, peraltro, pur regolarmente notiziata ha ritenuto di non costituirsi, manifestando così il suo disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda proposta.
Nulla per spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento matrimonio contratto nel Comune di Reggello (FI) il 18.12.2010, tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_2
Montevarchi (AR) il 20.7.1971, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Reggello al n.23, parte I, ufficio 1, anno 2010;
nulla per spese.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 14 febbraio 2024
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3