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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 18/02/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 30,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
della società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 517/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Vista l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo la Commissione per il gratuito patrocinio di cui all’art. 14 dell’Allegato II al d.lgs. n. 104/2010 dichiarato l’improcedibilità dell’istanza dinanzi ad essa presentata;
Ritenuto che la suddetta istanza non sia meritevole di accoglimento, facendo difetto, come si evince dalla motivazione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 896 dell’11 marzo 2024, il presupposto di cui all’art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui “ le pretese che l’interessato intende far valere ” non devono apparire “ manifestamente infondate ”;
Ritenuto che non debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase, non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva in relazione ad essa;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’istanza indicata in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO