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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 401/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 941/2018 di questa Corte (n. 671/2016 R.G.) disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5444 del 03 febbraio 2021, pendente
TRA
, nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. -; Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
; nella qualità di eredi di , nata a [...] il [...] - Cod.
[...] Persona_1
Fisc. - e deceduta in Brolo (ME) il 19.12.2018, giusto testamento CodiceFiscale_3
olografo depositato e pubblicato il 16.01.2019, n. 22.2017 repertorio, n. 10.289 di raccolta,
registrato a Messina il 04.02.2019 al n. 1038 Serie 1T (Cfr. doc. 1), entrambe elettivamente domiciliate in Messina, Via Centonze n. 137, presso e nello studio dell'Avv. A. Stracuzzi,
recapito professionale dell'Avv. Domenico Magistro, che le rappresenta e difende per procura in atti;
-attori in riassunzione- Contro
nato a [...] il [...] C.F. e per esso la sua CP_1 C.F._4
procuratrice sig. nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 228 CF , giusto atto in notaio rep.32330 del CodiceFiscale_5 Persona_2
25/7/2008, elettivamente domiciliata in Messina Via Nina da Messina n. 18 presso e nello studio dell'avv. Luca Frontino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto-
1) C.F. residente in [...] (erede Controparte_3 CodiceFiscale_6
di ); Persona_3
2) CF. , residente a [...] (erede Controparte_4 CodiceFiscale_7
di ); Persona_3
3) CF. residente a [...] CodiceFiscale_8
n. 26 (erede di ); Persona_3
4) nata a [...] il [...] CF e residente in Controparte_6 CodiceFiscale_9
Brolo Via Trento n.158 (erede di ); Persona_3
5) CF residente a [...]; Parte_3 CodiceFiscale_10
6) nato a [...] il [...] CF , res.te in Parte_4 CodiceFiscale_11
BROLO Via Don Luigi Sturzo n. 1 (in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_4
7) nata a [...] il [...] CF res.te in Parte_5 CodiceFiscale_12
BROLO Via Ferrara N. 61(in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_4
8) nato a [...] il [...] CF res.te in Controparte_7 CodiceFiscale_13
BROLO Via Trento n. 158 pt, (in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_4
9) nato a [...] il [...] CF residente in Controparte_8 CodiceFiscale_14
Monforte San Giorgio Vico III° Nazionale N. 9, (in proprio e nella qualità di erede di Per_4
;
[...]
10) nata a [...] il [...] CF , res.te in Controparte_9 CodiceFiscale_15 Francia, Place des Ormeaux, 30 Manosque 04100, (in proprio e nella qualità di erede di
; Persona_4
11) nata a [...] il giorno 01/01/60 CF , in proprio CP_10 CodiceFiscale_16
e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...], res.te in BROLO Via Parte_3
A Manzoni n. 19, (in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_4
12) nata a [...] il [...] CF , res.te in Parte_6 CodiceFiscale_17
Caltanissetta Via delle Calcare, 11, (in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_4
13) CF. in qualità di erede di Controparte_11 CodiceFiscale_18 Persona_5
res.te in Torrenova Via Nazionale, n.199;
14) CF. in qualità di erede di Controparte_12 CodiceFiscale_19 Per_5
res.te in Torrenova Via Nazionale, n.199;
[...]
15) CF. in qualità di erede di Controparte_13 CodiceFiscale_20 Per_5
res.te in Torrenova Via Nazionale, n.199;
[...]
16) c.f. ( nella qualità di erede di Controparte_14 C.F._21 Per_5
) residente in [...];
[...]
- convenuti contumaci -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
19.12.2024: “Il procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti
difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 941/2018 emessa da questa Corte che, pronunciando sull'appello formulato da
, ha annullato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22.10.2015 per CP_1
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, rispetto alla domanda di usucapione che la dante causa delle attrici Sig. aveva Persona_1 promosso anche nei confronti di “ eredi di e di , disponendo Persona_6 Persona_7
la remissione degli atti al giudice di primo grado.
Nessuno degli intimati si è costituito
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso ha escluso la declaratoria di nullità della sentenza, come disposto dalla Corte d'Appello di Messina, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda sin dall'origine.
