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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6859 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5086/2020
All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. NI PE
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FOSCHINI CARLA presente
Parte_2
Avv. FOSCHINI CARLA
Controparte_1
Avv. FOSCHINI CARLA
Controparte_2
Avv. FOSCHINI CARLA
Appellato/i
Controparte_3
Avv. AZZONI CARLO avv Di Silvestro pres in sost.
Parte_3
Avv. MESSA VITTORIO avv RR pres in sost
CP_4 CP_5
Avv. MESSA VITTORIO
IA MO
Avv. PALLOTTA LEONARDO presente
Controparte_6
1 Avv. MESSA VITTORIO
Controparte_7
Avv. FORRIA FABIANO presente
CP_8
Avv. MESSA VITTORIO
Controparte_9
Avv. MESSA VITTORIO
Controparte_10
Avv.
RO IO
Avv.
È presente per la pratica forense il dott De Bartolomeo Simone tessera nr P 80506 ordine avvocati di Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NI PE
AR AB IN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. NI PE Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5086 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), domiciliati presso il difensore avv. Controparte_2 C.F._4
Carla Foschini che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
( ), CP_8 CodiceFiscale_5 Controparte_9
( ), ( ), CodiceFiscale_6 Controparte_6 CodiceFiscale_7
( ), Controparte_11 CodiceFiscale_8 Controparte_12
( ), domiciliati presso il difensore avv. Vittorio Messa che li CodiceFiscale_9 rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATI
E
IA MO ( , domiciliata presso il difensore avv. CodiceFiscale_10
Leonardo Pallotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
3 ( ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_7 CodiceFiscale_11
NO RR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
c.f. , in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il Controparte_3 P.IVA_1 difensore avv. Carlo Azzoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
Parte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.967/2020 resa in data 29.07.2020 dal Tribunale di
Tivoli.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 30.09.2020 Parte_1 Controparte_1
, hanno proposto appello contro la sentenza n.967/2020 Parte_2 Controparte_2 pubblicata in data 29.07.2020 dal Tribunale di Tivoli, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.1892/2016, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di , CP_8
, , , Controparte_9 Controparte_6 Controparte_11 [...]
, IA MO, , RO CP_12 Controparte_10
IO, Controparte_7 Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e evocavano in giudizio la
[...] Controparte_2 Controparte_3
, IA MO, Controparte_7 CP_8 CP_9
, RO IO,
[...] Controparte_6 Controparte_10 Parte_3
e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] Controparte_12 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nell'anno 2013
e al pagamento del costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni patiti.
Allegavano in particolare di essere comproprietari del fabbricato da cielo a terra con annessi terreni di pertinenza esclusiva, siti in Comune di Marcellina (RM), aventi accesso da Via Alcide
De Gasperi n.7, censiti al catasto terreni e fabbricati al foglio 3 particelle 479 e 684 e al foglio
3 particella 455. Deducevano come nell'anno 2010, la società “ CP_3 CP_3 avrebbe costruito sul terreno sovrastante quello di proprietà degli attori, un nuovo fabbricato, oggi di proprietà dei convenuti , IA MO, Controparte_7 CP_8
4 , RO IO, CP_8 CP_9 Controparte_6 CP_10
e . Lamentavano come tuttavia a seguito
[...] Parte_3 Controparte_12 della edificazione del fabbricato sovrastante, l'acqua piovana non sarebbe più defluita regolarmente e non sarebbe stata assorbita come doveva dal terreno. Deducevano come tale circostanza sarebbe emersa chiaramente nell'anno 2013, quando, in occasione di un importante acquazzone, l'acqua piovana sarebbe confluita a ridosso del muro di confine di proprietà degli odierni attori penetrando nei locali al piano terra ed “allagando” l'intero piano, cagionando ingenti danni all'interno della proprietà. Rilevavano la responsabilità per tali danni dei convenuti ex artt.2043 e 2051 c.c. Si costituiva la Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda attorea. Allegava in particolare come le infiltrazioni lamentate sarebbero state riconducibili a vizi di costruzione dell'immobile di proprietà degli attori. Si costituivano RO IO, CP_8 CP_9
