CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 68/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/25 e promossa DA
C.F.: in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1
(già (C.F. , entrambe
[...] CP_1 C.F._1 rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Davide Rolli ( ) (pec: ) CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliate presso e nel Suo studio di Bologna sito in Via Marconi n. 41. Appellante CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3 Bologna, Via Barberia n. 13 presso e nello studio dell'avv. Pierpaolo Soggia (C.f. che lo rappresenta e C.F._4 difende in forza di mandato allegato alla busta di deposito del presente atto, rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata. Appellato NONCHE'
Parte_1 Contumace avverso la sentenza n. 1441/22 emessa dal Tribunale di Bologna in data 6/12/22.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, peraltro rilevabile anche d'ufficio, è fondata. Con il presente atto di appello notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario e a mezzo PEC in data 04.01.2023 ed iscritto a ruolo il 13.01.2023 la società Parte_1
e impugnavano la epigrafata
[...] Controparte_1 sentenza pubblicata in data 06.12.2022, e notificata in pari data dall'odierno appellato, a conclusione del procedimento instaurato ex art. 447 bis c.p.c. La sentenza impugnata pronunciava in materia di locazione in quanto dichiarava l'inefficacia di un contratto di locazione. Pacificamente, essa è stata resa dal Giudice di primo grado all'esito del rito trattato e definito ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. La domanda era stata proposta con ricorso, all'esito del quale il giudice fissava l'udienza “visti gli articoli 447 bis e 415 cpc”; le parti convenute si sono costituite con memorie difensive e il Giudice di primo grado ha pronunziato il dispositivo all'esito della discussione depositando solo successivamente la motivazione, ai sensi dell'art. 429 richiamato dal 447 bis c.p.c. Non ricorre alcun dubbio sulla necessità di applicazione del
“principio di apparenza e affidabilità”, più volte affermato dalla Suprema Corte, e fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Sezione, “secondo cui per individuare il regime impugnatorio da applicarsi in relazione ad un determinato provvedimento assume rilevanza decisiva la forma adottata dal giudice purchè sia frutto di una consapevole scelta, anche se non esplicitata con motivazione specifica ma desumibile dalle modalità con le quali si è svolto il procedimento (cfr. Cass. Sez. VI - 1, Ord., 09/10/2015, n. 20385; Cass. S.U. n. 390/11; Cass. Sez.
6-1 n. 3672/12; Cass. Sez. 3 n. 30201/08). Pertanto, a norma del combinato disposto degli articoli 447-bis e 433 c.p.c. l'appello avverso la sentenza gravata avrebbe dovuto essere proposto con ricorso. Posto poi che la sentenza è stata notificata dal difensore dell'appellato in data 6.12.2022, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 5.1.2023 atteso che è con il deposito in cancelleria dell'impugnazione che si perfeziona la proposizione dell'appello. Nel nostro caso, l'appello non è stato proposto con ricorso, ma con atto di citazione notificato in data 4.1.2023. Ora, la modalità -erroneamente- scelta da parte appellante non è, come noto, di per sé motivo di inammissibilità grazie al principio di conservazione degli atti processuali elaborato dalla Suprema Corte (cfr: Sezioni Unite 8.10.2013 n. 22848) in virtù del quale la inosservanza della forma prescritta per l'impugnazione è evitata, sempre che, tuttavia, la citazione sia stata depositata in cancelleria entro i termini perentori per la proposizione dell'appello. La forma prescelta della citazione, seppur erroneamente, rientra tra le ipotesi “suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, l'atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice” (SS.UU. cit.). In caso contrario deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello perché tardivo. Nello specifico, pertanto, trattandosi di controversia in materia di locazione, l'appello avrebbe dovuto essere promosso con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il 5.1.2023; tuttavia è stato invece promosso con atto di citazione notificato il 4.1.2023 ed è stato iscritto a ruolo soltanto il 13.1.2023, dunque otto giorni dopo la scadenza del termine breve.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara inammissibile l'appello; B)condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi €14.239,00 oltre accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 14/2/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 68/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/25 e promossa DA
C.F.: in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1
(già (C.F. , entrambe
[...] CP_1 C.F._1 rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Davide Rolli ( ) (pec: ) CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliate presso e nel Suo studio di Bologna sito in Via Marconi n. 41. Appellante CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3 Bologna, Via Barberia n. 13 presso e nello studio dell'avv. Pierpaolo Soggia (C.f. che lo rappresenta e C.F._4 difende in forza di mandato allegato alla busta di deposito del presente atto, rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata. Appellato NONCHE'
Parte_1 Contumace avverso la sentenza n. 1441/22 emessa dal Tribunale di Bologna in data 6/12/22.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, peraltro rilevabile anche d'ufficio, è fondata. Con il presente atto di appello notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario e a mezzo PEC in data 04.01.2023 ed iscritto a ruolo il 13.01.2023 la società Parte_1
e impugnavano la epigrafata
[...] Controparte_1 sentenza pubblicata in data 06.12.2022, e notificata in pari data dall'odierno appellato, a conclusione del procedimento instaurato ex art. 447 bis c.p.c. La sentenza impugnata pronunciava in materia di locazione in quanto dichiarava l'inefficacia di un contratto di locazione. Pacificamente, essa è stata resa dal Giudice di primo grado all'esito del rito trattato e definito ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. La domanda era stata proposta con ricorso, all'esito del quale il giudice fissava l'udienza “visti gli articoli 447 bis e 415 cpc”; le parti convenute si sono costituite con memorie difensive e il Giudice di primo grado ha pronunziato il dispositivo all'esito della discussione depositando solo successivamente la motivazione, ai sensi dell'art. 429 richiamato dal 447 bis c.p.c. Non ricorre alcun dubbio sulla necessità di applicazione del
“principio di apparenza e affidabilità”, più volte affermato dalla Suprema Corte, e fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Sezione, “secondo cui per individuare il regime impugnatorio da applicarsi in relazione ad un determinato provvedimento assume rilevanza decisiva la forma adottata dal giudice purchè sia frutto di una consapevole scelta, anche se non esplicitata con motivazione specifica ma desumibile dalle modalità con le quali si è svolto il procedimento (cfr. Cass. Sez. VI - 1, Ord., 09/10/2015, n. 20385; Cass. S.U. n. 390/11; Cass. Sez.
6-1 n. 3672/12; Cass. Sez. 3 n. 30201/08). Pertanto, a norma del combinato disposto degli articoli 447-bis e 433 c.p.c. l'appello avverso la sentenza gravata avrebbe dovuto essere proposto con ricorso. Posto poi che la sentenza è stata notificata dal difensore dell'appellato in data 6.12.2022, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 5.1.2023 atteso che è con il deposito in cancelleria dell'impugnazione che si perfeziona la proposizione dell'appello. Nel nostro caso, l'appello non è stato proposto con ricorso, ma con atto di citazione notificato in data 4.1.2023. Ora, la modalità -erroneamente- scelta da parte appellante non è, come noto, di per sé motivo di inammissibilità grazie al principio di conservazione degli atti processuali elaborato dalla Suprema Corte (cfr: Sezioni Unite 8.10.2013 n. 22848) in virtù del quale la inosservanza della forma prescritta per l'impugnazione è evitata, sempre che, tuttavia, la citazione sia stata depositata in cancelleria entro i termini perentori per la proposizione dell'appello. La forma prescelta della citazione, seppur erroneamente, rientra tra le ipotesi “suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, l'atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice” (SS.UU. cit.). In caso contrario deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello perché tardivo. Nello specifico, pertanto, trattandosi di controversia in materia di locazione, l'appello avrebbe dovuto essere promosso con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il 5.1.2023; tuttavia è stato invece promosso con atto di citazione notificato il 4.1.2023 ed è stato iscritto a ruolo soltanto il 13.1.2023, dunque otto giorni dopo la scadenza del termine breve.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara inammissibile l'appello; B)condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi €14.239,00 oltre accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 14/2/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)