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Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2025, proposto dalla signora UC TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Buccino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
della signora SA AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Conservatorio di nomina della controinteressata alla cattedra di COTP/06, a tempo determinato, dal mese di marzo 2025 fino al mese di ottobre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusa l'eventuale adozione della graduatoria del Conservatorio di Palermo, in luogo di quella del Conservatorio di Salerno;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere nominata, in quanto 18° classificata nella graduatoria del Conservatorio di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Conservatorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. AN SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 22-26 maggio 2025 e depositato il successivo giorno 12 giugno la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste ha nominato (con l'atto di individuazione prot. 794/C4 dell’11 febbraio 2025) la controinteressata alla cattedra di COTP/06 a tempo determinato – teoria, ritmica e percezione musicale dal mese di marzo 2025.
La ricorrente ha premesso:
- di essere inserita nella graduatoria del Conservatorio di Salerno (aa. 2023/2026) al 18° posto, primo utile per la nomina;
- che il 23 dicembre 2024 ha chiesto quali Conservatori avessero adottato tale graduatoria, ricevendo risposta il 15 gennaio 2025 (con l’indicazione degli istituti di Avellino, Pesaro, Rovigo, Potenza, Novara, Milano, Alessandria e Trieste);
- che, non avendo ricevuto nomine entro marzo 2025, ha contattato le segreterie degli istituti, che hanno dichiarato di non aver effettuato nomine, salvo Trieste.
- che il Conservatorio di Trieste non ha fornito informazioni e non risultavano nuovi docenti sul sito istituzionale;
- che, tramite verifiche informali, la ricorrente ha accertato che a marzo 2025 il Conservatorio di Trieste aveva nominato la controinteressata dalla graduatoria di Palermo, senza pubblicazione ufficiale;
- di aver presentato il 26 marzo 2025 un’apposita istanza di accesso agli atti al Conservatorio di Trieste, rimasta senza risposta;
- di aver proposto il primo aprile 2025 un’istanza di autotutela, sostenendo l’obbligo di utilizzare la graduatoria di Salerno e ha contestato l’uso della graduatoria di Palermo, ritenuta scaduta al 31 ottobre 2024 e non validamente prorogata.
2. La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere e ha altresì chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere nominata, in quanto collocata al 18° posto nella graduatoria del Conservatorio di Salerno, regolarmente adottata dal Conservatorio di Trieste, essendo stati tutti i candidati precedenti già nominati.
La ricorrente ha dedotto:
- col primo motivo, che la graduatoria del Conservatorio di Palermo era scaduta al 31 ottobre 2024 e la successiva proroga, avvenuta con provvedimento del direttore del Conservatorio di Palermo, pubblicato soltanto il 28 novembre 2024, non poteva ex post ripristinarne l’efficacia;
- col secondo motivo, il difetto di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni della scelta di assumere dalla graduatoria di Palermo;
- col terzo motivo, che, in quanto prima in posizione utile nella graduatoria adottata dal conservatorio di Salerno, vantava un legittimo affidamento alla nomina, ingiustamente disatteso;
- col quarto motivo, che l’amministrazione avrebbe violato la normativa ministeriale utilizzando una graduatoria scaduta invece di quella vigente e regolarmente adottata;
- col quinto motivo, che la scelta di nominare altro candidato, nelle modalità seguite dal Conservatorio di Trieste, integra esercizio arbitrario del potere discrezionale.
3. Il Conservatorio si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. I cinque motivi di ricorso si risolvono in realtà nella contestazione della scelta del Conservatorio di Trieste di assumere dalla graduatoria del Conservatorio di Palermo, ritenuta inefficace alla data della nomina della controinteressata, in luogo della graduatoria stilata dal Conservatorio di Salerno, nella quale, a suo dire, la ricorrente sarebbe utilmente collocata per essere assunta a Trieste.
5.2. I motivi sono infondati, per l’assorbente rilievo che la graduatoria del Conservatorio di Palermo utilizzata dal Conservatorio di Trieste non era affatto scaduta alla data di designazione della controinteressata (l'atto di individuazione prot. 794/C4 del giorno 11 febbraio 2025), ma era invece pienamente valida anche per l’anno 2024/2025.
Ciò risulta in primo luogo dall’art. 6 del bando della procedura tesa alla stesura della graduatoria di Palermo (“ ART. 6 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE Gli atti della Commissione saranno approvati dal Direttore dell'Istituzione. Le graduatorie pubblicate saranno valide a partire per l'anno accademico 2022/2023 e con validità triennale ”) e, quindi, per tutto l’anno 2024/2025.
La previsione è peraltro in toto rispettosa del provvedimento del MUR del 28 ottobre 2024 (prot. n. 0014764) che, per il reclutamento del personale a tempo determinato prevede che “ le graduatorie d’istituto utilizzabili sono quelle vigenti, ossia quelle la cui vigenza al momento della stipula del contratto è prevista dal bando originario ”.
5.3. La questione è stata pure oggetto di specifica richiesta di chiarimenti da parte del Conservatorio di Trieste (cfr. la mail 29 ottobre 2024 “Vi scrivo per avere certezza della validità della graduatoria allegata. Il dubbio nasce dal fatto che sulla graduatoria sono riportati solo gli anni accademici 22/23 e 23/24 mentre sul bando (anch’esso allegato) è riportato anche l’a.a. 24/25 (validità triennale a partire dal 22/23 – art. 6) ”) al quale il Conservatorio di Palermo ha testualmente risposto con email dello stesso giorno “ Buongiorno. Graduatoria in vigore (validità 3 anni come da bando, scadenza 31/10/2025 ”.
5.4. A ulteriore conferma della validità è emerso che, con decreto del 28 novembre 2024, il direttore del Conservatorio di Palermo, nell’annullare in autotutela precedenti contrastanti disposizioni (l’avviso del 15 giugno 2022 col quale s’era precisato che “ in rettifica all’art. 6 “Validità delle graduatorie” - ed ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, art. 1 comma 149, che le stesse hanno validità biennale (anno accademico 2022/23 e 2023/24) e non triennale, come riportato nello stesso bando ”), ha definitivamente e formalmente chiarito di ripristinare, con validità ex tunc , la durata per tre anni delle “ Graduatorie d’Istituto di cui al Bando, Prot. n. 9761 del 19/05/2022, la cui efficacia per gli Anni Accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 si intende efficace e vigente ab origine ”.
Nessuna proroga è stata quindi disposta, come invece erroneamente sostenuto in ricorso; ma soltanto il ripristino dall’originaria validità triennale della graduatoria, che secondo il Conservatorio di Palermo stesso era stata illegittimamente “abbreviata” con l’atto del 15 giugno 2022.
5.5. L’atto del 28 novembre 2024, che la ricorrente peraltro afferma di aver conosciuto, non è stato impugnato e non risulta annullato, con la conseguenza del pieno consolidamento dei suoi effetti.
La contestazione di questi ultimi, eventualmente in danno della posizione della ricorrente, sul rilievo che “ la dichiarazione successiva di validità triennale, intervenuta dopo la scadenza della graduatoria ormai inefficace, non può retroattivamente sanarne l’utilizzo, né può legittimare la sua applicazione in deroga ai principi generali in materia di efficacia temporale degli atti amministrativi ” andava all’evidenza rivolta avverso il provvedimento del 28 dicembre 2024 del direttore che Conservatorio di Palermo, che, si ripete, non è stato impugnato.
5.6. Quanto al dedotto difetto di motivazione risulta, invece, che l’Amministrazione ha deliberato un esplicito criterio di utilizzo delle graduatorie nella seduta n. 194 del Consiglio Accademico del 24 ottobre 2024 (doc. 21 della produzione documentale del Conservatorio) nella quale si è deciso (“ In ogni caso verranno mantenuti i criteri sull’individuazione delle graduatorie da scorrere già utilizzati lo scorso anno e qui riportati ”) di confermare quale criterio “ lo scorrimento di graduatorie già utilizzate lo scorso anno, se ancora vigenti. In subordine si utilizzeranno le graduatorie più recenti o, comunque, quelle con maggiore vigenza ”.
Il tutto nel pieno rispetto del provvedimento del MUR del 28 ottobre 2024 (prot. n. 0014764) che, per il reclutamento del personale a tempo determinato, prevede che “ Il ricorso a graduatorie di altre istituzioni necessita che venga previamente definito dal Consiglio Accademico un criterio univoco per il ricorso a queste ultime (ad esempio, assegnando la priorità alle graduatorie delle istituzioni più vicine, o alle graduatorie più recenti, o a quelle acquisite per prime al protocollo in seguito ad invio da parte di altre istituzioni, o a una combinazione di criteri quali “la graduatoria più recente tra quelle acquisite entro 5 giorni dalla richiesta”, eccetera). ”
5.7. Quanto alla dedotta violazione del legittimo affidamento, il Conservatorio ha chiarito che la ricorrente non poteva essere in ogni caso designata per la cattedra in discussione.
In primis perché la graduatoria del Conservatorio di Salerno per il settore Teoria, ritmica e percezione musicale COTP/06 non risulta essere mai stata adottata formalmente dal Conservatorio di Trieste, che l’ha acquisita meramente a titolo prudenziale, nel caso fosse esaurita la graduatoria di Palermo, invece correttamente utilizzata.
In secondo luogo perché è rimasta ex adverso incontestata la deduzione dell’Amministrazione convenuta che, anche in ipotesi di inefficacia della graduatoria di Palermo, attenendosi ai criteri approvati dal Consiglio Accademico nella seduta del 24 ottobre 2024, il Conservatorio di Trieste avrebbe dovuto scorrere un’altra graduatoria, quella del Conservatorio di Bologna pubblicata il 4 novembre 2024, perché appunto più recente a quella di Salerno (del 29 gennaio 2024).
5.8. L’ulteriore deduzione attorea che “ per l’anno accademico 2025-2026 il Conservatorio di Trieste ha nominato per la cattedra di “Teoria, ritmica e percezione musicale” (ex COTP/06) il prof. Massimiliano SI RD in base alla graduatoria del Conservatorio di Bologna, nonostante quella del Conservatorio di Salerno, precedentemente adottata, non sia ancora scaduta o esaurita ” (pag. 4 della memoria depositata in giudizio il 20 febbraio 2026) esula dal thema decidendum perché si riferisce ad altro anno accademico, cioè quello successivo a quello di causa che, ormai, s’è concluso.
6. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, per la natura della vertenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN SI, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO