Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1521.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
Commentari • 6
- 1. Altre tipologie di venditahttps://www.studiocataldi.it/ · 193.49615
[…] Altro tipo particolare di compravendita è quella "a prova" disciplinata dall'art. 1521 c.c. che si sostanzia in una vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la res alienata abbia le qualità pattuite ovvero che sia idonea all'uso cui è destinata. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 62
- 1. Trib. Trapani, sentenza 09/01/2023, n. 8Provvedimento: […] (art. 1521 cc). […] c.c.), a prova (art. 1521 c.c.) o su campione (art. 1522 c.c); il contratto confezionato già concluso, è sottoposto ad una condizione sospensiva che esclude il recesso. […] che tale contratto era un contratto di vendita a prova e quindi sottoposto ad una condizione sospensiva (art.1521 cc) nell'interesse della parte acquirente.Leggi di più...
- art. 1522 c.c.·
- vendita a prova·
- comunicazione prova·
- art. 1521 c.c.·
- perfezionamento contratto·
- art. 1520 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- condizione sospensiva·
- mal funzionamento bene·
- onere della prova