Riassunto tempestivamente il giudizio, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la conferma della sentenza resa Tribunale di Patti, Sent. n. 373/15, la quale ha dichiarato che è divenuta proprietaria esclusiva, per effetto di usucapione, Persona_1
del fondo sito in C.da Piana del Comune di Brolo contraddistinto alle particelle identificate in catasto al foglio 6, particelle n. 2441, 2223,2437, ordinando al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Messina la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
nonché la condanna alle spese di giudizio, comprese le spese del giudizio di Cassazione.
Si è costituito in giudizio , insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello CP_1
di già formulati e diretti ad ottenere l' esclusione del pozzo e l'area di pertinenza del pozzo,
meglio indicata nella planimetria allegata dal convenuto nel giudizio di primo grado,
dall'intervenuta usucapione, dolendosi altresì, dell'intervenuta compensazione delle spese di lite.
Tutti gli altri convenuti regolarmente citati non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 19.12.2024, resa trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Attesa l'integrità del contraddittorio la Corte si pronuncia nel merito dell'appello. Il convenuto , appellante nel procedimento n. 671/2016, asserisce essere CP_1
stato provato che nella particella 2437 fogl. 6 insiste un pozzo – cisterna, che è sempre stato goduto e posseduto da tutti i comproprietari nonché area, circostante e pertinenziale ove insistono tutte le attrezzature attuali e dismesse per l'eduzione dell'acqua da parte di tutti i comproprietari, ritiene pertanto che il Giudice prime cure non poteva disporre l'intervenuta usucapione della part. 2437 fg. 6.
I motivi sono infondati
Come ribadito dalle attrici in riassunzione, nonché specificato nella parte motiva della sentenza di I grado, deve ritenersi estranea alla domanda di usucapione la proprietà del pozzo sito nella particella 2437, in quanto sempre posseduto da tutti i comunisti. Deve
invece ritenersi acquisita per usucapione la c.d. pertinenza del pozzo di cui alla particella
2437. In sede istruttoria il possesso della predetta area è stato confermato dai testi escussi i quali hanno, per un verso, riferito anche che la suddetta area fosse stata coltivata negli anni dall'attrice e, per altro verso, che il transito sulla stessa degli altri comproprietari era limitato all'utilizzo del pozzo. Deve ritenersi pertanto, alla luce delle risultanze acquisite, che la abbia esercitato un possesso uti dominus anche su tale parte di particella. Il Per_1
mero utilizzo di una parte di area funzionale alla fruizione del pozzo e a questo limitato d'altronde non è incompatibile con l'acquisto animo domini, emerso nel corso del giudizio di primo grado dall'escussione dei testi escussi ( , e Tes_1 CP_2 Tes_2
).
[...]
Ciò è conforme anche alle risultanze della CTU, dalla quale emerge che è comunque possibile raggiungere il pozzo dalle altre parti del fondo, attraversando il cunettone, della dimensione di 30 cm che delimita, per un tratto la particella 2437 dalla particella 2565.
L'ing. (consulente nominato dal Giudice) nel descrivere i luoghi (pag. Persona_8
7 relazione di Consulenza tecnica d'ufficio), evidenzia quanto segue: “Dalla visione dei
luoghi si è potuto riscontrare che i terreni oggetto di domanda di usucapione risultano divisi dalle altre parti dell'intero fondo comune mediante recinzioni, muri, cunettone, fatta
eccezione di un tratto, laddove il segno di confine è demarcato da un dislivello del terreno
di circa 60 cm (gradone)”. Il C.T.U., poi, rappresenta che: “dall'esame dei luoghi e del rilievo
effettuato si evince che le particelle oggetto di domanda di usucapione risultano divise dalle
altre parti dell'intero fondo comune mediante segni di confine ben definiti (recinzione, muri,
cunettone)…. L'unica porzione di dividenda che non è definita in maniera evidente è situata
al confine fra la particella 2437 (oggetto di domanda di usucapione) e le particelle 2565 e
2566 (non oggetto di usucapione)….Tale confine di particelle è però demarcato da un salto
(differenza di quota o gradone) del terreno di circa 60 cm….In merito a tale argomento, lo
scrivente ritiene che le parti non siano in reale contrasto, poiché entrambe individuano il
confine di proprietà in corrispondenza del suddetto salto di quota…..IN SOSTANZA,
ENTRAMBE LE PARTI CONCORDANO NELL'INDICARE IL CONFINE DI PROPRIETA' IN
CORRISPONDENZA DEL GRADONE. La differenza di opinioni fra le parti interessa, non
tanto il confine fisico, sul quale si trovano in pieno accordo, ma piuttosto la rappresentazione
in mappa. Parte attrice indica il gradone (confine di proprietà) sul confine fra la particella
2437 e la particella 2438; parte convenuta rappresenta la linea che demarca il gradone
all'interno della 2437, a circa 2,50 m dal confine di particella….” Il C.T.U. risolve tale discordanza in senso favorevole all'odierna attrice in riassunzione, affermando che “le
particelle 2221, 2222, 2223, 2437 e 2441 risultano divise dalle altre parti del fondo comune
mediante segni di confine evidenti - gradone, cunettone, recinzioni, muri - . In risposta al seguente quesito posto dal giudice: “confrontando la planimetria allegata all'attrice e
l'allegato A al fascicolo di parte convenuta, specifichi se l'area del pozzo (colore verde) e la
striscia colorata in celeste, risultino coltivate, se ricadono o meno entro gli eventuali segni
di confine delle particelle oggetto di usucapione e se siano accessibili dall'esterno di queste
ultime”. Il C.T.U., dopo aver chiarito che la striscia di terreno cui si riferisce il quesito è quella colorata di giallo e non di celeste nell'allegato 1) al fascicolo di parte convenuta, relaziona nei seguenti termini: “…Lo scrivente ha effettuato una sovrapposizione del rilievo attuale dei
luoghi con la planimetria catastale, constatando che la spezzata di colore giallo nella
planimetria allegata in appendice 4, si sovrappone perfettamente con i confini catastali che
delimitano le particelle oggetto di usucapione dalle rimanenti. Utilizzando tale
sovrapposizione, si evince che il gradone che delimita la particella 2437 dalla ex 2438 (oggi
partt. 2565, 2566 e 2567) ricade, a meno di un'approssimazione di 30 cm, sul confine
catastale. Di conseguenza chi scrive ritiene che la zona colorata di giallo non abbia motivo
di esistere perché i confini reali sono ben delineati sui luoghi e condivisi dalle parti. Tale
Planimetria, prodotta da parte convenuta in allegato 1, presenta delle discrasie a quella
prodotta dalla medesima parte con l'allegato 11…. Ciò, a giudizio dello scrivente,
rappresenta una ulteriore motivazione a supporto della tesi che tale striscia, larga circa 2,50
mt, non abbia alcun motivo di esistere”. Infine, nell'ultimo quesito posto dal Giudice
(Chiarisca come si accede al pozzo dalle altre parti del fondo estranee all'oggetto dell'usucapione) il C.T.U. rappresenta che “l'area oggetto di domanda di usucapione non è
interamente recintata e separata dalla rimanente porzione del fondo comune. E' possibile
raggiungere il pozzo, dalle altri parti del fondo, attraversando il cunettone, della dimensione
di 30 cm, che delimita, per un tratto la particella 2437 dalla particella 2565”.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di gravame concernente la compensazione delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, in quanto, per un verso, sono stati esclusi dalla domanda di usucapione, le part. 2221 e 2222 e per altro, è stata dichiarata l'usucapione della contestata area di pertinenza del pozzo di cui alla particella n. 2437.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, mentre per il giudizio di legittimità le spese vengono interamente compensate, atteso che i convenuti non si sono ivi costituiti né hanno dato causa al giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla cassazione n. 401/2021 R.G, e,
quindi, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 373/2015 del Tribunale di Patti da
; CP_1
- dichiara la contumacia di , , , Parte_3 Controparte_6 Controparte_3 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_12 Controparte_11 Controparte_13
, , , , Controparte_14 Parte_4 Parte_5 Controparte_7 CP_8
, , , ;
[...] Controparte_9 CP_10 Parte_6
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza n. 373/2015 del CP_1
Tribunale di Patti;
- condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado e del grado di appello, liquidate, per ciascun
[...]
grado in euro 1.923,00 per onorari, oltre euro 147,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
- nulla sulle spese nei confronti di , , , Parte_3 Controparte_6 Controparte_3
, , , , CP_5 Controparte_4 Controparte_12 Controparte_11 CP_13
, , , , ,
[...] Controparte_14 Parte_4 Parte_5 Controparte_7
, , , , attesa la Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Parte_6
contumacia.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)