Articolo 1521 del Codice civile
Articolo 1520Articolo 1522
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19 aprile 1942
Art. 1521.

(Vendita a prova).

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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