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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2281/2018 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Pietro Parte_1 C.F._1
Rocco di Torrepadula ) ed Enrico Romano , presso C.F._2 C.F._3
lo studio dei quali, in Napoli, alla via Santa Lucia n. 123, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. ti Sandro Barcali ( ) e Massimo Ausiello C.F._4
), presso lo studio del quale ultimo, in Napoli, via M. Schipa n. 59, è C.F._5
elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1
alla restituzione delle somme versate e non dovute in relazione ai contratti di finanziamento nn.
20145193517812 e 20145193517814 (previo accertamento dell'usurarietà delle pattuizioni ivi contenute ovvero, in subordine, della indeterminatezza/indeterminabilità delle clausole contrattuali con conseguente applicazione dell'art. 117, coo. 6 e 7, t.u.b.), nonché di sentire accertare il proprio pagina 1 di 9 diritto a versare “a far data dalla rata in scadenza il 02/02/2018, l'importo di € 229,54 in luogo di quello che a tutt'oggi sta corrispondendo di € 322,00” (pp. 11 e 12 dell'atto di citazione). L'attrice ha, in particolare, dedotto: 1) di avere concluso, il 18 gennaio 2013, con il Controparte_1
contratto di finanziamento n. 20145193517812 (estinto nel mese di marzo 2015 mediante la provvista conseguita sulla base del contratto di seguito indicato) per euro 16.000,00 da restituire in
72 rate mensili dell'importo di euro 312,90 ciascuna pattuendo un t.a.n. pari al 9,67% ed un t.a.e.g. pari al 10,11%; 2) di avere, il 20 febbraio 2014, concluso con il contratto Controparte_1
di finanziamento n. 20145193517814 avente ad oggetto la somma di euro 19.116,40 da restituire in
84 rate mensili di euro 322,00 ciascuna, pattuendo un t.a.n. pari all'8,45% ed un t.a.e.g. pari all'8,79%; 3) che, quanto al primo contratto, pur tenendo conto della polizza assicurativa (la quale, in ogni caso, costituisce un costo per il mutuatario) la rata richiesta è superiore rispetto a quella dovuta ed il t.a.e.g. “praticato risulta differente e molto maggiore rispetto a quello indicato in contratto, ed infatti risulta un TAEG effettivo del 13,829% ed un TEG del 13,023% a fronte di un
TAEG dichiarato del 10,11%” (p. 3 dell'atto di citazione); 4) che, in relazione al secondo contratto di finanziamento, la rata mensile risulta correttamente quantificata solo ove si tenga conto dei costi della polizza (il cui documento contrattuale non è tuttavia stato consegnato alla contraente nonostante la richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 t.u.b.) e, in ogni caso, a “fronte di un TAEG dichiarato del 8,79% risulta praticato un TAEG del 11,965% ed un TEG del 11,355%, questo considerando il capitale comprensivo dei costi (conto più favorevole per la banca)” (p. 4 dell'atto di citazione); 5) che deve pure ritenersi usuraria la pattuizione contenuta all'art. 19 del primo contratto
(il quale “prevede che in caso di ritardato pagamento ha diritto ad esigere, senza CP_1
preavviso, l'indennità del 10% su tutti gli importi scaduti;
oltre a ciò il successivo art. 20 al secondo comma prevede una penale del 10% sul capitale residuo in caso di decadenza dal beneficio ed un tasso moratorio del 14,60 sulle rate scadute” -p. 5 dell'atto di citazione), così come l'art. 20 del secondo contratto (il quale, per la verità, “non indica neanche la misura del tasso moratorio ma far riferimento alle condizioni indicate nel frontespizio del contratto nella parte denominata
Informazioni Europee di Base sul credito al consumo che non risulta in possesso della parte attrice”
-p. 8 dell'atto di citazione); 6) che, almeno in relazione alla pattuizione di interessi in misura ultralegale, entrambi i contratti sono nulli in quanto non sottoscritti dalla mutuante.
premesso che alcuna contestazione è stata dalla controparte formulata a Controparte_1
fronte della regolare ricezione degli estratti conto e che il pagamento di interessi ritenuti dovuti è oggetto di soluti retentio ai sensi dell'art. 2034 c.c., ha chiesto di rigettare le domande deducendo: i) che, in quanto facoltativa, la polizza di assicurazione non può essere ricompresa nel calcolo del pagina 2 di 9 t.a.e.g. “in forza del disposto dell'art. 2 co. 4 lett. e) del D.M. (Ministero del Tesoro) del 08/07/1992.
Dovendosi peraltro evidenziare che il costo della assicurazione che la ha Parte_1
consapevolmente scelto e liberamente voluto ha fatto parte della somma dalla stessa chiesta in prestito e non rappresenta un onere gravante sul finanziamento. Probabilmente controparte si confonde con il fatto che dal 2010 il costo dell'assicurazione sul credito, ancorché facoltativa, viene conteggiato nel calcolo del TEG (tasso Effettivo Globale) ai fini del raffronto con la soglia di usura.
Ma è tutt'altra cosa. Con il TAEG non c'entra niente” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che, in ogni caso, la doglianza svolta dalla AC (“il tasso realmente applicato sarebbe stato diverso da quello pattuito e riportato nel modulo contrattuale” -p. 12 della comparsa di costituzione e risposta) non può essere ricondotta all'ipotesi disciplinata dall'art. 117, co. 6, t.u.b.; iii) che non sussiste alcuna violazione della disciplina in materia di usura (dalla controparte prospettata sulla base di una indebita, cumulativa valutazione di clausole che devono invece essere tenute distinte) risultando rispettate le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della conclusione dei contratti;
iv) che è valido il contratto di finanziamento sottoscritto dal solo cliente.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha dedotto -e la circostanza non è stata contestata nella memoria successivamente depositata dalla convenuta- di avere, in data 22.2.2018- estinto pure il secondo rapporto contrattuale e -pagine 14 e 15- che, a dispetto del dato formale risultante dai contratti, la conclusione delle polizze assicurative, nella sostanza, non è stata facoltativa), la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di conferire incarico (recante esplicito riferimento pure all'art. 125bis t.u.b.) a consulente nominato dal Tribunale. Depositato, in data 28.2.2023, l'elaborato da parte del nominato c.t.U., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 26 novembre 2024, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente occorre rigettare la domanda (formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale) tesa all'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. Ferma l'irrilevanza (per quanto si dirà) delle richieste istruttorie, è infatti appena il caso di osservare che la parte ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, sì che le medesime istanze istruttorie (non specificamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni) devono ritenersi rinunziate.
pagina 3 di 9 2.1. La doglianza sopra riportata al n. 6) non può essere condivisa.
In proposito questo Giudice ritiene sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le altre,
Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023, n. 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3, t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n.
898), ha osservato come “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070;
Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)” (Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196).
Ebbene, depositate le copie dei due contratti sottoscritti dalla mutuataria (docc. 1 e 5 di parte convenuta), risulta pacifica l'erogazione delle somme mutuate (in difetto, del resto, neppure vi sarebbe stata la restituzione delle somme dovute da parte della ) che costituisce Parte_1
comportamento concludente idoneo (alla luce della giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata) a disvelare il consenso della mutuante.
2.2. Con riferimento alla doglianza relativa all'usura (motivo sopra indicato al n. 5) occorre osservare quanto segue.
Esclusa la computabilità, al fine della verifica del superamento della soglia in materia di usura, della commissione per estinzione anticipata (la quale non costituisce “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” -Cass., sez. 3, sent. 7 marzo 2022, n. 7352), deve rilevarsi come l'attrice abbia fondato la doglianza qui in esame sulla base della assunta, complessiva valutabilità degli interessi corrispettivi e di tutte le somme dovute a titolo di interesse moratorio e penale per decadenza dal beneficio del termine (art. 19 del contratto concluso il 18 gennaio 2013 ed art. 20 del contratto concluso il 20 febbraio 2014).
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 ha precisato che, nel caso in cui il mutuatario agisca per l'accertamento dell'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi (senza che vi sia stata una preventiva domanda di condanna formulata dalla parte mutuante), deve tenersi conto dell'astratto regolamento negoziale (considerati pure -secondo peraltro uno specifico criterio di computo sul quale, per quanto si dirà, non è necessario soffermarsi- gli interessi moratori) e che, tuttavia, ove la sola pattuizione relativa agli interessi moratori risulti usuraria, l'art. 1815, co. 2 c.c. deve essere interpretato nel senso che gli interessi moratori saranno dovuti nella misura degli interessi pagina 4 di 9 corrispettivi ove non usurari (risultando in questo modo, come osservato in dottrina, rispettato il principio di proporzionalità).
Ebbene, le risultanze della c.t.U. consentono di ritenere (secondo quanto del resto è evidente alla luce del regolamento contrattuale) che le pattuizioni relative agli interessi moratori ed alle penali per decadenza dal beneficio del termine sono eccedenti la soglia in materia di usura. Tale circostanza non consente, tuttavia, di pervenire ad una dichiarazione (pur richiesta dall'attrice) di integrale gratuità dei contratti di finanziamento. Infatti, la stessa attrice ha dedotto di avere anticipatamente estinto entrambi i rapporti contrattuali e non ha in alcuna misura allegato l'applicazione, da parte della convenuta, di interessi moratori;
ne discende che le somme pagate al fine dell'estinzione dei rapporti oggetto di lite non sono comprensive di interessi moratori, ma di soli interessi corrispettivi
(alla misura dei quali, alla luce della richiamata decisione della Suprema Corte, andrebbero peraltro ricondotti gli -per quanto detto, non applicati- interessi moratori).
In definitiva, l'accertamento dell'usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi moratori non può avere alcuna conseguenza in relazione alle somme che, per quanto si dirà, dovranno essere restituite poichè indebitamente versate.
2.3. Quanto alle ulteriori doglianze proposte dall'attrice occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Con un orientamento giurisprudenziale sorto con specifico riferimento alla materia dell'usura
(ma ben applicabile pure alla qui prospettata violazione dell'art. 125bis t.u.b. -ferma la diversità degli effetti che discendono dalla violazione dell'una o dell'altra disciplina), la Suprema Corte ha valorizzato (nella prospettiva dell'accertamento della violazione della l. n. 108/96) il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne ha ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806 -la quale ha pure osservato che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi)”; conf., tra le altre, Cass., sez. 6-1, ord. 1 febbraio 2022, n. 3025). Come condivisibilmente chiarito dall'Arbitro bancario e finanziario, la presunzione relativa desumibile da una simile contestualità può peraltro “essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad
pagina 5 di 9 esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. nn. 249 e CP_2
250/2018)” (ABF, Coll. coord. 21 marzo 2022, n. 4655 secondo il quale la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità dei contratti “risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: - la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo” ed è, invece, superabile allorquando ricorrano “circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: - la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto”.
2.3.2. Ebbene, quanto al contratto n. 20145193517812, la convenuta (tenuta ad offrire elementi idonei a superare la presunzione di non facoltatività della polizza desumibile -alla luce delle richiamate decisioni- dalla contestualità tra contratto di finanziamento e contratti di assicurazione) si
è limitata a produrre non le condizioni generali di contratto, ma i soli moduli di adesione relativi al
“prodotto assicurativo” “come voglio” (doc. 2) ed al “prodotto assicurativo” “progetto protetto persona” (doc. 3). La mancata produzione delle condizioni generali di contratto non consente di apprezzare elementi idonei ad escludere la connessione tra i contratti;
connessione che, quanto alla polizza “progetto protetto persona” è, stando al modulo di adesione, anzi, desumibile sia dalla
“inclusione del premio medesimo nel finanziamento stipulato con ”, sia dalla Controparte_1
previsione di tacita rinnovazione dell'assicurazione per i periodi successivi all'anno salvo disdetta.
Del resto, si è solo limitata ad allegare la conclusione, con altre parti, di Controparte_1
numerosi contratti di finanziamento in assenza di contestuale contratto di assicurazione, ma non ha in alcun modo provato una simile deduzione.
Ne discende l'inclusione dei premi nel t.a.e.g. e, secondo quanto rilevato pure dal c.t.U. (con relazione che, fondata su presupposti giuridici condivisi ed esente da vizi logici, qui integralmente si richiama), l'indicazione in contratto di un t.a.e.g. diverso da quello effettivamente praticato.
pagina 6 di 9 Altrettanto è a dirsi con riferimento al contratto di finanziamento n. 20145193517814 in relazione al quale, pure, risulta prodotto il solo modulo di adesione al prodotto assicurativo “come voglio” (doc.
6 di parte convenuta) che non consente di apprezzare elementi idonei a superare la presunzione relativa derivante dalla contestualità tra i due contratti ed in relazione al quale la convenuta non ha provato l'allegazione relativa alla conclusione di plurimi, analoghi contratti di finanziamento non assistiti da polizze assicurative.
2.3.3. Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertamento che precede.
2.3.3.1. La si è limitata a formulare la pretesa restitutoria sulla base (oltre che della Parte_1
prospettata -e, per quanto detto, non ravvisabile- usurarietà delle pattuizioni) di un'asserita, mancata ricomprensione nel t.a.e.g. dei costi di assicurazione limitandosi tuttavia ad ancorare una simile situazione di fatto relativa al rapporto alla sola violazione dell'art. 117 t.u.b. Il comma 6 di tale articolo non è tuttavia applicabile alle ipotesi qui in concreto ricorrenti, risultando (come del resto, almeno in parte, pure osservato dalla convenuta) esistente, nei contratti oggetto di causa, una pattuzione completa relativa al tasso di interesse ed ai prezzi indicati e non essendo ricorrente l'ipotesi contemplata dall'ultimo inciso del medesimo comma (che fa riferimento ad una
“pubblicizzazione” da rendersi mediante modalità differenti rispetto al mero contenuto del contratto).
Né la pretesa violazione dell'art. 117, co. 6, t.u.b. può farsi discendere da profili ulteriori rispetto alla mancata ricomprensione nel t.a.e.g. indicato in contratto dei premi per le assicurazioni, atteso che alcuna ulteriore prospettazione relativa alla violazione della norma da ultimo citata è stata dalla allegata in modo puntuale e tempestivo. Parte_1
2.3.3.2. Le considerazioni che precedono non escludono che la medesima situazione di fatto (quale sopra descritta) prospettata dall'attrice possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 125bis, coo. 6 e 7, t.u.b. (norma già richiamata dal precedente istruttore nel quesito sottoposto al c.t.U. ed in relazione alla applicabilità della quale le parti -come dimostra la comparsa conclusionale da ultimo depositata dalla convenuta- hanno avuto modo di interloquire). In questo senso depongono oltre al principio iura novit curia ed alla invocata nullità, anche i poteri-doveri spettanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, al giudice nazionale chiamato a decidere le controversie consumeristiche individuali (si veda, tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14,
[...]
e ). Persona_1 Persona_2
Ebbene, l'accertata applicazione di un t.a.e.g. diverso da quello indicato nel contratto integra violazione dell'art. 125bis, co. 6 t.u.b. e comporta, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista al comma 7 del medesimo articolo.
pagina 7 di 9 Per l'effetto, avuto riguardo alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U., deve ritenersi che l'attrice ha provveduto al pagamento non dovuto della complessiva somma di euro 5.662,88. Peraltro, avuto riguardo all'entità della domanda formulata in citazione (e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni), la condanna deve essere contenuta nella misura di euro 5.263,26.
2.4. La condanna per l'importo da ultimo indicato non può ritenersi preclusa dall'esser stata la domanda formulata allorquando il secondo rapporto contrattuale era ancora in essere. Pacifica la estinzione anche di tale rapporto in pendenza di giudizio (ciò che, peraltro, comporta la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda formulata al n. 4 delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio -e, come detto, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni), è appena il caso di osservare come una simile difesa sia stata dalla convenuta svolta con riferimento a giurisprudenza relativa al rapporto di conto corrente (in relazione al quale non è dato rinvenire uno spostamento patrimoniale definitivo -presupposto per l'azione di ripetizione- prima della estinzione, appunto del rapporto). Altra, tuttavia, è la natura (riconducibile, nella sostanza, al mutuo) dei contratti oggetto del presente giudizio, sì che non v'è ragione per ritenere preclusa la condanna alla restituzione di somme definitivamente trasferite (già, in verità, a fronte del mero pagamento delle rate senza neppure necessità di valorizzare la -pur pacifica- estinzione di entrambi i rapporti contrattuali).
Proprio la richiamata natura giuridica dei contratti conclusi dall'attrice rende non pertinente il richiamo della convenuta all'art. 1832 c.c., fermo restando che, come ormai da tempo affermato dalla Suprema Corte, tale norma non preclude la formulazione di censure (quali quelle qui esaminate) concernenti la validità ed efficacia dei rapporti sottostanti gli estratti conto (tra le tante,
Cass., sez. 1, sent. 17 novembre 2016, n. 23421).
Ancora, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dalla convenuta, è appena il caso di osservare come non possa in concreto trovare applicazione l'art. 2034 c.c. essendo evidente che la ha provveduto al pagamento delle somme pur non dovute non sulla base di un Parte_1
dovere morale o sociale, ma in quanto ritenutavi obbligata sulla base di un vincolo negoziale.
Esclusa la mala fede della convenuta (già solo considerato che l'inclusione nel t.a.e.g. dei costi di assicurazione è conseguenza di un indirizzo giurisprudenziale sorto ben dopo la conclusione dei contratti oggetto di causa), sulla somma di euro 5.263,26 devono essere calcolati gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. (l'applicazione dell'art. 1284, co. 4, c.c. risulta preclusa alla luce della clausola di apertura di tale ultima disposizione -avendo le parti pattuito la misura degli interessi) dalla domanda (8.1.2018) al saldo.
pagina 8 di 9 3. Considerato l'esito degli accertamenti peritali, le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 18.5.2023, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte convenuta.
4. Considerato il rigetto di talune domande proposte dall'attrice e, tuttavia, l'accoglimento (per una somma corrispondente all'importo integrale richiesto) di quella formulata in via subordinata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite nella misura del 50%, dovendo, nella residua misura del 50% (liquidata come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00), le spese di lite esser poste a carico della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di euro 5.263,26 oltre interessi legali ai sensi Parte_1 dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno 8.1.2018 al saldo;
2) pone le spese di c.t.U., come liquidate con provvedimento depositato il 18.5.2023, in via integrale e definitiva a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t.;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_1
favore degli avv. ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico Romano, difensori distrattari e creditori in solido, del 50% delle spese di lite;
50% che liquida in euro 132,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
4) compensa, nella restante misura del 50%, le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2281/2018 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Pietro Parte_1 C.F._1
Rocco di Torrepadula ) ed Enrico Romano , presso C.F._2 C.F._3
lo studio dei quali, in Napoli, alla via Santa Lucia n. 123, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. ti Sandro Barcali ( ) e Massimo Ausiello C.F._4
), presso lo studio del quale ultimo, in Napoli, via M. Schipa n. 59, è C.F._5
elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1
alla restituzione delle somme versate e non dovute in relazione ai contratti di finanziamento nn.
20145193517812 e 20145193517814 (previo accertamento dell'usurarietà delle pattuizioni ivi contenute ovvero, in subordine, della indeterminatezza/indeterminabilità delle clausole contrattuali con conseguente applicazione dell'art. 117, coo. 6 e 7, t.u.b.), nonché di sentire accertare il proprio pagina 1 di 9 diritto a versare “a far data dalla rata in scadenza il 02/02/2018, l'importo di € 229,54 in luogo di quello che a tutt'oggi sta corrispondendo di € 322,00” (pp. 11 e 12 dell'atto di citazione). L'attrice ha, in particolare, dedotto: 1) di avere concluso, il 18 gennaio 2013, con il Controparte_1
contratto di finanziamento n. 20145193517812 (estinto nel mese di marzo 2015 mediante la provvista conseguita sulla base del contratto di seguito indicato) per euro 16.000,00 da restituire in
72 rate mensili dell'importo di euro 312,90 ciascuna pattuendo un t.a.n. pari al 9,67% ed un t.a.e.g. pari al 10,11%; 2) di avere, il 20 febbraio 2014, concluso con il contratto Controparte_1
di finanziamento n. 20145193517814 avente ad oggetto la somma di euro 19.116,40 da restituire in
84 rate mensili di euro 322,00 ciascuna, pattuendo un t.a.n. pari all'8,45% ed un t.a.e.g. pari all'8,79%; 3) che, quanto al primo contratto, pur tenendo conto della polizza assicurativa (la quale, in ogni caso, costituisce un costo per il mutuatario) la rata richiesta è superiore rispetto a quella dovuta ed il t.a.e.g. “praticato risulta differente e molto maggiore rispetto a quello indicato in contratto, ed infatti risulta un TAEG effettivo del 13,829% ed un TEG del 13,023% a fronte di un
TAEG dichiarato del 10,11%” (p. 3 dell'atto di citazione); 4) che, in relazione al secondo contratto di finanziamento, la rata mensile risulta correttamente quantificata solo ove si tenga conto dei costi della polizza (il cui documento contrattuale non è tuttavia stato consegnato alla contraente nonostante la richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 t.u.b.) e, in ogni caso, a “fronte di un TAEG dichiarato del 8,79% risulta praticato un TAEG del 11,965% ed un TEG del 11,355%, questo considerando il capitale comprensivo dei costi (conto più favorevole per la banca)” (p. 4 dell'atto di citazione); 5) che deve pure ritenersi usuraria la pattuizione contenuta all'art. 19 del primo contratto
(il quale “prevede che in caso di ritardato pagamento ha diritto ad esigere, senza CP_1
preavviso, l'indennità del 10% su tutti gli importi scaduti;
oltre a ciò il successivo art. 20 al secondo comma prevede una penale del 10% sul capitale residuo in caso di decadenza dal beneficio ed un tasso moratorio del 14,60 sulle rate scadute” -p. 5 dell'atto di citazione), così come l'art. 20 del secondo contratto (il quale, per la verità, “non indica neanche la misura del tasso moratorio ma far riferimento alle condizioni indicate nel frontespizio del contratto nella parte denominata
Informazioni Europee di Base sul credito al consumo che non risulta in possesso della parte attrice”
-p. 8 dell'atto di citazione); 6) che, almeno in relazione alla pattuizione di interessi in misura ultralegale, entrambi i contratti sono nulli in quanto non sottoscritti dalla mutuante.
premesso che alcuna contestazione è stata dalla controparte formulata a Controparte_1
fronte della regolare ricezione degli estratti conto e che il pagamento di interessi ritenuti dovuti è oggetto di soluti retentio ai sensi dell'art. 2034 c.c., ha chiesto di rigettare le domande deducendo: i) che, in quanto facoltativa, la polizza di assicurazione non può essere ricompresa nel calcolo del pagina 2 di 9 t.a.e.g. “in forza del disposto dell'art. 2 co. 4 lett. e) del D.M. (Ministero del Tesoro) del 08/07/1992.
Dovendosi peraltro evidenziare che il costo della assicurazione che la ha Parte_1
consapevolmente scelto e liberamente voluto ha fatto parte della somma dalla stessa chiesta in prestito e non rappresenta un onere gravante sul finanziamento. Probabilmente controparte si confonde con il fatto che dal 2010 il costo dell'assicurazione sul credito, ancorché facoltativa, viene conteggiato nel calcolo del TEG (tasso Effettivo Globale) ai fini del raffronto con la soglia di usura.
Ma è tutt'altra cosa. Con il TAEG non c'entra niente” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che, in ogni caso, la doglianza svolta dalla AC (“il tasso realmente applicato sarebbe stato diverso da quello pattuito e riportato nel modulo contrattuale” -p. 12 della comparsa di costituzione e risposta) non può essere ricondotta all'ipotesi disciplinata dall'art. 117, co. 6, t.u.b.; iii) che non sussiste alcuna violazione della disciplina in materia di usura (dalla controparte prospettata sulla base di una indebita, cumulativa valutazione di clausole che devono invece essere tenute distinte) risultando rispettate le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della conclusione dei contratti;
iv) che è valido il contratto di finanziamento sottoscritto dal solo cliente.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha dedotto -e la circostanza non è stata contestata nella memoria successivamente depositata dalla convenuta- di avere, in data 22.2.2018- estinto pure il secondo rapporto contrattuale e -pagine 14 e 15- che, a dispetto del dato formale risultante dai contratti, la conclusione delle polizze assicurative, nella sostanza, non è stata facoltativa), la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di conferire incarico (recante esplicito riferimento pure all'art. 125bis t.u.b.) a consulente nominato dal Tribunale. Depositato, in data 28.2.2023, l'elaborato da parte del nominato c.t.U., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 26 novembre 2024, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente occorre rigettare la domanda (formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale) tesa all'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. Ferma l'irrilevanza (per quanto si dirà) delle richieste istruttorie, è infatti appena il caso di osservare che la parte ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, sì che le medesime istanze istruttorie (non specificamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni) devono ritenersi rinunziate.
pagina 3 di 9 2.1. La doglianza sopra riportata al n. 6) non può essere condivisa.
In proposito questo Giudice ritiene sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le altre,
Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023, n. 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3, t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n.
898), ha osservato come “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070;
Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)” (Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196).
Ebbene, depositate le copie dei due contratti sottoscritti dalla mutuataria (docc. 1 e 5 di parte convenuta), risulta pacifica l'erogazione delle somme mutuate (in difetto, del resto, neppure vi sarebbe stata la restituzione delle somme dovute da parte della ) che costituisce Parte_1
comportamento concludente idoneo (alla luce della giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata) a disvelare il consenso della mutuante.
2.2. Con riferimento alla doglianza relativa all'usura (motivo sopra indicato al n. 5) occorre osservare quanto segue.
Esclusa la computabilità, al fine della verifica del superamento della soglia in materia di usura, della commissione per estinzione anticipata (la quale non costituisce “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” -Cass., sez. 3, sent. 7 marzo 2022, n. 7352), deve rilevarsi come l'attrice abbia fondato la doglianza qui in esame sulla base della assunta, complessiva valutabilità degli interessi corrispettivi e di tutte le somme dovute a titolo di interesse moratorio e penale per decadenza dal beneficio del termine (art. 19 del contratto concluso il 18 gennaio 2013 ed art. 20 del contratto concluso il 20 febbraio 2014).
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 ha precisato che, nel caso in cui il mutuatario agisca per l'accertamento dell'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi (senza che vi sia stata una preventiva domanda di condanna formulata dalla parte mutuante), deve tenersi conto dell'astratto regolamento negoziale (considerati pure -secondo peraltro uno specifico criterio di computo sul quale, per quanto si dirà, non è necessario soffermarsi- gli interessi moratori) e che, tuttavia, ove la sola pattuizione relativa agli interessi moratori risulti usuraria, l'art. 1815, co. 2 c.c. deve essere interpretato nel senso che gli interessi moratori saranno dovuti nella misura degli interessi pagina 4 di 9 corrispettivi ove non usurari (risultando in questo modo, come osservato in dottrina, rispettato il principio di proporzionalità).
Ebbene, le risultanze della c.t.U. consentono di ritenere (secondo quanto del resto è evidente alla luce del regolamento contrattuale) che le pattuizioni relative agli interessi moratori ed alle penali per decadenza dal beneficio del termine sono eccedenti la soglia in materia di usura. Tale circostanza non consente, tuttavia, di pervenire ad una dichiarazione (pur richiesta dall'attrice) di integrale gratuità dei contratti di finanziamento. Infatti, la stessa attrice ha dedotto di avere anticipatamente estinto entrambi i rapporti contrattuali e non ha in alcuna misura allegato l'applicazione, da parte della convenuta, di interessi moratori;
ne discende che le somme pagate al fine dell'estinzione dei rapporti oggetto di lite non sono comprensive di interessi moratori, ma di soli interessi corrispettivi
(alla misura dei quali, alla luce della richiamata decisione della Suprema Corte, andrebbero peraltro ricondotti gli -per quanto detto, non applicati- interessi moratori).
In definitiva, l'accertamento dell'usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi moratori non può avere alcuna conseguenza in relazione alle somme che, per quanto si dirà, dovranno essere restituite poichè indebitamente versate.
2.3. Quanto alle ulteriori doglianze proposte dall'attrice occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Con un orientamento giurisprudenziale sorto con specifico riferimento alla materia dell'usura
(ma ben applicabile pure alla qui prospettata violazione dell'art. 125bis t.u.b. -ferma la diversità degli effetti che discendono dalla violazione dell'una o dell'altra disciplina), la Suprema Corte ha valorizzato (nella prospettiva dell'accertamento della violazione della l. n. 108/96) il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne ha ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806 -la quale ha pure osservato che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi)”; conf., tra le altre, Cass., sez. 6-1, ord. 1 febbraio 2022, n. 3025). Come condivisibilmente chiarito dall'Arbitro bancario e finanziario, la presunzione relativa desumibile da una simile contestualità può peraltro “essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad
pagina 5 di 9 esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. nn. 249 e CP_2
250/2018)” (ABF, Coll. coord. 21 marzo 2022, n. 4655 secondo il quale la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità dei contratti “risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: - la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo” ed è, invece, superabile allorquando ricorrano “circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: - la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto”.
2.3.2. Ebbene, quanto al contratto n. 20145193517812, la convenuta (tenuta ad offrire elementi idonei a superare la presunzione di non facoltatività della polizza desumibile -alla luce delle richiamate decisioni- dalla contestualità tra contratto di finanziamento e contratti di assicurazione) si
è limitata a produrre non le condizioni generali di contratto, ma i soli moduli di adesione relativi al
“prodotto assicurativo” “come voglio” (doc. 2) ed al “prodotto assicurativo” “progetto protetto persona” (doc. 3). La mancata produzione delle condizioni generali di contratto non consente di apprezzare elementi idonei ad escludere la connessione tra i contratti;
connessione che, quanto alla polizza “progetto protetto persona” è, stando al modulo di adesione, anzi, desumibile sia dalla
“inclusione del premio medesimo nel finanziamento stipulato con ”, sia dalla Controparte_1
previsione di tacita rinnovazione dell'assicurazione per i periodi successivi all'anno salvo disdetta.
Del resto, si è solo limitata ad allegare la conclusione, con altre parti, di Controparte_1
numerosi contratti di finanziamento in assenza di contestuale contratto di assicurazione, ma non ha in alcun modo provato una simile deduzione.
Ne discende l'inclusione dei premi nel t.a.e.g. e, secondo quanto rilevato pure dal c.t.U. (con relazione che, fondata su presupposti giuridici condivisi ed esente da vizi logici, qui integralmente si richiama), l'indicazione in contratto di un t.a.e.g. diverso da quello effettivamente praticato.
pagina 6 di 9 Altrettanto è a dirsi con riferimento al contratto di finanziamento n. 20145193517814 in relazione al quale, pure, risulta prodotto il solo modulo di adesione al prodotto assicurativo “come voglio” (doc.
6 di parte convenuta) che non consente di apprezzare elementi idonei a superare la presunzione relativa derivante dalla contestualità tra i due contratti ed in relazione al quale la convenuta non ha provato l'allegazione relativa alla conclusione di plurimi, analoghi contratti di finanziamento non assistiti da polizze assicurative.
2.3.3. Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertamento che precede.
2.3.3.1. La si è limitata a formulare la pretesa restitutoria sulla base (oltre che della Parte_1
prospettata -e, per quanto detto, non ravvisabile- usurarietà delle pattuizioni) di un'asserita, mancata ricomprensione nel t.a.e.g. dei costi di assicurazione limitandosi tuttavia ad ancorare una simile situazione di fatto relativa al rapporto alla sola violazione dell'art. 117 t.u.b. Il comma 6 di tale articolo non è tuttavia applicabile alle ipotesi qui in concreto ricorrenti, risultando (come del resto, almeno in parte, pure osservato dalla convenuta) esistente, nei contratti oggetto di causa, una pattuzione completa relativa al tasso di interesse ed ai prezzi indicati e non essendo ricorrente l'ipotesi contemplata dall'ultimo inciso del medesimo comma (che fa riferimento ad una
“pubblicizzazione” da rendersi mediante modalità differenti rispetto al mero contenuto del contratto).
Né la pretesa violazione dell'art. 117, co. 6, t.u.b. può farsi discendere da profili ulteriori rispetto alla mancata ricomprensione nel t.a.e.g. indicato in contratto dei premi per le assicurazioni, atteso che alcuna ulteriore prospettazione relativa alla violazione della norma da ultimo citata è stata dalla allegata in modo puntuale e tempestivo. Parte_1
2.3.3.2. Le considerazioni che precedono non escludono che la medesima situazione di fatto (quale sopra descritta) prospettata dall'attrice possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 125bis, coo. 6 e 7, t.u.b. (norma già richiamata dal precedente istruttore nel quesito sottoposto al c.t.U. ed in relazione alla applicabilità della quale le parti -come dimostra la comparsa conclusionale da ultimo depositata dalla convenuta- hanno avuto modo di interloquire). In questo senso depongono oltre al principio iura novit curia ed alla invocata nullità, anche i poteri-doveri spettanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, al giudice nazionale chiamato a decidere le controversie consumeristiche individuali (si veda, tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14,
[...]
e ). Persona_1 Persona_2
Ebbene, l'accertata applicazione di un t.a.e.g. diverso da quello indicato nel contratto integra violazione dell'art. 125bis, co. 6 t.u.b. e comporta, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista al comma 7 del medesimo articolo.
pagina 7 di 9 Per l'effetto, avuto riguardo alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U., deve ritenersi che l'attrice ha provveduto al pagamento non dovuto della complessiva somma di euro 5.662,88. Peraltro, avuto riguardo all'entità della domanda formulata in citazione (e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni), la condanna deve essere contenuta nella misura di euro 5.263,26.
2.4. La condanna per l'importo da ultimo indicato non può ritenersi preclusa dall'esser stata la domanda formulata allorquando il secondo rapporto contrattuale era ancora in essere. Pacifica la estinzione anche di tale rapporto in pendenza di giudizio (ciò che, peraltro, comporta la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda formulata al n. 4 delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio -e, come detto, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni), è appena il caso di osservare come una simile difesa sia stata dalla convenuta svolta con riferimento a giurisprudenza relativa al rapporto di conto corrente (in relazione al quale non è dato rinvenire uno spostamento patrimoniale definitivo -presupposto per l'azione di ripetizione- prima della estinzione, appunto del rapporto). Altra, tuttavia, è la natura (riconducibile, nella sostanza, al mutuo) dei contratti oggetto del presente giudizio, sì che non v'è ragione per ritenere preclusa la condanna alla restituzione di somme definitivamente trasferite (già, in verità, a fronte del mero pagamento delle rate senza neppure necessità di valorizzare la -pur pacifica- estinzione di entrambi i rapporti contrattuali).
Proprio la richiamata natura giuridica dei contratti conclusi dall'attrice rende non pertinente il richiamo della convenuta all'art. 1832 c.c., fermo restando che, come ormai da tempo affermato dalla Suprema Corte, tale norma non preclude la formulazione di censure (quali quelle qui esaminate) concernenti la validità ed efficacia dei rapporti sottostanti gli estratti conto (tra le tante,
Cass., sez. 1, sent. 17 novembre 2016, n. 23421).
Ancora, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dalla convenuta, è appena il caso di osservare come non possa in concreto trovare applicazione l'art. 2034 c.c. essendo evidente che la ha provveduto al pagamento delle somme pur non dovute non sulla base di un Parte_1
dovere morale o sociale, ma in quanto ritenutavi obbligata sulla base di un vincolo negoziale.
Esclusa la mala fede della convenuta (già solo considerato che l'inclusione nel t.a.e.g. dei costi di assicurazione è conseguenza di un indirizzo giurisprudenziale sorto ben dopo la conclusione dei contratti oggetto di causa), sulla somma di euro 5.263,26 devono essere calcolati gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. (l'applicazione dell'art. 1284, co. 4, c.c. risulta preclusa alla luce della clausola di apertura di tale ultima disposizione -avendo le parti pattuito la misura degli interessi) dalla domanda (8.1.2018) al saldo.
pagina 8 di 9 3. Considerato l'esito degli accertamenti peritali, le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 18.5.2023, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte convenuta.
4. Considerato il rigetto di talune domande proposte dall'attrice e, tuttavia, l'accoglimento (per una somma corrispondente all'importo integrale richiesto) di quella formulata in via subordinata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite nella misura del 50%, dovendo, nella residua misura del 50% (liquidata come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00), le spese di lite esser poste a carico della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di euro 5.263,26 oltre interessi legali ai sensi Parte_1 dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno 8.1.2018 al saldo;
2) pone le spese di c.t.U., come liquidate con provvedimento depositato il 18.5.2023, in via integrale e definitiva a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t.;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_1
favore degli avv. ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico Romano, difensori distrattari e creditori in solido, del 50% delle spese di lite;
50% che liquida in euro 132,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
4) compensa, nella restante misura del 50%, le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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