Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
24 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4838/2023
TRA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanna Mazzeo giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 16 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- egli, operaio edile, affetto da varie patologie, in data 27 ottobre 2020 aveva presentato domanda per la riconferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità con esito negativo;
- aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' senza esito positivo;
CP_1
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al RG n. 1843/21aveva chiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di verificare se, alla luce delle patologie accertate, fosse persona invalida ai sensi della Legge 222/84 e, disposta ctu medico legale, veniva emesso decreto di omologa con cui era stata riconosciuta la sussistenza del
- in data 14 novembre 2022 il decreto era stato ritualmente notificato all' ed il 18 CP_1
CP_ maggio 2023 era stata inviata telematicamente all' la modulistica necessaria alla liquidazione (modello AP15) debitamente compilata, al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- invano era decorso il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di assegno ordinario d'invalidità dal 27 ottobre 2020 e che, CP_ conseguentemente l' in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannato al relativo pagamento, oltre interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che l'omologa era stata eseguita in data 18 CP_1
dicembre 2023 e che quanto spettante al ricorrente sarebbe stato disponibile con la mensilità di febbraio 2023.
Chiedeva, pertanto, che venisse rigettato il ricorso o venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.- L'udienza del 24 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa, del 7 settembre 2022 – con cui è stato riconosciuto che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa- è stato notificato all' , sede di Messina, CP_1
in data 15 novembre 2022 e alla sede di Roma in data 21 gennaio 2021. La prestazione richiesta è stata liquidata con comunicazione dell' , sede di Santa Teresa di Riva, CP_1
datata 18 dicembre 2023, il pagamento della prestazione è stato disposto a decorrere dal febbraio 2024 mentre gli arretrati sono stati pagati nel mese di aprile 2024.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.- Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto della circostanza che l' ha CP_1 liquidato la prestazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5,
c.p.c. le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo, ex CP_1 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 4636,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga