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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8482/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da 1) Parte_1
Nata a Pavia il 9 giugno 1965 Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Ianco e l'Avv. Matteo Gozzi presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato a Milano il 25 gennaio 1964 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela D'Evant presso la quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6 giugno 1992 in Pavia (atto n. 111- parte 2 - serie A – anno 1992).
In separazione dei beni. pagina 1 di 5 Separati con sentenza n. 1855/2024 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 13 novembre 2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Con i seguenti figli: nata il [...] a [...] e nata il 16 dicembre Persona_1 Persona_2
1998 a Pavia, entrambe cittadine italiane.
FATTO
1.) I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno avanzato domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, formulando le seguenti condizioni:
a. relativamente alla separazione:
1. Pronunciare la separazione dei sigg.ri e e dare Parte_1 Parte_2 atto e disporre come segue.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. Pt_2
è assegnata come diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con Pt_1 la figlia (e ciò anche in ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta Per_2 da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla figlia come Pt_2 Per_2 di seguito indicato. La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione Pt_1 notarile, non provvederà a trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla figlia ove antecedente. Per_2
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data Pt_2 entro cui si impegna a trasferire la proprietà dello stesso alla figlia . Nel caso in cui detto Per_2 trasferimento non avvenisse entro la predetta data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di Pt_2 abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore della dott.ssa Pt_1
A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al Pt_2 personale di servizio, alle utenze e alla spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della Sig.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto Pt_1 con eventuale personale di servizio . Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla Pt_2 Pt_1 mensilità successiva da corrispondere. All'atto del rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale con l'attuale dipendente, Pt_1
pagina 2 di 5 provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
4. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la Pt_2 predetta data, trasferirà i beni mobili a lui assegnati alla figlia . Per_2
All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti Pt_2 personali, i quadri di sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una CP_1 madonna con Bambino con cornice verde a firma e altri tre a firma CP_2 Persona_3
5. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle Pt_2 Pt_1 suddette condizioni di separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6. Entrambe le figlie e sono indipendenti economicamente. Per_1 Per_2
7. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, che ha da valere anche in rapporto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
8. Spese legali compensate.
b. relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: i. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 giugno 1992 a Pavia, ritualmente trascritto presso i registri di detto Comune (atto n. 111- parte 2 Serie A92 – anno 1996) (all. 5); ii. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, iii. Omologare e prendere atto delle seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONFORMI ALLE CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE 2. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott.
è assegnata come diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà Pt_2 Pt_1 continuare a vivere con la figlia (e ciò anche in ragione delle gravi condizioni di Per_2 salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla figlia come di seguito indicato. Pt_2 Per_2
La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione Pt_1 notarile, non provvederà a trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla figlia ove antecedente. Per_2
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data Pt_2 entro cui si impegna a trasferire la proprietà dello stesso alla figlia . Nel caso in cui detto Per_2 trasferimento non avvenisse entro la predetta data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di Pt_2 abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore della dott.ssa Pt_1
pagina 3 di 5 2. A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al Pt_2 personale di servizio, alle utenze e alla spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della Sig.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto Pt_1 con eventuale personale di servizio. Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla Pt_2 Pt_1 mensilità successiva da corrispondere. All'atto del rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale con l'attuale personale di Pt_1 servizio, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
3. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la Pt_2 predetta data, trasferirà i beni mobili a lui assegnati alla figlia . Per_2
All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti Pt_2 personali, i quadri di sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una CP_1 madonna con Bambino con cornice verde a firma e altri tre a firma CP_2 Persona_3
4. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle Pt_2 Pt_1 condizioni di separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5. Entrambe le figlie sono maggiorenni e indipendenti economicamente.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definite tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
7. Spese legali compensate.
2.) Con sentenza n. 1855/2024 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 13 novembre 2024, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi e con ordinanza in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127-ter c.p.c. fino al 28 maggio 2024 ore 12:00 per il deposito di note scritte “con le quali le parti dovranno confermare di non volersi riconciliare e, se intendono, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 e rinunciare all'appello della sentenza di divorzio”.
3.) Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni concordate e hanno rinunciato al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., nonché all'impugnazione della sentenza di divorzio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, 1° comma, n. 2), lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in data 6 giugno 1992 in Pavia;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da 1) Parte_1
Nata a Pavia il 9 giugno 1965 Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Ianco e l'Avv. Matteo Gozzi presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato a Milano il 25 gennaio 1964 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela D'Evant presso la quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6 giugno 1992 in Pavia (atto n. 111- parte 2 - serie A – anno 1992).
In separazione dei beni. pagina 1 di 5 Separati con sentenza n. 1855/2024 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 13 novembre 2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Con i seguenti figli: nata il [...] a [...] e nata il 16 dicembre Persona_1 Persona_2
1998 a Pavia, entrambe cittadine italiane.
FATTO
1.) I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno avanzato domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, formulando le seguenti condizioni:
a. relativamente alla separazione:
1. Pronunciare la separazione dei sigg.ri e e dare Parte_1 Parte_2 atto e disporre come segue.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. Pt_2
è assegnata come diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con Pt_1 la figlia (e ciò anche in ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta Per_2 da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla figlia come Pt_2 Per_2 di seguito indicato. La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione Pt_1 notarile, non provvederà a trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla figlia ove antecedente. Per_2
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data Pt_2 entro cui si impegna a trasferire la proprietà dello stesso alla figlia . Nel caso in cui detto Per_2 trasferimento non avvenisse entro la predetta data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di Pt_2 abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore della dott.ssa Pt_1
A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al Pt_2 personale di servizio, alle utenze e alla spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della Sig.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto Pt_1 con eventuale personale di servizio . Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla Pt_2 Pt_1 mensilità successiva da corrispondere. All'atto del rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale con l'attuale dipendente, Pt_1
pagina 2 di 5 provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
4. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la Pt_2 predetta data, trasferirà i beni mobili a lui assegnati alla figlia . Per_2
All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti Pt_2 personali, i quadri di sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una CP_1 madonna con Bambino con cornice verde a firma e altri tre a firma CP_2 Persona_3
5. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle Pt_2 Pt_1 suddette condizioni di separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6. Entrambe le figlie e sono indipendenti economicamente. Per_1 Per_2
7. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, che ha da valere anche in rapporto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
8. Spese legali compensate.
b. relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: i. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 giugno 1992 a Pavia, ritualmente trascritto presso i registri di detto Comune (atto n. 111- parte 2 Serie A92 – anno 1996) (all. 5); ii. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, iii. Omologare e prendere atto delle seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONFORMI ALLE CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE 2. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott.
è assegnata come diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà Pt_2 Pt_1 continuare a vivere con la figlia (e ciò anche in ragione delle gravi condizioni di Per_2 salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla figlia come di seguito indicato. Pt_2 Per_2
La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione Pt_1 notarile, non provvederà a trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla figlia ove antecedente. Per_2
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data Pt_2 entro cui si impegna a trasferire la proprietà dello stesso alla figlia . Nel caso in cui detto Per_2 trasferimento non avvenisse entro la predetta data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di Pt_2 abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore della dott.ssa Pt_1
pagina 3 di 5 2. A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al Pt_2 personale di servizio, alle utenze e alla spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della Sig.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto Pt_1 con eventuale personale di servizio. Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla Pt_2 Pt_1 mensilità successiva da corrispondere. All'atto del rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale con l'attuale personale di Pt_1 servizio, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno volturate a suo nome.
3. Entro la data del rilascio dell'immobile, i beni mobili presenti nell'abitazione acquistati al 50% tra i coniugi verranno suddivisi tra gli stessi. Il dott. sempre in forza del presente accordo ed entro la Pt_2 predetta data, trasferirà i beni mobili a lui assegnati alla figlia . Per_2
All'atto del rilascio della casa coniugale il dott. riceverà e asporterà quindi, oltre agli effetti Pt_2 personali, i quadri di sua esclusiva proprietà ed in particolare due acqueforti a firma una CP_1 madonna con Bambino con cornice verde a firma e altri tre a firma CP_2 Persona_3
4. Il dott. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa con decorrenza dall'omologa delle Pt_2 Pt_1 condizioni di separazione la somma di € 6.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5. Entrambe le figlie sono maggiorenni e indipendenti economicamente.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definite tra loro ogni aspetto economico e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a causa del matrimonio.
7. Spese legali compensate.
2.) Con sentenza n. 1855/2024 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 13 novembre 2024, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi e con ordinanza in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127-ter c.p.c. fino al 28 maggio 2024 ore 12:00 per il deposito di note scritte “con le quali le parti dovranno confermare di non volersi riconciliare e, se intendono, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 e rinunciare all'appello della sentenza di divorzio”.
3.) Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni concordate e hanno rinunciato al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., nonché all'impugnazione della sentenza di divorzio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, 1° comma, n. 2), lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in data 6 giugno 1992 in Pavia;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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