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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1127/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
MA (CS) alla Via dei Mandorli n. 16 e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni PELUSO del
Foro di Paola (c.f. , che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex C.F._2 artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Cosenza alla Piazza Fausto e Luigi Email_1
Gullo n. 98 la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nato a Praia a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Sonia
SICOLI del Foro di Paola (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di fax 0982/48726 e presso il cui studio legale sito in Email_2
AM (Cs), Fraz. Di Campora S. Giovanni, alla Via Veneto, n. 21/A, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 14.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Maierà (Cs) in data 30.09.2008 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune atto n. 3 parte I serie - anno 2008, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli, in atto minorenni, e precisamente: nato a [...] Per_1
(Cs) in data 2.04.2012 e nato a [...] il [...]. Per_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 20.04.2023 n. cronol. 2514/2023;
- che nel provvedimento di omologazione i figli venivano affidati in modo condiviso ai coniugi, con collocamento prevalente presso la madre e veniva stabilita l'erogazione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00 e di € 400,00 per ciascun figlio;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6.03.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 20.04.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra he Parte_1 Controparte_1 si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Confermarsi le condizioni di cui all'accordo consensuale di separazione omologato in data 20.04.2023 dal Tribunale di Paola (CS), nel proc. n. 248/2023RG, disponendo in modifica quanto alle modalità di visita del padre, prevedendo che il sig. durante la Controparte_1 settimana terrà con sé tre giorni a settimana i figli, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì.
2. Quanto alle condizioni economiche, viene previsto che il sig. : CP_1 - corrisponderà all'altro coniuge per il suo mantenimento, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
- verserà inoltre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, € 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese extra necessarie per i figli.
3. L'assegno unico spettante per i figli verrà richiesto da ciascun coniuge e verrà percepito da ciascuno nella misura del 50%.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1127/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da n Maierà (CS) in Parte_1 Controparte_1 data 30.09.2008 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune atto n. 3 parte I anno 2008;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Maierà (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Maierà (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1127/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
MA (CS) alla Via dei Mandorli n. 16 e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni PELUSO del
Foro di Paola (c.f. , che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex C.F._2 artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Cosenza alla Piazza Fausto e Luigi Email_1
Gullo n. 98 la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nato a Praia a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Sonia
SICOLI del Foro di Paola (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di fax 0982/48726 e presso il cui studio legale sito in Email_2
AM (Cs), Fraz. Di Campora S. Giovanni, alla Via Veneto, n. 21/A, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 14.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Maierà (Cs) in data 30.09.2008 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune atto n. 3 parte I serie - anno 2008, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli, in atto minorenni, e precisamente: nato a [...] Per_1
(Cs) in data 2.04.2012 e nato a [...] il [...]. Per_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 20.04.2023 n. cronol. 2514/2023;
- che nel provvedimento di omologazione i figli venivano affidati in modo condiviso ai coniugi, con collocamento prevalente presso la madre e veniva stabilita l'erogazione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00 e di € 400,00 per ciascun figlio;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6.03.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 20.04.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra he Parte_1 Controparte_1 si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Confermarsi le condizioni di cui all'accordo consensuale di separazione omologato in data 20.04.2023 dal Tribunale di Paola (CS), nel proc. n. 248/2023RG, disponendo in modifica quanto alle modalità di visita del padre, prevedendo che il sig. durante la Controparte_1 settimana terrà con sé tre giorni a settimana i figli, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì.
2. Quanto alle condizioni economiche, viene previsto che il sig. : CP_1 - corrisponderà all'altro coniuge per il suo mantenimento, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
- verserà inoltre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, € 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese extra necessarie per i figli.
3. L'assegno unico spettante per i figli verrà richiesto da ciascun coniuge e verrà percepito da ciascuno nella misura del 50%.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1127/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da n Maierà (CS) in Parte_1 Controparte_1 data 30.09.2008 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune atto n. 3 parte I anno 2008;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Maierà (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Maierà (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo