CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 355 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. C.F._2
Francesco Cazzato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Leverano, alla P.zza Roma angolo via Greci 1b
appellanti
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, P_ C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Leverano alla
Piazza Fontana, 25
appellato
nonché
1 , E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 cpc del 6 maggio 2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 879/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 23.03.2023, notificata il 27.03.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 06.11.2020 da nei confronti di , P_ Parte_1 Parte_2 Controparte_4 CP_3
e e, per l'effetto, condannava , e
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
al rilascio in favore di del manufatto ubicato al piano primo del Controparte_2 P_ fabbricato sito in OR ES (Lecce), alla Via Circonvallazione n. 34, sovrastante il piano terra identificato in N.C.E.U. fg. 27, p.lla 1334 sub 1, graffata con la 1334 sub. 2; rigettava ogni ulteriore domanda.
Invero, agiva in giudizio lamentando l'occupazione sine titulo da parte di , P_ Parte_1
e della porzione di Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 immobile, ubicata al piano primo dell'abitazione, sita in OR ES alla via Circonvallazione 34, identificata in catasto al foglio 27 partic. 1334, sub 1, graffata con part. 1334 sub 2, di cui era proprietario esclusivo in virtù di decreto di trasferimento trascritto il 28.12.2010, perché aggiudicata dal ricorrente in esito alla procedura esecutiva n. 315/99 RGE. Affermava il educente che, come evidenziato dal rapporto di stima del 2007, a firma dell'arch. i locali denominati magazzino e cucina, posti al piano Per_1 terra, erano stati costruiti in assenza di concessione edilizia, ragion per cui tali difformità, non condonabili perché realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, erano da demolire per ottenere la sanatoria del restante fabbricato, tuttavia le opere di smantellamento di tali porzioni del bene avrebbero interessato anche il lastrico solare, ove insisteva altro immobile, anch'esso abusivo, da considerarsi incorporato, per
2 accessione, all'abitazione trasferita, ai sensi dell'art. 934 c.c. Avendo, quindi, necessità di sanare il bene nella sua interessa per renderlo commerciabile ai fini di un suo trasferimento, ottemperando alle prescrizioni di cui al predetto rapporto di stima, il chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo, in P_ capo ai resistenti, di lasciare libero da persone e cose ovvero di demolire il manufatto abusivo insistente sulla abitazione di proprietà del ricorrente e, per l'effetto, ordinare agli stessi il rilascio ovvero la demolizione, immediata, a proprie spese, dell'immobile occupato sine titulo.
1.2. Ritualmente costituitisi in giudizio, e chiedevano, Parte_1 Parte_2 preliminarmente, la conversione del rito, da sommario ad ordinario;
nel merito, rilevavano l'infondatezza delle avverse deduzioni, sul presupposto che il non avesse fornito la prova del titolo di proprietà P_ su tale immobile. E ciò in quanto la disciplina dettata dall'art. 934 c.c. in materia di acquisto della proprietà per accessione può essere derogata da una previsione di legge o da un accordo privato, sicchè non opera quando, come nel caso di specie, la costruzione o l'opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di un accordo tra il proprietario del suolo ed il costruttore. A tal proposito, a detta dei resistenti, la costruzione sita al piano sopraelevato era stata realizzata da in virtù di un accordo Parte_3 intercorso con il padre, , precedente proprietario del piano terra, sicché l'accessione non Parte_1 poteva operare. Deducevano, altresì, che gli atti del giudizio di esecuzione non menzionavano mai il bene ubicato al piano primo, per cui l'acquisto della proprietà riguardava solo ed esclusivamente l'abitazione sita al piano terra. Chiedevano quindi il rigetto delle pretese di controparte.
1.3. Il Tribunale, all'udienza del 02.11.2021, dichiarava la contumacia di , Controparte_2
e e disponeva il mutamento del rito. Controparte_3 Controparte_4
All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante produzione documentale, il primo giudice, richiamata una recente pronuncia di legittimità, che annovera, tra i beni trasferiti all'esito di una procedura espropriativa immobiliare, anche quelli uniti alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni, accoglieva la domanda del , ritenendola munita di adeguato riscontro probatorio, a P_ nulla rilevando che la costruzione del piano primo fosse opera di un terzo, al quale, però, ai sensi dell'art. 936 c.c., era precluso l'acquisto della proprietà dell'opera realizzata.
Conseguentemente, ritenuto il ricorrente proprietario anche della porzione immobiliare ubicata al piano primo, il Tribunale condannava , e al Parte_1 Parte_2 Controparte_2 rilascio dell'immobile in favore del . P_
Le spese del giudizio venivano poste a carico dei resistenti costituiti, mentre quelle tre le altre parti rimaste contumaci venivano compensate.
>>>>
3 2. Con atto di citazione notificato il 26.04.2023 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, avverso la sentenza di primo grado, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità della sentenza – omessa ed apparente motivazione- : i deducenti lamentano che il primo giudice, sulla scorta di una erronea valutazione del compendio probatorio, abbia ritenuto il proprietario anche dall'appartamento posto al piano primo, laddove, invece, P_ dall'istruttoria espletata sarebbe emerso che l'immobile di che trattasi non è stato mai pignorato e, pertanto, non è stato mai oggetto di trasferimento. Tanto sarebbe evidente anche dal rapporto di stima a firma dell'arch. dallo stesso atto di pignoramento, nonché dall'ordinanza di Per_1 vendita, tutti documenti trascurati dal Tribunale. I predetti atti, nella descrizione della situazione edilizio urbanistica del bene, oggetto di procedura esecutiva, menzionerebbero solo difformità afferenti al piano terra dell'abitazione, senza alcun riferimento al primo piano. Ciò significa, a parere degli appellanti, che oggetto di vendita era solo il bene ubicato al piano terra, tenuto conto che, in caso contrario, ossia di omessa specificazione della condizione di illeceità edilizia non sanabile dell'immobile nell'avviso di vendita o nella perizia di stima, si prospetterebbe l'ipotesi di un trasferimento di un aliud pro alio, per cui l'aggiudicatario potrebbe solo esperire l'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, azione che, nel caso di specie, non è stata proposta. Aggiungono inoltre gli istanti che il rapporto di stima a firma dell'arch. Per_1 identificava la necessità di procedere alla demolizione della cucina e del magazzino siti al piano terra, senza nulla indicare circa la porzione sopraelevata, tant'è che anche per la quantificazione dell'immobile pignorato il tecnico estimatore avrebbe preso in considerazione tutti i vani dell'abitazione posti al piano terra ad eccezione del vano scala, perché in comunione con il piano primo. Anche la planimetria allegata alla relazione di stima riguarderebbe esclusivamente l'immobile del piano terreno e conta dei soli vani (8,5) descritti in perizia, oltre al fatto che, per la riduzione del valore, non viene calcolata la costruzione abusiva posta al piano primo. Pertanto, se il giudice di prime cure avesse valutato adeguatamente tali circostanze, avrebbe respinto la domanda del . P_
2. Erronea applicazione di legge: i deducenti si dolgono che il primo giudice abbia dichiarato l'intervenuta accessione dell'immobile posto al primo piano, ritenendo irrilevanti le richieste istruttorie articolate dai convenuti che, invece, avrebbero potuto superare la presunzione di accessione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 131/1986, portando ad una decisione di segno contraria a quella adottata dal Tribunale.
Concludono chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, reiterando l'istanza di ammissione delle istanze istruttorie, già rigettate in primo grado.
4 Ritualmente costituitosi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi P_ degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiede la conferma dell'impugnata sentenza, rilevandone la correttezza sia in ordine all'acquisto dell'intero immobile, sia in merito all'evocato istituto dell'accessione.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado.
Non si sono costituiti in giudizio, pur regolarmente evocati, , e Controparte_2 Controparte_3
dichiarati contumaci all'udienza del 04.04.2024, in cui il Cons. Istruttore, ritenuto di Controparte_4 non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 06.05.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata riservata al Collegio per la decisione.
>>>.
3.Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di parte appellante.
3.1. La appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, in violazione del canone di cui all'art. 342 cpc
L'eccezione, ancorchè il gravame effettivamente appaia formulato in maniera non perfettamente rispondente alle prescrizioni di cui alla norma di rito invocata, non merita tuttavia accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince con chiarezza che l'appellante ha sufficientemente enucleato gli errori dell'iter motivazionale in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito – con pronuncia valida anche dopo la vigenza della riforma “Cartabia”, che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
5 3.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata: l'assunto che ne
è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
->>
4.Nel merito il gravame è fondato e meritevole di accoglimento.
Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove da parte del Tribunale - va evidenziato invero che la sentenza merita le dedotte censure al suo apparato motivazionale.
4.1. Il tribunale fonda la sua decisione su due assunti: a) in primo luogo il fatto che della costruzione al primo piano debba ritenersi proprietario per accessione ex art. 934 cc il proprietario del piano terra, al di là ed indipendentemente dalla terzietà del soggetto ( e non ) che ebbe Parte_3 Parte_1
a realizzare materialmente l'immobile, tale che l'accertamento di detta circostanza sarebbe del tutto ultroneo nella economia della lite;
b) in secondo luogo il fatto che all'esito dell'acquisito della proprietà del piano terra da parte di a seguito della emissione di decreto di trasferimento, conclusivo P_ di procedura esecutiva immobiliare, il abbia acquisito anche per accessione la proprietà della P_ costruzione del primo piano, e tanto indipendentemente dal fatto che tale porzione fosse ricompresa o meno nel pignoramento e/o menzionata nel decreto di trasferimento, in quanto, a mente della giurisprudenza di legittimità più recente e comunque prevalente, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono non solo quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., ma anche tutti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, oltre a quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, donde il trasferimento di un immobile all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso.
4.2. I motivi di gravame, con cui gli appellanti rilevavano violazione e/o falsa applicazione di norme, sul presupposto che il pignoramento immobiliare - all'esito del quale la parte appellata si vede aggiudicato il bene a piano terra - non dovesse comprendere anche i manufatti a primo piano, appaiono fondati, dovendosi negare correttezza logico- giuridica alla valutazione offerta dal primo giudice, che non può essere in questa sede condivisa alla luce dell'esame sistematico dei documenti prodotti.
6 La deduzione con cui si intende scardinare l'ordito motivaizonale della decisione e cioè che l'immobile di che trattasi non sia stato mai pignorato e, pertanto, non sia stato oggetto di trasferimento, non essendo riportato né nel rapporto di stima a firma dell'arch. né nello stesso atto di pignoramento, Per_1 nonché nell'ordinanza di vendita, è effettivamente fondata e sorretta da documenti, che il Tribunale ha invece trascurato, perché ritenuti del tutto inconferenti. La mancata indicazione del bene oggetto di lite negli atti prodromici al trasferimento coattivo, realizzato dal decreto di trasferimento del 28.12.2010, è invece, dato che assume valenza utile al fine di escludere la pretesa del alla liberazione e/o P_ demolizione dell'immobile abusivo al primo piano, perché tale immobile, neppure non indicato nel decreto di trasferimento, non può subire automaticamente gli effetti del pignoramento, non potendo consideri legato al primo da vincolo di accessorietà.
L'art. 2912 c.c. - come affermato anche dalla Corte di Cassazione- , estende gli effetti del pignoramento anche al bene << unito fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante”. Così anche Cassaz.
26.9.2018 n. 22912 e Cassaz. 28 giugno 2018, n. 17041, ribadiscono il principio generale per cui il trasferimento deve essere esteso anche alle costruzioni insistenti sull'immobile pignorato (in quanto costituenti un unicum con il fondo su cui sorgono) e ciò sia che si tratti di costruzioni preesistenti sia che si tratti di costruzioni successive all'inizio della procedura esecutiva. Ai sensi dell'art. 2912 c.c., l'estensione del pignoramento è riferibile anche a tutti quei beni che, sebbene non espressamente menzionati nel relativo decreto di trasferimento, siano “uniti fisicamente alla cosa principale sì da costituirne parte integrante”; e, nel caso di costruzioni, queste ultime debbano essere considerate come un'unica cosa con il terreno. Si tratta comunque di una disciplina che concerne le pertinenze, le addizioni, i frutti e le accessioni e che in tale alveo va ricondotta.
4.3. Nella specie tale disciplina non può trovare applicazione, perché il bene di cui si discute non può essere ricompreso nell'alveo di quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni.
La capacità espansiva del pignoramento, in vista della garanzia patrimoniale del debitore con ogni sua dimensione economica, ha portato la giurisprudenza di legittimità ad affermare che ove il provvedimento di aggiudicazione e di trasferimento non contenga indicazione diverse, la vendita segue il principio di automatica inclusione contenuta nell'art. 2912 per il pignoramento. Ne consegue secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26841/2011) che l'individuazione dei beni trasferiti coattivamente va effettata alla luce delle indicazioni del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., nondimeno oltre ad essi occorre considerare ex art. 2912 quali accessori, pertinenze, frutti, nonché i miglioramenti o le addizioni, sebbene non indicati decreto-
7 Secondo la Cassazione ( vedi Cass. III , n. 17041/2018) ai fini dell'Identificazione dei beni trasferiti è sufficiente fare riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento, che include i beni ex art. 2912cc sicché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette, vanno ricomprese;
tanto è affermato, ad esempio, anche nel caso di costruzione abusiva eretta su terreno trasferito coattivamente, ancorché non vi sia stata omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento.
Nei casi dubbi, i giudici di legittimità ricordano che occorre però interpretare il decreto di trasferimento
(art. 586 c.p.c.), cosicché ( Cass. n. 11272/2014), il principio di automatica inclusione varrà in presenza di elementi univoci che indichino nel pignoramento e nella nota di trascrizione, i dati identificativi di una pertinenza. Laddove vi sia, invece, un'espressa indicazione di altri beni, diversi e distinti, la presunzione contenuta nell'art. 2912 è destinata a venire meno.
La relazione in data 10.9.2007 dell'arch. incaricata in seno al procedimento esecutivo della Per_1 perizia di stima dei beni pignorati, al punto 2. “Descrizione Sommaria“ dell'immobile oggetto di procedura, precisa espressamente che << sul primo piano insiste un appartamento di altra proprietà >> ; tanto
è sufficiente ad escludere la operatività dell'estensione automatica del pignoramento e quindi del decreto di trasferimento anche all'immobile al primo piano, vuoi perché l'immobile qui scrutinato non può considerarsi una accessione, o pertinenza, vuoi perché l'appartamento, posto al primo piano dell'immobile, è bene espressamente escluso dal pignoramento, che ha esplicitamente riguardato solo l'appartamento al piano terra, sicché non può ritenersi che il decreto di trasferimento possa estendersi automaticamente anche all'appartamento del primo piano, bene espressamente indicato come estraneo alla relativa procedura esecutiva.
Peraltro sempre detta relazione chiarisce al punto 4 che i locali denominati “magazzino” e “cucina” sono stati costruiti in assenza di concessione edilizia e non sono suscettibili di sanatoria perché realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ma nulla dice- contrariamenti agli assunti sostenuti dall'appellato
- sulla necessità di demolizione di detti beni a fini di ottenerne la sanatoria e della asserita necessità di demolizione anche della costruzione del primo piano, insistente su detti beni, in quanto strutturalmente legati, tale che non possa provvedersi alla demolizione del piano terra senza – inevitabilmente – demolire anche il primo piano. Anzi dalla planimetria agli atti emerge che il locale denominato “magazzino” sia parte di una costruzione realizzata nella parte retrostante il lotto e separata e distinta dal corpo di fabbrica principale, su cui insiste il primo piano;
la cucina a sua volta occupa uno stretto spazio che corre parallelamente lungo il confine sinistro del lotto di terreno su cui insiste l'abitazione a piano terra e che pure non sembrerebbe interessata dalla sopraelevazione del primo piano, almeno sulla +base delle foto e dei documenti relativi ai luoghi. 8 4.5. In conclusione, quindi, deve escludersi che il sia divenuto proprietario dell'intero compendio P_
– piano terra e primo piano - per il principio dell'accessione, non avendo mai acquistato, con la proprietà del piano terra, anche la proprietà della parte di edificio, che insiste in proiezione verticale su detto bene.
Ha dunque errato il primo giudice a fare applicazione alla specie dell'indirizzo enunciato dalla S.C. a tenore del quale l'omessa esplicita indicazione di altri beni nel decreto di trasferimento va ritenuta irrilevante ai fini dell'estensione del pignoramento, quando risulti comprovato il vincolo di accessorietà al bene principale gravato dall'esecuzione, ovvero se si tratta di beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante ( Cass. Civ. Sent. n. 17811/21, conforme Ord. n. 17041/18), perché tale principio non si attaglia alla presente fattispecie, posto che appartamento del primo piano non ha alcun vincolo di accessorietà con l'appartamento al piano terra ed anzi è espressamente escluso dalla procedura esecutiva.
L'appello va pertanto accolto.
->>
5. Consegue, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda introduttiva proposta da P_
, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di richieste istruttorie, che,
[...] al di là della valutazione di ammissibilità, non meritano comunque, in conseguenza di tale pronuncia, accoglimento in appello, perché assolutamente superflue e non necessarie.
Le spese di lite del doppio grado meritano, in conseguenza di tale pronuncia una diversa regolamentazione in appello. Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” ( di recente Cassazione civile sez. trib.,
03/09/2024, n.23639 fra le altre). Le spese quindi, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda..
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio per le parti rimaste contumaci CP_2
, e ) che, non avendo sostenuto alcun esborso, non hanno
[...] Controparte_3 Controparte_4 maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 26.04.2023 nei confronti di , Parte_2 P_ CP_2
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 879/2023,
[...] Controparte_3 Controparte_4 pubblicata il 23.03.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 9.11.2020; P_
2) Conferma nel resto la impugnata sentenza;
3) Condanna , al pagamento nei confronti di e P_ Parte_1 Controparte_5
in solido fra loro, delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 6500 per il primo
[...] grado ed in € 6000 per il presente grado, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 355 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. C.F._2
Francesco Cazzato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Leverano, alla P.zza Roma angolo via Greci 1b
appellanti
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, P_ C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Leverano alla
Piazza Fontana, 25
appellato
nonché
1 , E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 cpc del 6 maggio 2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 879/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 23.03.2023, notificata il 27.03.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 06.11.2020 da nei confronti di , P_ Parte_1 Parte_2 Controparte_4 CP_3
e e, per l'effetto, condannava , e
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
al rilascio in favore di del manufatto ubicato al piano primo del Controparte_2 P_ fabbricato sito in OR ES (Lecce), alla Via Circonvallazione n. 34, sovrastante il piano terra identificato in N.C.E.U. fg. 27, p.lla 1334 sub 1, graffata con la 1334 sub. 2; rigettava ogni ulteriore domanda.
Invero, agiva in giudizio lamentando l'occupazione sine titulo da parte di , P_ Parte_1
e della porzione di Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 immobile, ubicata al piano primo dell'abitazione, sita in OR ES alla via Circonvallazione 34, identificata in catasto al foglio 27 partic. 1334, sub 1, graffata con part. 1334 sub 2, di cui era proprietario esclusivo in virtù di decreto di trasferimento trascritto il 28.12.2010, perché aggiudicata dal ricorrente in esito alla procedura esecutiva n. 315/99 RGE. Affermava il educente che, come evidenziato dal rapporto di stima del 2007, a firma dell'arch. i locali denominati magazzino e cucina, posti al piano Per_1 terra, erano stati costruiti in assenza di concessione edilizia, ragion per cui tali difformità, non condonabili perché realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, erano da demolire per ottenere la sanatoria del restante fabbricato, tuttavia le opere di smantellamento di tali porzioni del bene avrebbero interessato anche il lastrico solare, ove insisteva altro immobile, anch'esso abusivo, da considerarsi incorporato, per
2 accessione, all'abitazione trasferita, ai sensi dell'art. 934 c.c. Avendo, quindi, necessità di sanare il bene nella sua interessa per renderlo commerciabile ai fini di un suo trasferimento, ottemperando alle prescrizioni di cui al predetto rapporto di stima, il chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo, in P_ capo ai resistenti, di lasciare libero da persone e cose ovvero di demolire il manufatto abusivo insistente sulla abitazione di proprietà del ricorrente e, per l'effetto, ordinare agli stessi il rilascio ovvero la demolizione, immediata, a proprie spese, dell'immobile occupato sine titulo.
1.2. Ritualmente costituitisi in giudizio, e chiedevano, Parte_1 Parte_2 preliminarmente, la conversione del rito, da sommario ad ordinario;
nel merito, rilevavano l'infondatezza delle avverse deduzioni, sul presupposto che il non avesse fornito la prova del titolo di proprietà P_ su tale immobile. E ciò in quanto la disciplina dettata dall'art. 934 c.c. in materia di acquisto della proprietà per accessione può essere derogata da una previsione di legge o da un accordo privato, sicchè non opera quando, come nel caso di specie, la costruzione o l'opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di un accordo tra il proprietario del suolo ed il costruttore. A tal proposito, a detta dei resistenti, la costruzione sita al piano sopraelevato era stata realizzata da in virtù di un accordo Parte_3 intercorso con il padre, , precedente proprietario del piano terra, sicché l'accessione non Parte_1 poteva operare. Deducevano, altresì, che gli atti del giudizio di esecuzione non menzionavano mai il bene ubicato al piano primo, per cui l'acquisto della proprietà riguardava solo ed esclusivamente l'abitazione sita al piano terra. Chiedevano quindi il rigetto delle pretese di controparte.
1.3. Il Tribunale, all'udienza del 02.11.2021, dichiarava la contumacia di , Controparte_2
e e disponeva il mutamento del rito. Controparte_3 Controparte_4
All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante produzione documentale, il primo giudice, richiamata una recente pronuncia di legittimità, che annovera, tra i beni trasferiti all'esito di una procedura espropriativa immobiliare, anche quelli uniti alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni, accoglieva la domanda del , ritenendola munita di adeguato riscontro probatorio, a P_ nulla rilevando che la costruzione del piano primo fosse opera di un terzo, al quale, però, ai sensi dell'art. 936 c.c., era precluso l'acquisto della proprietà dell'opera realizzata.
Conseguentemente, ritenuto il ricorrente proprietario anche della porzione immobiliare ubicata al piano primo, il Tribunale condannava , e al Parte_1 Parte_2 Controparte_2 rilascio dell'immobile in favore del . P_
Le spese del giudizio venivano poste a carico dei resistenti costituiti, mentre quelle tre le altre parti rimaste contumaci venivano compensate.
>>>>
3 2. Con atto di citazione notificato il 26.04.2023 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, avverso la sentenza di primo grado, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità della sentenza – omessa ed apparente motivazione- : i deducenti lamentano che il primo giudice, sulla scorta di una erronea valutazione del compendio probatorio, abbia ritenuto il proprietario anche dall'appartamento posto al piano primo, laddove, invece, P_ dall'istruttoria espletata sarebbe emerso che l'immobile di che trattasi non è stato mai pignorato e, pertanto, non è stato mai oggetto di trasferimento. Tanto sarebbe evidente anche dal rapporto di stima a firma dell'arch. dallo stesso atto di pignoramento, nonché dall'ordinanza di Per_1 vendita, tutti documenti trascurati dal Tribunale. I predetti atti, nella descrizione della situazione edilizio urbanistica del bene, oggetto di procedura esecutiva, menzionerebbero solo difformità afferenti al piano terra dell'abitazione, senza alcun riferimento al primo piano. Ciò significa, a parere degli appellanti, che oggetto di vendita era solo il bene ubicato al piano terra, tenuto conto che, in caso contrario, ossia di omessa specificazione della condizione di illeceità edilizia non sanabile dell'immobile nell'avviso di vendita o nella perizia di stima, si prospetterebbe l'ipotesi di un trasferimento di un aliud pro alio, per cui l'aggiudicatario potrebbe solo esperire l'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, azione che, nel caso di specie, non è stata proposta. Aggiungono inoltre gli istanti che il rapporto di stima a firma dell'arch. Per_1 identificava la necessità di procedere alla demolizione della cucina e del magazzino siti al piano terra, senza nulla indicare circa la porzione sopraelevata, tant'è che anche per la quantificazione dell'immobile pignorato il tecnico estimatore avrebbe preso in considerazione tutti i vani dell'abitazione posti al piano terra ad eccezione del vano scala, perché in comunione con il piano primo. Anche la planimetria allegata alla relazione di stima riguarderebbe esclusivamente l'immobile del piano terreno e conta dei soli vani (8,5) descritti in perizia, oltre al fatto che, per la riduzione del valore, non viene calcolata la costruzione abusiva posta al piano primo. Pertanto, se il giudice di prime cure avesse valutato adeguatamente tali circostanze, avrebbe respinto la domanda del . P_
2. Erronea applicazione di legge: i deducenti si dolgono che il primo giudice abbia dichiarato l'intervenuta accessione dell'immobile posto al primo piano, ritenendo irrilevanti le richieste istruttorie articolate dai convenuti che, invece, avrebbero potuto superare la presunzione di accessione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 131/1986, portando ad una decisione di segno contraria a quella adottata dal Tribunale.
Concludono chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, reiterando l'istanza di ammissione delle istanze istruttorie, già rigettate in primo grado.
4 Ritualmente costituitosi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi P_ degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiede la conferma dell'impugnata sentenza, rilevandone la correttezza sia in ordine all'acquisto dell'intero immobile, sia in merito all'evocato istituto dell'accessione.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado.
Non si sono costituiti in giudizio, pur regolarmente evocati, , e Controparte_2 Controparte_3
dichiarati contumaci all'udienza del 04.04.2024, in cui il Cons. Istruttore, ritenuto di Controparte_4 non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 06.05.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata riservata al Collegio per la decisione.
>>>.
3.Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di parte appellante.
3.1. La appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, in violazione del canone di cui all'art. 342 cpc
L'eccezione, ancorchè il gravame effettivamente appaia formulato in maniera non perfettamente rispondente alle prescrizioni di cui alla norma di rito invocata, non merita tuttavia accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince con chiarezza che l'appellante ha sufficientemente enucleato gli errori dell'iter motivazionale in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito – con pronuncia valida anche dopo la vigenza della riforma “Cartabia”, che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
5 3.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata: l'assunto che ne
è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
->>
4.Nel merito il gravame è fondato e meritevole di accoglimento.
Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove da parte del Tribunale - va evidenziato invero che la sentenza merita le dedotte censure al suo apparato motivazionale.
4.1. Il tribunale fonda la sua decisione su due assunti: a) in primo luogo il fatto che della costruzione al primo piano debba ritenersi proprietario per accessione ex art. 934 cc il proprietario del piano terra, al di là ed indipendentemente dalla terzietà del soggetto ( e non ) che ebbe Parte_3 Parte_1
a realizzare materialmente l'immobile, tale che l'accertamento di detta circostanza sarebbe del tutto ultroneo nella economia della lite;
b) in secondo luogo il fatto che all'esito dell'acquisito della proprietà del piano terra da parte di a seguito della emissione di decreto di trasferimento, conclusivo P_ di procedura esecutiva immobiliare, il abbia acquisito anche per accessione la proprietà della P_ costruzione del primo piano, e tanto indipendentemente dal fatto che tale porzione fosse ricompresa o meno nel pignoramento e/o menzionata nel decreto di trasferimento, in quanto, a mente della giurisprudenza di legittimità più recente e comunque prevalente, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono non solo quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., ma anche tutti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, oltre a quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, donde il trasferimento di un immobile all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso.
4.2. I motivi di gravame, con cui gli appellanti rilevavano violazione e/o falsa applicazione di norme, sul presupposto che il pignoramento immobiliare - all'esito del quale la parte appellata si vede aggiudicato il bene a piano terra - non dovesse comprendere anche i manufatti a primo piano, appaiono fondati, dovendosi negare correttezza logico- giuridica alla valutazione offerta dal primo giudice, che non può essere in questa sede condivisa alla luce dell'esame sistematico dei documenti prodotti.
6 La deduzione con cui si intende scardinare l'ordito motivaizonale della decisione e cioè che l'immobile di che trattasi non sia stato mai pignorato e, pertanto, non sia stato oggetto di trasferimento, non essendo riportato né nel rapporto di stima a firma dell'arch. né nello stesso atto di pignoramento, Per_1 nonché nell'ordinanza di vendita, è effettivamente fondata e sorretta da documenti, che il Tribunale ha invece trascurato, perché ritenuti del tutto inconferenti. La mancata indicazione del bene oggetto di lite negli atti prodromici al trasferimento coattivo, realizzato dal decreto di trasferimento del 28.12.2010, è invece, dato che assume valenza utile al fine di escludere la pretesa del alla liberazione e/o P_ demolizione dell'immobile abusivo al primo piano, perché tale immobile, neppure non indicato nel decreto di trasferimento, non può subire automaticamente gli effetti del pignoramento, non potendo consideri legato al primo da vincolo di accessorietà.
L'art. 2912 c.c. - come affermato anche dalla Corte di Cassazione- , estende gli effetti del pignoramento anche al bene << unito fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante”. Così anche Cassaz.
26.9.2018 n. 22912 e Cassaz. 28 giugno 2018, n. 17041, ribadiscono il principio generale per cui il trasferimento deve essere esteso anche alle costruzioni insistenti sull'immobile pignorato (in quanto costituenti un unicum con il fondo su cui sorgono) e ciò sia che si tratti di costruzioni preesistenti sia che si tratti di costruzioni successive all'inizio della procedura esecutiva. Ai sensi dell'art. 2912 c.c., l'estensione del pignoramento è riferibile anche a tutti quei beni che, sebbene non espressamente menzionati nel relativo decreto di trasferimento, siano “uniti fisicamente alla cosa principale sì da costituirne parte integrante”; e, nel caso di costruzioni, queste ultime debbano essere considerate come un'unica cosa con il terreno. Si tratta comunque di una disciplina che concerne le pertinenze, le addizioni, i frutti e le accessioni e che in tale alveo va ricondotta.
4.3. Nella specie tale disciplina non può trovare applicazione, perché il bene di cui si discute non può essere ricompreso nell'alveo di quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni.
La capacità espansiva del pignoramento, in vista della garanzia patrimoniale del debitore con ogni sua dimensione economica, ha portato la giurisprudenza di legittimità ad affermare che ove il provvedimento di aggiudicazione e di trasferimento non contenga indicazione diverse, la vendita segue il principio di automatica inclusione contenuta nell'art. 2912 per il pignoramento. Ne consegue secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26841/2011) che l'individuazione dei beni trasferiti coattivamente va effettata alla luce delle indicazioni del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., nondimeno oltre ad essi occorre considerare ex art. 2912 quali accessori, pertinenze, frutti, nonché i miglioramenti o le addizioni, sebbene non indicati decreto-
7 Secondo la Cassazione ( vedi Cass. III , n. 17041/2018) ai fini dell'Identificazione dei beni trasferiti è sufficiente fare riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento, che include i beni ex art. 2912cc sicché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette, vanno ricomprese;
tanto è affermato, ad esempio, anche nel caso di costruzione abusiva eretta su terreno trasferito coattivamente, ancorché non vi sia stata omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento.
Nei casi dubbi, i giudici di legittimità ricordano che occorre però interpretare il decreto di trasferimento
(art. 586 c.p.c.), cosicché ( Cass. n. 11272/2014), il principio di automatica inclusione varrà in presenza di elementi univoci che indichino nel pignoramento e nella nota di trascrizione, i dati identificativi di una pertinenza. Laddove vi sia, invece, un'espressa indicazione di altri beni, diversi e distinti, la presunzione contenuta nell'art. 2912 è destinata a venire meno.
La relazione in data 10.9.2007 dell'arch. incaricata in seno al procedimento esecutivo della Per_1 perizia di stima dei beni pignorati, al punto 2. “Descrizione Sommaria“ dell'immobile oggetto di procedura, precisa espressamente che << sul primo piano insiste un appartamento di altra proprietà >> ; tanto
è sufficiente ad escludere la operatività dell'estensione automatica del pignoramento e quindi del decreto di trasferimento anche all'immobile al primo piano, vuoi perché l'immobile qui scrutinato non può considerarsi una accessione, o pertinenza, vuoi perché l'appartamento, posto al primo piano dell'immobile, è bene espressamente escluso dal pignoramento, che ha esplicitamente riguardato solo l'appartamento al piano terra, sicché non può ritenersi che il decreto di trasferimento possa estendersi automaticamente anche all'appartamento del primo piano, bene espressamente indicato come estraneo alla relativa procedura esecutiva.
Peraltro sempre detta relazione chiarisce al punto 4 che i locali denominati “magazzino” e “cucina” sono stati costruiti in assenza di concessione edilizia e non sono suscettibili di sanatoria perché realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ma nulla dice- contrariamenti agli assunti sostenuti dall'appellato
- sulla necessità di demolizione di detti beni a fini di ottenerne la sanatoria e della asserita necessità di demolizione anche della costruzione del primo piano, insistente su detti beni, in quanto strutturalmente legati, tale che non possa provvedersi alla demolizione del piano terra senza – inevitabilmente – demolire anche il primo piano. Anzi dalla planimetria agli atti emerge che il locale denominato “magazzino” sia parte di una costruzione realizzata nella parte retrostante il lotto e separata e distinta dal corpo di fabbrica principale, su cui insiste il primo piano;
la cucina a sua volta occupa uno stretto spazio che corre parallelamente lungo il confine sinistro del lotto di terreno su cui insiste l'abitazione a piano terra e che pure non sembrerebbe interessata dalla sopraelevazione del primo piano, almeno sulla +base delle foto e dei documenti relativi ai luoghi. 8 4.5. In conclusione, quindi, deve escludersi che il sia divenuto proprietario dell'intero compendio P_
– piano terra e primo piano - per il principio dell'accessione, non avendo mai acquistato, con la proprietà del piano terra, anche la proprietà della parte di edificio, che insiste in proiezione verticale su detto bene.
Ha dunque errato il primo giudice a fare applicazione alla specie dell'indirizzo enunciato dalla S.C. a tenore del quale l'omessa esplicita indicazione di altri beni nel decreto di trasferimento va ritenuta irrilevante ai fini dell'estensione del pignoramento, quando risulti comprovato il vincolo di accessorietà al bene principale gravato dall'esecuzione, ovvero se si tratta di beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante ( Cass. Civ. Sent. n. 17811/21, conforme Ord. n. 17041/18), perché tale principio non si attaglia alla presente fattispecie, posto che appartamento del primo piano non ha alcun vincolo di accessorietà con l'appartamento al piano terra ed anzi è espressamente escluso dalla procedura esecutiva.
L'appello va pertanto accolto.
->>
5. Consegue, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda introduttiva proposta da P_
, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di richieste istruttorie, che,
[...] al di là della valutazione di ammissibilità, non meritano comunque, in conseguenza di tale pronuncia, accoglimento in appello, perché assolutamente superflue e non necessarie.
Le spese di lite del doppio grado meritano, in conseguenza di tale pronuncia una diversa regolamentazione in appello. Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” ( di recente Cassazione civile sez. trib.,
03/09/2024, n.23639 fra le altre). Le spese quindi, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda..
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio per le parti rimaste contumaci CP_2
, e ) che, non avendo sostenuto alcun esborso, non hanno
[...] Controparte_3 Controparte_4 maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 26.04.2023 nei confronti di , Parte_2 P_ CP_2
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 879/2023,
[...] Controparte_3 Controparte_4 pubblicata il 23.03.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 9.11.2020; P_
2) Conferma nel resto la impugnata sentenza;
3) Condanna , al pagamento nei confronti di e P_ Parte_1 Controparte_5
in solido fra loro, delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 6500 per il primo
[...] grado ed in € 6000 per il presente grado, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
10 11