e , Controparte_6 Controparte_10 Parte_3 Controparte_12 chiedendo il rigetto della domanda attorea. Allegavano come l'allagamento che controparte deduceva di avere subito nel 2013 sarebbe stato infatti causato dalla presenza di un pozzetto di raccolta acqua rotto nella proprietà adiacente . Rilevavano in subordine la CP_13 responsabilità esclusiva della alienante costruttore. Si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiamando in causa la Controparte_7
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, non Controparte_3 avendo realizzato l'immobile acquistato. Contestava poi la sussistenza del nesso eziologico fra le condizioni e l'edificazione di tale immobile ed i danni lamentati. Negava la propria responsabilità ex art.2051 c.c., avendo acquistato l'immobile nel 2013. Spiegava in subordine domanda di garanzia contro la Si costituiva IA MO, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda attorea. Negava la propria qualità di custode, essendo quale esclusivamente proprietaria di un appartamento sito al secondo piano dell'edificio, non confinante con quello attoreo. Negava la sussistenza del nesso eziologico. Venivano acquisite prove documentali, escussi testimoni e svolta CTU. La causa era quindi trattenuta in decisione”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Lupia: 1) Rigetta la domanda attorea 2) Regola le spese di lite come in parte motiva. 3)Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
, e in
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 solido”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda attorea è infondata e va dunque rigettata. A tal proposito giova rammentare come la domanda proposta contro
5 , IA MO, , Controparte_3 Controparte_7 CP_8
RO IO, CP_9 Controparte_6 Controparte_10
e debba essere qualificata come azione ex Parte_3 Controparte_12 art.2051 c.c. A tal proposito giova rammentare come “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2020,
n.11096). Tanto premesso, sarebbe stato onere degli attori dar prova dei danni subiti e del nesso eziologico fra questi e l'anomalia della res (fabbricato) di proprietà dei convenuti.
Orbene un tale onere non può dirsi soddisfatto. Ed invero, quanto ai danni subiti (infiltrazioni), essi debbono stimarsi provati alla luce della documentazione fotografica in atti e della CTU disposta (con le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di dover convenire, in quanto logicamente argomentate e fondate sull'esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta ed acquisita). Dalla lettura di quest'ultima in particolare emerge come i fenomeni infiltrativi siano ancora in corso. Diversamente non può dirsi provato il nesso eziologico fra la realizzazione del fabbricato dei summenzionati convenuti e tali infiltrazioni. A tal proposito pare opportuno richiamare i passaggi di rilievo contenuti nella menzionata CTU “una delle cause delle infiltrazioni emerse potrebbe esser attribuita alla notevole e forte pendenza delle strade di proprietà del , la quale causa la formazione di un flusso di Controparte_14 acqua piovana che, come in sede di sopralluogo, scorreva senza una sede alloggiativa definita.
Avendo analizzato le possibili e potenziali cause derivanti dalla morfologia del territorio e la non presenza di griglie di raccolta stradali, questo genera la dispersione delle acque piovane secondo percorsi naturali disomogenei sui vari lotti di terreno durante i forti acquazzoni. Non si esclude la possibilità di infiltrazione proveniente dal fabbricato esistente sulle part.lle 680 e
682, direttamente confinante con la part.lla 455; perlopiù posto sulla linea naturale del terreno in posizione più alta rispetto alla part.lla 455 (vedi fig.1 e fig.9). In seguito alla realizzazione
6 del fabbricato di Progetto casa S.r.l., i naturali percorsi di dispersione delle acque piovane potrebbero aver deviato il proprio flusso naturale non incanalandosi più nei precedenti percorsi. Un'altra causa emersa in fase di sopralluogo potrebbe esser attribuita all'incanalamento delle acque piovane tra i due muri di confine (in mattoni di tufo della proprietà del Sig. e in c.a. della proprietà .” Pare Parte_1 Controparte_3 evidente come il perito riconduca l'eziologia del danno a tre possibili fattori:1) il fabbricato esistente sulle part.lle 680 e 682 (appartenente al terzo;
2) all'incanalamento delle acque CP_13 piovane tra i due muri di confine (in mattoni di tufo della proprietà del Sig. Parte_1
e in c.a. della proprietà ;3) alla notevole e forte pendenza delle strade di Controparte_3 proprietà del , la quale causa la formazione di un flusso di acqua piovana Controparte_14 che come in sede di sopralluogo scorreva senza una sede alloggiativa definita. Orbene solo il terzo di tali fattori integra la prova del nesso eziologico fra la realizzazione del fabbricato dei convenuti ed i fenomeni infiltrativi. A tal proposito giova rammentare come “In tema di accertamento del nesso di causalità, ove le leggi scientifiche non consentano una assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", criterio che non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (cosiddetta "probabilità quantitativa o pascaliana"), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cosiddetta probabilità logica o baconiana).” (Cassazione civile sez. lav., 02/08/2017, n.19270). Orbene nel caso in esame delle tre possibili cause alternative la prima e la terza non possono essere escluse in ragione delle emergenze probatorie. Ed invero, quanto alla prima causa, nulla è emerso in sede istruttoria al fine di escludere che il fenomeno infiltrativo possa essere correlato al fabbricato esistente sulle part.lle 680 e 682 (di cui neppure è nota la causa di edificazione e che dunque potrebbe essere stato realizzato in epoca prossima a quella delle infiltrazioni). Parimenti deve dirsi con riguardo alla prima causa. Quanto poi alla seconda, rappresentata proprio dalla edificazione del fabbricato dei convenuti, l'ampio lasso di tempo decorso fra tale opera (2007) ed il fenomeno infiltrativo lamentato (2013), rende poco probabile la sussistenza del nesso eziologico fra tali due eventi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di , Parte_1
, e in solido ed in favore Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 di RO IO, CP_8 CP_9 Controparte_6
e , in solido, in favore di Controparte_10 Parte_3 Controparte_12
in favore di IA MO ed in favore di Controparte_3 CP_7
7 in euro 2738,00 per compensi, oltre iva, c.p.a e spese generali. Le spese di CTU CP_7 sono poste definitivamente a carico di , Parte_1 Controparte_1
e in solido.”. Parte_2 Controparte_2
§ 5. - Con l'atto di appello , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2 hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa
[...] ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione: In via preliminare: accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi ex art.283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto:
a) ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dai
Signori , ed nel primo Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 grado di giudizio, e respingere tutte le argomentazioni, eccezioni e domande svolte dai convenuti/appellati, perché infondate in fatto e in diritto;
quivi si riportano testualmente le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio delle quali si chiede l'accoglimento: - 1.
Accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti, in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza, dei danni lamentati dagli attori in narrativa relativi alle infiltrazioni ed allagamenti cagionati all'interno degli immobili di loro proprietà e, per l'effetto: a)
Condannarli, in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e materiali, subìti e subendi dagli attori, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
b)
Condannarli, in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e morali, subìti e subendi dagli attori, la cui misura si rimette al prudente apprezzamento del giudice chiedendo la liquidazione secondo equità. c) Condannarli, in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento del costo delle opere da intraprendere per la sistemazione definitiva della problematica, per importo non inferiore ad euro 10.600,00, oltre IVA come per legge, o per quel diverso importo che verrà accertato in corso di giudizio, anche, ove occorra, con apposita CTU;
In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare i convenuti in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento in favore della parte istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese competenze onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, giusti i parametri riferimento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e/o eventuali successive modifiche ed integrazioni. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. b) condannare gli odierni appellati/convenuti alla restituzione degli importi che saranno eventualmente versati dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese,
8 diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in base ai parametri Ministeriali. d)
Condannare i convenuti al pagamento della CTU”.
§ 6. - , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_6
, costituitisi con comparsa depositata Parte_3 Controparte_12
l'8.01.2021 hanno resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
IA MO costituitasi con comparsa depositata il 13.01.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia -
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'istanza di sospensiva per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che il proposto appello è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come argomentato in premessa;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta l'istanza di sospensiva, respingere altresì il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in premessa, confermando in toto la sentenza n. 967/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di
Tivoli in data 09.07.2020 e depositata in data 29.09.2020. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.” costituitosi con comparsa depositata il 27.01.2021 ha resistito al Controparte_7 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, voglia 1) In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata non sussistendo minimamente il fumus boni iuris e il periculum in mora dedotti da parte appellante;
2) In via principale: rigettare ogni domanda di riforma della sentenza di primo grado svolta dai signori e Pt_1 CP_1 Parte_2 ed poiché il loro appello è infondato in fatto e diritto;
3) In subordine – in Controparte_2 caso di denegato accoglimento anche parziale dell'avverso appello e accertamento di qualsivoglia responsabilità di nella causazione del danno lamentato dagli Controparte_7 appellanti e di sua condanna nei confronti di parte impugnante – vorrà Codesta Ecc.ma Corte condannare la in persona del legale rapp.te p.t. - terza chiamata Controparte_3 dall'odierno comparente in primo grado - a rifondere ad ogni somma che Controparte_7 questi sarà condannato a pagare a parte appellante;
4) In ogni caso, con vittoria di spese”. costituitasi con comparsa depositata il 1.02.2021 ha resistito al Controparte_3 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dai signori Parte_1 Controparte_1 Pt_1
9 e avverso la sentenza n.967/2020 pronunciata in data 29/07/2020 Pt_2 Controparte_2 dal Tribunale Civile di Tivoli in persona del Giudice Unico dr. Francesco LUPIA a definizione del giudizio R.G.1892/2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
§ 7. - All'odierna udienza – rigettata da precedente Collegio l'istanza di inibitoria vertente sulle spese di lite del precedente grado di giudizio - i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo avente ad oggetto “Omessa valutazione delle risultanze della CTU
Contraddittorietà della sentenza” le parti appellanti, premesso che il primo giudice aveva ricondotto la fattispecie all'art.2051 c.c., evidenziavano che erano stati accertati i danni ma erroneamente ritenuto non provato il nesso causale.
Soggiungevano che il giudice si era immotivatamente discostato dalle risultanze della relazione del c.t.u., avendo l'ausiliario, a pag.n.11 della relazione, chiarito che l'edificazione del fabbricato dei convenuti aveva deviato i precedenti percorsi di dispersione delle acque piovane, indicando altresì le lavorazioni da eseguirsi sulla proprietà dei convenuti per risolvere il problema, ossia mediante realizzazione di una apertura in corrispondenza del punto di contatto tra le proprietà, di una griglia di smaltimento delle acque piovane a metà della rampa di proprietà dei convenuti, di uno scavo sulla proprietà dei convenuti e smaltimento in discarica, con tali ultime opere aggiunte in seguito alle osservazioni del CTP.
Evidenziavano che il primo Giudice aveva ritenuto, richiamando la CTU, che le cause riconducibili alle infiltrazioni fossero da imputare a tre possibili fattori: 1) il fabbricato esistente sulle part.lle 680 e 682 (appartenente ad un terzo, tale;
2) l'incanalamento delle acque CP_13 piovane tra i due muri di confine (in mattoni di tufo della proprietà del sig. Parte_1
e in c.a. della proprietà ; 3) la notevole e forte pendenza delle strade di CP_3 CP_3 proprietà del ove erano ubicati gli immobili, che, in presenza di un flusso Controparte_14 di acqua piovana ne determinava lo scorrimento senza una sede alloggiativa definita.
Pertanto deducevano che essendo le infiltrazioni riconducibili ai tre fattori sussisteva una ipotesi di solidarietà, comportante il diritto del danneggiato di ottenere il risarcimento del danno da ciascuno dei coobbligati (cfr., Cass. n.7044 del 2020).
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Omessa valutazione della seconda CTU espletata illegittimità della sentenza contraddittorietà della motivazione” gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono stati considerati i chiarimenti richiesti al c.t.u., evidenziando in particolare che al CTU era stato richiesto di indicare se i lavori da eseguirsi sulla proprietà dei convenuti (posizionamento di una griglia di smaltimento e lavori
10 conseguenti a metà della rampa del passaggio carrabile dei convenuti) fossero essenziali ai fini della risoluzione della problematica e che l'ausiliario aveva risposto che tali lavorazioni, oltre a quelle inizialmente proposte, sempre da eseguirsi sulla proprietà dei convenuti, sarebbero state risolutive.
Precisavano in particolare che la c.t.u. aveva evidenziato le seguenti opere: “Realizzazione di un'ulteriore apertura in corrispondenza del punto di contatto tra le due proprietà – di attori e convenuti;
• Messa in opera di una tubazione in materiale pvc ϕ 10 mm idoneo per acque piovane dal punto di fuoriuscita dell'acqua fino all'esterno con convoglio fino al relativo punto di raccolta del lotto di proprietà; • Realizzazione di uno scavo a terra lungo il lato lungo esterno della cantina per un'altezza di 15 cm per l'alloggiamento della tubazione in pvc di cui sopra;
• Posa in opera di una griglia di smaltimento delle acque piovane (lunghezza circa 7m) a metà rampa di proprietà dei resistenti. • Scavo e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta”.
§ 8.3 – Con il terzo motivo avente ad oggetto “Sulla contraddittorietà della sentenza – sussistenza errore documentale” gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva erroneamente ricondotto all'anno 2007 la data di costruzione del fabbricato dei convenuti, diversamente edificato nel 2010, risalendo al 2007 il solo titolo edilizio, aspetti evincibili dagli atti notarili e dai documenti versati in giudizio.
Precisavano che tali infiltrazioni, del tutto ragionevolmente, potevano essere apparse a distanza di due-tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato, in occasione appunto del primo importante acquazzone verificatosi dalla data di ultimazione del manufatto ed in ogni caso le argomentazioni del Tribunale non erano sufficienti, in quanto carenti di fondamento motivazionale idoneo a scalfire le emergenze probatorie in precedenza evidenziate.
§ 9. – Tali le difese e conclusioni delle parti debbono essere preliminarmente affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che
11 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Unite n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione degli appellanti.
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, non colgono nel segno e pertanto debbono essere rigettati, avendo il primo giudice fatto buon governo dell'art.2051 c.c., della ripartizione degli oneri probatori ex art.2697 c.c. e corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
La responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia presuppone, infatti, la sussistenza del rapporto di custodia, ma, in ogni caso, il danneggiato deve provare ex art.2697 c.c. l'esistenza del nesso causale, restando a carico del custode la prova contraria del caso fortuito.
Orbene, come evidenziato dal primo giudice, gli attori in primo grado non hanno comprovato il nesso di causalità che non risulta affatto da un concorso di più fattori come sostenuto dagli appellanti.
Il c.t.u. nominato in primo grado ha infatti osservato – usando sempre il “condizionale” – che
1) “una delle cause delle infiltrazioni emerse potrebbe esser attribuita alla notevole e forte pendenza delle strade di proprietà del la quale, causa la formazione di Controparte_14 un flusso di acqua piovana, che, come in sede di sopralluogo, scorreva senza una sede alloggiativa definita. Avendo analizzato le possibili e potenziali cause derivanti dalla morfologia del territorio e la non presenza di griglie di raccolta stradali, questo genera la dispersione delle acque piovane secondo percorsi naturali disomogenei sui vari lotti di terreno durante i forti acquazzoni”, 2) “Non si esclude la possibilità di infiltrazione proveniente dal fabbricato esistente sulle part.lle 680 e 682, direttamente confinante con la part.lla 455; perlopiù posto sulla linea naturale del terreno in posizione più alta rispetto alla part.lla 455 (vedi fig.1
e fig.9); 3) “In seguito alla realizzazione del fabbricato di i naturali percorsi Controparte_3 di dispersione delle acque piovane potrebbero aver deviato il proprio flusso naturale non incanalandosi più nei precedenti percorsi. Un'altra causa emersa in fase di sopralluogo potrebbe esser attribuita all'incanalamento delle acque piovane tra i due muri di confine (in mattoni di tufo della proprietà del Sig. e in c.a. della proprietà Parte_1 CP_3
”.
[...]
Ciò posto, a fronte di tre mere ipotesi prospettate dal c.t.u. sull'eziologia dei danni, gli attori in primo grado non hanno dimostrato alcunché, potendosi anzi ritenere più verosimili la prima e la seconda, avendo verificato il c.t.u., proprio in occasione del sopralluogo, per la prima, che per la conformazione della strada in discesa l'acqua piovana defluiva, in difetto di griglie di raccolta stradali, liberamente, secondo percorsi naturali disomogenei e quanto alla seconda la linea naturale di corrispondenza tra i terreni.
12 In relazione alla terza ha poi evidenziato, con motivazioni tali da confutare la prospettazione svolta in primo grado dagli attori - per cui dalla edificazione del fabbricato sovrastante l'acqua piovana non scorreva più regolarmente - che “La C.T.U. si è poi recata nella proprietà della parte dei resistenti, situata in via Montesanto 24, ha percorso la rampa carrabile dove al termine di essa è collocata la griglia di raccolta delle acque reflue;
sulla quale ha poi effettuato le prove di immissione delle acque bianche, immettendo l'acqua all'interno del fognolo di raccolta, si è pertanto potuto osservare il loro corretto raccoglimento e smaltimento”.
Quanto poi al terreno posto dopo la rampa carrabile, il c.t.u. ha inoltre evidenziato a pag.n.7 dell'elaborato, “Il Sig. l'Amministratore Unico di in sede di Persona_1 Controparte_3 sopralluogo informa la C.T.U. che la fascia di terreno è stata riempita con lapilli di terra adagiati su pavimentazione;
attualmente appare in superficie un manto erboso con una lieve pendenza tale da garantire il non ristagno dell'acqua piovana e la sussistenza di un fognolo.
Inoltre, il Sig. e i condomini hanno dichiarato che nella giornata antecedente Persona_1 al sopralluogo ha piovuto in maniera copiosa ma al momento dell'accesso non si evince il gocciolio dell'acqua”.
Ne consegue che il primo giudice risulta aver correttamente rigettato le domande risarcitorie non essendovi prova alcuna che la causa dei danni fosse dipesa dall'edificazione del fabbricato sovrastante la cantina attinta dalle infiltrazioni, ciò a prescindere dall'errore del primo giudice nella indicazione della data di costruzione, se risalente al 2007 ovvero al 2010, dovendosi vieppiù osservare che nella relazione del c.t.u. si era evidenziato che “La cantina è allo stato grezzo priva di rifinitura sia per gli intonaci sia per la pavimentazione”, dunque era stata realizzata a ridosso di un terrapieno preesistente con modalità tali da non consentirne l'isolamento dall'esterno, senza che dalla costruzione dell'edificio – tale la prospettazione in primo grado – possano riceversi conferme di sorta su tale derivazione causale dei danni.
Il fatto, inoltre, che dal 2010 (tale la data di costruzione del fabbricato secondo gli appellanti) sino al 2013 non vi fossero state infiltrazioni, induce a ritenere ulteriormente condivisibile la decisione di primo grado, apparendo invero singolare che in circa tre anni non vi fossero state precipitazioni di rilievo nella zona.
Da quanto precede non può quindi affatto ritenersi che il Tribunale abbia mal interpretato le risultanze della c.t.u. e i successivi chiarimenti in cui si erano certamente evidenziate le opere da svolgersi, ma comunque non esimevano di individuare e provare l'esatta provenienza causale delle infiltrazioni, affatto emersa con ragionevole probabilità dall'istruttoria svolta, essendo state prospettate dal c.t.u. tre possibili cause dei danni e non tre cause concorrenti come sostenuto dagli appellanti.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono
13 liquidate tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro
567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 CP_1
ed con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_2 Controparte_2
30.09.2020, avverso la sentenza n.967/2020 resa in data 29.07.2020 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti ed Parte_1 Controparte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate in favore di , Controparte_2 CP_8
, in Controparte_9 Controparte_6 Controparte_11 Controparte_12 complessivi euro 2.906,00 per compensi oltre spese forfettarie iva e cpa per detto gruppo di appellati, in favore di OG MO, e liquidate per Controparte_7 Controparte_3 ciascuna parte appellata in complessivi euro 2.906,00 per compensi oltre spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi ex art.93 c.p.c. per in favore del difensore avv. Carlo Azzoni Controparte_3 dichiaratosi antistatario in atti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti ed Parte_1 Controparte_1 Parte_2
. Controparte_2
Roma, 19.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. NI PE
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