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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 10511/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Eliana Ungaro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: ripristino assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.10.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva condannarsi l' a ripristinare l'assegno di invalidità
[...] CP_1
civile ex art. 13 l. 118/1971 revocato a seguito di visita di revisione del
23.5.2023, e a pagare i relativi ratei.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 74%, e pertanto in misura uguale o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9
co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto, già a decorrere dalla data di revisione amministrativa (23.5.2023) e sino al
31.12.2024.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la concessione dell'assegno di invalidità
civile, nella misura, con la decorrenza e con la scadenza sopra indicate.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell al CP_1
pagamento di detta prestazione assistenziale, essendo tale domanda estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitato all'accertamento
2 del requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass.
17.3.2014 n. 6085, Cass. 27.4.2015 n. 8533 e Cass.
9.4.2019 n. 9876.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di revisione amministrativa (23.5.2023) e sino al 31.12.2024; dichiara nel resto inammissibile la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Eliana Ungaro.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 10511/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Eliana Ungaro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: ripristino assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.10.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva condannarsi l' a ripristinare l'assegno di invalidità
[...] CP_1
civile ex art. 13 l. 118/1971 revocato a seguito di visita di revisione del
23.5.2023, e a pagare i relativi ratei.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 74%, e pertanto in misura uguale o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9
co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto, già a decorrere dalla data di revisione amministrativa (23.5.2023) e sino al
31.12.2024.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la concessione dell'assegno di invalidità
civile, nella misura, con la decorrenza e con la scadenza sopra indicate.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell al CP_1
pagamento di detta prestazione assistenziale, essendo tale domanda estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitato all'accertamento
2 del requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass.
17.3.2014 n. 6085, Cass. 27.4.2015 n. 8533 e Cass.
9.4.2019 n. 9876.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di revisione amministrativa (23.5.2023) e sino al 31.12.2024; dichiara nel resto inammissibile la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Eliana Ungaro.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3