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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2575/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
MONTICELLI SILVIO e MONTICELLI GIULIA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata CP_1
e difesa dall'Avvocato dagli Avvocati VERGA GIOVANNI e ed elettivamente domiciliata in VIA N. GARZILLI 39/B 90141 PALERMO,
-resistente
ED
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore –
[...] rappresentata e difesa dagli Avvocati ZENNARI BARBARA e FELTRIN MARIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore pro Controparte_3 tempore – CONTUMACE
1 -resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avvocati AUGUSTO VINCENZO e DAPRILE
ANTONELLO VITO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha agito nei confronti dei convenuti chiedendo « 1 – condannarsi con sede legale in (90100) Palermo (PA), Via F. CP_1
Emanuele Cangiamila n. 95, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Controparte_2
con sede legale in (30123) Venezia Dorsoduro 3905 in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, nonché la con Controparte_4 sede legale in (70043) Monopoli (BA), Via Clemente Cancelli n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore e la con sede legale Controparte_3 in (00071) Pomezia (RM) Via Naro n. 81 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di 14.161,76 € oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 2 - con rifusione del compenso professionale di causa». pur regolarmente raggiunta da notifica non si è Controparte_3 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel costituirsi ha concluso « Rigettare il ricorso CP_1 depositato ex adverso perché infondato in fatto e diritto per quanto esposto in narrativa;
Condannare la al pagamento delle fatture n. 42 del CP_3
18/07/2024 per l'importo di € 24.500,00 e n. 43, di pari data, per l'importo di
€. 16.000,00 in favore della per le causali esposte;
In subordine, in CP_1 caso di accoglimento del ricorso introduttivo, rideterminare le spettanze eventualmente attribuibili al ricorrente, escludendo il credito relativo alla mensilità di Agosto 2024; Ordinare, comunque, la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e del subappaltatore ex art. 29 dal 2012,
2 dichiarando, in ogni caso, che la , la e la CP_3 Controparte_4
Camera di Commercio industria e artigianato di Venezia e Rovigo, dovranno essere chiamati a garantire e manlevare la -. Con vittoria di spese e CP_1 compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre
CPA, come per legge».
Si è costituita altresì
[...]
concludendo «In via Controparte_2 preliminare 1. Dichiararsi la nullità del ricorso per genericità e/o indeterminatezza e/o assenza di causa petendi e/o per incompletezza e/o carenza della domanda per i motivi tutti dedotti in narrativa;
2. Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio de quo;
Nel merito 3. Rigettarsi, in ragione di quanto sopra esposto, tutte le domande proposte dal ricorrente;
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale nei confronti della Camera di Commercio di delle domande proposte in ricorso, si voglia altresì accertare il CP_2 diritto in capo alla stessa Camera di Commercio a detrarre le somme che in ipotesi sarà tenuta a versare al ricorrente da quanto dalla stessa dovuto a in ragione del contratto di appalto con la stessa stipulato;
Controparte_4
In ogni caso:
5. Spese e competenze professionali interamente rifuse. Anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, si chiede a questo Ill.mo Giudice di condannare Controparte_4 CP_3
e a tenere la Camera di Commercio di Rovigo
[...] CP_1 CP_2 indenne dall'obbligo di corrispondere le spese legali che dovesse essere tenuta a versare nei confronti del ricorrente, nonché di condannare Controparte_4
e e al pagamento delle spese legali in
[...] Controparte_3 CP_1 favore della CCIAA di » CP_2
Si è costituita inoltre concludendo «previo Controparte_4 differimento della prima udienza da operarsi, ove occorra, ai sensi dell'art. 418 comma 1 c.p.c. in ragione della domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla Voglia così provvedere: 1) in via Controparte_4 principale ed assorbente, rigettare integralmente la domanda attorea per i
3 profili di inammissibilità ed infondatezza evidenziati in atti e stante la insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità (anche solidale) della in relazione all'inadempimento dedotto e che, ove Controparte_4 sussistente, è da ascriversi univocamente alla società datrice;
2) in CP_1 via gradata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità contrattuale della e, in subordine, della per ogni onere CP_1 CP_3 patrimoniale, retributivo, contributivo, indennitario, sanzionatorio e risarcitorio eventualmente dovuto/riconosciuto al ricorrente e, per l'effetto, destinare qualsivoglia statuizione di accertamento e condanna nei confronti delle ridette società, per tutto quanto dovesse liquidarsi in favore del ricorrente stesso;
3) in via ancor più gradata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'obbligo della e della al risarcimento, restituzione e manleva della CP_1 CP_3 da qualsivoglia onere economico, retributivo, Controparte_4 contributivo, indennitario, sanzionatorio e risarcitorio dovesse porsi anche in via solidale a carico della stessa per le domande spiegate in ricorso, per sorte capitale, interessi e spese legali;
4) per l'effetto, condannare la e la CP_1 al pagamento di qualsivoglia onere economico, retributivo, CP_3 contributivo, indennitario, sanzionatorio e risarcitorio che dovesse derivare alla dall'accoglimento, anche parziale, della domanda del Controparte_4 ricorrente;
5) condannare il ricorrente, in via principale, e la Controparte_5
in via gradata e riconvenzionale, alla rifusione delle spese di lite»
[...]
Non ammesse le domande trasversali riconvenzionali, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente deduce di essere stato assunto alle dipendenze della con sede legale in (90100) Palermo (PA) con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato e pieno dal 16.2.2024 al 31.5.2024 prorogato al 31.8.2024, con qualifica di operaio termoidraulico e inquadramento al livello 3 del ex C.C.N.L. Metalmeccanici Piccola Industria nel cantiere di quest'ultima posto in Venezia-Mestre via Torino n. 153 per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare alla nuova sede della
4 committente Controparte_2
con sede legale in (30123) ; che il rapporto di
[...] CP_2 lavoro si è svolto esclusivamente presso il suddetto cantiere, ove egli ha prestato la propria attività lavorativa per la convenuta che lavorava a sua volta in appalto per le società con sede legale in Pomezia (RM) Controparte_3
e con sede legale in Monopoli (BA) alle quali era Controparte_4 stato affidato dalla committente la costruzione e la Controparte_2 realizzazione dell'edificio in via Torino a Mestre (VE); di non aver percepito a partire dal mese di aprile 2024 la retribuzione e di aver pertanto rassegnato le dimissioni per giusta causa il 18.7.2024; di essere rimasto in credito delle retribuzioni da aprile 2024 sino al 31 agosto 2024, dei ratei di competenza maturati per le indennità sostitutive, 13^ mensilità e il TFR per un importo complessivo lordo di 14.161,76 € come da conteggio allegato.
2. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che saranno di seguito svolte.
3. La durata del rapporto di lavoro e l'inquadramento risultano documentalmente dal contratto di lavoro (doc. 1 ric.), dalla comunicazione di proroga (doc. 2 ric.), dalle buste paga (doc. 3 ric.) e dal modulo di dimissioni
(doc. 4 ric.) così come il luogo di lavoro.
4. Risulta sempre documentalmente che il ricorrente è stato assunto e contemporaneamente distaccato da presso CP_1 Controparte_3 nel cantiere operativo di Venezia Mestre Via Torino (vd. comunicazione distacco allegata al contratto di lavoro, doc. 1 ric.).
5. Dalle difese di emerge e risulta Controparte_4 documentato che la stessa in data 4/12/2019 ha concluso con la Camera di
Commercio di e Rovigo contratto d'appalto per i lavori di CP_2 realizzazione della nuova sede della predetta Camera di Commercio in
Venezia-Mestre e che in data 25/10/2023 con contratto n. 94.218.23S la ha affidato in subappalto una quota parte dei lavori Controparte_4 relativa alla esecuzione delle opere di installazione degli impianti idrici sanitari, antincendio, meccanici e a fluido alla (doc. 2 e 3 Controparte_3
. Controparte_4
5 DOMANDE RICONVENZIONALI TRASVERSALI – INAMMISSIBILITA' -
RIGETTO
6. La domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd
Corte Cost. 67/2003).
7. Quanto a e non è stata formulata CP_1 Controparte_2
Con né la richiesta di chiamata in causa rispettivamente di e CP_4
né la richiesta di spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c., con la
[...] conseguenza che la domanda deve in ogni caso essere dichiarata inammissibile.
8. In ogni caso, e ciò vale anche per la domanda trasversale svolta da con richiesta di spostamento udienza ex art. 418 c.p.c., nel Controparte_4 caso in esame le chiamate in causa quanto alla domanda di manleva CP_4
e ) e alla domanda di condanna del pagamento Controparte_2 delle fatture non pagate non potrebbero essere autorizzata CP_1 riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
Controparte_6
9. ha riconosciuto di non aver corrisposto al ricorrente le CP_1 retribuzioni da aprile 2024 al 18/7/2024, il TFR e gli emolumenti di fine rapporto. Quanto dovuto al ricorrente da aprile 2024 al 18/7/2024 è stato compitamente ricostruito dalla sulla scorta delle buste Controparte_7 paga sino a maggio 2024.
6 10. Costituisce peraltro principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
11. Al ricorrente va anche riconosciuto il danno conseguente alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e pari alle retribuzioni mancate dalle dimissioni (18/7/2024) alla scadenza naturale del contratto (31/8/2024) (in questo senso si veda Cass. L. 10430/2007 per cui in fattispecie di rapporto a termine il danno, subito dalla lavoratrice in conseguenza delle dimissioni per giusta causa, è determinato nella misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto (in questo senso si richiama
Cass. n. 924 del 1996; Cass. n. 6439 del 1995; Cass. n. 5600 del 1987»), atteso che nel caso in esame deve riconoscersi che le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa: il mancato pagamento delle retribuzioni per tre mesi costituisce causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.), poiché per il lavoratore subordinato – tanto più colui che opera lontano da casa quale il ricorrente – la retribuzione costituisce la fonte di reddito e sopravvivenza della propria famiglia.
12. Tuttavia trattandosi di risarcimento del danno debbono essere detratte le retribuzioni percepite dal ricorrente dal 19/7/2024 al 31/8724, posto che lo stesso dall'estratto conto contributivo prodotto risulta aver lavorato quantomeno dal 19/7/20224 al 29/11/2024 alle dipendenze di CP_3
[...]
13. In tal senso il ricorrente ha rielaborato il conteggio depositato in data
28/2/2025 per l'importo conclusivo di € 10.829,91 di cui € 752,23 per TFR.
RESPONSABILITA' ex ART. 29 D.LGS. 276/2003 – DISTACCO ex art. 30
d.lgs. 276/2003
7 14. L'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003 ratione temporis vigente prevede che
« 2. ((...)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
15. Tale responsabilità che grava su tutta la filiera dell'appalto non viene meno per il fatto che tra e è formalmente CP_1 Controparte_3 intercorso un rapporto di distacco per due ragioni.
16. In primo luogo è evidente che il distacco è in frode alla legge art. 1344 c.c. La stessa ha dichiarato di aver operato in subappalto di CP_1
e questa si è ben guardata dal costituirsi e difendersi. Le Controparte_3 difese di sul punto sono da disattendere. Il Controparte_4 ricorrente ha affermato di aver operato in un appalto tra la propria datrice di Con lavoro , da una parte, e e dall'altra, e tanto basta. CP_1 CP_4
Non è necessario che il ricorrente agisca per far accertare la non genuinità del distacco ex art. 30, poiché questa azione è volta ad accertare la costituzione del rapporto in capo al distaccatario, circostanza che il ricorrente non ha mai dedotto e bene giuridico che il ricorrente non persegue. Nel caso in esame invece il distacco è stato utilizzato per eludere la responsabilità ex art. 29 della filiera dell'appalto.
17. In secondo luogo, anche senza ricorrere all'istituto della frode alla legge, deve tenersi conto dell'estensione del vincolo solidaristico di cui all'art. 29 cit. a ogni ipotesi di erogazione indiretta del lavoro in outsourcing, come da
8 affermato indirizzo giurisprudenziale sia della Corte Costituzionale che della
Cassazione.
18. Ci si riferisce in particolare alle note pronunce in materia di subfornitura: Corte Costituzione. 254 del 2017 e Cass. 25172 del 08/10/2019 «
La stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento», pienamente condivisibili in quanto aderenti all' attuale frammentazione dei processi produttivi con frequente dissociazione tra fruitore delle prestazioni lavorative e formale datore di lavoro.
19. In tale direzione vi è anche la Circolare n. 6 del 29 marzo 2018 dell'
, secondo cui la ratio della sentenza 254/2017, Controparte_8 ovvero la necessità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e fruizione della prestazione vadano a scapito dei lavoratori utilizzati, giustifica l' estensione del vincolo solidaristico ex art. 29 d.lgs. cit. anche al distacco».
20. Pertanto dovrà rispondere ex art. 29 d.lgs. 276/2003 l'intera filiera dell'appalto e quindi oltre alla datrice di lavoro CP_1 CP_3
e
[...] Controparte_4
21. Secondo la costante giurisprudenza della S.C. «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale
9 riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro» ( Cass. L.,
28517/2019), ed altresì con esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa (Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass.
15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231,
Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298; Cass. L., 10354/2016) con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), sicché devono essere detratte le indennità per ferie e permessi non goduti.
22. Quanto all'indennità di mancato preavviso si prende atto che con ordinanza n. 27140 del 21/10/2024 la S.C. ha statuito che l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. Rileva tuttavia questa Giudice – conformemente alla sezione - che la citata ordinanza appare isolata rispetto al diverso consolidato orientamento, ribadito anche recentemente (vd Cass. 1450/2025), secondo il quale «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo,
Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)», di talché la natura mista dell'indennità di mancato preavviso né escluderebbe il carattere « strettamente retributivo».
23. Per quanto riguarda l'indennità di trasferta questa Giudice condivide il precedente di questa sezione sent. 235/25 secondo il quale, in fattispecie nel quale come nel caso in esame era applicato il CCNL Industria Metalmeccanica,
« ha natura retributiva, infine, anche la "voce trasferta" perché, qualora il
10 lavoratore abbia scelto di lavorare in luogo diverso da quello convenuto, il
CCNL applicato prevede la corresponsione della "trasferta", connotata da continuità e sistematicità, che svolge in tal caso funzione retributiva.
Nell'ipotesi di specie, la sede di lavoro del ricorrente è indicata in Castellamare di Stabia, laddove lo stesso ha sempre operato a HE (v. doc. 1 e buste paga)».
24. Anche nel caso in esame il ricorrente è residente a [...], è stato assunto per lavorare a Palermo, e destinato a lavorare nel cantiere di Venezia –
Mestre.
25. Conseguentemente e Controparte_3 Controparte_4 sono condannate a corrispondere al ricorrente le somme indicate nei conteggi allegati dal ricorrente con detrazione di ferie e permessi non goduti e di quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del rapporto per giusta causa.
RESPONSABILITA' CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO – ESCLUSIONE
26. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi (...) le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
(...)».
27. Ed è pacifico che la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (vd ex plurimis Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 32867 del 27/11/2023), ivi compresa dunque la CCIAA convenuta.
28. Né può trovare applicazione nei suoi confronti l'art. 1676 c.c. non solo in quanto non invocato in ricorso ma altresì perché esso implica l'esistenza di un debito del dante causa nei confronti del datore di lavoro, sicché trova applicazione nei rapporti tra committente ed appaltatore o tra subappaltante e subappaltatore ma non nei rapporti tra committente e lavoratori del subappaltatore.
CONCLUSIONE
11 29. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale ricorrente e e CP_1 Controparte_3 Controparte_4 vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria
(rielaborazione conteggi), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio elevate), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
30. Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, tra il ricorrente e la CP_2
stante l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92,
[...] comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018) e tenuto conto della disponibilità della prova in capo alla parte vittoriosa (vd Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro
(cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed
12 eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”).
31. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal versamento del contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice ogni diversa contraria eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) Ribadita la inammissibilità delle domande riconvenzionale trasversali in ogni caso rigettate le relative chiamate in causa;
2) Condanna a corrispondere al ricorrente, per i CP_1 titoli di cui alla parte motiva, la somma di € 10.829,91 di cui € 752,23 per TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ed in solido ex art. 29
d.lgs. 276/2003 e con Controparte_3 Controparte_4 esclusione di quanto dovuto per retribuzioni dal 19/7/2024, ferie e permessi non goduti;
3) Rigetta la domanda svolta nei confronti della
[...]
Controparte_2
;
[...]
4) Condanna e CP_1 Controparte_3 [...]
in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_4 ricorrente che liquida in € 4.000,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
5) Compensa tra ricorrente e le Controparte_2 spese di lite.
Venezia, all'udienza del 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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