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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1213/2022 promossa in grado di appello
Da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Gallotti ed Emanuela Cusmai.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Urbani. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 7 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2021 la agiva in giudizio Parte_2 dinanzi al G.L. del Tribunale di Palermo contro e ne chiedeva la Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso ed a conguagli provvisionali correlati al recesso dal contratto di agenzia tra gli stessi stipulato in data 28/01/2019. A tale riguardo esponeva che il aveva accettato l'incarico di agente CP_1 monomandatario per la Società con assegnazione della zona e della clientela – costituita da odontoiatri e odontotecnici- di cui all'Allegato A del contratto medesimo e che in forza del medesimo contratto era stato riconosciuto all'agente, limitatamente al periodo aprile 2019 - dicembre 2020, una somma mensile a titolo di “anticipo provvigionale” nella misura pari ad euro 3.500,00 mensili di cui all'allegato D, omnicomprensivo dell'importo fisso, delle provvigioni e di eventuali premi gare marketing, da conguagliarsi alla fine dell'anno solo se in positivo per l'agente. Al fine di recuperare la sospensione degli anticipi provvigionali intervenuta durante il periodo di c.d. “lockdown” per l'emergenza epidemiologica da CO (marzo e aprile 2020), la Società aveva erogato all'agente anche nei mesi di gennaio e febbraio 2021 l'anticipo provvigionale di cui all'Allegato D del contratto, ed anche successivamente in data 22/2/2021, in considerazione delle oggettive difficoltà generate dall'emergenza sanitaria per il virus CO, la società aveva comunicato all'agente la volontà di riconoscere per il periodo marzo – dicembre 2021, un nuovo anticipo provvigionale di importo pari ad euro 2.500,00 mensili, anche questo conguagliabile solo se in positivo per l'agente al termine del periodo di riferimento. Tale missiva era stata però riscontrata negativamente dal in data 18/3/2021 CP_1 con lettera avente ad oggetto “rifiuto modifica unilaterale del contenuto economico del rapporto” con il quale comunicava il recesso dal rapporto con effetto immediato . Sul presupposto che fosse ascrivibile alla volontà ingiustificata dell'agente la cessazione anticipata del rapporto e che allo stesso fosse pertanto addebitabile la prevista indennità di mancato preavviso , nonché le differenze sui compensi provvigionali anticipati per il mese di maro 2021, chiedeva al Tribunale di : accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente ricorso il diritto di Parte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della differenza tra quanto erogato
[...] al signor a titolo di anticipo provvigionale mensile per il mese di marzo 2021 e Controparte_1 le provvigioni effettivamente maturate e per l'effetto condannare il signor al Controparte_1 pagamento in favore della ivi ricorrente - all'esito di conguaglio con quanto spettante al resistente a titolo di provvigioni maturate nel mese di marzo 2021, di FIRR per la quota annuale 2021 e a titolo di Spiff - dell'importo di euro 224,22 ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. 2) Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente ricorso il diritto di Parte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento da parte del signor
[...] CP_1 dell'indennità di mancato preavviso nella misura di cui ai parametri fissati dall'art. 11
[...] dell'AEC Commercio e per l'effetto condannare il signor al pagamento a tale Controparte_1 titolo dell'importo di euro 16.250,00 ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
3) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, che nulla è dovuto dalla società ricorrente al signor a titolo di provvigioni maturate a qualsiasi titolo Controparte_1
(provvigioni, spiff, bonus sul margine, premi e/o gare marketing) per il periodo dal 1.4.2019 al 18.3.2021 o per il diverso periodo di giustizia, nonché a titolo di FIRR maturato per l'anno 2021 - per un importo pari ad euro 230,87 al netto della ritenuta d'acconto - in quanto tutti i precitati titoli di pagamento sono integralmente assorbiti dai maggiori importi percepiti dall'agente a titolo di anticipi provvigionali nel medesimo periodo.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza delle domande sopra Controparte_1 spiegate siccome basate sul falso presupposto dell'inadempimento dell'obbligo di preavviso quando piuttosto l'intervenuto recesso risultava sorretto da giusta causa conseguente alla modificazione unilaterale del contratto posta in essere dalla preponente.
Costei, infatti, senza osservare i termini contrattualmente previsti per l'ipotesi di variazione della misura delle provvigioni, aveva determinato una sensibile variazione in peius del contenuto del rapporto. Con sentenza del 17/10/2022 il G.L. ha rigettato l'azione proposta dalla preponente ed accertato il diritto del al pagamento dell'indennità di preavviso da parte della CP_1 società.
Fermo restando la legittimità in astratto della clausola negoziale che , nell'ambito del rapporto di agenzia, autorizza la committente ad operare variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, ha ritenuto il G.L. che nel caso specifico la aveva violato Pt_2 la disposizione contrattuale che regolava l'esercizio della facoltà (punto n. 1.2 La Parte_2 avrà diritto di sospendere e/o cessare, a propria ragionevole discrezione, la vendita di alcuni
[...]
Prodotti nella Zona, così come potrà modificare la Zona, la Clientela e la misura delle provvigioni, il tutto nei modi e nei termini che seguono. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni, come previsto dall'art. 3 commi 6,7,8,9 e 10 dell' si CP_2 considerano: (…) di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. (…) Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta, all'agente con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.). Ed invero, poiché la riduzione dell'anticipo provvigionale da € 3.500,00 mensili ad €
2.500,00, contemplato dalla missiva del 22/02/2021, aveva determinato una modifica di media entità della misura della provvigione ed era stata unilateralmente adottata senza il rispetto dei predetti termini di preavviso (nel caso di specie quattro mesi) ne conseguiva che legittimamente l'agente era receduto dal contratto e che fosse la società preponente , cui era imputabile lo scioglimento del rapporto, obbligata a versare all'agente l'indennità correlata al mancato preavviso.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società la Parte_2 quale ne stigmatizza la male intesa esegesi delle clausole negoziali del contratto di agenzia e , in particolare, l'equivoco di fondo consistente nel qualificare come modifica unilaterale del contratto la “variazione” dell'anticipo provvigionale di € 3.500,00 inizialmente pattuito fino al 31/12/2020 poi prorogato spontaneamente per ulteriori soli due mesi rispetto all'accordo iniziale. Di tal che non poteva ritenersi sorto alcun vincolo in capo all'azienda di mantenere ferma siffatta condizione economica che doveva, semmai, essere intesa come trattamento di miglior favore autonomamente elargito. L'azienda contesta altresì il vizio di extra-petizione occorso dalla sentenza nella parte in cui ha accertato l'obbligo in capo alla società di pagamento dell' indennità di mancato preavviso in mancanza di alcun domanda in tal senso da parte del CP_1
Quest'ultimo resiste all'appello e ne chiede il rigetto. Ciò posto il gravame risulta fondato.
L'interpretazione logicamente desumibile e pacificamente accolta dalle parti del contratto di agenzia è che soltanto le modifiche unilaterali introdotte dalla preponente e che fossero peggiorative rispetto al trattamento inizialmente concordato erano assoggettate al rispetto di precisi obblighi di comunicazione e di preavviso a favore dell'agente. Tali dovevano intendersi quelle variazioni che, operando uno sbilanciamento apprezzabile dell'equilibrio contrattuale, avrebbero inciso negativamente sull'interesse dell'agente peggiorandone la posizione rispetto all'assetto originariamente voluto, tanto da imporre, in conformità alla giurisprudenza dominante, l'osservanza di limiti e condizioni a tutela dei principi di correttezza e buona fede (Cass.n. 13850/2015 cit;
nello stesso senso Cass. n.9365 del 05/04/2023). Un tanto è stato invocato nella fattispecie in esame dall'agente - ed Controparte_1 accolto dal giudice di primo grado - il quale, intrepretando le clausole contrattuali per mezzo del comportamento delle parti, ha attributo alla determinazione unilaterale della società preponente, di estendere ed applicare l'anticipo provvigionale fino a tutto il mese di febbraio 2021 e quindi alla scelta di non prorogarlo oltre, una portata peggiorativa della posizione dell'agente in guisa da lederne l'interesse e giustificare il di lui recesso con effetto immediato. Di contro l'analisi del testo contrattuale e delle missive inoltrare dalla al Pt_2 in data 27/5/2020 e in data 22/2/2021, palesa che l'assetto contrattuale CP_1 originario – recante la previsione dell'anticipo provvigionale di € 3.500,00 fino al
31/12/2020- fu oggetto di una variazione in melius mediante la proroga unilateralmente concessa fino al mese di febbraio nell'ottica di rimediare alle ripercussioni economiche subite dall'agente durante i due mesi (marzo e aprile 2020) di lockdown dovuto alla virulenza dell'epidemia da coronavirus. Tale è il significato che deve attendibilmente ricavarsi dalla nota del 27/5/2020 la quale, nel riconoscere il beneficio per i mesi di gennaio e febbraio 2021 – “il garantito verrà prorogato di due mesi rispetto all'accordo iniziale” – ribadiva che per l'anno corrente “l'anticipo provvigionale resta invariato” senza che tale dicitura potesse in nessun modo intendersi la volontà di prolungare oltre il termine prorogato la maggiore misura dell'importo come sopra determinato. Di tal che, il fatto che all'indomani della scadenza di tale proroga sia stato ripristinato l'originario assetto stava a significare che essendo cessato l'obbligo di corrispondere l'anticipazione, l'ulteriore assegnazione – questa volta nella misura ridotta di € 2.500,00 mensili – lungi dal configurare una modificazione unilaterale peggiorativa della misura dell'anticipo valeva a concedere un nuovo, seppure inferiore, beneficio contrattuale in nessun modo necessitante la concessione del preteso periodo di preavviso. Tale essendo la più attendibile interpretazione della dinamica contrattuale intercorsa, ne discende che improvvidamente il ebbe a recedere in tronco dal contratto di CP_1 agenzia con il corollario che, non essendone contestata la quantificazione, saranno dovuti gli importi pretesi a titolo di conguaglio del mese di marzo 2021 (€ 224,00) e a titolo di indennità di mancato preavviso (€ 16.250,00).
Le statuizioni che precedono, assorbenti di ogni altra ragione e/o eccezione non esplicitamente accolta, impongono la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come CP_1 nel dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3276/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 17 ottobre 2022, condanna al Controparte_1 pagamento in favore della degli importi che seguono: Controparte_3
-€ 224,00 a titolo di conguaglio sugli anticipi provvigionali corrisposti nel mese di marzo 2021;
- € 16.250,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Condanna il alla refusione in favore della società appellante delle spese di CP_1 entrambi i gradi del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.984,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 7 novembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria