Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1488/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 24/01/2024 avverso il provvedimento Cat
A12/2023/Imm/4^Sez/SM/22VR034290 emesso il 14/12/2023 dalla Questura di
Verona e notificato il 29/12/2023, promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CLAUDIA PEDRINI (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. – , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale nel merito: dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione speciale per tutte le motivazioni di cui in narrativa e nel contempo dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1,
Per parte convenuta:
“Si chiede dunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Spese rifuse.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha dedotto che il richiedente “alla data di prenotazione (cfr. All.
1 – parte convenuta), si trovava in Italia da pochissimi giorni, ed alla data dell'appuntamento (cfr. All. 2 – parte convenuta) da pochissimi mesi” (cfr. memoria di costituzione pag. 3); così come ha rilevato che “lo “zio cittadino italiano” non rientra tra i soggetti di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) D.Lgs.
286/8, che contempla i cittadini stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado, non di terzo, o con il coniuge, di nazionalità italiana;
la
“sorella” e lo “zio” non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 29 comma 1
D.Lgs. 286/98 per il ricongiungimento familiare.” (cfr. memoria di costituzione pag. 3). Parte resistente ha inoltre rilevato che “nella fattispecie in esame alcun provvedimento di espulsione è mai stato adottato
” (cfr. memoria di costituzione pag. 5).
Pag. 2 di 4 Osserva il Collegio: dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa di parte attrice con nota di deposito del
03/02/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale. Egli risulta iscritto al corso di alfabetizzazione di livello A1, per l'A.S. 2024/2025, presso la sede del C.P.I.A. di Vicenza e frequenta regolarmente le lezioni (cfr. nota di deposito del 03/02/2025, doc. 6 – ricevuta di pagamento iscrizione al corso e copia certificazione alunni rilasciata e sottoscritta dal D.S. in data 08/01/2025).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito, a partire dal 2023, due tipologie di impiego stabile a tempo indeterminato, dalle quali ha ritratto un reddito che gli ha garantito una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa.
Egli, ha lavorato come collaboratore domestico presso tale Per_1
con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 08/06/2023
[...]
(cfr. ricorso del 24/01/2024, doc. 4=doc. 1 note scritte del 03/02/2025 – denuncia di rapporto di lavoro domestico e-INPS, doc. 5= doc. 1 note scritte del 03/02/2025 – lettera di assunzione;
doc. 6= doc. 1 note scritte del
03/02/2025 – buste paga luglio-settembre 2023, doc. 20=doc. 1 note scritte del 03/02/2025 – buste paga ottobre-dicembre 2023. Note scritte del
03/02/2025, doc. 2 – buste paga gennaio-febbraio 2024, doc. 5 – estratto conto previdenziale . CP_3
Dal giorno 18/03/2024, il ricorrente è assunto come carrozziere, con contratto a tempo indeterminato, presso Carrozzeria Imperial di RI
OU (cfr. note scritte del 03/02/2025, doc. 3 – comunicazione
. + lettera di assunzione, doc. 4 – buste paga marzo-dicembre Pt_2
2024, doc. 5 – estratto conto previdenziale . CP_3
Non consta, inoltre, che il richiedente abbia commesso reati in Italia (cfr. note scritte del 03/02/2025, doc. 8 – certificato originale del Parte_3
Giudiziale datato 19/12/2024).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e
Pag. 3 di 4 familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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